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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7689/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA IE Presidente
IA TE IU
EF IA IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7689/2025, vertente tra
, Parte_1 nata a [...] il 1° febbraio 1968
e
, Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Alfredo Morrone
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio civile celebrato in Roma in data 11 gennaio 2004; hanno riferito che dalla loro unione matrimoniale sono nati due figli, (classe 2004) e Persona_1
(classe 2006), entrambi maggiorenni ma non Persona_2
economicamente autosufficienti.
Le parti hanno poi rappresentato di essersi separati nell'anno 2016 - con decreto di omologazione n. 31192/2016 reso dal Tribunale di Roma in data 6 ottobre 2016, nell'ambito della procedura rubricata al n. r.g.
3651/2016 e omologato dalla Procura della Repubblica in data 10
ottobre 2016 - e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025 i coniugi hanno declinato le seguenti conclusioni congiunte:
- i figli e , attualmente maggiorenni, Per_1 Persona_2
ma non indipendenti economicamente, risiederanno,
finché lo vorranno, presso l'abitazione della madre in Via
IO AG n. 10;
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento
ed il padre contribuisce a quello dei figli e Per_1
corrispondendo alla moglie un assegno Persona_2
mensile di € 900,00 (€ 450,00 a figlio) finché ciascuno dei
2 figli conviverà con la madre;
detto assegno è corrisposto
mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dalla
sig.ra entro il 5° giorno del mese, ed è Parte_1
rivalutato annualmente in base alle variazioni accertate
dall'ISTAT; il sig. concorre inoltre al pagamento del Pt_2
50% delle spese sanitarie, scolastiche e/o universitarie,
sportivo-ricreative eccedenti l'ordinario mantenimento dei
figli e previamente concordate con la coniuge nel loro
interesse;
Quanto alla domanda principale, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in data 11 gennaio
2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse dei due figli delle parti, il Tribunale dispone in conformità.
Spese della lite compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 11
gennaio 2004 tra , nata a [...] il 1° febbraio 1968 e Parte_1
3 , nato a [...] il [...]; matrimonio Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00024, Parte 1, Serie 02, Anno 2004;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il IU relatore
EF IA
Il Presidente
TA IE
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA IE Presidente
IA TE IU
EF IA IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7689/2025, vertente tra
, Parte_1 nata a [...] il 1° febbraio 1968
e
, Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Alfredo Morrone
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio civile celebrato in Roma in data 11 gennaio 2004; hanno riferito che dalla loro unione matrimoniale sono nati due figli, (classe 2004) e Persona_1
(classe 2006), entrambi maggiorenni ma non Persona_2
economicamente autosufficienti.
Le parti hanno poi rappresentato di essersi separati nell'anno 2016 - con decreto di omologazione n. 31192/2016 reso dal Tribunale di Roma in data 6 ottobre 2016, nell'ambito della procedura rubricata al n. r.g.
3651/2016 e omologato dalla Procura della Repubblica in data 10
ottobre 2016 - e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025 i coniugi hanno declinato le seguenti conclusioni congiunte:
- i figli e , attualmente maggiorenni, Per_1 Persona_2
ma non indipendenti economicamente, risiederanno,
finché lo vorranno, presso l'abitazione della madre in Via
IO AG n. 10;
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento
ed il padre contribuisce a quello dei figli e Per_1
corrispondendo alla moglie un assegno Persona_2
mensile di € 900,00 (€ 450,00 a figlio) finché ciascuno dei
2 figli conviverà con la madre;
detto assegno è corrisposto
mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dalla
sig.ra entro il 5° giorno del mese, ed è Parte_1
rivalutato annualmente in base alle variazioni accertate
dall'ISTAT; il sig. concorre inoltre al pagamento del Pt_2
50% delle spese sanitarie, scolastiche e/o universitarie,
sportivo-ricreative eccedenti l'ordinario mantenimento dei
figli e previamente concordate con la coniuge nel loro
interesse;
Quanto alla domanda principale, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in data 11 gennaio
2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse dei due figli delle parti, il Tribunale dispone in conformità.
Spese della lite compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 11
gennaio 2004 tra , nata a [...] il 1° febbraio 1968 e Parte_1
3 , nato a [...] il [...]; matrimonio Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00024, Parte 1, Serie 02, Anno 2004;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il IU relatore
EF IA
Il Presidente
TA IE
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