Sentenza 16 gennaio 2013
Massime • 1
La domanda di risarcimento dei danni subiti da un privato per effetto della cessazione dell'attività di estrazione e lavorazione di minerali, sul rilievo della mancata esecuzione degli interventi previsti dall'art. 2, comma primo, della legge della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 ("infrastrutture occorrenti al funzionamento del settore dei sali alcalini relative agli impianti idrici, fognari e di smaltimento dei rifiuti"), è fondata sulla inerzia materiale dell'Amministrazione, la quale non costituisce espressione di poteri autoritativi o scelte discrezionali, ma violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 cod. civ., ponendosi quale fattore causale di danno lesivo del diritto di libera iniziativa economica e di impresa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2013, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria C. - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11489-2009 proposto da:
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AL - SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. (C.F. 02425570823), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso l'avvocato VISENTINI GUSTAVO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PELLEGRINO GIOVANNI, giusta procura speciale per Notaio dott. PIETRO COSTUMANTE di PALERMO - Rep.n. 16275 del 10.6.2009;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5207/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato GIOVANNI PELLEGRINO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La AL Società Italiana Sali Alcalini s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma, il Ministero dell'industria, il Banco di Sicilia, la Regione Siciliane l'Assessorato all'industria della Regione Sicilia. Premetteva che: con decreto del predetto Assessorato regionale in data 29 dicembre 1981 aveva ricevuto la concessione della miniera di sali alcalini denominata Pasquasia;
con decreto del 15 novembre 1984 il Banco di Sicilia le aveva concesso un mutuo della durata di quindici anni, ai sensi della L. n. 752 del 1982 e della L. n. 246 del 1984; il Ministero dell'industria, con decreto dell'11 marzo 1985, le aveva concesso un contributo in conto interessi, ai sensi della citata L. del 1982, art. 12; con nota del 10 marzo 1994 la AL aveva comunicato all'Assessorato regionale che la gestione della miniera era impedita dall'assenza delle opere necessarie allo smaltimento dei rifiuti, liquidi e solidi, la cui realizzazione rientrava nelle competenze dell'Assessorato; in data 18 gennaio 1995 la società era stata dichiarata decaduta dalla concessione mineraria in conseguenza dell'interruzione dell'attività estrattiva;
il Ministero aveva sospeso il pagamento dei contributi in conto interessi e, di conseguenza, il Banco di Sicilia aveva rideterminato il proprio residuo credito verso la mutuataria al tasso di interessi del 17,10% e richiesto alla medesima il pagamento di L. 7.233.788.947, comprensive di interessi moratori. Tanto premesso, la società rivendicava il diritto di rivalsa nei confronti della Regione Sicilia e, per essa, dell'Assessorato regionale all'industria, ritenuto responsabile della sospensione dell'attività estrattiva a causa della mancata realizzazione delle opere previste e finanziate dalla L.R. 1 febbraio 1991, n. 8 e della conseguente sospensione dei mutui agevolati concessi a suo favore. Il tribunale adito, con sentenza del 30 marzo 2005, per quanto ancora rileva, condannava l'Assessorato regionale, a titolo risarcitorio, a tenere la AL indenne quanto alle somme da essa dovute al Banco di Sicilia per la riliquidazione del mutuo. Il tribunale riteneva che la sospensione dell'attività produttiva nella miniera fosse stata determinata dalla mancata realizzazione delle opere infrastrutturali (consistenti in impianti idrici, fognari e di smaltimento dei rifiuti) riconosciute come necessarie anche dal Ministero dell'industria e la cui realizzazione da parte dell'Assessorato regionale era prevista dalla L.R. n. 8 del 1991; sebbene il programma di realizzazione delle opere fosse stato avviato, con l'aggiudicazione di un appalto-concorso, il medesimo Assessorato aveva tenuto un comportamento antigiuridico omissivo e di totale inerzia, per l'ingiustificata e inspiegabile interruzione della procedura attuativa della citata L.R. del 1991, che aveva causato la cessazione dell'attività produttiva nella miniera e la revoca parziale del contributo da parte del Ministero, oltre all'aggravio degli oneri derivanti dalla riliquidazione del mutuo del Banco di Sicilia, in violazione dei principi costituzionali di prudenza, legalità e buona amministrazione.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 dicembre 2008, confermava sia l'impostazione che le conclusioni del tribunale e regolava le spese secondo soccombenza.
L'Assessorato regionale propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società AL resiste con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo, riassunto in tre quesiti, l'Assessorato all'industria della Regione Siciliana addebita alla corte di appello la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 8 del 1991 e dell'art. 1256 c.c., artt. 112, 342 e 345 c.p.c. e art. 97 Cost., nonché difetto di motivazione. La censura investe direttamente la L.R. n. 8 del 1991, contenente "Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva dei sali alcalini", dalla quale la corte di appello avrebbe erroneamente ricavato l'esistenza in capo all'Assessorato regionale di un obbligo anziché di una mera facoltà avente ad oggetto la realizzazione presso il sito minerario della AL delle infrastrutture che avrebbero consentito di evitare la cessazione dell'attività estrattiva e, quindi, la perdita delle agevolazioni disposte dal Ministero e la decadenza dalla concessione, con i consequenziali danni subiti dalla società, tra i quali la maggiore esposizione debitoria verso il Banco di Sicilia. Il motivo è infondato.
L'Amministrazione ricorrente tende, in sostanza, a ricondurre al suo potere discrezionale, inerente al rapporto concessorio, la scelta del compimento o non compimento delle attività, considerate doverose dalla società concessionaria, che avrebbero favorito la prosecuzione del rapporto medesimo. Così si spiega l'insistenza del ricorrente nel considerare la L.R. n. 8 del 1991 come diretta genericamente a consentire la realizzazione di quelle attività, sempre che ritenute compatibili con il pubblico interesse (in tal senso sono i primi due quesiti di diritto).
Questa tesi non è condivisibile poiché prescinde del tutto dalla causa petendi della domanda della AL che, come chiarito dalle Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione (ordinanza n. 17831 del 2007), è l'inerzia materiale dell'Amministrazione, la quale non costituisce espressione di poteri autoritativi o scelte discrezionali, ma viola la clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., ponendosi quale fattore causale di un danno arrecato alla società per la lesione del diritto di libera iniziativa economica e di impresa.
L'art. 2, della legge regionale citata prevede: "1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a realizzare, tramite gli uffici del genio civile competenti per territorio, ovvero tramite i consorzi per le aree di sviluppo industriale, le infrastrutture occorrenti al funzionamento del settore dei sali alcalini relative agli impianti idrici, fognari e di smaltimento dei rifiuti. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di L. 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e di L. 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992" (la successiva L.R. n. 3 del 1993, art. 3 prevedeva inoltre l'affidamento della gestione delle opere ad un Consorzio). È evidente che il ricorso ad una apposita legge regionale avente ad oggetto "Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini" non possa risolversi in una mera autorizzazione in capo all'Assessorato regionale a realizzare o meno quelle specifiche opere per detta finalità predisposte e finanziate, tanto più che l'Assessorato aveva deciso di darvi attuazione, avviando le necessarie procedure amministrative, poi ingiustificatamente interrotte (non è contestato che per la progettazione fu incaricato il Genio civile e per la realizzazione delle opere fu aggiudicato un appalto-concorso).
L'Amministrazione regionale non avrebbe dovuto ostacolare la prosecuzione dell'attività produttiva, bruscamente interrotta a causa della decadenza della concessionaria deliberata con decreto del 18 gennaio 1995 (definitivamente annullato dal giudice amministrativo). Il non avere posto in essere ne' le attività previste dalla citata legge regionale ne' altre comunque utili allo scopo, fa ravvisare nel suo comportamento la violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.) e i caratteri di un fatto illecito produttivo di un danno ingiusto.
Ai primi due pertinenti quesiti di diritto proposti dal ricorrente va quindi data riposta negativa, mentre il terzo è inammissibile, perché del tutto generico e avulso dalla fattispecie ("Vero che il giudice d'appello è tenuto a valutare e a decidere specificamente riguardo a ciascun ordine di censure sviluppato dall'appellante a carico della decisione gravata, motivando puntualmente sui convincimenti formatisi in merito"). Com'è noto, il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., in termini tali da mettere la Corte in grado di comprendere dalla sua sola lettura l'errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratta, inidonea a consentire una risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (v. Cass. , sez. un., n. 6420 del 2008). Oscuro è poi il riferimento alle ulteriori norme ex art. 1256 c.c., artt. 112, 342 e 345 c.p.c. di cui è denunciata la violazione.
Nel secondo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce la violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. e difetto di motivazione, per avere la corte territoriale omesso di rispondere al motivo di appello nel quale essa aveva criticato la sentenza del tribunale per non avere valutato che vi erano altri (non identificati) soggetti competenti a realizzare le contestate opere, il che faceva escludere la propria responsabilità esclusiva;
inoltre la corte non si era pronunciata sulla doglianza relativa alla questione della scarsa utilità dell'opera e dell'esistenza di opere preferibili diverse da quella non realizzata. Il motivo si conclude con un quesito del tutto generico e teorico ("Vero che il giudice d'appello è tenuto a decidere su ciascun motivo dedotto nel gravame, fornendo adeguato supporto motivazionale alle decisioni in merito assunte"). Esso è inammissibile per le ragioni sopra esposte.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese processuali vanno regolate in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2013