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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 08/05/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1438 2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, a valersi quali note di precisazione delle conclu- sioni e discussione, visto l'art. 281-sexies del c.p.c., pronuncia e deposita Sentenza, come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 08/05/2025
Il G.I.
dr. Fabrizio Pieschi
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1438/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. MORVIDONI LAURA, ( , come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio C.F._1 eletto presso il suo studio in Perugia, Via Bartolo n. 10 - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione : “ accertare e dichiarare la risoluzione del contratto inter- corrente tra il Sig. e la alla data del 6.11.23, ovvero dichiarare la Controparte_1 Parte_1 risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale del Sig. che si è reso moroso nel Controparte_1 pagamento dell'importo di € 19997,15 oltre interessi moratori, per le causali di cui in narrativa e, per l'ef- fetto condannare il Sig. al pagamento in favore della dell'im- Controparte_1 Parte_1 porto pari ad € 19997,15 oltre interessi moratori per le causali di cui in narrativa ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia nei limiti del valore della controversia, anche da valutarsi in via equi- tativa;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
E
- - parte convenuta contumace - Controparte_1 C.F._2
2 CP_2
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la , premesso che: il 04/04/2018 aveva con- Parte_2
cluso con CA IC, cui era successivamente subentrato quale Controparte_1
nuovo affiliato, contratto di franchising per lo svolgimento di attività di assistenza integra- tiva e sostitutiva nella cura della persona anziana, presso Presidi Ospedalieri o a casa for- nendogli, quale franchisor, le nozioni, informazioni e conoscenze pratiche nell'organizza- zione e gestione di servizi assistenziali, oltre alle licenze d'uso segni distintivi, da essa ac- quisite mediante esperienze in settori analoghi;
il era inadempiente nel pagamento CP_1 della quota di ingresso (€ 6.000,00 oltre Iva), oltre che delle royalties mensili di € 300,00, oltre Iva, nonostante pagamenti parziali e la formulazione, dal marzo 2021 di un piano di rientro prevedente il versamento di € 610,00 mensili, parzialmente rispettato, e si era infine reso irreperibile;
era seguita la comunicazione di risoluzione del contratto per morosità. Ciò premesso, stante l'inadempimento contrattuale del ed il suo debito per complessivi CP_1
€ 19.997,15, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Parte convenuta non si costituiva, sicché ne veniva dichiarata la contumacia.
* * *
Parte attrice ha proposto azione volta a fare valere la responsabilità contrattuale dei convenuti alla obbligazione di pagamento integrale del compenso contrattualmente pattuito.
I fatti costitutivi della pretesa azionata documentalmente provate (doc. 1) è dunque la conclusione di un contratto di franchising, dal quale deriva l'obbligo, per l'affiliato, del pa- gamento degli importi ivi previsti, a titolo di royalties.
Il fatto lesivo della stessa pretesa è stato correttamente dedotto dallo stesso attore, e ciò è sufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 1218 del c.c., il quale dispone che il
3 convenuto-debitore è tenuto a risarcimento del danno, se non prova che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
In altre parole, all'attore è necessario e sufficiente allegare e dimostrare l'avvenuta instaurazione del rapporto in corso al momento dell'intervento del fatto lesivo-inadempi- mento - ciò che significa provare la conclusione del contratto, in ipotesi di titolo contrattuale della obbligazione - e la (mera) allegazione di quest'ultimo, per onerare la convenuta della dimostrazione della causa non imputabile del ritardo (Cass., S.U., 06.04-30.10.2001 n. 13.533, la quale richiama anche il principio di vicinanza della prova: "il creditore, che agisca per l'adempi- mento, sia che chieda la risoluzione o il risarcimento del danno, deve dare prova della fonte nego- ziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre, in relazione al lamentato inadempimento, può limitarsi ad una semplice allegazione: sarà il debitore convenuto a dover for- nire la prova del fatto estintivo del diritto, costitutivo dell'avvenuto adempimento, e uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell' obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza del adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adem- pimento. Inoltre, l'attore deve allegare l'inadempimento del debitore. In ciò si sostanzia il proprio onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa azionata”).
Ragionando in altri termini, ove agisca a titolo di responsabilità contrattuale l'attore deve provare il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ossia l' esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto (Cass., 17.08.1990 n. 8336). Una volta che sia fornita tale prova,
l'art. 1218 è strutturato in modo da porre a carico del debitore una presunzione semplice di colpa, superabile mediante la prova dello specifico impedimento che determina impossibilità della prestazione o che essa non gli sia comunque imputabile, qualunque ne sia stata la causa
(Cass., 25.5.98 n. 5208). La disposizione pone dunque a suo carico l'onere della prova (libe- ratoria) piena e completa di mancanza di colpa e di non aver potuto adempiere l'obbligazione o di non aver potuto eseguire nel tempo previsto la prestazione dovuta per causa non impu- tabile (Cass., 18.11.91 n. 12346; Cass., 9.10.97 n. 9810; Cass., 19.9.96 n. 7604; Cass., 3.7.93 n.
7299). La prova richiesta al convenuto forma contenuto delle eventuali eccezioni, basate sui fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei fatti costitutivi.
4 Lungi dal fornire la dimostrazione di tali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, parte convenuta è rimasta contumace nel presente giudizio, pur essendovi stata ritualmente invitata a partecipare.
Le fatture prodotte, unitamente ai riconoscimenti di debito (valido, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art 1988 del c.c.) contenuti nel piano di rientro del 18/02/2021 (doc. 8), e nella comunicazione Mail 24/05/2023 (doc. 10) per importo superiore a quanto effettiva- mente fatturato, conducono al riconoscimento della correttezza della quantificazione del do- vuto in complessivi € 19.997,15, di cui € 5.361,90 relativi al debito pregresso di CA
IC, di cui il convenuto si è fatto carico all'art.
8.2 del contratto (doc. 14) e € 14.635,25 relativi alle mensilità di royalties rimaste impagate, a partire dal mese di agosto 2020 (doc.
15).
In conclusione. Previa dichiarazione della (già avvenuta: doc. 13) risoluzione del con- tratto 26/11/2011, nella misura in cui modificato in data 04.04.2018 (doc. 3), parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento di 19.997,15, in linea e per sorte capitale.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti gli interessi moratori con funzione risarcitoria, costituendo essi una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato pa- gamento del debito pecuniario, in misura legale dal 24/10/2023 (doc. 12) ad oggi, poiché espressamente richiesti.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta contumace. In applicazione dei valori minimi (considerata la mole ed il pregio dell' opera prestata) delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, de- cisionale) nell'ambito dei giudizi del valore (da € 5.201,00 a € 26.000,00) corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 1700 per competenze, oltre alle
Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
5 * * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto inter partes;
- Condanna a pagare a in persona del Controparte_1 Parte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, € 19.997,15 oltre interessi, come da moti- vazione;
- Condanna alle spese di giudizio per € 1.700,00 oltre accessori, Controparte_1
come da motivazione;
Arezzo, 08/05/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
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