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Rigetto
Sentenza 25 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/05/2025, n. 4114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4114 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04114/2025REG.PROV.COLL.
N. 08561/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8561 del 2023, proposto da Eurobuilding Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Tedeschini e Alessandro Tozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federico Tedeschini in Roma, Largo Messico, 7;
contro
Comune di Civitanova Marche, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Camerino, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 197/2023, concernente il ricorso per l’annullamento della dichiarazione di irricevibilità della domanda di concessione demaniale marittima per la realizzazione e gestione delle opere previste dal Piano Regionale dei Porti per il porto di Civitanova Marche;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche e dell’Università degli Studi di Camerino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Federico Tedeschini e Massimo Ortenzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La s.p.a. Eurobuilding appella la sentenza di cui in epigrafe, con cui il TAR delle Marche ha respinto il suo ricorso, integrato da motivi aggiunti, per l’annullamento:
a) con riferimento al ricorso principale, della deliberazione del Consiglio Comunale di Civitanova Marche n. 10 del 3 marzo 2022, nella parte in cui: i) si valuta irricevibile la domanda di concessione per la durata di novant’anni presentata dalla ricorrente in data 15 giugno 2021, assunta al n. 38563 del protocollo comunale del 21 giugno 2021, avente ad oggetto “ Domanda di Concessione Demaniale Marittima pluriennale relativa al porto di Civitanova Marche, finalizzata alla realizzazione e gestione delle opere previste dal Piano Regionale dei Porti del 2005, approvato con deliberazione n. 149 del 2 febbraio 2010 del Consiglio Regionale delle Marche ”; ii) si riconfermano le scelte urbanistiche operate con la deliberazione del Consiglio Comunale di Civitanova Marche n. 36 del 28 luglio 2021; iii) si condividono e si fanno propri tutti i motivi ostativi all’accoglimento della domanda preavvisati con la nota del dirigente comunale del Settore V, prot. 81625 del 30 dicembre 2021;
b) con riferimento ai motivi aggiunti, della nota con cui il dirigente del medesimo Comune ha adottato il provvedimento finale di diniego, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello principale.
2.- Lamenta in sostanza la società appellante che l’adito TAR delle Marche non avrebbe compreso l’effettiva natura della domanda presentata al Comune di Civitanova Marche, così confondendo i poteri di quest’ultimo con quelli della Regione Marche, quale titolare del potere pianificatorio in materia portuale, ma soprattutto rispetto a quelli che il legislatore nazionale attribuisce alla conferenza di servizi a seguito di denegata pubblicazione.
Nel richiamare, inoltre, tutte le originarie censure esposte nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, si duole altresì del fatto che sarebbe stato omesso il dovuto approfondimento istruttorio delle questioni rilevanti, con conseguente necessità di riformare la sentenza per i seguenti motivi:
I. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 509 del 1997 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, nonché per difetto (errore) della motivazione .
Erroneamente i primi giudici avrebbero richiamato l’ampiezza della discrezionalità delle scelte pianificatorie delle amministrazioni preposte alla cura dei beni demaniali siti in area portuale, come condizione necessaria e sufficiente per superare le specifiche regole procedimentali previste dal prefato d.PR n. 509/97, così illegittimamente disapplicando, in via di fatto, la scansione procedimentale ivi prevista.
II. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’articolo 107, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - Difetto di istruttoria per mancata rilevazione dell’incompetenza del Consiglio comunale di Civitanova Marche a decidere sulla domanda della ricorrente .
Il TAR adito avrebbe anche trascurato di considerare che, sulla base della documentazione allegata al ricorso, risulta non solo come la deliberazione consiliare impugnata sia stata adottata prima della pubblicazione della domanda e al di fuori della conferenza di servizi o dell’accordo di programma che ne sarebbe potuto scaturire, ma anche che, al di là dello sviamento dalla causa tipica del potere, l’atto sfavorevole sarebbe stato emanato da un organo incompetente (il consiglio comunale), in quanto l’art. 107, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) prevede che “ Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 ”, e inoltre che, ai sensi del successivo comma 4, “ Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative ”.
III. Error in iudicando, per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti in ordine alla reiezione delle censure afferenti violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, dell’articolo 60 della L.R. Marche n. 10 del 1999 e degli articoli 2 e 3 della L.R. n. 7 del 2010 - Eccesso di potere per difetto (carenza ed errore) della motivazione sotto diverso e ulteriore profilo . Inoltre, i primi giudici non avrebbero considerato che l’amministrazione comunale ha motivato la declaratoria di irricevibilità della domanda sulla base di assunti “ totalmente erronei, fuorvianti e pretestuosi, in ragione di quanto appresso esposto più nel dettaglio - con riferimento a ogni singolo paragrafo da a) ad e) (pag. da 34 a 37) dell’atto impugnato. Tale difetto di istruttoria che affligge la sentenza impugnata è ancor più ingiustificato ove si pensi che le censure non prese in considerazione dai primi giudici erano state oggetto di approfondita analisi da parte di Eurobuilding in almeno sei pagine (da pag. 14 a pag. 20) dell’originario ricorso .”.
In sostanza, la società appellante fa osservare come a torto il Comune di Civitanova Marche si senta ‘spodestato’ della propria capacità di programmare e pianificare l’assetto urbanistico del proprio territorio, perché il proprio obiettivo è solo quello di vedersi concessa un’area demaniale marittima per realizzare e gestire opere già previste dal Piano Regionale dei Porti; sempre a torto, inoltre, il Comune avrebbe apoditticamente escluso la sussistenza dell’interesse pubblico generale a concedere ad un unico concessionario l’intera area demaniale, visto che il progetto prevede anche spazi pubblici accessibili a tutti e la possibilità di sfruttamento dei beni da parte di una pluralità di operatori economici attraverso lo strumento delle subconcessioni; censurabile sarebbe poi anche l’atteggiamento del Comune che in tutta fretta, solo dopo avere visionato il progetto della proponente, si è determinato a commissionare all’Università degli Studi di camerino un master plan per la riqualificazione e rigenerazione delle aree di interesse, manifestando per giunta la volontà di internalizzare in toto l’attività, sottraendola alla concorrenza tra più operatori economici.
3.- Si è costituito il Comune di Civitanova Marche: (i) per un verso riproponendo le assorbite eccezioni preliminari di carenza di interesse all’impugnazione della delibera del Consiglio Comunale di Civitanova Marche n. 10/2022 e di inammissibilità del ricorso originario e dei motivi aggiunti per mancata notifica ad almeno uno degli attuali concessionari, quali controinteressati necessari nella presente controversia; (ii) per un altro verso, eccependo l’inammissibilità del ricorso di appello per genericità delle censure e difetto di critica specifica avverso tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; (iii) infine, instando per la reiezione dell’appello nel merito, sul presupposto della correttezza del ragionamento del primo giudice che avrebbe ben compreso le ragioni della declaratoria di irricevibilità della domanda e del mancato obbligo di pubblicazione del progetto, atteso che lo stesso, che vorrebbe realizzare n. 7 edifici, n. 4 torri di otto piani, alberghi, residenze e trasformare un intero quartiere, anche al di fuori dell’area portuale, stravolgerebbe del tutto l’assetto urbanistico del territorio del Comune di Civitanova Marche, e quindi sarebbe ictu oculi improponibile, oltre che contrario all’interesse pubblico generale, in quanto l’affidamento dell’intera area ad un concessionario unico azzererebbe tutti i diritti degli attuali concessionari, così negando le regole pro-concorrenziali alla base dell’utilizzo e dello sfruttamento dei beni pubblici.
4.- Si è anche costituita, con memoria formale, l’Università degli Studi di Camerino.
5.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive mediante il deposito di documenti, di memorie integrative e di memorie di replica.
6.- Alla udienza pubblica del 17 settembre 2024, la causa passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
7.- All’esito della suddetta udienza, il Collegio pronunciava sentenza parziale e non definitiva (sentenza n. 7769/2024) con cui respingeva le eccezioni preliminari sollevate dal Comune appellato e, ritenuta per il resto la causa non matura per la decisione, disponeva documentati chiarimenti in capo alla Regione Marche:
I) illustrare la pianificazione urbanistica e portuale nella Regione Marche, in particolare per quel che riguarda il porto di Civitanova Marche, distinguendo le competenze spettanti alla Regione rispetto a quelle in capo al Comune di Civitanova Marche;
II) chiarire in cosa consiste e quali conseguenze comporta l’inserimento del porto di Civitanova Marche come porto di “categoria 2a, classe 4a – Competenza regione”;
III) illustrare le opere di cui si è prevista la realizzazione per il porto di Civitanova Marche nel Piano Regionale dei Porti, specificando quali di esse riguardino le strutture dedicate alla nautica da diporto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 509/1997 [segnatamente: lett. a) il "porto turistico", ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; lett. b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari.] e le opere ad esse connesse ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, del medesimo decreto;
IV) chiarire in particolare se tutti gli interventi descritti alla pagina 230 del Piano Regionale dei Porti, per vero menzionata come pagina 231 negli atti comunali impugnati e negli atti processuali, riguardino la nautica da diporto e le opere ad esse connesse, ovvero se concernano opere del tutto diverse e non assimilabili (a tal fine, è richiesto di corredare la risposta con l’allegazione del Piano nella sua versione integrale, vigente sia al momento della presentazione della domanda del privato (21 giugno 2021), sia all’attualità, qualora fossero occorse modifiche;
V) spiegare le ragioni per le quali nel Piano, alla succitata pagina, si sia fatto riferimento al d.P.R. n. 509/1997 solo per le opere della darsena nord, chiarendo in particolare se il suddetto richiamo possa ritenersi esteso, e per quale ragione, a tutte le altre opere previste dal Piano;
VI) raffrontare il progetto presentato dal privato con le opere previste dal Piano e chiarire quale parte del progetto riguarda le opere da diporto e quale parte concerne altre opere che, seppure previste dal Piano, non possono classificarsi come opere da diporto o opere ad esse connesse .
8.- L’incombente è stato adempiuto dalla Regione attraverso il deposito, in data 21 novembre 2024, di una relazione corredata da documenti.
9.- All’esito, le parti hanno ulteriormente contraddetto attraverso il deposito di memorie.
10.- Alla udienza pubblica dell’8 marzo 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
11.- La vicenda concerne il ricorso proposto dalla s.p.a. Eurobuilding per l’annullamento della dichiarazione di irricevibilità con cui il Comune di Civitanova Marche si è pronunciato sulla sua istanza volta ad ottenere la concessione demaniale marittima per realizzare e gestire le opere previste dal Piano Regionale dei Porti per il porto di Civitanova Marche.
12.- La vicenda è già nota essendo alla base della prefata sentenza non definitiva n. 7769/2024 della Sezione, ma per maggiore chiarezza è opportuno ripercorrere ancora una volta i tratti salienti della vicenda.
In data 21 giugno 2021, la s.p.a. Eurobuilding ha presentato domanda ai sensi dell’art. 3, del d.P.R n. 509/1997 per la concessione demaniale marittima pluriennale relativa al porto di Civitanova Marche, finalizzata alla realizzazione e gestione delle opere previste dal Piano Regionale dei Porti del 2005, approvato con deliberazione n. 149 del 2 febbraio 2010 del Consiglio Regionale delle Marche.
La domanda in questione, inoltrata anche alla Regione Marche per conoscenza, si riferiva a una superficie totale di mq. 197.750 di area a terra e di mq. 292.600 di specchio acqueo, suddivise come meglio specificato nelle tavole del progetto preliminare allegato, ed era finalizzata alla realizzazione e gestione delle opere necessarie al compimento di quanto richiamato per la città di Civitanova Marche dal citato Piano Regionale dei Porti, per un periodo di novant’anni.
In particolare, le opere ivi previste comprendevano la realizzazione della nuova darsena (Porto Turistico ex punto 1-a) art. 2 d.P.R. 509/1997) e, con riferimento alle richiamate previsioni del Piano Regionale dei Porti, riguardavano anche la porzione dell’attuale porto polifunzionale di Civitanova Marche, da destinare in buona parte “ al servizio della nautica da diporto e del diportismo nautico ”, con le modalità attuative indicate dallo stesso Piano, e precisamente “ mediante un sensibile miglioramento della funzionalità del porto sia per quanto riguarda la protezione degli specchi acquei interni, sia per quanto attiene all’interrimento degli stessi e dell’avamporto. ”.
È tuttavia accaduto che il Comune di Civitanova Marche, disattendendo l’auspicio riposto dalla società istante alla pubblicazione della propria domanda nell’albo pretorio entro il termine di 20 giorni dalla sua presentazione ai sensi dell’art. 4, del d.P.R. n. 509/1997, abbia riscontrato la stessa dopo 190 giorni comunicando un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10- bis , della legge n. 241 del 1990.
Inoltre, si è anche verificato che, all’esito delle controdeduzioni presentate dalla Eurobuilding per superare le ragioni del preavviso negativo, il dirigente responsabile della pubblicazione nell’Albo Pretorio abbia adottato una determinazione con la quale domandava al Consiglio comunale un formale pronunciamento in merito al contenuto dell’istanza, anche con riferimento all’interesse del Comune di Civitanova Marche alla realizzazione del progetto per cui è causa.
A quel punto, il Consiglio comunale accoglieva le osservazioni del dirigente, valutando come irricevibile la domanda, e il dirigente in questione agiva di conseguenza, denegando la pubblicazione del progetto.
È stato così che la società Eurobuilding si è determinata a promuovere l’odierno contenzioso: a) censurando l’illegittimo ritardo; b) contestando la decisione finale di dichiarare irricevibile la propria domanda, sul rilievo che un arresto procedimentale di tale rilevanza potrebbe giustificarsi solo a fronte di una evidente inconciliabilità del progetto programmato rispetto alla normativa edilizio-urbanistica vigente, presupposto che -a suo dire- non ricorrerebbe nella fattispecie; c) censurando il merito della valutazione del progetto dal punto di vista del rispetto delle garanzie formali e procedimentali previste dalla disciplina recata dal d.P.R. n. 509 del 1997, sotto un duplice profilo: in primo luogo, per avere demandato ad un organo comunale sfornito della relativa competenza (il Consiglio comunale) la decisione sulla pubblicazione della domanda nell’Albo pretorio comunale, valutazione che spetterebbe solo al dirigente effettuare ai sensi dell’art. 107, del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali); in secondo luogo, per essersi il Comune arrogato in toto la prerogativa di valutare il progetto e la sua utilità per l’area portuale di Civitanova Marche, anziché coinvolgere, come sarebbe stato a suo dire corretto fare, le tante altre amministrazioni pubbliche chiamate ad interloquire in sede di conferenza di servizi, prima di tutto la Regione Marche.
13.- Il quadro giuridico di riferimento richiamato dai provvedimenti impugnati è sufficientemente chiaro e adeguato e consente di comprendere appieno le questioni giuridiche sottese.
In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (cd. Decreto Burlando) contiene il Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, tale regolamento disciplina, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al successivo articolo 2, lettere a) e b), il procedimento di approvazione dei relativi progetti, nonché gli altri procedimenti che risultano strettamente connessi o strumentali.
Il successivo comma 2 precisa, inoltre, che “ La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto ”.
Sulla base delle richiamate previsioni, vanno considerate strutture dedicate alla nautica da diporto:
a) il "porto turistico", ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari ;
b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari .
Anche il progetto alla base della domanda di concessione deve fare esclusivo riferimento, ai sensi del successivo art. 3, alle zone del demanio marittimo o del mare territoriale e alle pertinenze demaniali marittime in relazione alle quali si ha il proposito di realizzare le strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al prefato art. 2, lettere a) e b).
La succitata normativa è stata sempre interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso di escludere la sussistenza di un obbligo giuridico a carico del Comune di dare luogo alla pubblicazione del progetto per il solo fatto, in sé, della sua materiale presentazione, non configurandosi quindi come atto dovuto e vincolato l’attivazione del procedimento di esame comparativo previsto dagli artt. 3 e ss. del d.P.R. n. 509/1997 (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 31 ottobre 2011, n. 5816, che richiama la propria precedente sentenza 20 febbraio 2007, n. 914).
Nel caso all’esame, è accaduto che l’Amministrazione comunale di Civitanova Marche abbia incentrato la motivazione di irricevibilità del progetto su due autonome e concorrenti motivazioni: da un lato, il contrasto del progetto con i vigenti strumenti urbanistici; dall’altro lato, l’eccessiva ampiezza contenutistica del progetto rispetto alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le sole, in sostanza, per le quali sarebbe invocabile lo specifico procedimento previsto dal prefato decreto Burlando.
La tesi difensiva della società proponente è che sarebbe illegittimo impedire la pubblicazione del progetto sulla base delle richiamate motivazioni, per un verso perché sarebbe proprio questo il senso della indizione della conferenza di servizi, ovverossia la variazione degli strumenti di pianificazione e di quelli urbanistici vigenti, previo vaglio di tutte le Amministrazioni interessate (e, dunque, non soltanto del Comune, ma principalmente della Regione), per poi confluire, anche con eventuali modifiche, nell’accordo di programma di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) del citato d.P.R. n. 509/1997, anche alla luce del fatto che le leggi regionali delle Marche n. 10/1999 (art. 60) e n. 7/2010 (artt. 2 e 3) in tema di pianificazione urbanistica di area demaniale marittima e, nello specifico, di aree portuali, pongono la competenza in capo alla Regione; per un altro verso, invece, in quanto la domanda di concessione riguarderebbe la realizzazione e gestione di tutte le opere previste dal Piano Regionale dei Porti, senza alcuna limitazione.
14.- Alla luce degli elementi emersi, l’appello va respinto.
L’Amministrazione pubblica titolare della funzione di pianificazione è la Regione Marche, la quale, con riferimento alle aree a terra, acquisisce l’atto di intesa con l’organo consiliare dell’Ente comunale. Sulla base della legge n. 84 del 1994, infatti, la classificazione in questione ha come conseguenza che gli strumenti di pianificazione, le loro varianti e gli adeguanti tecnico funzionali dei Piani Regolatori portuali siano adottati e approvati dalla Regione, che è l’ente titolare della pianificazione, previa intesa con il Comune, non potendo i suddetti atti porsi in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali.
In fatto, per ciò che concerne la tematica relativa alle strutture dedicate alla nautica da diporto, è emerso che “ le strutture individuate dal Piano Regionale dei Porti da realizzare in regime di concessione demaniale ai sensi del DPR 509/97 sono indicate nel fascicolo degli elaborati grafici relativi al porto di Civitanova Marche e in particolare nella tavola 3 (apg 33) e sono esclusivamente quelle specificate in rosa fucsia ” e che “ tra queste opere il Piano Regionale dei Porti prevede che solo ed esclusivamente quelle indicate nella tavola a pagine 33 degli elaborati grafici, ovvero quelle indicate in rosa fucsia indicate nel quesito precedente, possano essere realizzate in regime di concessione demaniale marittima prevista dal DPR 509/91 ”.
Dalla visione della Tavola allegata alla relazione emerge, quindi, con tutta evidenza, che le aree da realizzare in concessione secondo lo speciale procedimento previsto dal d.P.R. 509/1997 sono esclusivamente quelle allocate nella darsena nord, indicate cioè con il colore rosa fucsia.
Si appalesa dunque legittimo l’operato dell’amministrazione comunale nella parte in cui ha ritenuto che le opere diverse da quelle previste dal citato d.P.R. n. 509/1997, seppur previste nel Piano Regolatore Portuale, non possano essere realizzate dal privato invocando l’applicazione del modulo procedimentale ivi previsto.
La caratteristica intrinseca del porto di Civitanova Marche come ‘porto polifunzionale’, ovverossia come territorio che ospita al suo interno realtà diverse che vanno dalla pesca alla cantieristica navale, non giustifica infatti, in via derivata, la pretesa del privato a che anche le suddette aree rientrino nell’ambito oggettivo di efficacia dello speciale procedimento previsto dal cit. d.P.R. n. 509/1997, non potendo che regolare, detto regolamento, per espressa previsione normativa, le sole aree e strutture afferenti alla nautica da diporto.
È dunque corretta la formula con la quale l’amministrazione comunale ha definito il procedimento attivato dall’odierna società ricorrente, ovverossia la declaratoria di irricevibilità del progetto in luogo del suo rigetto nel merito, come tale ostativa alla sua pubblicazione, mancando in radice il necessario presupposto di fatto al quale è condizionata l’applicazione della disciplina regolamentare.
È emerso, infatti, in modo chiaro e inequivocabile, che il progetto presentato, lungi dall’essere circoscritto alle sole aree afferenti la nautica da diporto, presenta di contro le caratteristiche proprie dell’atto di pianificazione dell’intera area portuale e perfino di quella viciniore non strettamente prevista dal piano regolatore portuale, con cambi di destinazione di numerose aree in concessione, pianificazione che rientra nella competenza del soggetto pubblico, il quale la potrà realizzare solo approvando una variante generale o un nuovo piano regolatore portuale.
Decisivo nel senso del rigetto dell’appello (e dell’originario ricorso) è quindi, in definitiva, sia la circostanza che le aree del porto coinvolte non sono solo quelle dedicate alla nautica da diporto (darsena nord), sia quella, ulteriore, che si è programmata la realizzazione di alberghi in aree che si collocano addirittura al di fuori di quella stessa indicata nel Piano Regolatore Portuale.
Ciò consente di ritenere legittime le concorrenti ragioni poste dal Comune a presupposto degli atti impugnati dalla società proponente, in quanto, in sintesi: (i) per un verso il progetto manca della necessaria conformità rispetto agli strumenti urbanistici, anche quelli comunali; (ii) per un altro verso il progetto prevede la prevede la realizzazione di opere al di fuori della darsena Nord e addirittura anche fuori dall’area indicata nel Piano Regolatore portuale.
Del tutto correttamente, quindi, l’adito TAR delle Marche ha respinto il ricorso facendo applicazione del principio di diritto enunciato da questo Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza 31 ottobre 2011, n. 5816, che richiama a sua volta la propria precedente sentenza 20 febbraio 2007, n. 914, ovverossia il principio della discrezionalità e non vincolatività a carico del Comune della pubblicazione del progetto ai sensi del d.P.R. 507/1997.
Non sussistono infatti ragioni per discostarsi dal principio, enunciato dai prefati precedenti, secondo cui la succitata normativa regolamentare è stata sempre interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso di escludere la sussistenza di un obbligo giuridico a carico del Comune di dare luogo alla pubblicazione del progetto per il solo fatto, in sé, della sua materiale presentazione, non configurandosi quindi come atto dovuto e vincolato l’attivazione del procedimento di esame comparativo previsto dagli artt. 3 e ss. del d.P.R. n. 509/1997.
E ciò vale a maggior ragione nel caso all’esame, ove la ‘extraterritorialità’ del progetto è tale per cui vengono collegate aree del porto con aree limitrofe del territorio comunale.
Infine infondato è l’argomento con cui la società ricorrente, in memoria finale di replica, torna ad insistere sulla bontà del progetto: “ Il problema reale, e concludiamo, è che il Comune non si rende conto che il progetto Eurobuilding (con tutte le sue eventuali necessarie modifiche, anche profondamente sostanziali, in sede di conferenza dei servizi) era, ed è, una grande occasione per il territorio per un importante passo avanti non solo per quanto riguardava il porto, ma per la stessa economia locale; occasione che il Comune non ha inteso cogliere, senza avere altre idee progettuali alternative che possano consentire alla ricorrente quanto meno di parteciparvi ad armi pari in una procedura competitiva. in pratica si è scelto l'immobilismo, ed anzi la guerra a chi cerca di fare qualcosa per il territorio (anche per il suo interesse personale, beninteso). Ci auguriamo che il Comune prima o poi possa comprendere tutto ciò, e mutare atteggiamento .”.
Tali argomenti, infatti, vieppiù confermano che il progetto, lungi dal riguardare circoscritte aree dedicate alla nautica da diporto, verte in realtà in materia di programmazione e pianificazione del territorio, caratterizzata da ampia discrezionalità, rientrante nelle funzioni fondamentali degli enti territoriali di governo del territorio, con valutazioni che impingono direttamente nel merito dell’attività amministrativa, in quanto tali precluse a questo giudice.
15.- In definitiva, l’appello va respinto.
16.- Le spese del giudizio possono compensarsi nei rapporti con l’Università degli Studi di Camerino, mentre vengono liquidate in favore del Comune di Civitanova Marche nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la società appellante a rifondere in favore del Comune di Civitanova Marche le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Compensa le spese nei rapporti con l’Università degli Studi di Camerino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO