Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 4226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4226 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04226/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02017/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2017 del 2024, proposto da
Comune di Arzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario Straordinario della Zes Campania Dpcm 27 ottobre 2021, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Comando dei Vigili del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Regione Campania Genio Civile di Napoli, Comune di Frattamaggiore, Comune di Casoria, Città Metropolitana di Napoli, Ente Idrico Campano, Asl Napoli 2 Nord, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Pipallo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Leone, Manfredi Nappi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Leone in Napoli, viale Gramsci, 23;
per l'annullamento
a) dell'Autorizzazione Unica n° 80 del 05.12.2023 contestualmente trasmessa al protocollo del Comune di Arzano ad oggetto “Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 5 bis D.L. 20.06.2017, n. 91 come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, per la ‘Variante dell'Autorizzazione Unica n° 13 del 20.04.2023 per la realizzazione di un insediamento produttivo' avanzata dalla soc. “Pipallo s.r.l.” presso l'area ubicata in Zona ASI – Agglomerato Casoria-Arzano-Frattamaggiore (NA), all'interno del perimetro ZES Campania in tenimento dei Comuni di Frattamaggiore e Arzano (NA)”;
b) ove e per quanto lesiva, del verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 29.11.2023;
c) ove e per quanto lesivi dei seguenti atti presupposti:
-della deliberazione di Consiglio Generale del Consorzio ASI di Napoli, n° 21 del 31.07.2019, con la quale è stata apportata una variante planimetrica per l'agglomerato industriale di Casoria – Arzano – Frattamaggiore;
d) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario della ZES Campania, di Pipallo S.r.l., del Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale di Napoli, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e del Comando dei Vigili del Fuoco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Comune di Arzano ha trasposto innanzi a questo T.A.R., a seguito di opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 del Consorzio A.S.I. di Napoli, il ricorso promosso per l’annullamento, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, dell’A.U. in variante n. 80 del 5 dicembre 2023, rilasciata ex art. 5-bis D.L. n° 91/2017 alla società “ Pipallo s.r.l. ” per la realizzazione di un “ insediamento produttivo ” presso l’area ubicata in Zona ASI – Agglomerato Casoria-Arzano-Frattamaggiore (NA), all’interno del perimetro ZES (Zona Economica Speciale) Campania in tenimento dei Comuni di Frattamaggiore e Arzano.
2. – Il Comune ricorrente – che ha impugnato, con ricorso R.G. n° 2854/2022, dichiarato inammissibile da questa Sezione con sentenza n. 2407/2024 (avverso la quale pende appello in Consiglio di Stato), pure l’originaria A.U. n. 13 del 20 aprile 2023 rilasciata alla “ Pipallo s.r.l. ” – ha dedotto, con l’odierno gravame, l’insussistenza, nella specie, dei presupposti per l’approvazione della impugnata variante n. 80/2023, gravemente viziata, a suo dire, per:
- “ Violazione e f.a. degli artt. 16 e 19 D.P.R. n. 380/01 – eccesso di potere – difetto di motivazione – contraddittorietà tra più atti – ingiustizia manifesta – sviamento del potere – difetto di istruttoria – falsità del presupposto – violazione del procedimento – travisamento ed erronea valutazione die fatti – violazione del principio di proporzionalità – disparità di trattamento ” (motivo sub I).
L’autorizzazione in “ variante ” sarebbe illegittima nella parte in cui omette di contemplare il necessario assolvimento degli oneri di cui agli artt. 16 e 19 del d.P.R. n. 380/2001 in favore del Comune ricorrente, a nulla valendo l’espressione, reputata tautologica, contenuta nel provvedimento, secondo cui “ restano fermi ed impregiudicati gli adempimenti di cui al T.U. 380/2001 ”.
- “ Violazione di legge per violazione e f.a. art. 5 D.M. 1444/1968 – Violazione e f.a. art. 5 bis D.L. n. 91/2017 – Violazione e f.a. art. 3 della L. n. 241/1990 – eccesso di potere – illogicità – contraddittorietà – illegittimità dei contenuti – ingiustizia manifesta – sviamento del potere – difetto di istruttoria – falsità del presupposto – violazione del procedimento – travisamento ed erronea valutazione die fatti – violazione del principio di proporzionalità – disparità di trattamento ” (motivo sub II).
Secondo la prospettazione di parte ricorrente il provvedimento gravato, disattendendo la normativa in materia di standard urbanistici di cui all’art. 5 DM n° 1444/1968, consentirebbe la realizzazione di un impianto di logistica di notevoli dimensioni senza nulla prescrivere al riguardo, né mettendo i Comuni interessati nella condizione di poterne verificare il rispetto, con conseguente difetto di motivazione originato dalla lacunosa istruttoria condotta.
- “ Violazione e f.a. art. 10 Regolamento P.R.T. ASI (NN.TT.A.) – “Violazione e f.a. art. 10 della L.R. n. 16/1998 – eccesso di potere – sviamento di potere – difetto di istruttoria – falsità del presupposto – violazione del procedimento – travisamento ed erronea valutazione die fatti – violazione del principio di proporzionalità – disparità di trattamento ” (motivi sub III e sub IV, quest’ultimo riferito alla variante planimetrica del Consorzio ASI di Napoli n° 21 del 31.07.2019 per l’agglomerato industriale di Casoria – Arzano – Frattamaggiore, anch’essa impugnata).
L’A.U. in “ variante ” sarebbe illegittima perché rilasciata sulla scorta di una variante al Piano A.S.I. (n. 21 del 31.07.2019, cit .) mai recepita dal Comune di Arzano nello strumento urbanistico generale (motivo sub III) e, comunque, essa stessa illegittima, siccome adottata sulla scorta dell’art. 10 delle NN.TT.A. ma in difetto dei relativi presupposti applicativi e in violazione degli incombenti procedimentali ivi previsti (motivo sub IV).
3. – Si sono costituiti in giudizio, in resistenza, il Consorzio per l’area di sviluppo Industriale di Napoli e il Commissario straordinario della Z.E.S. Campania, nonché, quale controinteressata, la società Pipallo s.r.l., tutti svolgendo eccezioni preliminari in rito e, nel merito, contestando la fondatezza delle censure sollevate in ricorso, del quale hanno chiesto la reiezione.
4. – Successivamente alla rinuncia all’istanza cautelare, dopo ampio scambio di memorie e documenti tra le parti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 marzo 2025.
5. – Le doglianze formulate in ricorso sono prive di fondamento per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso, il che consente di invertire l’ordine logico di esame delle questioni e di prescindere, in conformità al criterio della ragione più liquida ( ex multis Cons. Stato, Sez. VII, 25/08/2023, n. 7962), dalla disamina delle plurime eccezioni in rito sollevate dalle PP.AA. resistenti e dalla controinteressata.
6. – Giova precisare, in punto di diritto, che le contestazioni mosse dal Comune ricorrente investono due atti, l’Autorizzazione Unica in variante n. 80 del 5 dicembre 2023 e la presupposta delibera del Consiglio generale del Consorzio ASI di Napoli n. 21 del 31 luglio 2019.
7. – Ciò detto, con riferimento alla delibera A.S.I., la portata viziante della censura sub IV, con cui ne è dedotta l’illegittimità per violazione dell’art. 10 delle NN.TT.A. è sterilizzata, ad avviso del Collegio, dal rilievo che ai sensi dell’art. 5 bis , comma 2, del D.L. n. 91/2017 vigente all’epoca dei fatti, “ L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale ”.
Il rilievo è decisivo e conduce, per ciò solo, alla reiezione della doglianza.
7.1. – A monte, in ogni caso, il mancato recepimento della delibera A.S.I. negli strumenti urbanistici del Comune di Arzano, configurando un comportamento contra legem , diversamente da quanto preteso da parte ricorrente, certamente non può giovare a prolungarne il dies a quo di impugnazione, altrimenti rimesso all’arbitrio comunale, con conseguente tardività delle censure mosse alla delibera e irricevibilità del ricorso in parte qua .
7.1.1. – Non pare possa dubitarsi, del resto, della immediata lesività della delibera A.S.I., cionondimeno impugnata dal Comune solo a distanza di anni (malgrado plurime trasmissioni da parte del Consorzio) sebbene fonte di radicale trasformazione urbanistica delle aree (comunali) sulle quali è localizzato l’intervento, che mutano la propria destinazione da “ verde agricolo di rispetto industriale ” a “ unità di localizzazione industriale ” (peraltro suscettibili di ampliamento con i benefici propri delle Zone E.S.).
Di qui l’irricevibilità del motivo.
8. – L’acclarata inoppugnabilità della delibera A.S.I. e l’equiparazione dell’A.U., quoad effectum , ex art. 5 bis , comma 2, D.L. cit ., a una variante urbanistica, deprivano di ogni rilevanza, a cascata, la doglianza sub III, rivolta avverso l’A.U. in variante n. 80/2023, con la quale ne è dedotta l’illegittimità in via derivata sull’unico presupposto dell’inefficacia della delibera A.S.I., siccome mai formalmente “ recepita ” dal Comune di Arzano negli strumenti urbanistici.
8.1. – La censura, sulla scorta di quanto osservato, è anzitutto inammissibile, attesa la definitività della presupposta delibera del Consorzio A.S.I. del 2019, intempestivamente impugnata, che pertanto non vale a viziare l’A.U. in variante (atto conseguente), e in ogni caso infondata, essendosi quest’ultima - e prima ancora l’A.U. originaria n. 13/2023 - “ sostituita ” alla delibera A.S.I. a tutti gli effetti “ urbanistici e di pianificazione territoriale ” ( ex art. 5 bis , comma 2, D.L. n. 91/2017), con conseguente e decisivo “ assorbimento ” di qualsiasi questione relativa a ipotetiche difformità dalla normativa urbanistica.
Di qui la reiezione dei motivi sub III e IV.
9. – Sono infondate, inoltre, le doglianze sub I e II.
10. – L’omessa determinazione da parte del comune ricorrente degli oneri concessori all’atto del rilascio del titolo alla Pipallo s.r.l., diversamente da quanto obiettato sub I, non può refluire sulla legittimità dell’A.U. in variante, in primo luogo perché gli invocati artt. 16 e 19 del d.P.R. n. 380/2001 non condizionano affatto la legittimità o l’efficacia del permesso di costruire al preventivo pagamento dei contributi previsti per il rilascio del titolo, in secondo luogo perché tale mancata quantificazione resta, ad avviso del Collegio, sostanzialmente imputabile al medesimo Comune.
10.1. – Quanto al primo profilo, la legittimità del titolo edilizio ad aedificandum riposa, invero, esclusivamente sul rispetto dei parametri di carattere urbanistico-edilizio e, nel caso di variante, sulla verifica di compatibilità urbanistico-edilizia del progetto laddove, di contro, il pagamento del contributo di costruzione non rappresenta un elemento condizionante la validità del titolo edificatorio.
10.1.1. – Il Comune potrebbe, ora per allora, del resto, richiedere, nel termine di prescrizione decennale (Cons. Stato, Sez. IV, 19/12/2023, n. 11022) , il pagamento di tali somme, maggiorate degli interessi nel frattempo maturati (escludendo l'applicazione di sanzioni dal momento che l'omissione addebitata pare doversi ascrivere all'inerzia dell'amministrazione: cfr. T.A.R. Firenze, sez. II, 27/12/2018, n. 1690).
10.2. – Relativamente a tale ultimo aspetto, vale a dire all’inerzia del Comune di Arzano nel procedere alla quantificazione dei suddetti oneri, si ricava dal verbale conclusivo della conferenza di servizi del 29 novembre 2023 che la società controinteressata “ ha inviato al Comune stesso il prospetto degli oneri suddetti […] Successivamente, la società, in mancanza della quantificazione operata in ordine alla istanza di variante generale, ha elaborato un nuovo prospetto riportante il calcolo dei predetti oneri che viene allegato al presente verbale. In ogni caso, l'autorizzazione unica, stante la sua natura, potrà recepire il predetto calcolo, restando salvo ed impregiudicato il potere dell'amministrazione comunale di procedere ad una rettifica in più o in meno rispetto alla quantificazione sopra indicata ”.
10.2.1. – Il “ credito ” del Comune ricorrente, dunque, è esplicitamente riconosciuto in sede di conferenza di servizi (e nella stessa A.U., nella quale si specifica che “ Restano fermi e impregiudicati gli adempimenti di cui al D.P.R. n. 380/01 ”); non avendo, tuttavia, il Comune formulato alcuna rideterminazione del calcolo, la Pipallo s.r.l., come comprovato, ha finanche provveduto al pagamento dei predetti oneri (contributi).
10.2.2. – A fronte del prospetto di calcolo elaborato dalla società controinteressata e dell’assenza di repliche o di rettifiche o controproposte di sorta da parte del Comune, l’omessa quantificazione degli oneri è da ritenersi frutto di una condotta in toto ascrivibile e imputabile all’ente, il quale nemmeno può trincerarsi, nel caso della variante impugnata, dietro presunte e del tutto indimostrate carenze documentali o informative, in tesi ostative all’effettuazione del predetto calcolo, giacché, come da cit . verbale conclusivo della conferenza di servizi, è lo stesso Comune a dare “ atto che con nota del 23.11.2023, assunta al protocollo dell'Ente con numero 30798, è stata convocata la riunione in data odierna e sono stati trasmessi nuovamente tutti gli elaborati inclusi e integrativi mancanti nella precedente trasmissione di indizione del 08.11.2023 assunta al protocollo generale dell'Ente al numero 29020 ”.
Il motivo sub I, per quanto osservato, è dunque infondato.
11. – La doglianza sub II, infine, incentrandosi su censure dal carattere meramente ipotetico, sconta una evidente genericità di fondo e, soprattutto, risulta sprovvista di ogni allegazione a supporto, essendosi il Comune ricorrente, invero, limitato a una generica contestazione senza offrire un diverso computo delle aree destinate a standard dal quale sia possibile ricavare la dedotta insufficienza di tale dotazione, viceversa positivamente verificata dalle altre amministrazioni coinvolte, ossia dal Comune di Frattamaggiore e dal Consorzio ASI di Napoli, come chiaramente si ricava dal parere allegato al verbale conclusivo della Conferenza di Servizi.
11.1. – Non può assumere rilievo, inoltre, l’asserita classificazione dell’area di progetto, in base al P.R.T. ASI, come “ zona a verde agricolo di rispetto industriale ”, dovendo ribadirsi, sul punto, che il presupposto urbanistico da cui prende le mosse il progetto approvato con l’atto impugnato in questa sede è costituito dall’A.U. n.13/2023, dunque da un titolo che, in base alla speciale disciplina dettata dall’art. 5 bis, c. 2, del D.L. n. 91/2017 vigente ratione temporis , ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico.
Il motivo, pertanto, va disatteso.
12. – Il ricorso, per quanto detto, merita di essere respinto, siccome infondato.
13. – Le spese di giudizio, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il Comune di Arzano alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del Consorzio A.S.I., del Commissario Straordinario della ZES Campania e della società Pipallo s.r.l., nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori, come per legge, da corrispondersi in parti uguali, mentre le compensa nei confronti delle altre PP.AA. costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO