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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1917/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 18.04.2025 il giudice dott. Luca Angioi;
PREMESSO
quanto segue:
l'udienza DE 26.02.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c.,
COSÌ PROVVEDE
Lette le note conclusive depositate dalle parti;
Il Giudice pronuncia sentenza ai sensi DEl'art. 429 cod. proc. civ., senza darne lettura in aula, essendo l'udienza sostituita dal deposito di note scritte.
Il Giudice
Dott. Luca Angioi
0 R.G. n. 1917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona DE giudice dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1917 DE ruolo degli affari contenziosi civili DEl'anno 2024, promosso da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (c.f. , ed P.I.
[...] C.F._2 Parte_3
), quest'ultima in persona DE proprio direttore generale e legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentati e difesi in virtù di procura speciale allegata al ricorso introduttivo dall' Avv.
Alexia Raffaella Portalupi ed elettivamente domiciliati presso lo studio DEla stessa sito in Oristano alla via DEla Croce n.21, opponenti contro
, in persona DEl'Amministratore Straordinario p.t. Ing Controparte_1 CP_2
(CF ), con sede in Carbonia alla Via Mazzini n. 39, elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_2
Ussana - via Roma n. 208 - presso lo studio DEl'avv. Emanuela Serra che la rappresenta e difende come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., in calce alla comparsa di risposta opposta
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso DE 27.03.2024 la società il dott. e il dott. Parte_3 Parte_2 Pt_1 hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 26/2024 DE 22.02.2024 con
[...]
cui la ha loro irrogato, nelle rispettive qualità di trasgressore principale e Controparte_1
di coobbligati in solido ai sensi DEl'art. 6 DEla L. n. 689/1981, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 16.200,00 in relazione alla violazione di cui all'art. 133, comma 2, DE D.Lgs 152/2006 per l'effettuazione di scarichi senza autorizzazione.
Gli opponenti hanno chiesto: a) in via preliminare, la sospensione inaudita altera parte DEl'efficacia esecutiva DEl'ordinanza impugnata;
b) nel merito, l'accoglimento DEl'opposizione e, per l'effetto, la dichiarazione di illegittimità/inefficacia/nullità/annullamento DEl'ordinanza opposta;
c) in via
1 subordinata, la rideterminazione DEla sanzione applicata nella misura DE minimo edittale;
con vittoria di spese e di onorari.
A sostegno DEl'opposizione, gli opponenti hanno dedotto:
1.1. la carenza di legittimazione passiva di DE dott. e DEl'ing. poiché la Pt_3 Pt_1 Pt_2
conduzione DEl'impianto era affidata alla società la quale – in forza di una “DEega Parte_4
di funzioni” ad essa conferita − avrebbe dovuto essere qualificata come l'unico destinatario DEla sanzione, essendo ad essa riconducibile la presunta condotta gestoria sanzionata;
1.2. l'assenza di responsabilità DE fatto contestato in capo al dott. ed all' ing. Parte_1 Pt_2 in quanto i poteri e le relative responsabilità in ordine all'attuazione degli obblighi funzionali previsti dal D. Lsg.152/2006, compresi quelli derivanti dal rispetto DEle prescrizioni autorizzative, sono stati oggetto di apposite DEeghe aziendali. Inoltre, rileverebbero i seguenti elementi: i) il dott. era Pt_1
direttore generale privo di competenza in materia di conduzione e gestione dei depuratori affidati alla
Società; ii) il dott. non aveva la funzione di titolare DElo scarico, non era rappresentante legale Pt_2
di ed al momento DE sopralluogo non aveva alcuna competenza in ordine al settore Pt_3
depurazione;
1.3. la responsabilità DEl'Amministrazione ingiungente per la violazione DEl'art. 2 DEla L.
241/1990, poiché l'ordinanza-ingiunzione ha avuto origine dal procedimento amministrativo avviato in data 5 e 6 marzo 2019 in séguito al sopralluogo eseguito dall' presso l'impianto di depurazione Pt_5
succitato, e come tale avrebbe dovuto concludersi nel termine di 30 giorni;
1.4. la nullità DEl'ordinanza-ingiunzione per violazione e falsa interpretazione DEla legge (art. 133, co. 2, D.Lgs. 152/2006) e la violazione dei principi di determinatezza e tassatività DEle sanzioni amministrative ex art. 2 L. 689/1981, in ragione DE fatto che la non ha rinnovato CP_1
l'autorizzazione allo scarico pur in presenza dei relativi presupposti, atteso che i lavori programmati non erano terminati;
inoltre il succitato ente territoriale, ancora più illegittimamente, accedeva all'impianto con il mero scopo di sanzionare la società che si trovava ad operare in assenza di autorizzazione e comunque sprovvista di un provvedimento di diniego (avendo ricevuto unicamente una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento DEla richiesta) e, quindi, nella condizione di impossibilità ad impugnarlo;
1.5. la non punibilità DE fatto per effetto DEl'esimente DEl'adempimento DE dovere o comunque DElo stato di necessità ex art. 4 l. 689/1981, essendo la condotta sanzionata resasi necessaria al fine di garantire l'attività depurativa in favore DE centro abitato;
1.6. l'illegittimità DEla sanzione irrogata, non essendo stato applicato il minimo edittale e non avendo l'Amministrazione specificamente motivato le ragioni circa la quantificazione DEla sanzione, né rispetto al criterio utilizzato per l'applicazione DEla medesima, avuto riguardo alla l. 689/1981 ed al Regolamento per l'applicazione DEle sanzioni amministrative in materia di competenza provinciale
2 (approvato con DEiberazione DEl'amministratore straordinario n.14 DE 27.08.2018 e modificato nel
2020). Nel caso di specie, secondo i ricorrenti, la avrebbe dovuto applicare il minimo CP_1
edittale secondo i criteri di cui all'art.11 DEla l. 689 1981 e DEl'art.16 DE Regolamento.
2. Costituitasi in giudizio, la ha contestato integralmente il contenuto DEle Controparte_1
avverse difese e chiesto il rigetto DEl'opposizione.
3. La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
Con note scritte depositate rispettivamente in data 18.02.2025 e il 24.02.2025 in vista DEl'udienza DE 26.02.2025, le parti hanno confermato le proprie conclusioni.
****
4. L'opposizione è infondata per le ragioni di séguito esposte.
5. Con riferimento ai primi motivi di doglianza, riportati nei punti sub.
1.1 e sub. 1.2, deve innanzitutto osservarsi che essi riguardano, a ben vedere, l'errata individuazione dei soggetti da sanzionare (e non, come erroneamente affermato dagli opponenti, la carenza di legittimazione passiva, che riguarda invece la posizione DEl'Autorità che ha emesso l'ordinanza).
Ciò chiarito, risulta infondata l'eccezione sollevata dagli opponenti, i quali sostengono che, essendo conduzione DEl'impianto affidata alla società quest'ultima società sarebbe l'unica Parte_4
responsabile di eventuali violazioni.
Per esigenze di chiarezza espositiva, appare opportuno ricostruire le coordinate fattuali DEla vicenda che ci occupa.
Con l'ordinanza ingiunzione n. 26/2024 DE 22.02.2024 la ha rilevato Controparte_1
che l'impianto di depurazione di acque reflue urbane, sito in località “Is Prunis”, ubicato nel comune di Sant'Antioco, operava al momento DEl'accertamento – ovverosia in data 5 e 6 marzo 2019 - con autorizzazione allo scarico scaduta in data 18.02.2015 (autorizzazione n. 52 DE 19.02.2013, rilasciata dalla ex CI di Carbonia Iglesias, mai rinnovata) e pertanto ha contestato il mancato rispetto DEl'art.133, comma 2 DE D. lgs 152/2006.
Per quanto riguarda il quadro relativo alle autorizzazioni ottenute dalla società ricorrente, deve rilevarsi che, in virtù degli obblighi nascenti dalla Convenzione di affidamento DE Servizio Idrico
Integrato DEl'Ambito Territoriale DEla GN (A.T.O.), nell'anno 2013 aveva Parte_3
acquisito in gestione il depuratore urbano di Sant'Antioco con autorizzazione provvisoria allo scarico n. 52 DE 19.02.2013, per la durata di due anni. Detta autorizzazione faceva séguito alla precedente datata 09.04.2010. La società concessionaria, in base alla DEiberazione DE Commissario
Straordinario DEl'Autorità d'Ambito, è stata investita DEla gestione DE Servizio Idrico Integrato rappresentato dai servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione DEle acque reflue.
3 A partire dal 6 novembre 2014, ha appaltato alla il “servizio di Parte_3 Parte_4
conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento fognari e la conservazione, adeguamento e miglioramento DE patrimonio impiantistico” DE lotto n. 1, Distretto D1 e D2 di cui non è controverso che faccia (o, comunque, facesse) parte il depuratore di Sant'Antioco, “località Is Prunis”.
Con istanza pervenuta alla in data 4.3.2015, la società ha Controparte_1 Parte_3 chiesto tardivamente il rinnovo DEl'autorizzazione provvisoria allo scarico, scaduta come detto in data 18.02.2015.
Con nota prot. 14848 DE 22.6.2017, la società resistente ha negato il rinnovo DEl'autorizzazione, in quanto ritenuto in contrasto con la “disciplina degli scarichi” e in considerazione DE fatto che la richiesta era stata pervenuta in data successiva alla scadenza DEl'autorizzazione.
Il quadro testé composto permette di circoscrivere con precisione i caratteri essenziali DEla questione controversa.
Ebbene, deve osservarsi che la società per effetto DEl'affidamento originario, era Parte_3 titolare DEl'autorizzazione allo scarico dei reflui rilasciata dalla CI DE SU e, come CP_1
tale, responsabile unico DEl'impianto.
Tanto chiarito, il richiamo all'istituto DEla DEega di funzioni, effettuato dal difensore dagli opponenti, è DE tutto inconferente al caso di specie.
Nel contratto di appalto risulta che il corrispettivo DEl'appalto è stato determinato secondo il valore DEle prestazioni richieste all'appaltatrice, consistenti: 1) nel servizio di conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione ordinaria degli impianti di trattamento DEle acque reflue e degli impianti di sollevamento fognari;
2) in una prestazione avente ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti di processo;
3) in una prestazione avente ad oggetto la manutenzione straordinaria. Nel capitolato oneri si rinvengono determinazioni specifiche che descrivono e declinano l'oggetto DE contratto.
Dalla lettura complessiva DEla documentazione emerge un rapporto interno tra ed Parte_3
che appare configurare un'ampia DEega di funzioni attinenti alla gestione Controparte_3 quotidiana DEl'impianto, con autonomia nell'espletamento DEle funzioni di conduzione, sorveglianza e manutenzione degli impianti di sollevamento fognario, oltre che di smaltimento dei rifiuti e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.
Ciò nondimeno, in relazione alla violazione oggetto di ingiunzione – scarico senza autorizzazione, sanzionata dall'art. 133, co. 2 D.L.vo 152/2006 – assume carattere preminente il fatto che Pt_3 in base alla DEiberazione DE Commissario Straordinario DEl'Autorità d'Ambito, fosse il titolare esclusivo DEla gestione DE Servizio Idrico Integrato.
4 La società ricorrente era, infatti, l'unico soggetto titolare e responsabile non solo DEla vigilanza sull'operato DEl'appaltata, ma anche degli oneri scaturenti dall'autorizzazione concessa, ivi compreso quello di presentare la richiesta di rinnovo DEl'autorizzazione entro i termini DEla scadenza DEla precedente. Tale affidamento non poteva essere oggetto di DEega, poiché l'efficacia DEl'autorizzazione (riguardante unicamente il rapporto tra e ) costituiva il Pt_3 CP_1
presupposto necessario DE contratto di appalto.
Per tali ragioni si ritiene che abbia violato la prescrizione prevista dall'art. 133, c. 2 Parte_3
Dlgs 152/2006.
Anche per quanto concerne la posizione di e l'opposizione non può Parte_2 Parte_1
essere accolta.
Sul punto si osserva, anzitutto, che la responsabilità per la violazione DEle norme contestate, secondo la regola DEl'art. 133 c. 1 d. lgs. 152 DE 2006, non riguarda il soggetto che assume la legale rappresentanza DE titolare DEla autorizzazione. Come chiarito dalla Suprema Corte, la “l'infrazione amministrativa prevista dall'art. 54, secondo comma, DE d.lgs. n. 152 DE 1999, che punisce
“chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie… senza
l'autorizzazione”, (alla quale può perfettamente assimilarsi quella di cui all'art. 133 co. 2 DE D.Lgs.
n. 152/2006 che è stata contestata nella fattispecie) non costituisce un illecito “proprio”, atteso che essa non presuppone una particolare qualità DE soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare DEl'autorizzazione all'esercizio DEl'impianto, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata”
(Cass. sent. n. 1742/2020).
Orbene, nel caso di specie il dott. era procuratore speciale di nominato Parte_1 Parte_3
con atto DE 24/06/2008 con potere di rappresentare la società nelle procedure e per richiedere l'autorizzazione allo scarico, per gli impianti societari (come da visura societaria depositata unitamente al ricorso introduttivo al doc. n. 11). Inoltre, allo stesso sono stati attribuiti poteri di rappresentanza di nelle procedure di autorizzazioni allo scarico;
inoltre, quale legale Pt_3 rappresentante, era titolare DEl'autorizzazione allo scarico DEl'impianto di depurazione n. 52/2013 rilasciata dalla CI di Carbonia Iglesias.
La posizione di diretto responsabile è sancita dal fatto che egli fosse titolare di poteri di rappresentanza DEla società nelle procedure di autorizzazioni allo scarico;
ed ancora più Pt_3
preminentemente, rileva il fatto che, in qualità di legale rappresentante, fosse titolare proprio DEl'autorizzazione allo scarico DEl'impianto di depurazione n. 52/2013 rilasciata dalla CI di
Carbonia Iglesias e scaduta a febbraio DE 2015.
5 Per quanto concerne l'ing. , quest'ultimo risulta nominato procuratore speciale con Parte_2
atto a rogito DE notaio DE 06.08.2014. Benché la procura in questione non sia stata Persona_1
prodotta in giudizio, dalle risultanze processuali è comunque emerso che allo stesso è stato attribuito l'incarico di assicurare che gli stabilimenti esistenti o da installare ed ogni altra sede di lavoro sotto la sua competenza abbiano ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalla normativa, nonché verificare la sussistenza di tutti i provvedimenti autorizzativi richiesti dalla normativa per gli scarichi esistenti.
Del resto, il predetto aveva provveduto personalmente alla tardiva richiesta di rinnovo DEl'autorizzazione DE 4.3.2015, in qualità di responsabile DE servizio “Direzione Depurazione” (cfr. doc. 6 parte opposta).
Sebbene non abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante di egli risulta essere stato Pt_3 incaricato di sovraintendere alla gestione DEl'impianto, essendo il responsabile DE settore DEla depurazione e munito di poteri di gestione DE contratto esterno di conduzione e manutenzione degli impianti, DEla elaborazione ed esecuzione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari.
Ne deriva che, proprio alla luce DEle specifiche attribuzioni conferite al deve ritenersi Pt_2 corretta l'individuazione DE medesimo quale soggetto trasgressore.
6. Con la doglianza sub. 1.3 i ricorrenti hanno dedotto la violazione dei termini per la conclusione DE procedimento amministrativo ai sensi DEl'art. 2 DEla legge 241/1990.
Nello specifico, hanno sostenuto che essendo l'ordinanza ingiunzione originata dal procedimento amministrativo avviato in data 5 e 6 marzo 2019 in seguito al sopralluogo eseguito dall' essa Pt_5
sarebbe soggetta non solo alle disposizioni di cui alla l. 689/1981 - che DEinea un procedimento amministrativo a carattere contenzioso - ma altresì all'art. 2 DEla l. 241 /1990, con conseguente obbligo di conclusione dei procedimenti amministrativi entro il termine di 30 giorni, salvo che non sia previsto un termine differente. Tale termine sarebbe stato violato poiché, successivamente al deposito di opposizione (con annessa richiesta di audizione in data 11.06.2019), la società ricorrente, rappresentata dal dott. è stata ascoltata in data 23.11.2023 (a distanza di più di 4 Parte_2
anni dalla presentazione degli scritti difensivi) e solo in data 26 febbraio 2024 la CP_1
gli ha notificato l'ordinanza determinando la conclusione DEl'iter procedimentale.
[...]
La doglianza non è meritevole di accoglimento, dovendo ritenersi che il richiamo al termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 2 DEla l. 241/1990 non sia estendibile al caso di specie.
Invero, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui in materia di sanzioni amministrative non trova applicazione la disciplina generale DE procedimento amministrativo contenuta nella legge n.
241 DE 1990, ma unicamente la legge n. 689 DE 1981, che costituisce un sistema di norme organico e DEinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse DEl'incolpato, il rispetto di un termine così breve come quello
6 previsto dall'art. 2 I. n. 241 DE 1990 (per tutte, Cass. Sez. U, 27/04/2006, n. 9591; più recentemente
Cassazione Civile Sez. II Sentenza n°19068 DE 2021).
7. Gli opponenti al punto sub. 1.4 hanno dedotto la nullità DEl'ordinanza ingiunzione per violazione e falsa interpretazione DEla legge (art. 133, 2° comma D. Lgs. 152/06), oltre che per violazione dei principi di determinatezza e tassatività DEle sanzioni amministrative ex art. 2 l.689/1981.
Nello specifico, hanno affermato che la non avrebbe concesso l'autorizzazione allo scarico CP_1
pur essendoci i presupposti per la proroga.
Anche siffatto motivo di opposizione è infondato, alla luce DEle ragioni sopra esposte.
Agli opponenti è contestato di aver violato l'art. 133 comma 2, DE D.Lgs 152/2006, ovvero che lo scarico fosse privo di autorizzazione. Risulta documentato che l'autorizzazione allo scarico n. 52 DE
19/02/2013, concessa in via provvisoria, veniva ulteriormente prorogata provvisoriamente per due anni con scadenza 18/02/2015 e che aveva presentato la richiesta di rinnovo Parte_3 DEl'autorizzazione provvisoria in data 4.3.2015, allorquando l'autorizzazione allo scarico n. 52 era già scaduta.
Come detto, in relazione a tale richiesta la , in data 22 giugno 2017, gli ha Controparte_1
comunicato le ragioni impeditive al rilascio DE richiesto provvedimento.
In considerazione di ciò, è evidente che il rinnovo DEla autorizzazione debba necessariamente precedere la scadenza DE termine, al fine di consentire alla concessionaria il prolungamento DEl'efficacia DEl'originario limite temporale autorizzativo. In questo quadro, non v'è dubbio sul fatto che abbia chiesto il rinnovo DEla autorizzazione quando questa era già scaduta. In ogni Pt_3
caso, la CI DE SU GN (sia pur a sensibile distanza temporale dalla richiesta) ha comunicato il diniego DE rinnovo DEla autorizzazione provvisoria richiesta, determinando lo scarico in oggetto sprovvisto di autorizzazione.
Può essere anche condiviso quanto sostenuto da secondo cui nel caso di specie non Pt_3 troverebbe applicazione l'art. 124 DE d.lgs. 152/2006, comma 8, in base al quale “l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento DE rilascio. Un anno prima DEla scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo” e che “Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto … se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”. Tale norma appare infatti riferirsi al rinnovo DEla autorizzazione originaria (che ha validità di quattro anni) e non al rinnovo di una autorizzazione provvisoria concessa in attesa DEla realizzazione DE nuovo impianto depurativo, il cui iter amministrativo era in corso.
Ad ogni modo, risulta comunque dirimente il fatto che l'autorizzazione deve essere rinnovata prima DEla scadenza DE termine previsto.
7 Ciò posto, tenuto conto DE fatto che la richiesta di si è rivelata tardiva ed è stata Parte_3
respinta dalla , non può che ritenersi che lo scarico in oggetto fosse sprovvisto di CP_1
autorizzazione.
Per tal ragione la doglianza non è meritevole di accoglimento.
8. Anche il quinto motivo in tema di scriminanti (sub. 1.5) è infondato, alla stregua DE costante indirizzo DEla giurisprudenza di legittimità e di questa Corte, secondo cui “le scriminanti DElo stato di necessità e DEl'adempimento DE dovere hanno quale presupposto applicativo l'assoluta impossibilità di sottrarsi al compimento DEl'azione lesiva, in quanto il soggetto agente è obbligato al compimento di tale atto da una disposizione di legge ovvero si trova in una situazione di assoluta necessità” (C. App. Cagliari n. 431 DE 2021), con la precisazione, resa dalla Corte Suprema, che
“allo scopo DE riconoscimento DEla fondatezza [la] prospettazione […] deve ovviamente essere supportata da un idoneo riscontro probatorio, gravante sul ricorrente” (Cass., n. 36288 DE 2021).
Nel caso in esame, gli opponenti non hanno fornito alcun elemento concreto dal quale si possa desumere il carattere doveroso o necessitato DEla condotta di continuazione DEl'attività di scarico senza autorizzazione, limitandosi a richiamare genericamente la necessità di continuare lo svolgimento DE servizio depurativo al fine di evitare che gli abitanti di Sant'Antioco non riversassero reflui non depurati e quindi inquinanti e che venisse dunque commesso un reato ambientale. Sul punto, rileva che la norma che sanziona amministrativamente la violazione DEle prescrizioni relative all'autorizzazione allo scarico (art. 133 cit.) persegue l'obiettivo di tutelare il patrimonio ambientale, anticipando la punibilità di condotte che non integrano ancora DEle fattispecie penalmente rilevanti.
Stante l'oggetto DEla tutela, non può essere addotto quale presupposto per l'esclusione DEla punibilità l'adempimento di un dovere, posto che le conseguenze derivanti dalla sospensione DEl'attività di scarico illegittimamente perpetrata non costituiscono un presupposto oggettivo fattuale, ma una mera prospettazione, futura ed eventuale DEl'opponente.
L'ipotetica necessità di garantire il servizio per evitare un danno non autorizza a contravvenire alla normativa ambientale sulla tutela DEle acque dall'inquinamento, incluse le disposizioni relative all'autorizzazione allo scarico. In particolare, l'eventuale situazione di pericolo non deve essere altrimenti evitabile, presupponendo una costrizione derivante dall'assoluta mancanza di condotte alternative, nella gestione DE ciclo depurativo.
Con specifico riguardo alla scriminante DElo "stato di necessità", poi, è indispensabile, ai fini DEla sua configurabilità, che ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo -
l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da
8 circostanze concrete e oggettive che la giustifichino (cfr., ad es., Cass. n. 3961/1989; Cass. n.
4710/1999; Cass. n. 18099/2005 e Cass. n. 14286/2010).
Deve, quindi, qui ritenersi sussistente il principio di diritto sulla scorta DE quale, in tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte DE contravventore DEl'erronea supposizione DEla sussistenza DElo stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito, cioè, al solo stato d'animo DEl'agente, bensì su dati di fatto concreti (i quali devono essere non solo allegati ma anche debitamente documentati) e che siano univocamente idonei a poter comportare un imminente pericolo di danno grave per un soggetto non altrimenti ovviabile, e, quindi, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo al trasgressore di trovarsi in tale stato (Cass. n. 16155 DE 2019).
I ricorrenti nel giudizio non hanno dato prova DEla sussistenza dei summenzionati presupposti che attestano l'esistenza DEla causa di esclusione DEla punibilità.
9. Infine, quanto all'ultimo motivo di opposizione (sub. 1.6.), concernente le modalità di applicazione e la misura DEla sanzione, non appaiono censurabili i criteri applicati dalla
[...]
per la determinazione DEla medesima, quantificata in conformità con i parametri di CP_1
legge, con il rispetto dei limiti edittali previsti dall'art. 133, comma 2, D. lgs 152/2006 (che rispetto alla fattispecie in esame stabilisce una sanzione da seimila euro a sessantamila euro, stabilendo pertanto una cornice edittale piuttosto ampia). Nello specifico, è stata riscontrata la presenza di ulteriori violazioni DEla stessa natura in capo ai medesimi soggetti (ravvisabile nell'ipotesi oggetto DEla sentenza n. 501/2022 DE Tribunale di Cagliari, prodotta dalla resistente al doc. 6 e relativa a fatti accertati nell'anno 2015), con conseguente applicabilità DEl'art. 19 - comma 1, lett. g ter) n. 2 DE Regolamento provinciale per l'applicazione DEle sanzioni amministrative in materia ambientale, approvato con DEibera DEl'Amministratore Straordinario DEla n. 32 DE Controparte_1
13.11.2020. Tenuto conto, inoltre, dei criteri di cui all'art. 11 L. 689/1989, con particolare riferimento alla gravità DEla violazione (avente ad oggetto una condotta accertata dal 2017 al 2019 e perdurante sin dall'anno 2015), la sanzione non appare eccessiva e sproporzionata rispetto alla specificità dei fatti accertati.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
10. La regolamentazione DEle spese di lite segue il criterio DEla soccombenza, non essendovi ragioni per disporre una compensazione – nemmeno parziale – DEle medesime.
Gli opponenti devono, pertanto, essere condannati a rifondere alla le spese Controparte_1
processuali che, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere parametrate tenuto conto DE pregio DEl'attività difensiva svolta nell'interesse DEl'opposta e DEla media complessità DEle questioni di fatto e di diritto trattate nel processo, applicando, per tutte le fasi liquidate, i parametri medi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi di valore compreso fra euro
9 5.201,00 ed euro 26.000,00 (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
non può invece essere liquidata quella di trattazione, non essendo stata effettuata attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta il ricorso;
condanna gli opponenti e in solido fra loro, a Parte_2 Parte_1 Parte_3
rifondere alla le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro 3.397,00 per compensi da avvocato, oltre spese generali nella misura DE 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 18.04.2025
Il Giudice dott. Luca Angioi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 18.04.2025 il giudice dott. Luca Angioi;
PREMESSO
quanto segue:
l'udienza DE 26.02.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c.,
COSÌ PROVVEDE
Lette le note conclusive depositate dalle parti;
Il Giudice pronuncia sentenza ai sensi DEl'art. 429 cod. proc. civ., senza darne lettura in aula, essendo l'udienza sostituita dal deposito di note scritte.
Il Giudice
Dott. Luca Angioi
0 R.G. n. 1917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona DE giudice dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1917 DE ruolo degli affari contenziosi civili DEl'anno 2024, promosso da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (c.f. , ed P.I.
[...] C.F._2 Parte_3
), quest'ultima in persona DE proprio direttore generale e legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentati e difesi in virtù di procura speciale allegata al ricorso introduttivo dall' Avv.
Alexia Raffaella Portalupi ed elettivamente domiciliati presso lo studio DEla stessa sito in Oristano alla via DEla Croce n.21, opponenti contro
, in persona DEl'Amministratore Straordinario p.t. Ing Controparte_1 CP_2
(CF ), con sede in Carbonia alla Via Mazzini n. 39, elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_2
Ussana - via Roma n. 208 - presso lo studio DEl'avv. Emanuela Serra che la rappresenta e difende come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., in calce alla comparsa di risposta opposta
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso DE 27.03.2024 la società il dott. e il dott. Parte_3 Parte_2 Pt_1 hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 26/2024 DE 22.02.2024 con
[...]
cui la ha loro irrogato, nelle rispettive qualità di trasgressore principale e Controparte_1
di coobbligati in solido ai sensi DEl'art. 6 DEla L. n. 689/1981, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 16.200,00 in relazione alla violazione di cui all'art. 133, comma 2, DE D.Lgs 152/2006 per l'effettuazione di scarichi senza autorizzazione.
Gli opponenti hanno chiesto: a) in via preliminare, la sospensione inaudita altera parte DEl'efficacia esecutiva DEl'ordinanza impugnata;
b) nel merito, l'accoglimento DEl'opposizione e, per l'effetto, la dichiarazione di illegittimità/inefficacia/nullità/annullamento DEl'ordinanza opposta;
c) in via
1 subordinata, la rideterminazione DEla sanzione applicata nella misura DE minimo edittale;
con vittoria di spese e di onorari.
A sostegno DEl'opposizione, gli opponenti hanno dedotto:
1.1. la carenza di legittimazione passiva di DE dott. e DEl'ing. poiché la Pt_3 Pt_1 Pt_2
conduzione DEl'impianto era affidata alla società la quale – in forza di una “DEega Parte_4
di funzioni” ad essa conferita − avrebbe dovuto essere qualificata come l'unico destinatario DEla sanzione, essendo ad essa riconducibile la presunta condotta gestoria sanzionata;
1.2. l'assenza di responsabilità DE fatto contestato in capo al dott. ed all' ing. Parte_1 Pt_2 in quanto i poteri e le relative responsabilità in ordine all'attuazione degli obblighi funzionali previsti dal D. Lsg.152/2006, compresi quelli derivanti dal rispetto DEle prescrizioni autorizzative, sono stati oggetto di apposite DEeghe aziendali. Inoltre, rileverebbero i seguenti elementi: i) il dott. era Pt_1
direttore generale privo di competenza in materia di conduzione e gestione dei depuratori affidati alla
Società; ii) il dott. non aveva la funzione di titolare DElo scarico, non era rappresentante legale Pt_2
di ed al momento DE sopralluogo non aveva alcuna competenza in ordine al settore Pt_3
depurazione;
1.3. la responsabilità DEl'Amministrazione ingiungente per la violazione DEl'art. 2 DEla L.
241/1990, poiché l'ordinanza-ingiunzione ha avuto origine dal procedimento amministrativo avviato in data 5 e 6 marzo 2019 in séguito al sopralluogo eseguito dall' presso l'impianto di depurazione Pt_5
succitato, e come tale avrebbe dovuto concludersi nel termine di 30 giorni;
1.4. la nullità DEl'ordinanza-ingiunzione per violazione e falsa interpretazione DEla legge (art. 133, co. 2, D.Lgs. 152/2006) e la violazione dei principi di determinatezza e tassatività DEle sanzioni amministrative ex art. 2 L. 689/1981, in ragione DE fatto che la non ha rinnovato CP_1
l'autorizzazione allo scarico pur in presenza dei relativi presupposti, atteso che i lavori programmati non erano terminati;
inoltre il succitato ente territoriale, ancora più illegittimamente, accedeva all'impianto con il mero scopo di sanzionare la società che si trovava ad operare in assenza di autorizzazione e comunque sprovvista di un provvedimento di diniego (avendo ricevuto unicamente una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento DEla richiesta) e, quindi, nella condizione di impossibilità ad impugnarlo;
1.5. la non punibilità DE fatto per effetto DEl'esimente DEl'adempimento DE dovere o comunque DElo stato di necessità ex art. 4 l. 689/1981, essendo la condotta sanzionata resasi necessaria al fine di garantire l'attività depurativa in favore DE centro abitato;
1.6. l'illegittimità DEla sanzione irrogata, non essendo stato applicato il minimo edittale e non avendo l'Amministrazione specificamente motivato le ragioni circa la quantificazione DEla sanzione, né rispetto al criterio utilizzato per l'applicazione DEla medesima, avuto riguardo alla l. 689/1981 ed al Regolamento per l'applicazione DEle sanzioni amministrative in materia di competenza provinciale
2 (approvato con DEiberazione DEl'amministratore straordinario n.14 DE 27.08.2018 e modificato nel
2020). Nel caso di specie, secondo i ricorrenti, la avrebbe dovuto applicare il minimo CP_1
edittale secondo i criteri di cui all'art.11 DEla l. 689 1981 e DEl'art.16 DE Regolamento.
2. Costituitasi in giudizio, la ha contestato integralmente il contenuto DEle Controparte_1
avverse difese e chiesto il rigetto DEl'opposizione.
3. La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
Con note scritte depositate rispettivamente in data 18.02.2025 e il 24.02.2025 in vista DEl'udienza DE 26.02.2025, le parti hanno confermato le proprie conclusioni.
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4. L'opposizione è infondata per le ragioni di séguito esposte.
5. Con riferimento ai primi motivi di doglianza, riportati nei punti sub.
1.1 e sub. 1.2, deve innanzitutto osservarsi che essi riguardano, a ben vedere, l'errata individuazione dei soggetti da sanzionare (e non, come erroneamente affermato dagli opponenti, la carenza di legittimazione passiva, che riguarda invece la posizione DEl'Autorità che ha emesso l'ordinanza).
Ciò chiarito, risulta infondata l'eccezione sollevata dagli opponenti, i quali sostengono che, essendo conduzione DEl'impianto affidata alla società quest'ultima società sarebbe l'unica Parte_4
responsabile di eventuali violazioni.
Per esigenze di chiarezza espositiva, appare opportuno ricostruire le coordinate fattuali DEla vicenda che ci occupa.
Con l'ordinanza ingiunzione n. 26/2024 DE 22.02.2024 la ha rilevato Controparte_1
che l'impianto di depurazione di acque reflue urbane, sito in località “Is Prunis”, ubicato nel comune di Sant'Antioco, operava al momento DEl'accertamento – ovverosia in data 5 e 6 marzo 2019 - con autorizzazione allo scarico scaduta in data 18.02.2015 (autorizzazione n. 52 DE 19.02.2013, rilasciata dalla ex CI di Carbonia Iglesias, mai rinnovata) e pertanto ha contestato il mancato rispetto DEl'art.133, comma 2 DE D. lgs 152/2006.
Per quanto riguarda il quadro relativo alle autorizzazioni ottenute dalla società ricorrente, deve rilevarsi che, in virtù degli obblighi nascenti dalla Convenzione di affidamento DE Servizio Idrico
Integrato DEl'Ambito Territoriale DEla GN (A.T.O.), nell'anno 2013 aveva Parte_3
acquisito in gestione il depuratore urbano di Sant'Antioco con autorizzazione provvisoria allo scarico n. 52 DE 19.02.2013, per la durata di due anni. Detta autorizzazione faceva séguito alla precedente datata 09.04.2010. La società concessionaria, in base alla DEiberazione DE Commissario
Straordinario DEl'Autorità d'Ambito, è stata investita DEla gestione DE Servizio Idrico Integrato rappresentato dai servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione DEle acque reflue.
3 A partire dal 6 novembre 2014, ha appaltato alla il “servizio di Parte_3 Parte_4
conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento fognari e la conservazione, adeguamento e miglioramento DE patrimonio impiantistico” DE lotto n. 1, Distretto D1 e D2 di cui non è controverso che faccia (o, comunque, facesse) parte il depuratore di Sant'Antioco, “località Is Prunis”.
Con istanza pervenuta alla in data 4.3.2015, la società ha Controparte_1 Parte_3 chiesto tardivamente il rinnovo DEl'autorizzazione provvisoria allo scarico, scaduta come detto in data 18.02.2015.
Con nota prot. 14848 DE 22.6.2017, la società resistente ha negato il rinnovo DEl'autorizzazione, in quanto ritenuto in contrasto con la “disciplina degli scarichi” e in considerazione DE fatto che la richiesta era stata pervenuta in data successiva alla scadenza DEl'autorizzazione.
Il quadro testé composto permette di circoscrivere con precisione i caratteri essenziali DEla questione controversa.
Ebbene, deve osservarsi che la società per effetto DEl'affidamento originario, era Parte_3 titolare DEl'autorizzazione allo scarico dei reflui rilasciata dalla CI DE SU e, come CP_1
tale, responsabile unico DEl'impianto.
Tanto chiarito, il richiamo all'istituto DEla DEega di funzioni, effettuato dal difensore dagli opponenti, è DE tutto inconferente al caso di specie.
Nel contratto di appalto risulta che il corrispettivo DEl'appalto è stato determinato secondo il valore DEle prestazioni richieste all'appaltatrice, consistenti: 1) nel servizio di conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione ordinaria degli impianti di trattamento DEle acque reflue e degli impianti di sollevamento fognari;
2) in una prestazione avente ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti di processo;
3) in una prestazione avente ad oggetto la manutenzione straordinaria. Nel capitolato oneri si rinvengono determinazioni specifiche che descrivono e declinano l'oggetto DE contratto.
Dalla lettura complessiva DEla documentazione emerge un rapporto interno tra ed Parte_3
che appare configurare un'ampia DEega di funzioni attinenti alla gestione Controparte_3 quotidiana DEl'impianto, con autonomia nell'espletamento DEle funzioni di conduzione, sorveglianza e manutenzione degli impianti di sollevamento fognario, oltre che di smaltimento dei rifiuti e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.
Ciò nondimeno, in relazione alla violazione oggetto di ingiunzione – scarico senza autorizzazione, sanzionata dall'art. 133, co. 2 D.L.vo 152/2006 – assume carattere preminente il fatto che Pt_3 in base alla DEiberazione DE Commissario Straordinario DEl'Autorità d'Ambito, fosse il titolare esclusivo DEla gestione DE Servizio Idrico Integrato.
4 La società ricorrente era, infatti, l'unico soggetto titolare e responsabile non solo DEla vigilanza sull'operato DEl'appaltata, ma anche degli oneri scaturenti dall'autorizzazione concessa, ivi compreso quello di presentare la richiesta di rinnovo DEl'autorizzazione entro i termini DEla scadenza DEla precedente. Tale affidamento non poteva essere oggetto di DEega, poiché l'efficacia DEl'autorizzazione (riguardante unicamente il rapporto tra e ) costituiva il Pt_3 CP_1
presupposto necessario DE contratto di appalto.
Per tali ragioni si ritiene che abbia violato la prescrizione prevista dall'art. 133, c. 2 Parte_3
Dlgs 152/2006.
Anche per quanto concerne la posizione di e l'opposizione non può Parte_2 Parte_1
essere accolta.
Sul punto si osserva, anzitutto, che la responsabilità per la violazione DEle norme contestate, secondo la regola DEl'art. 133 c. 1 d. lgs. 152 DE 2006, non riguarda il soggetto che assume la legale rappresentanza DE titolare DEla autorizzazione. Come chiarito dalla Suprema Corte, la “l'infrazione amministrativa prevista dall'art. 54, secondo comma, DE d.lgs. n. 152 DE 1999, che punisce
“chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie… senza
l'autorizzazione”, (alla quale può perfettamente assimilarsi quella di cui all'art. 133 co. 2 DE D.Lgs.
n. 152/2006 che è stata contestata nella fattispecie) non costituisce un illecito “proprio”, atteso che essa non presuppone una particolare qualità DE soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare DEl'autorizzazione all'esercizio DEl'impianto, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata”
(Cass. sent. n. 1742/2020).
Orbene, nel caso di specie il dott. era procuratore speciale di nominato Parte_1 Parte_3
con atto DE 24/06/2008 con potere di rappresentare la società nelle procedure e per richiedere l'autorizzazione allo scarico, per gli impianti societari (come da visura societaria depositata unitamente al ricorso introduttivo al doc. n. 11). Inoltre, allo stesso sono stati attribuiti poteri di rappresentanza di nelle procedure di autorizzazioni allo scarico;
inoltre, quale legale Pt_3 rappresentante, era titolare DEl'autorizzazione allo scarico DEl'impianto di depurazione n. 52/2013 rilasciata dalla CI di Carbonia Iglesias.
La posizione di diretto responsabile è sancita dal fatto che egli fosse titolare di poteri di rappresentanza DEla società nelle procedure di autorizzazioni allo scarico;
ed ancora più Pt_3
preminentemente, rileva il fatto che, in qualità di legale rappresentante, fosse titolare proprio DEl'autorizzazione allo scarico DEl'impianto di depurazione n. 52/2013 rilasciata dalla CI di
Carbonia Iglesias e scaduta a febbraio DE 2015.
5 Per quanto concerne l'ing. , quest'ultimo risulta nominato procuratore speciale con Parte_2
atto a rogito DE notaio DE 06.08.2014. Benché la procura in questione non sia stata Persona_1
prodotta in giudizio, dalle risultanze processuali è comunque emerso che allo stesso è stato attribuito l'incarico di assicurare che gli stabilimenti esistenti o da installare ed ogni altra sede di lavoro sotto la sua competenza abbiano ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalla normativa, nonché verificare la sussistenza di tutti i provvedimenti autorizzativi richiesti dalla normativa per gli scarichi esistenti.
Del resto, il predetto aveva provveduto personalmente alla tardiva richiesta di rinnovo DEl'autorizzazione DE 4.3.2015, in qualità di responsabile DE servizio “Direzione Depurazione” (cfr. doc. 6 parte opposta).
Sebbene non abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante di egli risulta essere stato Pt_3 incaricato di sovraintendere alla gestione DEl'impianto, essendo il responsabile DE settore DEla depurazione e munito di poteri di gestione DE contratto esterno di conduzione e manutenzione degli impianti, DEla elaborazione ed esecuzione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari.
Ne deriva che, proprio alla luce DEle specifiche attribuzioni conferite al deve ritenersi Pt_2 corretta l'individuazione DE medesimo quale soggetto trasgressore.
6. Con la doglianza sub. 1.3 i ricorrenti hanno dedotto la violazione dei termini per la conclusione DE procedimento amministrativo ai sensi DEl'art. 2 DEla legge 241/1990.
Nello specifico, hanno sostenuto che essendo l'ordinanza ingiunzione originata dal procedimento amministrativo avviato in data 5 e 6 marzo 2019 in seguito al sopralluogo eseguito dall' essa Pt_5
sarebbe soggetta non solo alle disposizioni di cui alla l. 689/1981 - che DEinea un procedimento amministrativo a carattere contenzioso - ma altresì all'art. 2 DEla l. 241 /1990, con conseguente obbligo di conclusione dei procedimenti amministrativi entro il termine di 30 giorni, salvo che non sia previsto un termine differente. Tale termine sarebbe stato violato poiché, successivamente al deposito di opposizione (con annessa richiesta di audizione in data 11.06.2019), la società ricorrente, rappresentata dal dott. è stata ascoltata in data 23.11.2023 (a distanza di più di 4 Parte_2
anni dalla presentazione degli scritti difensivi) e solo in data 26 febbraio 2024 la CP_1
gli ha notificato l'ordinanza determinando la conclusione DEl'iter procedimentale.
[...]
La doglianza non è meritevole di accoglimento, dovendo ritenersi che il richiamo al termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 2 DEla l. 241/1990 non sia estendibile al caso di specie.
Invero, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui in materia di sanzioni amministrative non trova applicazione la disciplina generale DE procedimento amministrativo contenuta nella legge n.
241 DE 1990, ma unicamente la legge n. 689 DE 1981, che costituisce un sistema di norme organico e DEinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse DEl'incolpato, il rispetto di un termine così breve come quello
6 previsto dall'art. 2 I. n. 241 DE 1990 (per tutte, Cass. Sez. U, 27/04/2006, n. 9591; più recentemente
Cassazione Civile Sez. II Sentenza n°19068 DE 2021).
7. Gli opponenti al punto sub. 1.4 hanno dedotto la nullità DEl'ordinanza ingiunzione per violazione e falsa interpretazione DEla legge (art. 133, 2° comma D. Lgs. 152/06), oltre che per violazione dei principi di determinatezza e tassatività DEle sanzioni amministrative ex art. 2 l.689/1981.
Nello specifico, hanno affermato che la non avrebbe concesso l'autorizzazione allo scarico CP_1
pur essendoci i presupposti per la proroga.
Anche siffatto motivo di opposizione è infondato, alla luce DEle ragioni sopra esposte.
Agli opponenti è contestato di aver violato l'art. 133 comma 2, DE D.Lgs 152/2006, ovvero che lo scarico fosse privo di autorizzazione. Risulta documentato che l'autorizzazione allo scarico n. 52 DE
19/02/2013, concessa in via provvisoria, veniva ulteriormente prorogata provvisoriamente per due anni con scadenza 18/02/2015 e che aveva presentato la richiesta di rinnovo Parte_3 DEl'autorizzazione provvisoria in data 4.3.2015, allorquando l'autorizzazione allo scarico n. 52 era già scaduta.
Come detto, in relazione a tale richiesta la , in data 22 giugno 2017, gli ha Controparte_1
comunicato le ragioni impeditive al rilascio DE richiesto provvedimento.
In considerazione di ciò, è evidente che il rinnovo DEla autorizzazione debba necessariamente precedere la scadenza DE termine, al fine di consentire alla concessionaria il prolungamento DEl'efficacia DEl'originario limite temporale autorizzativo. In questo quadro, non v'è dubbio sul fatto che abbia chiesto il rinnovo DEla autorizzazione quando questa era già scaduta. In ogni Pt_3
caso, la CI DE SU GN (sia pur a sensibile distanza temporale dalla richiesta) ha comunicato il diniego DE rinnovo DEla autorizzazione provvisoria richiesta, determinando lo scarico in oggetto sprovvisto di autorizzazione.
Può essere anche condiviso quanto sostenuto da secondo cui nel caso di specie non Pt_3 troverebbe applicazione l'art. 124 DE d.lgs. 152/2006, comma 8, in base al quale “l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento DE rilascio. Un anno prima DEla scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo” e che “Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto … se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”. Tale norma appare infatti riferirsi al rinnovo DEla autorizzazione originaria (che ha validità di quattro anni) e non al rinnovo di una autorizzazione provvisoria concessa in attesa DEla realizzazione DE nuovo impianto depurativo, il cui iter amministrativo era in corso.
Ad ogni modo, risulta comunque dirimente il fatto che l'autorizzazione deve essere rinnovata prima DEla scadenza DE termine previsto.
7 Ciò posto, tenuto conto DE fatto che la richiesta di si è rivelata tardiva ed è stata Parte_3
respinta dalla , non può che ritenersi che lo scarico in oggetto fosse sprovvisto di CP_1
autorizzazione.
Per tal ragione la doglianza non è meritevole di accoglimento.
8. Anche il quinto motivo in tema di scriminanti (sub. 1.5) è infondato, alla stregua DE costante indirizzo DEla giurisprudenza di legittimità e di questa Corte, secondo cui “le scriminanti DElo stato di necessità e DEl'adempimento DE dovere hanno quale presupposto applicativo l'assoluta impossibilità di sottrarsi al compimento DEl'azione lesiva, in quanto il soggetto agente è obbligato al compimento di tale atto da una disposizione di legge ovvero si trova in una situazione di assoluta necessità” (C. App. Cagliari n. 431 DE 2021), con la precisazione, resa dalla Corte Suprema, che
“allo scopo DE riconoscimento DEla fondatezza [la] prospettazione […] deve ovviamente essere supportata da un idoneo riscontro probatorio, gravante sul ricorrente” (Cass., n. 36288 DE 2021).
Nel caso in esame, gli opponenti non hanno fornito alcun elemento concreto dal quale si possa desumere il carattere doveroso o necessitato DEla condotta di continuazione DEl'attività di scarico senza autorizzazione, limitandosi a richiamare genericamente la necessità di continuare lo svolgimento DE servizio depurativo al fine di evitare che gli abitanti di Sant'Antioco non riversassero reflui non depurati e quindi inquinanti e che venisse dunque commesso un reato ambientale. Sul punto, rileva che la norma che sanziona amministrativamente la violazione DEle prescrizioni relative all'autorizzazione allo scarico (art. 133 cit.) persegue l'obiettivo di tutelare il patrimonio ambientale, anticipando la punibilità di condotte che non integrano ancora DEle fattispecie penalmente rilevanti.
Stante l'oggetto DEla tutela, non può essere addotto quale presupposto per l'esclusione DEla punibilità l'adempimento di un dovere, posto che le conseguenze derivanti dalla sospensione DEl'attività di scarico illegittimamente perpetrata non costituiscono un presupposto oggettivo fattuale, ma una mera prospettazione, futura ed eventuale DEl'opponente.
L'ipotetica necessità di garantire il servizio per evitare un danno non autorizza a contravvenire alla normativa ambientale sulla tutela DEle acque dall'inquinamento, incluse le disposizioni relative all'autorizzazione allo scarico. In particolare, l'eventuale situazione di pericolo non deve essere altrimenti evitabile, presupponendo una costrizione derivante dall'assoluta mancanza di condotte alternative, nella gestione DE ciclo depurativo.
Con specifico riguardo alla scriminante DElo "stato di necessità", poi, è indispensabile, ai fini DEla sua configurabilità, che ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo -
l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da
8 circostanze concrete e oggettive che la giustifichino (cfr., ad es., Cass. n. 3961/1989; Cass. n.
4710/1999; Cass. n. 18099/2005 e Cass. n. 14286/2010).
Deve, quindi, qui ritenersi sussistente il principio di diritto sulla scorta DE quale, in tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte DE contravventore DEl'erronea supposizione DEla sussistenza DElo stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito, cioè, al solo stato d'animo DEl'agente, bensì su dati di fatto concreti (i quali devono essere non solo allegati ma anche debitamente documentati) e che siano univocamente idonei a poter comportare un imminente pericolo di danno grave per un soggetto non altrimenti ovviabile, e, quindi, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo al trasgressore di trovarsi in tale stato (Cass. n. 16155 DE 2019).
I ricorrenti nel giudizio non hanno dato prova DEla sussistenza dei summenzionati presupposti che attestano l'esistenza DEla causa di esclusione DEla punibilità.
9. Infine, quanto all'ultimo motivo di opposizione (sub. 1.6.), concernente le modalità di applicazione e la misura DEla sanzione, non appaiono censurabili i criteri applicati dalla
[...]
per la determinazione DEla medesima, quantificata in conformità con i parametri di CP_1
legge, con il rispetto dei limiti edittali previsti dall'art. 133, comma 2, D. lgs 152/2006 (che rispetto alla fattispecie in esame stabilisce una sanzione da seimila euro a sessantamila euro, stabilendo pertanto una cornice edittale piuttosto ampia). Nello specifico, è stata riscontrata la presenza di ulteriori violazioni DEla stessa natura in capo ai medesimi soggetti (ravvisabile nell'ipotesi oggetto DEla sentenza n. 501/2022 DE Tribunale di Cagliari, prodotta dalla resistente al doc. 6 e relativa a fatti accertati nell'anno 2015), con conseguente applicabilità DEl'art. 19 - comma 1, lett. g ter) n. 2 DE Regolamento provinciale per l'applicazione DEle sanzioni amministrative in materia ambientale, approvato con DEibera DEl'Amministratore Straordinario DEla n. 32 DE Controparte_1
13.11.2020. Tenuto conto, inoltre, dei criteri di cui all'art. 11 L. 689/1989, con particolare riferimento alla gravità DEla violazione (avente ad oggetto una condotta accertata dal 2017 al 2019 e perdurante sin dall'anno 2015), la sanzione non appare eccessiva e sproporzionata rispetto alla specificità dei fatti accertati.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
10. La regolamentazione DEle spese di lite segue il criterio DEla soccombenza, non essendovi ragioni per disporre una compensazione – nemmeno parziale – DEle medesime.
Gli opponenti devono, pertanto, essere condannati a rifondere alla le spese Controparte_1
processuali che, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere parametrate tenuto conto DE pregio DEl'attività difensiva svolta nell'interesse DEl'opposta e DEla media complessità DEle questioni di fatto e di diritto trattate nel processo, applicando, per tutte le fasi liquidate, i parametri medi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi di valore compreso fra euro
9 5.201,00 ed euro 26.000,00 (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
non può invece essere liquidata quella di trattazione, non essendo stata effettuata attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta il ricorso;
condanna gli opponenti e in solido fra loro, a Parte_2 Parte_1 Parte_3
rifondere alla le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro 3.397,00 per compensi da avvocato, oltre spese generali nella misura DE 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 18.04.2025
Il Giudice dott. Luca Angioi
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