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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/09/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1257/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione”, riservato per la decisione all'udienza del 10 settembre 2025, vertente
TRA nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Massimiliano Contucci, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in OR (FR) alla Via San Giuliano Sura 2/a e nato a [...] il Parte_2
30.08.1977, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Romina Macioce ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in OR (FR) alla Via Firenze n.13;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13 giugno 2025, e – premesso che il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Cassino con sentenza n. 160 del 24.04.2025 (V.G. 261/2025), aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
che successivamente intervenivano rilevanti mutamenti dell'assetto familiare, stante la nuova relazione sentimentale intrattenuta dalla che aveva determinato malumore nei minori, i quali ritornavano a vivere con il padre nella Pt_1 casa coniugale, così recuperando un sereno rapporto anche con la madre – chiedevano, a modifica della citata sentenza di: 1) collocare prevalentemente i minori presso il padre nella casa coniugale di cui lo stesso era e resta assegnatario;
2) imporre alla sig.ra il termine di giorni 30 Parte_1 dall'omologa del presente accordo, per il trasferimento altrove della propria residenza togliendola perciò dall'indirizzo della casa coniugale da cui ella si è allontanata oramai da diversi mesi;
3) regolamentare il diritto di visita materno come da ricorso;
4) revocare l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento ordinario della prole in precedenza posto a carico del sig. Parte_2 il quale rinuncia altresì a richiedere qualsivoglia forma di mantenimento e/o di concorso alle spese ordinarie per i figli minori da parte della madre;
5) prevedere che l'Assegno Unico venga percepito per l'intero dal sig. ; 6) ripartire tra le parti, nella misura del 50%, le spese straordinarie Parte_2 per i figli.
All'esito dell'udienza del 10 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti siano conformi agli interessi delle parti e della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla per le spese di giudizio, stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, su ricorso congiunto di e con Parte_2 Parte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) a modifica della sentenza n.160 del 24.04.2025 del Tribunale di Cassino, riconosce le intese raggiunte dalle parti come da ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 17 settembre
2025.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1257/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione”, riservato per la decisione all'udienza del 10 settembre 2025, vertente
TRA nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Massimiliano Contucci, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in OR (FR) alla Via San Giuliano Sura 2/a e nato a [...] il Parte_2
30.08.1977, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Romina Macioce ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in OR (FR) alla Via Firenze n.13;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13 giugno 2025, e – premesso che il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Cassino con sentenza n. 160 del 24.04.2025 (V.G. 261/2025), aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
che successivamente intervenivano rilevanti mutamenti dell'assetto familiare, stante la nuova relazione sentimentale intrattenuta dalla che aveva determinato malumore nei minori, i quali ritornavano a vivere con il padre nella Pt_1 casa coniugale, così recuperando un sereno rapporto anche con la madre – chiedevano, a modifica della citata sentenza di: 1) collocare prevalentemente i minori presso il padre nella casa coniugale di cui lo stesso era e resta assegnatario;
2) imporre alla sig.ra il termine di giorni 30 Parte_1 dall'omologa del presente accordo, per il trasferimento altrove della propria residenza togliendola perciò dall'indirizzo della casa coniugale da cui ella si è allontanata oramai da diversi mesi;
3) regolamentare il diritto di visita materno come da ricorso;
4) revocare l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento ordinario della prole in precedenza posto a carico del sig. Parte_2 il quale rinuncia altresì a richiedere qualsivoglia forma di mantenimento e/o di concorso alle spese ordinarie per i figli minori da parte della madre;
5) prevedere che l'Assegno Unico venga percepito per l'intero dal sig. ; 6) ripartire tra le parti, nella misura del 50%, le spese straordinarie Parte_2 per i figli.
All'esito dell'udienza del 10 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti siano conformi agli interessi delle parti e della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla per le spese di giudizio, stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, su ricorso congiunto di e con Parte_2 Parte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) a modifica della sentenza n.160 del 24.04.2025 del Tribunale di Cassino, riconosce le intese raggiunte dalle parti come da ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 17 settembre
2025.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi