Versione
13 aprile 1990
13 aprile 1990
Art. 1. 1. Gli articoli 1 e 2 della legge 17 giugno 1982, n. 377 , sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 1. - 1. E' autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco denominata 'Borgo ragazzi di don Bosco', della porzione di terreno della superficie effettiva di ettari 5.51.00 e catastale di ettari 5.51.83, con sovrastanti fabbricati, adiacente all'ex Forte Prenestino di Roma.
2. Il Ministro delle finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita al prezzo di L.
1.500.000.000. Tale prezzo comprende anche gli indennizzi dovuti per l'occupazione dell'immobile dal 18 luglio 1955 fino al momento della stipula.
3. E' vietata, per un periodo di tempo non inferiore a quindici anni dalla data di approvazione del contratto di compravendita, la cessione anche parziale a terzi, a qualsiasi titolo, dell'immobile di cui al comma 1.
Art. 2. - 1. Il corrispettivo di cui all'articolo 1, comma 2, sara' versato in dieci rate annuali, fruttanti l'interesse legale a scalare con inizio dal secondo mese successivo alla notifica dell'intervenuta approvazione del contratto, con facolta', da parte dell'acquirente, di anticipare una o piu' rate".
"Art. 1. - 1. E' autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco denominata 'Borgo ragazzi di don Bosco', della porzione di terreno della superficie effettiva di ettari 5.51.00 e catastale di ettari 5.51.83, con sovrastanti fabbricati, adiacente all'ex Forte Prenestino di Roma.
2. Il Ministro delle finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita al prezzo di L.
1.500.000.000. Tale prezzo comprende anche gli indennizzi dovuti per l'occupazione dell'immobile dal 18 luglio 1955 fino al momento della stipula.
3. E' vietata, per un periodo di tempo non inferiore a quindici anni dalla data di approvazione del contratto di compravendita, la cessione anche parziale a terzi, a qualsiasi titolo, dell'immobile di cui al comma 1.
Art. 2. - 1. Il corrispettivo di cui all'articolo 1, comma 2, sara' versato in dieci rate annuali, fruttanti l'interesse legale a scalare con inizio dal secondo mese successivo alla notifica dell'intervenuta approvazione del contratto, con facolta', da parte dell'acquirente, di anticipare una o piu' rate".
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-139/00, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna, 21/02/2002Provvedimento: Avviso legale importante | 62000C0139 Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 21 febbraio 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/369/CEE - Inquinamento atmosferico - Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'isola di La Palma. - Causa C-139/00. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-06407 Conclusioni dell avvocato generale 1. Ai sensi dell'art. 226 CE, la Commissione delle Comunità europee ha presentato un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti, in forza della direttiva del Consiglio 8 giugno 1989, 89/369/CEE, …Leggi di più...