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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4517 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIBUN AL E DI ROM A
-SEZIO NE X II C IV IL E -
*****
In funzione di giudice di Appello in composizion e monocrati ca
***** in persona del giudice dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 49534 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del giorno 19 marzo 2025, vertente
TRA con l'avv. Simona Di Fonso;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., con l'avv. Laura Carbone, CP_1 dell'avvocatura capitolina;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 10608/2022, CP_1
depositata in data 03/05/2023.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
******
Con tempestivo ricorso, si opponeva, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
alla cartella di pagamento n. 097 2019 0205522326 000, relativa alla riscossione CP_1
di vav al CdS, deducendo l'omessa notifica della presunta sanzione. si costituiva a mezzo funzionario delegato, opponendosi alla domanda. CP_1
Il Giudice di Pace respingeva l'opposizione con la sentenza indicata in epigrafe.
1 interponeva appello per la riforma integrale della sentenza, Parte_1 deducendo l'erroneità della motivazione per non aver rilevato la mancata produzione da parte di del verbale sotteso alla cartella, stante l'omessa osservanza delle CP_1
prescrizione di cui agli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c.. resisteva al gravame. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLE DECISIONE
1. Parte appellante si duole della circostanza che avrebbe CP_1
depositato, in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, depositato un indice atti ove non vengono analiticamente elencati i documenti del processo, non essendo stati indicati gli estremi dei verbali;
pertanto, detta circostanza non consentirebbe di ritenere raggiunta una prova certa sul deposito dei documenti.
2. Al riguardo, giova, innanzitutto, richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15969/2024), alla cui stregua <Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare>>.
Applicando l'enunciato principio al caso di specie, si osserva che oggetto del contendere è un solo ed unico vav.
2 Ne consegue che l'elenco depositato da in primo grado, nel quale viene CP_1 spuntata la voce dei “processi verbali”, sottoscritto e timbrato con data dalla cancelleria, non presenta margini di dubbio e di incertezza nell'individuazione del documento.
Pertanto, la doglianza va rigettata.
3. Sotto diverso profilo, la doglianza dell'appellante configura un profilo di irregolarità formale che deve ritenersi sanato sempre sulla base della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9545/2010), alla cui stregua <Le norme relative alla produzione di documenti sono finalizzate a garantire il diritto di difesa della parte contro cui la produzione ha luogo;
tale finalità, peraltro, si deve ritenere conseguita e
l'eventuale irritualità della produzione risulta sanata quando il giudice di primo grado abbia tenuto conto dei documenti irritualmente prodotti, fondando su di essi la decisione, e la parte che lamenta l'irritualità della produzione abbia censurato la decisione, dimostrando, in tal modo, di avere avuto conoscenza dei documenti>>.
4. A questo punto non rimane che osservare che in sede di appello non è proposta contestazione sulla correttezza della procedura di notifica del verbale impugnato.
5. Conclusivamente, l'appello è risultato infondato e va respinto con conferma integrale della decisione di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti costituite e sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenendo conto della semplicità della causa e del suo carattere documentale.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U.
D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg.
24.12.2012 n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data
1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal
31.01.2013.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
3 - condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 350,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma addì 21/03/2025.
Il giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
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