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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 392/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Davide Mascia
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Matteo Perra CP_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 3 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione,
nella quale hanno esposto:
“PREMESSO CHE
− i ricorrenti contraevano matrimonio civile-religioso il giorno 21 del mese di Ottobre 1978
in CAGLIARI (atto n. 919, parte II, serie A);
− dalla predetta unione sono nati i figli: 01.01.1980, 05.10.1987, Per_1 Per_2 Per_3
05.10.1987, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
− Il rapporto instauratosi tra i coniugi andava deteriorandosi e giungeva ad una separazione di fatto posto che la sig.ra ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferire il proprio Parte_1
domicilio presso l'abitazione della figlia sita in Soleminis Vico Roma II, n. 8 presso la Per_3
quale è ospitata;
viceversa il marito ha trasferito la propria abitazione in Cagliari, Via
Flumentepido, 10.
− In considerazione di quanto sopra i coniugi adivano l'intestato Tribunale al fine di vedere pronunciata la loro separazione definita consensualmente nell'ambito del procedimento
813/2018 R.G. TRIBUANLE DI CAGLIARI , con omologa del 20.09.2018 alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Nulla disporre in merito alla casa coniugale in quanto non più detenuta dai coniugi avendo ciascuno dei medesimi trasferito altrove proprio domicilio;
il sig. provvederà al versamento in favore della CP_1
moglie della somma di euro 500,00 mensili a titolo di Parte_1
mantenimento della moglie entro il giorno 5 di ogni mese;
disporre che le predette somme siano automaticamente rivalutate in ragione dell'aumento ISTAT annuale;
SPESE COMPENSATE”
Pag. 2 a 3 Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e .
[...] CP_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 CP_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con decreto del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile
n. 10913/2018 del 18.09.2018 nel procedimento V.G. 813/2018,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 19.03.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 3 a 3