Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2076/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(Mauritius) il 24.12.1989 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Bongiorno, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea
Nicosia, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
26.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
A, dell'anno 2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale è nata la figlia (Vittoria, 30.04.2023); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 02.12.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. pronunziare la separazione personale tra coniugi;
2. autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con facoltà degli stessi di fissare la residenza ove riterranno opportuno;
3. disporre l'affidamento condiviso della figlia come per Legge, con collocazione della stessa presso la madre e facoltà del padre di vederle ed averle con sé almeno nelle giornate e agli orari di seguito indicati e, comunque, ogni volta lo desideri:
Premettendo che entrambi i coniugi separandi, animati dal reciproco impegno di perseguire l'esclusivo interesse morale e materiale della figlia minore, e in ossequio al principio di
ʺbigenitorialitàʺ che informa la legge n. 54/06, concordano il seguente progetto e piano di affidamento condiviso:
a) La figlia minore sarà affidata congiuntamente alle parti, con collocazione prevalente presso la madre;
in particolare, quando la minore si troverà a stare con la madre, quest'ultima eserciterà la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e quando sarà col padre spetterà a quest'ultimo esercitare l'ordinaria amministrazione nell'interesse della minore. Con riferimento, invece, agli atti (tutti) di straordinaria amministrazione per la figlia, i due genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ossia quelle riguardanti, a titolo esemplificativo, scuola, cure mediche, diete, interventi chirurgici nonché l'educazione e la formazione tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
b) Il Sig. dalla sottoscrizione del presente accordo, si impegna a Parte_1 versare alla moglie, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia la somma di euro 300,00 (trecento/00) da corrispondere a mezzo bonifico all'IBAN
[...] annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non prescrivibili dal SSN, ricreative e sportive, da concertare previamente tra i coniugi e compatibilmente con le possibilità economiche di ciascuno. c) Il padre, quale genitore non collocatario, terrà con sé, salvo diversi accordi, la figlia minore almeno nei seguenti giorni e orari:
- tutte le mattine alle ore 8:00 per accompagnarla a scuola;
- due domeniche al mese (a settimane alterne) dalle ore 8:00 alle ore 16:00;
- il sabato (a settimane alterne) dalle 16.30 alle 20.30 e dalle 16.30 alle 9:00 della domenica mattina;
- il lunedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20.30;
- due pomeriggi a settimane, per almeno due ore, a discrezione del padre e previa comunicazione alla madre almeno 24 ore prima;
- due settimane, non consecutive, con diritto di pernotto, nelle vacanze estive (alternativamente di anno in anno la 1° e 3° settimana di agosto e 2° e 4° settimana di agosto), da concertare in riferimento alle ferie e/o agli altri eventuali impegni di entrambi i coniugi e della minore;
- tre giorni nelle vacanze pasquali comprendendo, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- 4 giorni consecutivi per le vacanze di Natale comprendendo, ad anni alterni, la notte di Natale o il giorno di Natale, la notte di San Silvestro o il giorno di Capodanno;
Resta inteso che le parti potranno stabilire, di volta in volta, giornate diverse di incontro padre/figli, con il recupero del padre qualora dovesse saltare l'incontro con i figli.
4. Nessun assegno di mantenimento sarà disposto in favore della signora per il proprio Parte_2 mantenimento poiché economicamente indipendente. che l'udienza di comparizione del dì 26.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse della figlia e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio c oncor datario a Piazza Ar merina in data
[...]
25.06.2015, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte II, Serie A, dell'anno 2015;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Piazza Armerina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 8.04.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti