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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1030/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1030/2024 R.G., promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Renzo Parte_1 C.F._1
Latorre, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 10.2.2025: “Per , presente personalmente, l'Avv. Enzo Latorre, il Parte_1
quale si riporta al ricorso di divorzio di cui chiede l'accoglimento. A domanda del Giudice conferma che si chiede una disciplina di divorzio conforme alla disciplina della separazione consensuale e con rinuncia all'assegno divorzile per la sua assistita.
presente personalmente, a richiesta del Giudice esibisce il documento d'identità CP_1
n. rilasciato dal Comune di Chieti in data 18.11.2021 e viene identificato come tale. A Numero_1
domanda del Giudice il conferma di non avere la volontà di nominare un Avvocato in CP_1
quanto manifesta il proprio consenso alla adozione da parte del Tribunale di una disciplina del divorzio conforme a quella della separazione consensuale alle ulteriori richieste della . Pt_1
Conferma di avere ricevuto la notifica postale del ricorso e del decreto di fissazione della odierna udienza.
L'Avv. Latorre chiede che il Presidente Istruttore trattenga la causa alla decisione collegiale, manifestando il consenso alla compensazione delle spese di lite”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI
1. e si sono uniti in matrimonio concordatario in Chieti, Parte_1 CP_1
in data 8.8.2013 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Chieti, anno
2013, numero 37, parte I). Dalla loro unione sentimentale erano già nati i figli (il 14.11.2010) e Per_1
Per_ (il 11.8.2012).
2. Con decreto n. 587 del 19.1.2023, emesso nel procedimento iscritto al n. 1754/2022 R.G., il
Tribunale di Chieti ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, alle condizioni indicate dagli stessi nel ricorso congiunto.
In particolare, nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione era previsto, in sintesi e per quanto quivi interessa: (I) l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, nell'immobile di proprietà dei nonni materni, sito in Chieti;
(II) una disciplina della frequentazione tra i figli ed il padre;
(III) l'obbligo del VENTURA di versamento alla pagina 2 di 5 di un assegno mensile di €. 400,00 (oltre rivalutazione annuale Istat) per il mantenimento di Pt_1
entrambi i figli;
(IV) il concorso paritario dei genitori nelle spese straordinarie relative alla prole.
3. Con ricorso depositato telematicamente in data 20.9.24, la ha chiesto al Tribunale di Pt_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio (recte: cessazione degli effetti civili del matrimonio), alle stesse, sopra richiamate, condizioni, già omologate dall'intestato Tribunale in sede di separazione consensuale dei coniugi.
4. Dopo il rinvio della prima udienza – originariamente fissata al 9.12.24 – al 10.2.25, per consentire alla di rinnovare la notifica della vocatio in ius al resistente, quest'ultimo (regolarmente Pt_1
citato) è comparso personalmente in udienza senza il patrocinio di un difensore e, a domanda del
Giudice, ha manifestato il proprio consenso alla adozione, da parte del Tribunale, di una disciplina del divorzio conforme a quella della separazione consensuale, ribadendo, a tali fini, di non voler nominare un avvocato, nonché di aver regolarmente ricevuto la notifica postale del ricorso e del decreto di fissazione della udienza del 10.2.25.
5. La causa – in mancanza di istanze istruttorie e su richiesta della ricorrente – è stata trattenuta pertanto alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Collegio ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in quanto: a) è documentata la intervenuta separazione consensuale dei coniugi, in forza del provvedimento del Tribunale di Chieti del 19.1.2023; b) è pacifico che, dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, ex art. 3 Legge n. 898/70; c) è altresì acclarato – dalla stessa prospettazione delle parti, resa in sede di prima udienza del 10.2.25 – che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
7. Il Collegio ritiene di confermare – ai fini della disciplina del divorzio – l'accordo raggiunto dalle parti nel ricorso congiunto per la separazione consensuale, come richiesto dalla e come Pt_1
confermato, all'udienza del 10.2.2025, dal , in quanto: i) già nel ricorso congiunto di CP_1
separazione, sottoscritto in data 2.11.2022, i coniugi hanno escluso la necessità di previsione di assegni di mantenimento di sorta tra di loro;
ii) nel medesimo accordo di separazione, i coniugi hanno pagina 3 di 5 concordato l'assegno di mantenimento dei figli, da porre a carico del , nella misura di €. CP_1
400,00 (€. 200,00 per ciascun figlio), oltre che una analitica disciplina del diritto di frequentazione tra quest'ultimo e la prole;
iii) la ricorrente non ha dedotto la sopravvenienza elementi diversi in ordine tanto ai bisogni (patrimoniali e non patrimoniali) della prole, quanto alle condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, rispetto a quanto già di recente vagliato dal Tribunale in sede di separazione;
iiii) la espressa adesione del resistente (alla udienza del 10.2.25) alle richieste della ricorrente di conferma delle condizioni di separazione consensuale conferma la corrispondenza di esse agli interessi patrimoniali e non patrimoniali della prole e all'attuale assetto dei loro rapporti.
8. Nulla sulle spese di lite (le quali, di conseguenza, restano a carico della parte costituitasi), in quanto, per un verso, la presente sentenza è utile ad entrambe le parti, nella statuizione sullo status e sul regime del divorzio e, per altro verso, la stessa ricorrente ha manifestando il consenso alla compensazione delle stesse.
9. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1030/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Chieti, in data 8.8.2013, tra e (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di Chieti, anno 2013, numero 37, parte I).
DISPONE che i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e i loro figli siano disciplinati dalle condizioni concordate in pagina 4 di 5 sede di separazione consensuale e omologate con decreto n. cronol. 587 del 19.1.2023, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento allibrato al n. 1754/2022 R.G.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze.
DISPONE che le spese di lite restino a carico della parte che le ha anticipate.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti il 13.2.2025.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1030/2024 R.G., promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Renzo Parte_1 C.F._1
Latorre, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 10.2.2025: “Per , presente personalmente, l'Avv. Enzo Latorre, il Parte_1
quale si riporta al ricorso di divorzio di cui chiede l'accoglimento. A domanda del Giudice conferma che si chiede una disciplina di divorzio conforme alla disciplina della separazione consensuale e con rinuncia all'assegno divorzile per la sua assistita.
presente personalmente, a richiesta del Giudice esibisce il documento d'identità CP_1
n. rilasciato dal Comune di Chieti in data 18.11.2021 e viene identificato come tale. A Numero_1
domanda del Giudice il conferma di non avere la volontà di nominare un Avvocato in CP_1
quanto manifesta il proprio consenso alla adozione da parte del Tribunale di una disciplina del divorzio conforme a quella della separazione consensuale alle ulteriori richieste della . Pt_1
Conferma di avere ricevuto la notifica postale del ricorso e del decreto di fissazione della odierna udienza.
L'Avv. Latorre chiede che il Presidente Istruttore trattenga la causa alla decisione collegiale, manifestando il consenso alla compensazione delle spese di lite”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI
1. e si sono uniti in matrimonio concordatario in Chieti, Parte_1 CP_1
in data 8.8.2013 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Chieti, anno
2013, numero 37, parte I). Dalla loro unione sentimentale erano già nati i figli (il 14.11.2010) e Per_1
Per_ (il 11.8.2012).
2. Con decreto n. 587 del 19.1.2023, emesso nel procedimento iscritto al n. 1754/2022 R.G., il
Tribunale di Chieti ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, alle condizioni indicate dagli stessi nel ricorso congiunto.
In particolare, nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione era previsto, in sintesi e per quanto quivi interessa: (I) l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, nell'immobile di proprietà dei nonni materni, sito in Chieti;
(II) una disciplina della frequentazione tra i figli ed il padre;
(III) l'obbligo del VENTURA di versamento alla pagina 2 di 5 di un assegno mensile di €. 400,00 (oltre rivalutazione annuale Istat) per il mantenimento di Pt_1
entrambi i figli;
(IV) il concorso paritario dei genitori nelle spese straordinarie relative alla prole.
3. Con ricorso depositato telematicamente in data 20.9.24, la ha chiesto al Tribunale di Pt_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio (recte: cessazione degli effetti civili del matrimonio), alle stesse, sopra richiamate, condizioni, già omologate dall'intestato Tribunale in sede di separazione consensuale dei coniugi.
4. Dopo il rinvio della prima udienza – originariamente fissata al 9.12.24 – al 10.2.25, per consentire alla di rinnovare la notifica della vocatio in ius al resistente, quest'ultimo (regolarmente Pt_1
citato) è comparso personalmente in udienza senza il patrocinio di un difensore e, a domanda del
Giudice, ha manifestato il proprio consenso alla adozione, da parte del Tribunale, di una disciplina del divorzio conforme a quella della separazione consensuale, ribadendo, a tali fini, di non voler nominare un avvocato, nonché di aver regolarmente ricevuto la notifica postale del ricorso e del decreto di fissazione della udienza del 10.2.25.
5. La causa – in mancanza di istanze istruttorie e su richiesta della ricorrente – è stata trattenuta pertanto alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Collegio ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in quanto: a) è documentata la intervenuta separazione consensuale dei coniugi, in forza del provvedimento del Tribunale di Chieti del 19.1.2023; b) è pacifico che, dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, ex art. 3 Legge n. 898/70; c) è altresì acclarato – dalla stessa prospettazione delle parti, resa in sede di prima udienza del 10.2.25 – che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
7. Il Collegio ritiene di confermare – ai fini della disciplina del divorzio – l'accordo raggiunto dalle parti nel ricorso congiunto per la separazione consensuale, come richiesto dalla e come Pt_1
confermato, all'udienza del 10.2.2025, dal , in quanto: i) già nel ricorso congiunto di CP_1
separazione, sottoscritto in data 2.11.2022, i coniugi hanno escluso la necessità di previsione di assegni di mantenimento di sorta tra di loro;
ii) nel medesimo accordo di separazione, i coniugi hanno pagina 3 di 5 concordato l'assegno di mantenimento dei figli, da porre a carico del , nella misura di €. CP_1
400,00 (€. 200,00 per ciascun figlio), oltre che una analitica disciplina del diritto di frequentazione tra quest'ultimo e la prole;
iii) la ricorrente non ha dedotto la sopravvenienza elementi diversi in ordine tanto ai bisogni (patrimoniali e non patrimoniali) della prole, quanto alle condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, rispetto a quanto già di recente vagliato dal Tribunale in sede di separazione;
iiii) la espressa adesione del resistente (alla udienza del 10.2.25) alle richieste della ricorrente di conferma delle condizioni di separazione consensuale conferma la corrispondenza di esse agli interessi patrimoniali e non patrimoniali della prole e all'attuale assetto dei loro rapporti.
8. Nulla sulle spese di lite (le quali, di conseguenza, restano a carico della parte costituitasi), in quanto, per un verso, la presente sentenza è utile ad entrambe le parti, nella statuizione sullo status e sul regime del divorzio e, per altro verso, la stessa ricorrente ha manifestando il consenso alla compensazione delle stesse.
9. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1030/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Chieti, in data 8.8.2013, tra e (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di Chieti, anno 2013, numero 37, parte I).
DISPONE che i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e i loro figli siano disciplinati dalle condizioni concordate in pagina 4 di 5 sede di separazione consensuale e omologate con decreto n. cronol. 587 del 19.1.2023, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento allibrato al n. 1754/2022 R.G.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze.
DISPONE che le spese di lite restino a carico della parte che le ha anticipate.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti il 13.2.2025.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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