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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 20/02/2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 108/2022
T R A
, nata a NO di NA (Na), in [...] 1° agosto 1966, residente in Parte_1
NO di NA, alla Via Casa Giarrusso n° 34, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea
Terracciano, Giovanni Valentino ed Ilaria Valentino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in NA, alla Via Francesco Saverio Correra n° 250;
Appellante
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]di NA, alla CP_1
Via C. Colombo n. 20, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariangela Mauriello, Rita Mauriello e dall'avv. Giacomo Mauriello, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Mugnano di NA alla Via Mugnano-Melito n. 80;
Appellato
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Falcone n.2, rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Moio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NO di NA alla Via NO S. Rocco n. 116/A;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18.1.2022 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 5723/2021 pubblicata il 17.12.2021 del Tribunale di NA Nord, in funzione di giudice del lavoro, con cui, espletata la prova testimoniale, era stato parzialmente accolto il suo ricorso volto ad ottenere - in relazione alle mansioni di collaboratrice domestica asseritamente espletate dal 1.5.2003 al 31.7.2017 presso l'abitazione dei resistenti - l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna dei resistenti al pagamento delle differenze retribuite, come quantificate in ricorso, e dei contributi, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Il Tribunale adito, premesso che “entrambi i resistenti non contestano la sussistenza del rapporto di lavoro ma ognuno di essi attribuisce la titolarità del potere datoriale all'altro” e che “I allega come sia stata la la datrice di lavoro della ricorrente mentre la riconosce di aver avuto CP_2 CP_2 un rapporto di lavoro domestico con parte ricorrente solo ed esclusivamente dal maggio al luglio 2017 CP_ per 10 ore settimanali mentre per il restante periodo indica in il datore di lavoro”, ha ritenuto che “all'esito dell'istruttoria con i testi escussi, non è possibile individuare l'effettivo titolare del rapporto di lavoro domestico per il periodo indicato in ricorso” e “per tali ragioni il ricorso può essere accolto solo nei confronti di e limitatamente alle differenze retributive maturate dal Controparte_2 maggio al luglio 2017 per 10 ore settimanali, che costituiscono la parte non contestata del rapporto di lavoro”, mentre per il resto il ricorso è stato rigettato.
Il giudice di prime cure ha quindi condannato la al pagamento, in favore di CP_2 [...]
, dell'importo di euro 178,14 a titolo di differenza su tredicesima e indennità sostitutiva Parte_1 per ferie e TFR (pari ad euro 69,14), oltre accessori, con compensazione delle spese di lite.
Nei motivi l'appellante ha lamentato la erronea valutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali che non erano state ritenute idonee a comprovare la titolarità del rapporto di lavoro, quanto alla posizione datoriale, in capo ad alcuno dei due resistenti. Ha osservato come la sussistenza del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento e le mansioni della odierna appellante non fossero mai state contestate;
che ciò emerge dalle stesse difese dei resistenti in primo grado e dalla espletata istruttoria, recepita in parte qua nella sentenza impugnata;
che una corretta interpretazione letterale della istruttoria non può che condurre ad individuare nella CP_2 l'effettiva datrice di lavoro o comunque, in subordine, ad una responsabilità solidale di entrambi nella genesi, svolgimento e cessazione del rapporto di lavoro.
Ha concluso chiedendo, per l'intera durata del rapporto di lavoro e per lo svolgimento delle mansioni specificate in ricorso, riconducibili nella terza categoria (oggi livello B) del CCNL domestico, la condanna dei resistenti al corrispondente trattamento economico e normativo come quantificato in ricorso, nonché al versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale. Vinte le spese del doppio grado, con attribuzione.
CP_ Notificato l'atto, si sono costituiti gli appellati e , resistendo al gravame di cui hanno CP_2 CP_ chiesto il rigetto. Lo ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre la la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. CP_2
Entrambi i resistenti hanno riconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro domestico con la ricorrente nel periodo dal 2003 al 2017 ma ciascuno ha attribuito la titolarità dei poteri datoriali all'altro.
CP_
ha sostenuto che il coniuge aveva assunto la ricorrente per consentirle di Controparte_2 seguire meglio i figli, le pagava le spettanze, emanava le direttive e poi le ha intimato il licenziamento a maggio 2017 quando i coniugi si sono separati. La era priva di lavoro ed impossibilitata CP_2
a retribuire la collaboratrice domestica. Ha riconosciuto il rapporto di lavoro con la ricorrente per il CP_ limitato periodo da maggio 2017, quando è stata licenziata dallo , sino al 31 luglio 2017. Da CP_ settembre 2017, poi, ha affermato che la ricorrente è stata nuovamente assunta dallo per occuparsi delle pulizie presso la sua abitazione, dove tuttora lavora. CP_ Al contrario, lo ha sostenuto che tra i coniugi vigeva una separazione dei compiti e alla moglie era affidata la gestione della casa, comprese le pulizie, per le quali si è servita della CP_2 ricorrente. Secondo la prospettazione del resistente era stata la ad assumere la ricorrente, CP_2 CP_ erogargli il compenso, esercitare i poteri di controllo e direttivi fino alla loro separazione. Lo , imprenditore edile, con lavori fuori sede (Foligno), per lunghi periodi rimaneva assente dalla abitazione.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato e va rigettato.
Ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili: parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione. Incontestato lo svolgimento di mansioni di CP_ collaboratrice domestica presso l'abitazione dei coniugi – nel periodo oggetto di causa, CP_2 manca un apprezzabile riscontro sulla titolarità dei poteri datoriali in capo ad entrambi i resistenti ovvero all'uno o all'altro.
Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
Ad avviso dell'appellante i testi escussi avrebbero pienamente confermato l'esistenza di tutti gli elementi essenziali per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e i resistenti.
Invero, pacifica che la ha svolto attività di collaboratrice domestica presso l'abitazione Parte_1 degli odierni appellati, dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per individuare l'effettivo datore di lavoro, titolare dei poteri di direzione, controllo e organizzazione della prestazione lavorativa, qualificanti il rapporto di lavoro subordinato. Secondo il riparto degli oneri incombeva sulla lavoratrice fornire la prova dell'effettività del rapporto di lavoro subordinato con le parti convenute, delle modalità di svolgimento dello stesso e quindi della titolarità dei poteri datoriali.
Nella specie tale adempimento è risultato carente ed insufficiente.
I testimoni escussi, estranei all'ambiente di lavoro, non hanno avuto conoscenza diretta dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto. Essi hanno riferito circostanze apprese de relato dalle parti ovvero frutto di valutazioni desunte dalla gestione familiare.
Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza e, del pari, nell'atto di appello per sostenere le ragioni della lavoratrice, il teste dipendente del condominio “Parco La Pineta” Testimone_1 dove era situata l'abitazione dei resistenti, ha dichiarato: “La ricorrente entrava nel parcheggio condominiale tre volte alla settimana verso le 8.30 ed andava nell'abitazione dei due resistenti. Non mi sono mai recato nell'abitazione dei due resistenti … la ricorrente ha iniziato a venire dal 2002 o dal 2003 (inizio anno) al 2017. Preciso che la ricorrente veniva lunedì, mercoledì e venerdì. Non so di cosa si occupasse. Non ho mai visto la ricorrente insieme ai resistenti … la ricorrente si occupava delle pulizie di casa. So questo perché posso immaginarlo anche in ragione delle dimensioni della villetta … usciva per andare a lavoro la mattina presto. Non so se egli ritornasse a casa CP_1 in giornata. Non so se lavorasse”. CP_2
Il secondo testimone, , custode del medesimo condominio, ha dichiarato: “I è Tes_2 proprietario di una villetta all'interno del parco … Conosco la ricorrente perché si occupava delle faccende domestiche dei due resistenti. So questo perché vedevo la ricorrente che entrava nel parco ed io le chiesi dove andasse e lei mi riferì quello che ho appena dichiarato … mi reco presso l'abitazione dei due resistenti con una frequenza di due o tre volte a settimana a portare la posta. Non entro all'interno dell'abitazione... Non ho mai visto parte ricorrente insieme ai due resistenti. Preciso che la ricorrente veniva due volte a settimane, dal 2004 al 2005 fino al 2015 o 2016 ma non so essere più preciso. Io vedevo la ricorrente solo di mattina alle 8.30 e non so a che ora andava via … Non CP_ conosco la sua retribuzione. andava a lavorare al mattino e ritornava in giornata”.
Questi testi non sono mai entrati nell'abitazione dei resistenti e non hanno mai avuto percezione diretta né delle mansioni svolte né delle modalità di esercizio del potere datoriale. Hanno reso dichiarazioni de relato o frutto di valutazioni. Hanno inoltre riferito circostanze imprecise sull'inizio del rapporto di lavoro e la sua cessazione, sull'orario e i giorni di lavoro. Nulla sono stati in grado di raccontare sulle specifiche mansioni svolte dalla , sulla retribuzione, sull'esercizio del Parte_1 potere direttivo, organizzativo e disciplinare, elemento essenziale della subordinazione.
Anche la teste , figlia dei resistenti, pur confermando il rapporto di lavoro domestico Testimone_3 della ricorrente, ha menzionato circostanze generiche e incomplete. Ha dichiarato “Abito con mia madre nel Parco La Pineta. … Conosco la ricorrente perché si è occupata delle pulizie domestiche. Penso che abbia iniziato quando io avevo 4 o 5 anni. Non lavora più a casa da 4 anni più o meno. La ricorrente si occupava di aiutare mia mamma con le pulizie domestiche. Ricordo che veniva quando io era a scuola durante la mattina sicuramente per tre o quattro volte a settimana... Penso che sia stata assunta da entrambi perché i miei genitori erano insieme e le decisioni venivano prese insieme. Non conosco la sua retribuzione mensile. Non ho mai visto che gli dessero dei soldi … Mia mamma le dava le direttive. Mio padre all'epoca lavorava .... Mia mamma non lavorava … Penso che la ricorrente sia venuta qualche mese dopo la separazione ma poi non è più venuta. Non vedo la ricorrente da diversi anni. L'ho vista lavorare anche a casa di mio padre ma non ricordo quando”. Nulla di preciso è stato riferito sulla retribuzione, l'organizzazione del lavoro, le mansioni. Le dichiarazioni relative alla assunzione (da parte di entrambi i genitori) e al potere direttivo (in capo alla madre ), oltre che contraddittorie, appaiono desunte dalla gestione familiare piuttosto CP_2 che frutto di conoscenza diretta.
Le testimonianze risultano generiche, lacunose e parziali, quindi insufficienti a fondare la tesi attorea.
L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”. “Il potere direttivo del datore di lavoro … affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. Civ. Sent. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993).
Invero, “l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta
a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009).
In virtù degli orientamenti giurisprudenziali evidenziati, questo Collegio ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo non provata la tesi della ricorrente.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato comporta il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
L'esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte così decide:
-Rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
-Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte appellata, nell'importo di euro 1984,00, oltre rimborso delle spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
NA, 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 20/02/2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 108/2022
T R A
, nata a NO di NA (Na), in [...] 1° agosto 1966, residente in Parte_1
NO di NA, alla Via Casa Giarrusso n° 34, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea
Terracciano, Giovanni Valentino ed Ilaria Valentino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in NA, alla Via Francesco Saverio Correra n° 250;
Appellante
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]di NA, alla CP_1
Via C. Colombo n. 20, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariangela Mauriello, Rita Mauriello e dall'avv. Giacomo Mauriello, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Mugnano di NA alla Via Mugnano-Melito n. 80;
Appellato
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Falcone n.2, rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Moio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NO di NA alla Via NO S. Rocco n. 116/A;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18.1.2022 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 5723/2021 pubblicata il 17.12.2021 del Tribunale di NA Nord, in funzione di giudice del lavoro, con cui, espletata la prova testimoniale, era stato parzialmente accolto il suo ricorso volto ad ottenere - in relazione alle mansioni di collaboratrice domestica asseritamente espletate dal 1.5.2003 al 31.7.2017 presso l'abitazione dei resistenti - l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna dei resistenti al pagamento delle differenze retribuite, come quantificate in ricorso, e dei contributi, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Il Tribunale adito, premesso che “entrambi i resistenti non contestano la sussistenza del rapporto di lavoro ma ognuno di essi attribuisce la titolarità del potere datoriale all'altro” e che “I allega come sia stata la la datrice di lavoro della ricorrente mentre la riconosce di aver avuto CP_2 CP_2 un rapporto di lavoro domestico con parte ricorrente solo ed esclusivamente dal maggio al luglio 2017 CP_ per 10 ore settimanali mentre per il restante periodo indica in il datore di lavoro”, ha ritenuto che “all'esito dell'istruttoria con i testi escussi, non è possibile individuare l'effettivo titolare del rapporto di lavoro domestico per il periodo indicato in ricorso” e “per tali ragioni il ricorso può essere accolto solo nei confronti di e limitatamente alle differenze retributive maturate dal Controparte_2 maggio al luglio 2017 per 10 ore settimanali, che costituiscono la parte non contestata del rapporto di lavoro”, mentre per il resto il ricorso è stato rigettato.
Il giudice di prime cure ha quindi condannato la al pagamento, in favore di CP_2 [...]
, dell'importo di euro 178,14 a titolo di differenza su tredicesima e indennità sostitutiva Parte_1 per ferie e TFR (pari ad euro 69,14), oltre accessori, con compensazione delle spese di lite.
Nei motivi l'appellante ha lamentato la erronea valutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali che non erano state ritenute idonee a comprovare la titolarità del rapporto di lavoro, quanto alla posizione datoriale, in capo ad alcuno dei due resistenti. Ha osservato come la sussistenza del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento e le mansioni della odierna appellante non fossero mai state contestate;
che ciò emerge dalle stesse difese dei resistenti in primo grado e dalla espletata istruttoria, recepita in parte qua nella sentenza impugnata;
che una corretta interpretazione letterale della istruttoria non può che condurre ad individuare nella CP_2 l'effettiva datrice di lavoro o comunque, in subordine, ad una responsabilità solidale di entrambi nella genesi, svolgimento e cessazione del rapporto di lavoro.
Ha concluso chiedendo, per l'intera durata del rapporto di lavoro e per lo svolgimento delle mansioni specificate in ricorso, riconducibili nella terza categoria (oggi livello B) del CCNL domestico, la condanna dei resistenti al corrispondente trattamento economico e normativo come quantificato in ricorso, nonché al versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale. Vinte le spese del doppio grado, con attribuzione.
CP_ Notificato l'atto, si sono costituiti gli appellati e , resistendo al gravame di cui hanno CP_2 CP_ chiesto il rigetto. Lo ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre la la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. CP_2
Entrambi i resistenti hanno riconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro domestico con la ricorrente nel periodo dal 2003 al 2017 ma ciascuno ha attribuito la titolarità dei poteri datoriali all'altro.
CP_
ha sostenuto che il coniuge aveva assunto la ricorrente per consentirle di Controparte_2 seguire meglio i figli, le pagava le spettanze, emanava le direttive e poi le ha intimato il licenziamento a maggio 2017 quando i coniugi si sono separati. La era priva di lavoro ed impossibilitata CP_2
a retribuire la collaboratrice domestica. Ha riconosciuto il rapporto di lavoro con la ricorrente per il CP_ limitato periodo da maggio 2017, quando è stata licenziata dallo , sino al 31 luglio 2017. Da CP_ settembre 2017, poi, ha affermato che la ricorrente è stata nuovamente assunta dallo per occuparsi delle pulizie presso la sua abitazione, dove tuttora lavora. CP_ Al contrario, lo ha sostenuto che tra i coniugi vigeva una separazione dei compiti e alla moglie era affidata la gestione della casa, comprese le pulizie, per le quali si è servita della CP_2 ricorrente. Secondo la prospettazione del resistente era stata la ad assumere la ricorrente, CP_2 CP_ erogargli il compenso, esercitare i poteri di controllo e direttivi fino alla loro separazione. Lo , imprenditore edile, con lavori fuori sede (Foligno), per lunghi periodi rimaneva assente dalla abitazione.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato e va rigettato.
Ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili: parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione. Incontestato lo svolgimento di mansioni di CP_ collaboratrice domestica presso l'abitazione dei coniugi – nel periodo oggetto di causa, CP_2 manca un apprezzabile riscontro sulla titolarità dei poteri datoriali in capo ad entrambi i resistenti ovvero all'uno o all'altro.
Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
Ad avviso dell'appellante i testi escussi avrebbero pienamente confermato l'esistenza di tutti gli elementi essenziali per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e i resistenti.
Invero, pacifica che la ha svolto attività di collaboratrice domestica presso l'abitazione Parte_1 degli odierni appellati, dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per individuare l'effettivo datore di lavoro, titolare dei poteri di direzione, controllo e organizzazione della prestazione lavorativa, qualificanti il rapporto di lavoro subordinato. Secondo il riparto degli oneri incombeva sulla lavoratrice fornire la prova dell'effettività del rapporto di lavoro subordinato con le parti convenute, delle modalità di svolgimento dello stesso e quindi della titolarità dei poteri datoriali.
Nella specie tale adempimento è risultato carente ed insufficiente.
I testimoni escussi, estranei all'ambiente di lavoro, non hanno avuto conoscenza diretta dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto. Essi hanno riferito circostanze apprese de relato dalle parti ovvero frutto di valutazioni desunte dalla gestione familiare.
Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza e, del pari, nell'atto di appello per sostenere le ragioni della lavoratrice, il teste dipendente del condominio “Parco La Pineta” Testimone_1 dove era situata l'abitazione dei resistenti, ha dichiarato: “La ricorrente entrava nel parcheggio condominiale tre volte alla settimana verso le 8.30 ed andava nell'abitazione dei due resistenti. Non mi sono mai recato nell'abitazione dei due resistenti … la ricorrente ha iniziato a venire dal 2002 o dal 2003 (inizio anno) al 2017. Preciso che la ricorrente veniva lunedì, mercoledì e venerdì. Non so di cosa si occupasse. Non ho mai visto la ricorrente insieme ai resistenti … la ricorrente si occupava delle pulizie di casa. So questo perché posso immaginarlo anche in ragione delle dimensioni della villetta … usciva per andare a lavoro la mattina presto. Non so se egli ritornasse a casa CP_1 in giornata. Non so se lavorasse”. CP_2
Il secondo testimone, , custode del medesimo condominio, ha dichiarato: “I è Tes_2 proprietario di una villetta all'interno del parco … Conosco la ricorrente perché si occupava delle faccende domestiche dei due resistenti. So questo perché vedevo la ricorrente che entrava nel parco ed io le chiesi dove andasse e lei mi riferì quello che ho appena dichiarato … mi reco presso l'abitazione dei due resistenti con una frequenza di due o tre volte a settimana a portare la posta. Non entro all'interno dell'abitazione... Non ho mai visto parte ricorrente insieme ai due resistenti. Preciso che la ricorrente veniva due volte a settimane, dal 2004 al 2005 fino al 2015 o 2016 ma non so essere più preciso. Io vedevo la ricorrente solo di mattina alle 8.30 e non so a che ora andava via … Non CP_ conosco la sua retribuzione. andava a lavorare al mattino e ritornava in giornata”.
Questi testi non sono mai entrati nell'abitazione dei resistenti e non hanno mai avuto percezione diretta né delle mansioni svolte né delle modalità di esercizio del potere datoriale. Hanno reso dichiarazioni de relato o frutto di valutazioni. Hanno inoltre riferito circostanze imprecise sull'inizio del rapporto di lavoro e la sua cessazione, sull'orario e i giorni di lavoro. Nulla sono stati in grado di raccontare sulle specifiche mansioni svolte dalla , sulla retribuzione, sull'esercizio del Parte_1 potere direttivo, organizzativo e disciplinare, elemento essenziale della subordinazione.
Anche la teste , figlia dei resistenti, pur confermando il rapporto di lavoro domestico Testimone_3 della ricorrente, ha menzionato circostanze generiche e incomplete. Ha dichiarato “Abito con mia madre nel Parco La Pineta. … Conosco la ricorrente perché si è occupata delle pulizie domestiche. Penso che abbia iniziato quando io avevo 4 o 5 anni. Non lavora più a casa da 4 anni più o meno. La ricorrente si occupava di aiutare mia mamma con le pulizie domestiche. Ricordo che veniva quando io era a scuola durante la mattina sicuramente per tre o quattro volte a settimana... Penso che sia stata assunta da entrambi perché i miei genitori erano insieme e le decisioni venivano prese insieme. Non conosco la sua retribuzione mensile. Non ho mai visto che gli dessero dei soldi … Mia mamma le dava le direttive. Mio padre all'epoca lavorava .... Mia mamma non lavorava … Penso che la ricorrente sia venuta qualche mese dopo la separazione ma poi non è più venuta. Non vedo la ricorrente da diversi anni. L'ho vista lavorare anche a casa di mio padre ma non ricordo quando”. Nulla di preciso è stato riferito sulla retribuzione, l'organizzazione del lavoro, le mansioni. Le dichiarazioni relative alla assunzione (da parte di entrambi i genitori) e al potere direttivo (in capo alla madre ), oltre che contraddittorie, appaiono desunte dalla gestione familiare piuttosto CP_2 che frutto di conoscenza diretta.
Le testimonianze risultano generiche, lacunose e parziali, quindi insufficienti a fondare la tesi attorea.
L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”. “Il potere direttivo del datore di lavoro … affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. Civ. Sent. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993).
Invero, “l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta
a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009).
In virtù degli orientamenti giurisprudenziali evidenziati, questo Collegio ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo non provata la tesi della ricorrente.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato comporta il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
L'esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte così decide:
-Rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
-Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte appellata, nell'importo di euro 1984,00, oltre rimborso delle spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
NA, 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano