Articolo 11 della Legge 9 marzo 1967, n. 150
Articolo 10Articolo 12
Versione
21 aprile 1967
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Versione
19 aprile 1968
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Versione
2 gennaio 1972
Art. 11.
Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento.
Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove o orfani di guerra, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma e' ridotto ad anni tre. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 dicembre 1971, n. 1074 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L' articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150 , va interpretato nel senso che hanno diritto a fruire dei benefici da esso previsti coloro i quali, trovandosi nelle prescritte condizioni di servizio, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media in una delle sessioni di esami indette entro un triennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa".
Entrata in vigore il 2 gennaio 1972