Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1057
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto insussistente la prescrizione poiché le cartelle presupposte erano state notificate in date antecedenti, e le successive intimazioni erano state regolarmente notificate. La mancata impugnazione delle precedenti intimazioni rende inammissibile l'eccezione di prescrizione relativa a vizi antecedenti. La prescrizione quinquennale si applica ai diritti annuali di camera di commercio, ma il termine non era decorso tra le notifiche degli atti precedenti e quello impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1057
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1057
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo