Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2098 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dagli Avv.ti Varrica Maria Gabriella e Varrica Emanuele;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Lentini Rocco;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
1
2. Si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur Controparte_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha sollecitato il rigetto delle ulteriori richieste della controparte e la conferma delle condizioni della separazione stabilite con l'accordo di negoziazione assi- stita del 4/05/2021.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione del 4/10/2024, il Giudice Delegato, dopo l'audizione dei co- niugi, in difetto di istanze istruttorie, dato atto della non sussistendo i pre- supposti per modificare in via temporanea e urgente le condizioni già stabili- te in sede di separazione con la negoziazione assistita ha autorizzato le parti a concludere e, all'esito della discussione orale, ha posto la causa in decisio- ne e si è riservato di riferire al Collegio.
Con successiva ordinanza del 22/11/2024 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di acquisire la copia dell'accordo raggiunto tra i coniugi median- te negoziazione assistita relativamente alle condizioni della separazione per- sonale e dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica e all'udienza suindicata del 10/12/2024 è stata trattenuta in decisione.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi-
- 2 - ni di legge dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di con- venzione di negoziazione assistita (29/7/2021).
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 29/7/2021, autorizzato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pa- lermo il 3/09/2021.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevar- si dalla coppia sono nate due figlie: e che oggi hanno rispet- CP_2 Per_1 tivamente 12 e 15 anni.
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto disporsi, in confor- mità a quanto già previsto in sede di separazione, l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
ha aderito alla domanda formulata dalla ricorrente, an- Controparte_3 che in considerazione del fatto che lo stesso lavora e vive stabilmente a Dolo
(VE).
Nel caso di specie, non si ravvisano ragioni per discostarsi dal modello le- gale dell'affidamento condiviso, oggetto di domanda da parte ricorrente e a cui parte resistente ha peraltro da subito aderito, con previsione del domici- lio prevalente presso l'abitazione materna a Palermo, in conformità alla si- tuazione di fatto già da tempo consolidata.
5.1 Regime di visita
In ordine al regime di visita, in ragione della sua per- Controparte_1 manenza in Veneto per motivi di lavoro, ha chiesto al Tribunale di vedere e tenere con sé le figlie per periodi continuativi, alternati con l'altro genitore, durante le festività natalizie, pasquali e nel periodo estivo, tenuto conto delle difficoltà logistiche e degli ingenti esborsi economici connessi ai viaggi per raggiungere la Sicilia.
Durante l'audizione nel corso dell'udienza di comparizione ha dichiarato di
- 3 - lavorare come operatore scolastico “personale A.T.A.” a Dolo, in provincia di
Venezia, con contratti annuali a tempo determinato, generalmente dal mese di settembre al mese di giugno (“ (…) Di regola durante l'anno ho un totale di
27 giorni di ferie che concentro nel periodo estivo e nel periodo natalizio.
Durante il periodo estivo io vengo a prenderle a Palermo, le porto con me a
Dolo. quest'anno sono state con me circa 20 giorni.
Io le vorrei tenere di più nel periodo estivo proprio perché durante l'anno non riesco a venire più spesso a Palermo.
Con le poche disponibilità economiche che ho cerco di trascorrere con le mie figlie un periodo continuativo sia a Natale che d'estate” si veda verbale dell'udienza del 4/10/2024).
La sig.ra , in occasione della medesima udienza, ha chiesto di Parte_1 poter trascorrere con le proprie figlie, durante il periodo natalizio, il giorno della Vigilia o del Natale.
Orbene, al fine di salvaguardare i rapporti padre-figlie, tenuto conto della lontananza geografica tra i rispettivi luoghi di residenze e delle difficoltà logi- stiche, economiche e lavorative del sig. compatibilmente con gli CP_1 impegni scolastici delle minori va prevista la facoltà per il genitore non collo- catario di incontrare e tenere con sé le figlie, compatibilmente con le loro esi- genze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
− quando questi sarà a Palermo, per tre giorni alla settimana, per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarle dal domicilio domestico e di recarle con sé;
− per 30 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo, nel mese di lu- glio o di agosto, con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero, in caso di permanente disaccor- do, dall'1 al 31 agosto ovvero dall'1 al 31 luglio, ad anni alterni, con l'o- nere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
− durante le festività natalizie per almeno sette giorni consecutivi, con fa- coltà di pernottamento, da concordare le parti, ovvero, in caso di perma-
- 4 - nente disaccordo, le minori trascorreranno il 24 dicembre (il giorno della
Vigilia di Natale) ovvero il 25 dicembre, ad anni alterni, con la madre, e un periodo continuativo con il padre di almeno 7 giorni dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
− durante le festività pasquali ad anni alterni;
− durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro geni- tore ad anni alterni.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi libe- ramente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un mini- mo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli im- pegni scolastici della prole minore.
6. Provvedimenti di carattere economico
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti- nenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contri- buto al mantenimento delle figlie della coppia.
Occorre premettere, in punto di diritto, che a seguito a seguito della sepa- razione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della fa- miglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, con- tinuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi- stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate po- tenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
- 5 - Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ-
- 6 - sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Orbene, nel caso in disamina, parte ricorrente svolge la professione di in- segnante presso una scuola primaria, con contratto a tempo indeterminato,
e percepisce una retribuzione mensile pari a circa 1700,00 euro.
ha, poi, dichiarato di vivere unitamente alle figlie Parte_1 nell'appartamento un tempo adibito a residenza coniugale, sito a Palermo,
Corso Calatafimi n. 977, di sua esclusiva proprietà, di essere altresì compro- prietaria insieme ad altri parenti, di un appezzamento di terreno ubicato a
Villabate (PA) e di aver deciso, insieme al padre e al fratello, di destinare i redditi derivanti dalla locazione (circa 200 euro mensili) alle spese per la manutenzione ordinaria/straordinaria di una villetta della sua famiglia di origine sita ad Altavilla IL (PA) (si veda verbale dell'ud. del 4/10/2024).
Dalla documentazione reddituale offerta in comunicazione risulta che ha avuto nel 2020 un reddito annuo pari a euro 25.599,00 (imposta lorda euro
6.312,00); nel 2021 di euro 25.503,00 (imposta lorda euro 6.286.00) e nel
2022 di euro 27.016,00 (imposta lorda euro 6.454,00) (si vedano all. 3, 3a e
3b al ricorso introduttivo).
Infine, la ricorrente ha dedotto di dover far fronte al pagamento di un fi- nanziamento, con rate mensili di circa 285,00 euro, per l'acquisto di un'autovettura, della somma ulteriore di 63,00 euro mensili per l'assicurazione, nonché di un secondo finanziamento, con rate mensili di cir- ca 123,00 euro, per l'acquisto di due condizionatori per l'abitazione familiare
(vedasi estratti conto all. 7, 7a e 7b al ricorso introduttivo).
Quanto alla parte resistente, ha dichiarato di lavorare Controparte_1 come operatore scolastico “personale A.T.A.” a Dolo, in provincia di Venezia, con contratto a tempo determinato, e di percepire una retribuzione pari a circa 1.250,00 euro mensili (“Di solito prendo servizio a settembre, quest'anno
l'11 settembre, e lavoro fino a giugno, poi nei mesi estivi percepisco la Naspi.
Fino a giugno guadagno circa 1250,00 euro mensili. Nei mesi di luglio e agosto
- 7 - percepisco come naspi circa un mese di stipendio (…)”, si veda verb. ud. cit.).
Dall'analisi della documentazione relativa ai redditi percepiti risulta che lo stesso nel 2020 ha prodotto redditi da lavoro dipendente pari a 8.380,71 eu- ro, nel 2021 di euro 13.726,74 (si vedano Certificazioni Uniche) e nel 2022 un reddito imponibile di euro 18.513,00 (imposta lorda euro 4.328,00, come si evince dal mod. 730/2023 offerto in comunicazione).
Quanto alla sua condizione personale, ha documentato di vivere a Dolo
(VE) in un appartamento condotto in locazione per un canone mensile di
380,00 euro (vedasi all. 3 alla comparsa di costituzione).
Orbene, alla luce di tali dati reddituali e delle differenti condizioni abitative delle parti, va confermato a carico di l'obbligo di versare, Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento delle figlie
[...]
Per_
e di euro 400,00 euro mensili, da rivalutarsi su base annuale Per_1 secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
Per quanto poi concerne l'assegno unico universale per i figli a carico ero- gato dall'Inps che la sig.ra ha chiesto che le venga erogato per in- Parte_1 tero, con conseguente rinuncia da parte del sig. dell'attuale quota CP_1 percepita nella misura del 50%, preme osservare che nel caso di separazione o divorzio l'assegno dev'essere ripartito in pari misura tra coloro che eserci- tano la cosiddetta responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n.
230/2021), fermo restando che le parti possono concordare per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori.
Discende che nessuna statuizione va adottata nel presente giudizio, alla stregua della disciplina legislativa richiamata, in ordine alla erogazione ai genitori dell'assegno unico universale per le minori, stante il regime di affi- damento condiviso in virtù del quale lo stesso spetta, in difetto di differenti accordi tra i genitori, nella misura della metà ciascuno.
7. Le spese del giudizio
- 8 - In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della soc- combenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per com- pensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 11/09/2007, da , nata a [...]- Parte_1 lermo il 14/02/1976, e da , nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 71, parte
II serie A, dell'anno 2007;
2. dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori delle parti: , CP_2 nata in data [...] e nata il [...], ad [...] i genito- Per_1 ri, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determina- to di comune accordo da entrambi i genitori ed, in caso di permanente disac- cordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesi- me, dispone che il genitore non convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé le figlie minori secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 di , un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento indiretto delle figlie, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
4. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribu- nale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
5. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
6. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu-
- 9 - nale di Palermo, il 16/1/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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