Articolo 1 della Legge 14 ottobre 1957, n. 981
Versione
14 novembre 1957
Art. 1. Articolo unico.

Il Ministro per le finanze e' autorizzato a vendere a trattativa privata, in favore dell'Amministrazione provinciale di Alessandria, un'area patrimoniale disponibile di circa metri quadrati 5950 da scorporare dal compendio denominato "ex Tettoie San Martino" in detta citta', per il prezzo di lire 36.000.000.
Il Ministro per le finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

Entrata in vigore il 14 novembre 1957