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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 214/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 214 R.G.A.C. per l'anno 2014,
promossa da:
( , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( elettivamente domiciliate in Vibo Valentia, alla Via Boccaccio n.7, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Bruno Ganino che le rappresenta e difende come da procura rilasciata a margine del presente atto;
ATTORE
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato in Stefanaconi, Controparte_1 C.F._3
Via Santa Croce n.14 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Rubino, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Scuglia come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
nonché
in persona del sindaco legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2
domiciliato in Vibo Valentia, alla Via Lacquari presso lo studio dell'Avv. Maria Caterina
Colica che lo rappresenta e difende giusto mandato rilasciato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
pagina 1 di 12 Oggetto: servitù
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., successivamente convertito in rito ordinario, le attrici in epigrafe indicate hanno adito codesto Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà del convenuto
[...]
, distinto al catasto terreni Comune di al foglio 9, p.lla 166 in favore dei CP_1 CP_2
fondi di loro proprietà distinti al foglio 9, particelle 680 e 590 nonché degli entrostanti fabbricati per civile abitazione siti in V.le Generale F.A. Arena nn. 96 e 98;
Hanno altresì chiesto, previa declaratoria di illegittimità della nota prot. N.1491 del 25.09.2012
emanata dal di ordinare al convenuto la cessazione di ogni turbativa al Controparte_2
pacifico godimento esclusivo delle loro proprietà e contestualmente di ordinare al CP_2
il ripristino del servizio pubblico di raccolta RSU a favore delle loro abitazioni. Per
[...]
l'effetto hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella misura di €
15.000,00 o nella somma che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto con spese e competenze del giudizio.
A fondamento della domanda hanno dedotto di essere proprietarie dei rispettivi fabbricati adibiti a loro civile abitazione e regolarmente assentiti con atti concessori siti in al CP_2
Viale Generale F.A. Arena n. 96 e n.98. e che per accedere a detti immobili dalla via pubblica attraversano la particella n. 166 del foglio di mappa 9 intestata al convenuto sulla CP_1
quale insiste servitù di passaggio convenzionale.
Hanno dedotto che da oltre un anno non possono fruire dei servizi pubblici quali raccolta differenziata e RSU nonché del servizio postale dal momento che il convenuto ha intimato i responsabili degli uffici pubblici di non fa transitare i mezzi comunali e quelli del servizio postale sul tratto di strada che collega il Viale Gen. Arena alla loro abitazione.
In diritto hanno evidenziato che nel caso di specie si tratta di accertare l'esistenza di una servitù di passaggio, convenzionalmente inter partes esistente e che in seguito alle condotte pagina 2 di 12 poste in essere dal convenuto si concretizzano atti tendenti ad aggravare o diminuire CP_1
l'esercizio della servitù.
Si è costituito il che ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della Controparte_2
domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, poiché trattasi di materia rientrante nell'elenco di cui all'art. 5, comma I bis, del d.lgs. 28/2010.
Sempre preliminarmente ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, poiché il provvedimento a cui le ricorrenti genericamente si riferiscono, in quanto rientrante nella materia dell'erogazione dei pubblici servizi, è sottoposto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Hanno altresì precisato che la nota prot. N. 1491 datata 25.09. 2012 a firma del responsabile dell'area tecnica del comune di di cui le ricorrenti hanno CP_2
chiesto la declaratoria di illegittimità o illiceità costituisce un mero invito ad ottemperare ad un provvedimento amministrativo e per tanto non può essere qualificata come atto amministrativo donde l'impossibilità di essere oggetto di valutazione sia da parte dell'Adito
Tribunale sia da parte del competente Tribunale Amministrativo. Anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, rientrando nella sfera di quest'ultimo il potere di conoscere in ordine alle domande risarcitorie asseritamente conseguenti all'attività
amministrativa.
Sempre preliminarmente hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti poiché dalla documentazione prodotta non si ricava la proprietà di alcuno degli immobili indicati nel ricorso introduttivo. Ha altresì sollevato il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo destinatario del provvedimento di accertamento della servitù di passaggio, così come richiesto dalle ricorrenti nelle conclusioni.
Sempre in via preliminare hanno eccepito la nullità del ricorso introduttivo, essendo l'esposizione dei fatti sostanzialmente priva di qualsiasi riferimento che consenta di individuare le ragioni delle domande proposte.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda di accertamento della servitù poiché
dalla documentazione prodotta si ricava che per accedere ai fondi di proprietà della pagina 3 di 12 ricorrente, occorre attraversare non solo la particella n. 166 di proprietà del convenuto CP_1
ma anche altre particelle di proprietà di altri soggetti, che devono parimenti essere attraversate per giungere alla pubblica via. All'uopo ha richiamato la pronuncia della
Cassazione a SS. UU. che sul punto ha stabilito che la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica,
dovendo in mancanza essere respinta, perché diretta a far valere un diritto inesistente.
In via del tutto subordinata ha eccepito la legittimità della sua condotta, avendo semplicemente statuito che i contenitori da utilizzare per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati sul suolo pubblico e hanno precisato che, in caso di strade private, come quella del caso di specie, il prelievo potrà avvenire solo dietro autorizzazione del proprietario e in caso,
di più titolari del diritto di proprietà, dietro autorizzazione di tutti i proprietari.
Pertanto, in assenza di autorizzazione da parte di tutti i soggetti che vantano un diritto di proprietà sul tratto di strada in questione, ha continuato a procedere alla raccolta dei rifiuti sul suolo pubblico, conformemente a quanto disposto dai provvedimenti che, in maniera puntuale e precisa, regolamentano il servizio di raccolta degli RSU. Ha inoltre dedotto l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno poiché assolutamente non provata.
Per tutti questi motivi ha chiesto di dichiarare in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. In via preliminare ha altresì chiesto di accertare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente Pt_1
nonché il difetto di legittimazione passiva dell'ente convenuto, e altresì di dichiarare la nullità
dell'atto introduttivo al presente giudizio.
Nel merito ha chiesto di rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande così come proposte poiché infondate. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituto il quale ha precisato in fatto di essere proprietario dell'area Controparte_1
censita alla particella n. 166 del foglio 9, oltre che delle contigue particelle nn. 164 e 165 su cui insiste la propria casa di abitazione. Ha precisato che sulla particella n. 166 insiste una servitù
pagina 4 di 12 di passaggio su strada privata, che trova la propria fonte in una convenzione sottoscritta il 31
agosto 1979 tra gli originari proprietari ( e ) delle aree Controparte_3 Persona_1
in esame. La costituita servitù di passaggio veniva richiamata e confermata nei successivi passaggi di proprietà di dette aree, come risulta dalla nota di trascrizione del 1 dicembre 1982
a favore di e dalla nota di trascrizione del 16 febbraio 1980 a favore di PE [...]
, coniuge deceduto dell'odierna ricorrente Pertanto ha Persona_3 Parte_2
specificato che non vi è alcun dubbio che la particella n. 166 sia gravata da una servitù di passaggio a favore dei fondi confinanti ed in particolare, di quelli di proprietà della ricorrente e di , coniugato con . Pt_2 Persona_4 Parte_1
Ha quindi evidenziato di non aver mai posto in essere alcuna condotta diretta a limitare o ad impedire il legittimo esercizio del titolo convenzionale di servitù di passaggio a favore dei proprietari confinanti. Invero ha precisato, che nel pieno esercizio del diritto di proprietà, ha provveduto da un lato a posizionare sulla propria area dei cartelli indicanti la natura privata del bene e dall'altro a richiedere ai competenti Enti pubblici il rispetto dei provvedimenti che ne disciplinano le modalità di svolgimento, poiché tali enti facevano transitare, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, i propri mezzi ed il proprio personale sulla sua area di proprietà.
Ed invero ha precisato che in virtù dell'ordinanza comunale n. 3 del 23.10.2012 il comune di precisava che “in caso di strade private il prelievo potrà avvenire solo dietro autorizzazione CP_2
del proprietario e se più sono i titolari del diritto di proprietà, dietro autorizzazione di tutti i
comproprietari. Se sulla strada privata grava altro diritto reale, il prelevamento potrà avvenire dietro
autorizzazione contestuale del proprietario e del titolare del diritto reale”, provvedimento che non veniva mai impugnato dalle ricorrenti nelle opportune sedi giurisdizionali.
In diritto ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito e l'infondatezza nel merito della domanda.
Sul punto ha specificato di non contestare l'esistenza sulla propria area del diritto di servitù
delle odierne ricorrenti, aggiungendo che la sua proprietà non è l'unica a separare i fondi pagina 5 di 12 interclusi dall'accesso alla pubblica via, poiché vi sono altri due fondi di proprietà di e dei coniugi che le ricorrenti devono in ogni caso attraversare. CP_3 Parte_3
Sul difetto di giurisdizione ha evidenziato che le doglianze avversarie sono sostanzialmente dirette contro l'ordinanza comunale n. 3 del 2012 e alla nota del responsabile dell'area tecnica,
nonché all'autonoma decisione delle di applicare il Decreto dello Sviluppo CP_4
Economico del 1.10.2018 nella parte in cui prevede che le cassette per il recapito degli invii debbono essere collocate al limite della proprietà o sulla pubblica via.
Perciò posto ha evidenziato che le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare nei tempi e nei modi previsti dalla legge tali provvedimenti in quanto rientranti nella materia dell'erogazione dei pubblici servizi che sono sottoposti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non del giudice ordinario.
Ad abundantiam ha precisato che in ogni caso la convenzione di servitù del 31 agosto 1979,
riconosceva il passaggio al solo proprietario del fondo dominante ed ai suoi aventi causa e non anche il diritto di passaggio di mezzi pubblici, evidenziando sul punto la carenza di interesse ad agire delle ricorrenti ad ottenere la domanda di accertamento.
Da ultimo ha eccepito l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno poiché del tutto sfornita di qualsiasi allegazione e prova.
Ha pertanto chiesto in via preliminare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del procedimento di mediazione e di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Nel merito ed in via principale, ha chiesto di accertare e dichiarare infondata la domanda di accertamento della servitù di passaggio. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il mutato giudice istruttore, Dott. Giuseppe Cardona, rilevando che la presente controversia rientra tra quelle indicate all'art. 5 del D.lgs n.28/2010 assegnava alle parti i termini per l'esperimento del tentativo di mediazione e all'esito disponeva il mutamento del rito ex art
702 ter. Rilevando la causa già istruita, senza necessità di disporre i mezzi istruttori richiesti dalle parti nelle memorie ex art. 183 c.VI c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 12 La causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, divenuto medio tempore titolare del fascicolo, all'udienza del 7.09.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo relativamente alla domanda volta a dichiarare l'illegittimità della nota prot. n.149 del 25.09.2012, che richiama l'ordinanza n. 06 del
15/03/2012.
Sul punto si deve osservare che secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (ex plurimis, Cass. Sez. Un. 20350
del 2018, Sez. Un., n. 25578 del 2020, Sez. Un. 13492 del 2021). In tal senso è stata intesa la formula secondo cui la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda di cui all'art. 386 c.p.c. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004
ha avuto il merito di chiarire che condizione ineludibile per configurare la giurisdizione amministrativa, sia di legittimità sia esclusiva, è che la pubblica amministrazione agisca come autorità, e non come "qualsiasi litigante privato" e che oggetto di causa sia sempre la contestazione dell'esercizio del potere in concreto. In questa prospettiva la "intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio" - che costituisce l'oggetto dell'indagine sul petitum sostanziale - viene a coincidere con la verifica della esistenza o meno di una contestazione in concreto dell'esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione-
autorità, contestazione che costituisce condizione ineludibile per radicare la giurisdizione amministrativa. Non è quindi la generica inerenza dell'oggetto della controversia a una
"materia" tra quelle elencate nell'art. 133 c.p.a. a far radicare la giurisdizione esclusiva, ma la pagina 7 di 12 contestazione delle modalità di esercizio del potere concretamente esercitato dalla pubblica amministrazione in quella materia.
In ogni caso la giurisprudenza delle Sezioni Unite è univoca nell'affermare che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ora prevista dall'art. 133, comma 1, lett. p), cod.
proc. amm., presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o dei soggetti a questa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 11 luglio
2010, n. 14126; Cass., Sez. Un., 22 novembre 2010, n. 23597; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2013, n.
12901; Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23227).
Orbene nel caso di specie, le attrici deducono e chiedono che venga accertata l'illegittimità
della nota prot. n.149 del 25.09.2012, che di fatto richiama l'ordinanza n. 06 del 15/03/2012.
Invero la nota summenzionata invita il marito della convenuta nonché la convenuta Pt_1
a “voler depositare nei giorni stabiliti i contenitori dei rifiuti differenziati nonché gli RSU al di Pt_2
fuori della proprietà privata…. per come previsto dall'Ordinanza del Responsabile dell'Area tecnica n.
06 ha del 15/03/2012.” Orbene l'Ordinanza summenzionata ha previsto la rimozione di tutti i cassonetti, ordinando a tutta la cittadinanza di adeguarsi alle nuove norme sulla raccolta differenziata. Successivamente è intervenuta l'Ordinanza n. 3 del 23.10.2012 con la quale è
stato modificato il punto 1 dell'ordinanza n. 6 del 15.03.2012 ordinando che “tutti i contenitori
dovranno essere mantenuti all'interno della proprietà privata condominiale e collocati sul suolo
pubblico ( ad esempio sotto il numero civico se presente), in un posto accessibile ai mezzi, senza che
intralci la circolazione stradale o pedonale sui marciapiedi, nell'orario e nella giornata prevista di
raccolta del rifiuto. In caso di strade private, il prelievo potrà avvenire solo dietro autorizzazione del
proprietario e se più sono i titolari del diritto di proprietà, dietro autorizzazione di tutti i
comproprietari. Se sulla strada privata grava altro diritto reale, il prelevamento potrà avvenire dietro
autorizzazione contestuale del proprietario e dei titolari del diritto reale.”
pagina 8 di 12 Orbene, dal tenore letterale degli atti richiamati si evince chiaramente che gli atti in questione,
di cui il ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità, costituiscano espressione del potere autoritativo della P.A., dal momento che si tratta di atti di disposizione delle modalità di raccolta dei rifiuti differenziati e che non è rintracciabile alcun rapporto negoziale, avente ad oggetto la regolamentazione degli aspetti patrimoniali tra la P.A. e i privati a cui è destinato l'atto in questione.
Ciò posto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di codesto Giudicante
relativamente alla domanda spiegata dalle attrici nei confronti del con Controparte_2
assorbimento delle ulteriori eccezioni e deduzioni formulate.
Venendo ora alla domanda svolta dalle attrici nei confronti del convenuto si osserva CP_1
quanto segue.
Preliminarmente va rilevato che il convenuto non ha mai contestato l'esistenza di una servitù
pedonale e carrabile insistente sul suo fondo, ovvero l'area censita al foglio 9, p.lla 166, come si evince dalla produzione documentale allegata. (doc.2 e doc.3).
Dal compendio probatorio in atti si rileva infatti che la servitù, di cui si chiede l'accertamento nel presente giudizio, è stata costituita tramite una convenzione sottoscritta il 31.08.1979 tra gli originari proprietari delle aree di cui trattasi, ossia e Controparte_3 [...]
che veniva richiamata e confermata nei successivi passaggi di proprietà di dette Per_1
aree, come risulta dalla nota di trascrizione del 1 dicembre 1982 a favore di e PE
dalla nota di trascrizione del 16 febbraio 1980 a favore di , coniuge Persona_3
deceduto dell'odierna ricorrente e di , coniugato con Parte_2 Persona_4 [...]
. Secondo la convenzione richiamata, a fronte del pagamento di un Parte_1
indennizzo una tantum, è consentito il passaggio del fondo dominante per i soli proprietari dei fondi presenti e futuri con qualsiasi mezzo, persone o cose, al fine di consentire l'accesso alla pubblica via.
Orbene, tale allegazione probatoria non è stata contestata sul punto dalle attrici, le quali, nelle memorie 183 VI comma n.1 hanno precisato che invero il convenuto di fatto limita CP_1
pagina 9 di 12 l'esercizio del loro diritto reale poiché non permette il passaggio dei mezzi pubblici,
servendosi all'uopo delle ordinanze comunali.
Sul punto, va osservato che non si può rilevare alcuna turbativa o molestia nella condotta del convenuto che con nota datata 25.09.2012 si limitava a comunicare CP_1
all'Amministrazione comunale di l'accesso al suo fondo non autorizzato dei mezzi CP_2
pubblici per la raccolta differenziata nonché del servizio postale, accesso che di fatto non era previsto dalla servitù di passaggio stabilita convenzionalmente tra le parti.
Orbene, è del tutto legittima la pretesa del convenuto diretta a far cessare il passaggio CP_1
degli automezzi del servizio della raccolta differenziata sul suo fondo, dal momento che,
come emerge dallo stesso titolo, tale passaggio non è mai stato consentito.
Ed invero, il provvedimento comunale richiamato, (ordinanza n. 3 del 23.10.2012) emesso successivamente alla nota di diffida inviata dal ha definitivamente chiarito che “se CP_1
sulla strada grava altro diritto reale, il prelevamento potrà avvenire dietro autorizzazione contestuale
del proprietario e dei titolari del diritto reale” per cui il in assenza di autorizzazione di CP_2
tutti i soggetti che vantano un diritto di proprietà e/o di altra natura sul tratto di strada in questione, ha continuato a procedere alla raccolta dei rifiuti sul suolo pubblico,
conformemente a quanto disposto dai provvedimenti che regolamentano il servizio di raccolta degli RSU.
Orbene, giova evidenziare che la pretesa attorea non può essere accolta poiché nel caso di specie non sussistono nemmeno i presupposti per un ampliamento della servitù, ex art. 1051
c.c., da intendersi quale uso più intenso della servitù di passaggio esistente (in tal senso Cass.
5589/1982).
Non è oggetto di contestazione che la strada in questione sia privata né sussistono i presupposti enucleati dalla giurisprudenza ( il passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche pagina 10 di 12 identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile) per ritenerla assoggettata ad uso pubblico.
Ebbene, è noto che solo il proprietario di una strada soggetta all'uso pubblico deve assoggettarsi al potere-dovere del Comune di provvedere allo smaltimento dei rifiuti urbani (
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e, poi, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; L. 8 giugno 1990, n. 142).
Il sistema normativo equipara, ai fini della raccolta e smaltimento rifiuti, le aree e strade pubbliche a quelle private soggette ad uso pubblico ( D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2 e D.Lgs. n.
22 del 1997, art. 7), ed attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare la gestione dei rifiuti con appositi regolamenti. Nella specie il regolamento comunale richiamato non consente agli addetti l'accesso ad aree esclusivamente private.
Ciò posto, se così è, deve rilevarsi come la Cassazione abbia già avuto modo di precisare, in un caso analogo, come la servitù di passaggio spettante ad un soggetto su area in proprietà
privata esclusiva di terzi non consenta, oltre al passaggio, anche il deposito di rifiuti in strada,
pur se anche solo per consentirne la raccolta agli addetti (cfr Cass. 17306/2020, che conferma la statuizione della Corte territoriale, laddove esclude che la servitù di passaggio contempli anche il diritto di lasciare in strada rifiuti, il che ovviamente implica anche che la servitù non può comprendere, se non previsto dal titolo, il diritto di far passare i mezzi della raccolta rifiuti, né il diritto ad un corrispondente ampliamento della servitù ex art. 1051 c.c.).
In definitiva, per tutte le ragioni sin qui esposte, corroborate dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, la domanda spiegata dalle attrici nei confronti del convenuto CP_1
deve essere rigettata. Del pari e, di conseguenza, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno non avendo gli attori dimostrato né il danno evento ( illecita limitazione del passaggio) né il pregiudizio patito a causa del presunto illegittimo impedimento all'esercizio del proprio diritto di servitù di passaggio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra €5.201 e € 26.000 nei valori medi per la fase di studio, introduttiva e di decisione, esclusa la fase istruttoria non espletata.
pagina 11 di 12
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte nel procedimento in epigrafe indicato:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo relativamente alla domanda spiegata nei confronti del Controparte_2
2) Rigetta le ulteriori domande per le ragioni chiarite in parte motiva;
3) Condanna e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite in favore di e del che liquida Controparte_1 Controparte_2
per ciascuno in complessivi € 3.377,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 10/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 214 R.G.A.C. per l'anno 2014,
promossa da:
( , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( elettivamente domiciliate in Vibo Valentia, alla Via Boccaccio n.7, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Bruno Ganino che le rappresenta e difende come da procura rilasciata a margine del presente atto;
ATTORE
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato in Stefanaconi, Controparte_1 C.F._3
Via Santa Croce n.14 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Rubino, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Scuglia come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
nonché
in persona del sindaco legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2
domiciliato in Vibo Valentia, alla Via Lacquari presso lo studio dell'Avv. Maria Caterina
Colica che lo rappresenta e difende giusto mandato rilasciato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
pagina 1 di 12 Oggetto: servitù
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., successivamente convertito in rito ordinario, le attrici in epigrafe indicate hanno adito codesto Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà del convenuto
[...]
, distinto al catasto terreni Comune di al foglio 9, p.lla 166 in favore dei CP_1 CP_2
fondi di loro proprietà distinti al foglio 9, particelle 680 e 590 nonché degli entrostanti fabbricati per civile abitazione siti in V.le Generale F.A. Arena nn. 96 e 98;
Hanno altresì chiesto, previa declaratoria di illegittimità della nota prot. N.1491 del 25.09.2012
emanata dal di ordinare al convenuto la cessazione di ogni turbativa al Controparte_2
pacifico godimento esclusivo delle loro proprietà e contestualmente di ordinare al CP_2
il ripristino del servizio pubblico di raccolta RSU a favore delle loro abitazioni. Per
[...]
l'effetto hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella misura di €
15.000,00 o nella somma che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto con spese e competenze del giudizio.
A fondamento della domanda hanno dedotto di essere proprietarie dei rispettivi fabbricati adibiti a loro civile abitazione e regolarmente assentiti con atti concessori siti in al CP_2
Viale Generale F.A. Arena n. 96 e n.98. e che per accedere a detti immobili dalla via pubblica attraversano la particella n. 166 del foglio di mappa 9 intestata al convenuto sulla CP_1
quale insiste servitù di passaggio convenzionale.
Hanno dedotto che da oltre un anno non possono fruire dei servizi pubblici quali raccolta differenziata e RSU nonché del servizio postale dal momento che il convenuto ha intimato i responsabili degli uffici pubblici di non fa transitare i mezzi comunali e quelli del servizio postale sul tratto di strada che collega il Viale Gen. Arena alla loro abitazione.
In diritto hanno evidenziato che nel caso di specie si tratta di accertare l'esistenza di una servitù di passaggio, convenzionalmente inter partes esistente e che in seguito alle condotte pagina 2 di 12 poste in essere dal convenuto si concretizzano atti tendenti ad aggravare o diminuire CP_1
l'esercizio della servitù.
Si è costituito il che ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della Controparte_2
domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, poiché trattasi di materia rientrante nell'elenco di cui all'art. 5, comma I bis, del d.lgs. 28/2010.
Sempre preliminarmente ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, poiché il provvedimento a cui le ricorrenti genericamente si riferiscono, in quanto rientrante nella materia dell'erogazione dei pubblici servizi, è sottoposto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Hanno altresì precisato che la nota prot. N. 1491 datata 25.09. 2012 a firma del responsabile dell'area tecnica del comune di di cui le ricorrenti hanno CP_2
chiesto la declaratoria di illegittimità o illiceità costituisce un mero invito ad ottemperare ad un provvedimento amministrativo e per tanto non può essere qualificata come atto amministrativo donde l'impossibilità di essere oggetto di valutazione sia da parte dell'Adito
Tribunale sia da parte del competente Tribunale Amministrativo. Anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, rientrando nella sfera di quest'ultimo il potere di conoscere in ordine alle domande risarcitorie asseritamente conseguenti all'attività
amministrativa.
Sempre preliminarmente hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti poiché dalla documentazione prodotta non si ricava la proprietà di alcuno degli immobili indicati nel ricorso introduttivo. Ha altresì sollevato il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo destinatario del provvedimento di accertamento della servitù di passaggio, così come richiesto dalle ricorrenti nelle conclusioni.
Sempre in via preliminare hanno eccepito la nullità del ricorso introduttivo, essendo l'esposizione dei fatti sostanzialmente priva di qualsiasi riferimento che consenta di individuare le ragioni delle domande proposte.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda di accertamento della servitù poiché
dalla documentazione prodotta si ricava che per accedere ai fondi di proprietà della pagina 3 di 12 ricorrente, occorre attraversare non solo la particella n. 166 di proprietà del convenuto CP_1
ma anche altre particelle di proprietà di altri soggetti, che devono parimenti essere attraversate per giungere alla pubblica via. All'uopo ha richiamato la pronuncia della
Cassazione a SS. UU. che sul punto ha stabilito che la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica,
dovendo in mancanza essere respinta, perché diretta a far valere un diritto inesistente.
In via del tutto subordinata ha eccepito la legittimità della sua condotta, avendo semplicemente statuito che i contenitori da utilizzare per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati sul suolo pubblico e hanno precisato che, in caso di strade private, come quella del caso di specie, il prelievo potrà avvenire solo dietro autorizzazione del proprietario e in caso,
di più titolari del diritto di proprietà, dietro autorizzazione di tutti i proprietari.
Pertanto, in assenza di autorizzazione da parte di tutti i soggetti che vantano un diritto di proprietà sul tratto di strada in questione, ha continuato a procedere alla raccolta dei rifiuti sul suolo pubblico, conformemente a quanto disposto dai provvedimenti che, in maniera puntuale e precisa, regolamentano il servizio di raccolta degli RSU. Ha inoltre dedotto l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno poiché assolutamente non provata.
Per tutti questi motivi ha chiesto di dichiarare in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. In via preliminare ha altresì chiesto di accertare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente Pt_1
nonché il difetto di legittimazione passiva dell'ente convenuto, e altresì di dichiarare la nullità
dell'atto introduttivo al presente giudizio.
Nel merito ha chiesto di rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande così come proposte poiché infondate. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituto il quale ha precisato in fatto di essere proprietario dell'area Controparte_1
censita alla particella n. 166 del foglio 9, oltre che delle contigue particelle nn. 164 e 165 su cui insiste la propria casa di abitazione. Ha precisato che sulla particella n. 166 insiste una servitù
pagina 4 di 12 di passaggio su strada privata, che trova la propria fonte in una convenzione sottoscritta il 31
agosto 1979 tra gli originari proprietari ( e ) delle aree Controparte_3 Persona_1
in esame. La costituita servitù di passaggio veniva richiamata e confermata nei successivi passaggi di proprietà di dette aree, come risulta dalla nota di trascrizione del 1 dicembre 1982
a favore di e dalla nota di trascrizione del 16 febbraio 1980 a favore di PE [...]
, coniuge deceduto dell'odierna ricorrente Pertanto ha Persona_3 Parte_2
specificato che non vi è alcun dubbio che la particella n. 166 sia gravata da una servitù di passaggio a favore dei fondi confinanti ed in particolare, di quelli di proprietà della ricorrente e di , coniugato con . Pt_2 Persona_4 Parte_1
Ha quindi evidenziato di non aver mai posto in essere alcuna condotta diretta a limitare o ad impedire il legittimo esercizio del titolo convenzionale di servitù di passaggio a favore dei proprietari confinanti. Invero ha precisato, che nel pieno esercizio del diritto di proprietà, ha provveduto da un lato a posizionare sulla propria area dei cartelli indicanti la natura privata del bene e dall'altro a richiedere ai competenti Enti pubblici il rispetto dei provvedimenti che ne disciplinano le modalità di svolgimento, poiché tali enti facevano transitare, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, i propri mezzi ed il proprio personale sulla sua area di proprietà.
Ed invero ha precisato che in virtù dell'ordinanza comunale n. 3 del 23.10.2012 il comune di precisava che “in caso di strade private il prelievo potrà avvenire solo dietro autorizzazione CP_2
del proprietario e se più sono i titolari del diritto di proprietà, dietro autorizzazione di tutti i
comproprietari. Se sulla strada privata grava altro diritto reale, il prelevamento potrà avvenire dietro
autorizzazione contestuale del proprietario e del titolare del diritto reale”, provvedimento che non veniva mai impugnato dalle ricorrenti nelle opportune sedi giurisdizionali.
In diritto ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito e l'infondatezza nel merito della domanda.
Sul punto ha specificato di non contestare l'esistenza sulla propria area del diritto di servitù
delle odierne ricorrenti, aggiungendo che la sua proprietà non è l'unica a separare i fondi pagina 5 di 12 interclusi dall'accesso alla pubblica via, poiché vi sono altri due fondi di proprietà di e dei coniugi che le ricorrenti devono in ogni caso attraversare. CP_3 Parte_3
Sul difetto di giurisdizione ha evidenziato che le doglianze avversarie sono sostanzialmente dirette contro l'ordinanza comunale n. 3 del 2012 e alla nota del responsabile dell'area tecnica,
nonché all'autonoma decisione delle di applicare il Decreto dello Sviluppo CP_4
Economico del 1.10.2018 nella parte in cui prevede che le cassette per il recapito degli invii debbono essere collocate al limite della proprietà o sulla pubblica via.
Perciò posto ha evidenziato che le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare nei tempi e nei modi previsti dalla legge tali provvedimenti in quanto rientranti nella materia dell'erogazione dei pubblici servizi che sono sottoposti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non del giudice ordinario.
Ad abundantiam ha precisato che in ogni caso la convenzione di servitù del 31 agosto 1979,
riconosceva il passaggio al solo proprietario del fondo dominante ed ai suoi aventi causa e non anche il diritto di passaggio di mezzi pubblici, evidenziando sul punto la carenza di interesse ad agire delle ricorrenti ad ottenere la domanda di accertamento.
Da ultimo ha eccepito l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno poiché del tutto sfornita di qualsiasi allegazione e prova.
Ha pertanto chiesto in via preliminare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del procedimento di mediazione e di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Nel merito ed in via principale, ha chiesto di accertare e dichiarare infondata la domanda di accertamento della servitù di passaggio. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il mutato giudice istruttore, Dott. Giuseppe Cardona, rilevando che la presente controversia rientra tra quelle indicate all'art. 5 del D.lgs n.28/2010 assegnava alle parti i termini per l'esperimento del tentativo di mediazione e all'esito disponeva il mutamento del rito ex art
702 ter. Rilevando la causa già istruita, senza necessità di disporre i mezzi istruttori richiesti dalle parti nelle memorie ex art. 183 c.VI c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 12 La causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, divenuto medio tempore titolare del fascicolo, all'udienza del 7.09.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo relativamente alla domanda volta a dichiarare l'illegittimità della nota prot. n.149 del 25.09.2012, che richiama l'ordinanza n. 06 del
15/03/2012.
Sul punto si deve osservare che secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (ex plurimis, Cass. Sez. Un. 20350
del 2018, Sez. Un., n. 25578 del 2020, Sez. Un. 13492 del 2021). In tal senso è stata intesa la formula secondo cui la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda di cui all'art. 386 c.p.c. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004
ha avuto il merito di chiarire che condizione ineludibile per configurare la giurisdizione amministrativa, sia di legittimità sia esclusiva, è che la pubblica amministrazione agisca come autorità, e non come "qualsiasi litigante privato" e che oggetto di causa sia sempre la contestazione dell'esercizio del potere in concreto. In questa prospettiva la "intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio" - che costituisce l'oggetto dell'indagine sul petitum sostanziale - viene a coincidere con la verifica della esistenza o meno di una contestazione in concreto dell'esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione-
autorità, contestazione che costituisce condizione ineludibile per radicare la giurisdizione amministrativa. Non è quindi la generica inerenza dell'oggetto della controversia a una
"materia" tra quelle elencate nell'art. 133 c.p.a. a far radicare la giurisdizione esclusiva, ma la pagina 7 di 12 contestazione delle modalità di esercizio del potere concretamente esercitato dalla pubblica amministrazione in quella materia.
In ogni caso la giurisprudenza delle Sezioni Unite è univoca nell'affermare che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ora prevista dall'art. 133, comma 1, lett. p), cod.
proc. amm., presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o dei soggetti a questa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 11 luglio
2010, n. 14126; Cass., Sez. Un., 22 novembre 2010, n. 23597; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2013, n.
12901; Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23227).
Orbene nel caso di specie, le attrici deducono e chiedono che venga accertata l'illegittimità
della nota prot. n.149 del 25.09.2012, che di fatto richiama l'ordinanza n. 06 del 15/03/2012.
Invero la nota summenzionata invita il marito della convenuta nonché la convenuta Pt_1
a “voler depositare nei giorni stabiliti i contenitori dei rifiuti differenziati nonché gli RSU al di Pt_2
fuori della proprietà privata…. per come previsto dall'Ordinanza del Responsabile dell'Area tecnica n.
06 ha del 15/03/2012.” Orbene l'Ordinanza summenzionata ha previsto la rimozione di tutti i cassonetti, ordinando a tutta la cittadinanza di adeguarsi alle nuove norme sulla raccolta differenziata. Successivamente è intervenuta l'Ordinanza n. 3 del 23.10.2012 con la quale è
stato modificato il punto 1 dell'ordinanza n. 6 del 15.03.2012 ordinando che “tutti i contenitori
dovranno essere mantenuti all'interno della proprietà privata condominiale e collocati sul suolo
pubblico ( ad esempio sotto il numero civico se presente), in un posto accessibile ai mezzi, senza che
intralci la circolazione stradale o pedonale sui marciapiedi, nell'orario e nella giornata prevista di
raccolta del rifiuto. In caso di strade private, il prelievo potrà avvenire solo dietro autorizzazione del
proprietario e se più sono i titolari del diritto di proprietà, dietro autorizzazione di tutti i
comproprietari. Se sulla strada privata grava altro diritto reale, il prelevamento potrà avvenire dietro
autorizzazione contestuale del proprietario e dei titolari del diritto reale.”
pagina 8 di 12 Orbene, dal tenore letterale degli atti richiamati si evince chiaramente che gli atti in questione,
di cui il ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità, costituiscano espressione del potere autoritativo della P.A., dal momento che si tratta di atti di disposizione delle modalità di raccolta dei rifiuti differenziati e che non è rintracciabile alcun rapporto negoziale, avente ad oggetto la regolamentazione degli aspetti patrimoniali tra la P.A. e i privati a cui è destinato l'atto in questione.
Ciò posto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di codesto Giudicante
relativamente alla domanda spiegata dalle attrici nei confronti del con Controparte_2
assorbimento delle ulteriori eccezioni e deduzioni formulate.
Venendo ora alla domanda svolta dalle attrici nei confronti del convenuto si osserva CP_1
quanto segue.
Preliminarmente va rilevato che il convenuto non ha mai contestato l'esistenza di una servitù
pedonale e carrabile insistente sul suo fondo, ovvero l'area censita al foglio 9, p.lla 166, come si evince dalla produzione documentale allegata. (doc.2 e doc.3).
Dal compendio probatorio in atti si rileva infatti che la servitù, di cui si chiede l'accertamento nel presente giudizio, è stata costituita tramite una convenzione sottoscritta il 31.08.1979 tra gli originari proprietari delle aree di cui trattasi, ossia e Controparte_3 [...]
che veniva richiamata e confermata nei successivi passaggi di proprietà di dette Per_1
aree, come risulta dalla nota di trascrizione del 1 dicembre 1982 a favore di e PE
dalla nota di trascrizione del 16 febbraio 1980 a favore di , coniuge Persona_3
deceduto dell'odierna ricorrente e di , coniugato con Parte_2 Persona_4 [...]
. Secondo la convenzione richiamata, a fronte del pagamento di un Parte_1
indennizzo una tantum, è consentito il passaggio del fondo dominante per i soli proprietari dei fondi presenti e futuri con qualsiasi mezzo, persone o cose, al fine di consentire l'accesso alla pubblica via.
Orbene, tale allegazione probatoria non è stata contestata sul punto dalle attrici, le quali, nelle memorie 183 VI comma n.1 hanno precisato che invero il convenuto di fatto limita CP_1
pagina 9 di 12 l'esercizio del loro diritto reale poiché non permette il passaggio dei mezzi pubblici,
servendosi all'uopo delle ordinanze comunali.
Sul punto, va osservato che non si può rilevare alcuna turbativa o molestia nella condotta del convenuto che con nota datata 25.09.2012 si limitava a comunicare CP_1
all'Amministrazione comunale di l'accesso al suo fondo non autorizzato dei mezzi CP_2
pubblici per la raccolta differenziata nonché del servizio postale, accesso che di fatto non era previsto dalla servitù di passaggio stabilita convenzionalmente tra le parti.
Orbene, è del tutto legittima la pretesa del convenuto diretta a far cessare il passaggio CP_1
degli automezzi del servizio della raccolta differenziata sul suo fondo, dal momento che,
come emerge dallo stesso titolo, tale passaggio non è mai stato consentito.
Ed invero, il provvedimento comunale richiamato, (ordinanza n. 3 del 23.10.2012) emesso successivamente alla nota di diffida inviata dal ha definitivamente chiarito che “se CP_1
sulla strada grava altro diritto reale, il prelevamento potrà avvenire dietro autorizzazione contestuale
del proprietario e dei titolari del diritto reale” per cui il in assenza di autorizzazione di CP_2
tutti i soggetti che vantano un diritto di proprietà e/o di altra natura sul tratto di strada in questione, ha continuato a procedere alla raccolta dei rifiuti sul suolo pubblico,
conformemente a quanto disposto dai provvedimenti che regolamentano il servizio di raccolta degli RSU.
Orbene, giova evidenziare che la pretesa attorea non può essere accolta poiché nel caso di specie non sussistono nemmeno i presupposti per un ampliamento della servitù, ex art. 1051
c.c., da intendersi quale uso più intenso della servitù di passaggio esistente (in tal senso Cass.
5589/1982).
Non è oggetto di contestazione che la strada in questione sia privata né sussistono i presupposti enucleati dalla giurisprudenza ( il passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche pagina 10 di 12 identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile) per ritenerla assoggettata ad uso pubblico.
Ebbene, è noto che solo il proprietario di una strada soggetta all'uso pubblico deve assoggettarsi al potere-dovere del Comune di provvedere allo smaltimento dei rifiuti urbani (
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e, poi, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; L. 8 giugno 1990, n. 142).
Il sistema normativo equipara, ai fini della raccolta e smaltimento rifiuti, le aree e strade pubbliche a quelle private soggette ad uso pubblico ( D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2 e D.Lgs. n.
22 del 1997, art. 7), ed attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare la gestione dei rifiuti con appositi regolamenti. Nella specie il regolamento comunale richiamato non consente agli addetti l'accesso ad aree esclusivamente private.
Ciò posto, se così è, deve rilevarsi come la Cassazione abbia già avuto modo di precisare, in un caso analogo, come la servitù di passaggio spettante ad un soggetto su area in proprietà
privata esclusiva di terzi non consenta, oltre al passaggio, anche il deposito di rifiuti in strada,
pur se anche solo per consentirne la raccolta agli addetti (cfr Cass. 17306/2020, che conferma la statuizione della Corte territoriale, laddove esclude che la servitù di passaggio contempli anche il diritto di lasciare in strada rifiuti, il che ovviamente implica anche che la servitù non può comprendere, se non previsto dal titolo, il diritto di far passare i mezzi della raccolta rifiuti, né il diritto ad un corrispondente ampliamento della servitù ex art. 1051 c.c.).
In definitiva, per tutte le ragioni sin qui esposte, corroborate dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, la domanda spiegata dalle attrici nei confronti del convenuto CP_1
deve essere rigettata. Del pari e, di conseguenza, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno non avendo gli attori dimostrato né il danno evento ( illecita limitazione del passaggio) né il pregiudizio patito a causa del presunto illegittimo impedimento all'esercizio del proprio diritto di servitù di passaggio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra €5.201 e € 26.000 nei valori medi per la fase di studio, introduttiva e di decisione, esclusa la fase istruttoria non espletata.
pagina 11 di 12
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte nel procedimento in epigrafe indicato:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo relativamente alla domanda spiegata nei confronti del Controparte_2
2) Rigetta le ulteriori domande per le ragioni chiarite in parte motiva;
3) Condanna e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite in favore di e del che liquida Controparte_1 Controparte_2
per ciascuno in complessivi € 3.377,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 10/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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