TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/11/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2185/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to C.F._1
AU NI, dal quale è rappresentata e difesa e da
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Spirito C.F._2
IA SA, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto iscritto a ruolo in data 26/08/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 1.10.2016, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Brusciano (al n.22, anno 2016, parte
II, serie A).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio , le parti hanno indicato Persona_1 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter con scadenza al 21.10.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e del figlio minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ – in relazione all'affidamento della prole, i coniugi concordano per l'affido condiviso del figlio
[...]
, ad entrambi i genitori, ponendo la residenza prevalente presso la madre, in Brusciano, Persona_2 alla via Guglielmo Marconi n. 56 presso l'abitazione dei nonni materni con la piena potestà genitoriale in capo ai coniugi (conformemente al disposto dell'art. 155 c.c., come novellato dalla L. 08.02.2006
n.54)
- al padre è garantito ampio diritto di visita al fine di salvaguardare il diritto del minore di fruire di un rapporto continuativo con il padre e con i nonni paterni. In particolare il padre avrà con sé il figlio ogni volta che vorrà, compatibilmente con le esigenze del minore, preavvertendo telefonicamente la madre almeno ventiquattrore prima. In ogni caso è garantito al padre di prelevare il figlio e di tenerlo con sé il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00. A settimane alterne dal venerdì alla domenica con pernottamento. Il sig. CP_1 preleverà il minore preso la residenza materna la sera del venerdì alle ore 17,00 e lo riaccompagnerà la domenica alle ore 22. Il minore trascorrerà con il padre 15 (quindici) giorni consecutivi durante l'estate che verranno definiti tra i genitori entro il 10 giugno di ciascun anno.
Il minore trascorrerà le festività natalizie e quelle Pasquali alternativamente con il padre e la madre con la possibilità di concordare i giorni tra i genitori, in caso di mancato accordo sarà garantito un anno il giorno 24 e 31 dicembre per un genitore e il 25 e 26 dicembre comprensivo del 1 gennaio per l'altro e l'anno successivo viceversa. Il giorno della befana il bambino resterà mezza giornata con la madre e l'altra metà con il padre al fine di consentire ad entrambi i genitori di consegnar ei propri regali, accordandosi tra di loro ad anni alterni, le ore mattutine e quelle pomeridiana da assegnarsi. Il giorno del compleanno, ove possibile, il bambino lo festeggerà con entrambi i genitori. Il minore, ongi anno, trascorrerà con il padre il giorno 24.06 e 16.08 dalle ore 16,00 alle ore 22,00 al fine di festeggiare l'onomastico ed il compleanno del padre nonché la festa del papà. Il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore, potrà prelevare il minore anche all'uscita di scuola;
il padre potrà comunicare telefonicamente con il figlio quotidianamente;
entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare i figli ad estranei se non nel caso in cui uno dei due coniugi intraprenda una relazione seria e duratura;
i coniugi hanno sempre l'obbligo di comunicare il proprio recapito telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro il minore;
3 - il sig. per il mantenimento del figlio Controparte_1 Persona_2
[...
si obbliga a corrispondere la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00= da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra
(Banca Intesa San Paolo – IBAN Parte_1
[...]) entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese.
L'assegno unico universale erogato mensilmente dall' per il figlio minore, verrà percepito al CP_2
50% da ciascun genitore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Dovranno essere previamente concordate tra il sig. e la sig.ra e ripartite CP_1 Pt_1 in egual misura tra entrambi i genitori le seguenti spese straordinarie: le spese mediche presso strutture private per cure dentistiche, oculistiche ed ortodontiche, le spese scolastiche imposte da enti privati, spese per corsi di recupero, gite scolastiche con pernottamento, spese extrascolastiche per attività sportive, ricreative e/o ludiche;
- i coniugi sin da ora danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere il figlio sul Persona_2 proprio passaporto o altro documento.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 24/08/1989, e , nato a [...] Controparte_1
4 il 16/08/1985, che hanno contratto matrimonio a Brusciano il 1.10.2016 (Atto n.
22, Parte II, Serie A, Anno 2016);
- dispone affido condiviso del minore con collocazione prevalente Persona_1
presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in €300,00 il contributo al mantenimento del figlio a carico del sig.
da corrispondersi alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni
[...] mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2185/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to C.F._1
AU NI, dal quale è rappresentata e difesa e da
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Spirito C.F._2
IA SA, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto iscritto a ruolo in data 26/08/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 1.10.2016, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Brusciano (al n.22, anno 2016, parte
II, serie A).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio , le parti hanno indicato Persona_1 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter con scadenza al 21.10.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e del figlio minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ – in relazione all'affidamento della prole, i coniugi concordano per l'affido condiviso del figlio
[...]
, ad entrambi i genitori, ponendo la residenza prevalente presso la madre, in Brusciano, Persona_2 alla via Guglielmo Marconi n. 56 presso l'abitazione dei nonni materni con la piena potestà genitoriale in capo ai coniugi (conformemente al disposto dell'art. 155 c.c., come novellato dalla L. 08.02.2006
n.54)
- al padre è garantito ampio diritto di visita al fine di salvaguardare il diritto del minore di fruire di un rapporto continuativo con il padre e con i nonni paterni. In particolare il padre avrà con sé il figlio ogni volta che vorrà, compatibilmente con le esigenze del minore, preavvertendo telefonicamente la madre almeno ventiquattrore prima. In ogni caso è garantito al padre di prelevare il figlio e di tenerlo con sé il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00. A settimane alterne dal venerdì alla domenica con pernottamento. Il sig. CP_1 preleverà il minore preso la residenza materna la sera del venerdì alle ore 17,00 e lo riaccompagnerà la domenica alle ore 22. Il minore trascorrerà con il padre 15 (quindici) giorni consecutivi durante l'estate che verranno definiti tra i genitori entro il 10 giugno di ciascun anno.
Il minore trascorrerà le festività natalizie e quelle Pasquali alternativamente con il padre e la madre con la possibilità di concordare i giorni tra i genitori, in caso di mancato accordo sarà garantito un anno il giorno 24 e 31 dicembre per un genitore e il 25 e 26 dicembre comprensivo del 1 gennaio per l'altro e l'anno successivo viceversa. Il giorno della befana il bambino resterà mezza giornata con la madre e l'altra metà con il padre al fine di consentire ad entrambi i genitori di consegnar ei propri regali, accordandosi tra di loro ad anni alterni, le ore mattutine e quelle pomeridiana da assegnarsi. Il giorno del compleanno, ove possibile, il bambino lo festeggerà con entrambi i genitori. Il minore, ongi anno, trascorrerà con il padre il giorno 24.06 e 16.08 dalle ore 16,00 alle ore 22,00 al fine di festeggiare l'onomastico ed il compleanno del padre nonché la festa del papà. Il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore, potrà prelevare il minore anche all'uscita di scuola;
il padre potrà comunicare telefonicamente con il figlio quotidianamente;
entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare i figli ad estranei se non nel caso in cui uno dei due coniugi intraprenda una relazione seria e duratura;
i coniugi hanno sempre l'obbligo di comunicare il proprio recapito telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro il minore;
3 - il sig. per il mantenimento del figlio Controparte_1 Persona_2
[...
si obbliga a corrispondere la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00= da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra
(Banca Intesa San Paolo – IBAN Parte_1
[...]) entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese.
L'assegno unico universale erogato mensilmente dall' per il figlio minore, verrà percepito al CP_2
50% da ciascun genitore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Dovranno essere previamente concordate tra il sig. e la sig.ra e ripartite CP_1 Pt_1 in egual misura tra entrambi i genitori le seguenti spese straordinarie: le spese mediche presso strutture private per cure dentistiche, oculistiche ed ortodontiche, le spese scolastiche imposte da enti privati, spese per corsi di recupero, gite scolastiche con pernottamento, spese extrascolastiche per attività sportive, ricreative e/o ludiche;
- i coniugi sin da ora danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere il figlio sul Persona_2 proprio passaporto o altro documento.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 24/08/1989, e , nato a [...] Controparte_1
4 il 16/08/1985, che hanno contratto matrimonio a Brusciano il 1.10.2016 (Atto n.
22, Parte II, Serie A, Anno 2016);
- dispone affido condiviso del minore con collocazione prevalente Persona_1
presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in €300,00 il contributo al mantenimento del figlio a carico del sig.
da corrispondersi alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni
[...] mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5