Articolo 5 della Legge 19 luglio 1961, n. 1012
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 ottobre 1961
Art. 5.
Per l'insegnamento nelle scuole elementari in lingua slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste e' istituito presso ciascuno dei due Provveditorati agli studi uno speciale ruolo di insegnanti elementari.
I posti nei ruoli suddetti sono conferiti per concorsi, ai quali possono partecipare candidati di lingua materna slovena, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso nei ruoli magistrali comuni.
Gli insegnanti elementari dei ruoli speciali di cui al presente articolo godono dello stesso trattamento economico e di carriera vigente per gli insegnanti elementari dei ruoli magistrali comuni.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1961