Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 8 miliardi cosi' ripartiti:
a) lire 4 miliardi per la concessione di contributi previsti dall' art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31 ;
b) lire 1300 milioni per spese ed erogazioni di contributi per la difesa fitosanitaria e antigrandine;
c) lire 400 milioni per spese e contributi per la istruzione pratica dei contadini, l'impianto e la conduzione dei campi dimostrativi;
d) lire 600 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;
e) lire 800 milioni per l'incremento delle attivita' di ricerca e di sperimentazione agraria e meccanicoagraria;
f) lire 600 milioni, per l'attrezzatura degli organi compartimentali e provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per gli oneri di carattere generale;
g) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione dei vivai consortili.
E' autorizzata la spesa di 8 miliardi cosi' ripartiti:
a) lire 4 miliardi per la concessione di contributi previsti dall' art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31 ;
b) lire 1300 milioni per spese ed erogazioni di contributi per la difesa fitosanitaria e antigrandine;
c) lire 400 milioni per spese e contributi per la istruzione pratica dei contadini, l'impianto e la conduzione dei campi dimostrativi;
d) lire 600 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;
e) lire 800 milioni per l'incremento delle attivita' di ricerca e di sperimentazione agraria e meccanicoagraria;
f) lire 600 milioni, per l'attrezzatura degli organi compartimentali e provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per gli oneri di carattere generale;
g) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione dei vivai consortili.