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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1057/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5083/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010711320000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010711320000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/6/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259010711320000 notificata in data 13/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 385,39 a titolo di contributo camerale sul presupposto delle cartelle nn.
29520120030457584000 e 29520160025161768000. Eccepiva: prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, cui il ricorso veniva notificato in data 27/6/2025 a mezzo pec, assumendo avvenuta notifica delle cartelle presupposte e di successive intimazioni, insussistenza della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'intimazione risulta emessa sul presupposto delle cartelle nn.:
29520120030457584000 notificata il 16/11/2012
29520160025161768000 notificata il 05/12/2016.
La prima cartella, tra l'altro, era oggetto dell'intimazione n. 295 2023 90074070 26/000, notificata in data
31/10/2023 presso l'abitazione del destinatario, a mani di persona convivente, con successivo inoltro di raccomandata informativa.
La seconda cartella, tra l'altro, era oggetto dell'intimazione n. 295 2022 90088474 32/000, notificata a mani proprie in data 18/1/2023.
Insussistente, dunque, l'eccepita prescrizione.
Il termine di prescrizione per i diritti annuali di camera di commercio di cui all'art. 18 l. 580/93, trattandosi di tributo assimilabile ai corrispettivi periodici con natura sinallagmatica, è quello breve quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (cfr. Cass. tr., 21/7/2022, 22897), termine, ovviamente, non decorso tra la data di notifica dell'intimazione oggi impugnata e la data di notifica delle precedenti.
La mancata impugnazione tempestiva delle precedenti intimazione, rende inammissibile qualsivoglia eccezione relativa a vicende antecedenti.
Infatti in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile.
Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato, o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73 – atto, peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora – ed, in generale,
a qualunque intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione idonea a produrre l'effetto della messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.L. 546/92 (cfr. Cass. SS.UU.
8279/08), ed al quale è equiparabile la comunicazione preventiva di ipoteca, parimenti imposta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73; con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione, così come qualunque altro vizio inerente agli atti a questa presupposti, non può più essere fatta valere se non eccepita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione stessa (cfr. Cass.
6436/25; Cass. 20476/2025); sicchè, in generale, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con la conseguenza che è preclusa la possibilità di fare valere tanto la prescrizione del credito maturata anteriormente, quanto la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento, quanto, in generale, qualsiasi altro vizio della sequenza procedimentale
(cfr. Cass. 20476/2025; Cass. 35019/2025).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 240,00 oltre accessori di legge.
Il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello stato con provvedimento della Commissione del
Patrocinio di questa Corte. Va, in proposito, evidenziato che, ai sensi dell'art. 136 c. 2 D.P.R. 115/02,
l'ammissione al patrocinio è revocata se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, per tale dovendosi intendere qualsiasi azione intentata in maniera temeraria (mala fede) o la cui evidente infondatezza poteva essere rilevata dall'attore con un minimo di diligenza.
Nella specie, come sopra osservato, il ricorso è risultato privo di fondamento e l'infondatezza era palese o, comunque, avrebbe potuto essere constatata dal ricorrente con la diligenza minima richiesta. Deve, pertanto, concludersi che l'azione sia stata promossa in mala fede o, comunque, con colpa grave, ricorrendo le condizioni per la revoca dell'ammissione al patrocinio. Sul punto deve ritenersi che legittimamente la revoca può essere disposta anche in seno alla sentenza che rigetta il ricorso, ferma restando la natura del provvedimento di revoca e l'opponibilità nelle forme rituali di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 240,00 oltre accessori di legge.
revoca il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato adottato dalla Commissione del
Patrocinio di questa Corte nei confronti dela ricorrente.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5083/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010711320000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010711320000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/6/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259010711320000 notificata in data 13/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 385,39 a titolo di contributo camerale sul presupposto delle cartelle nn.
29520120030457584000 e 29520160025161768000. Eccepiva: prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, cui il ricorso veniva notificato in data 27/6/2025 a mezzo pec, assumendo avvenuta notifica delle cartelle presupposte e di successive intimazioni, insussistenza della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'intimazione risulta emessa sul presupposto delle cartelle nn.:
29520120030457584000 notificata il 16/11/2012
29520160025161768000 notificata il 05/12/2016.
La prima cartella, tra l'altro, era oggetto dell'intimazione n. 295 2023 90074070 26/000, notificata in data
31/10/2023 presso l'abitazione del destinatario, a mani di persona convivente, con successivo inoltro di raccomandata informativa.
La seconda cartella, tra l'altro, era oggetto dell'intimazione n. 295 2022 90088474 32/000, notificata a mani proprie in data 18/1/2023.
Insussistente, dunque, l'eccepita prescrizione.
Il termine di prescrizione per i diritti annuali di camera di commercio di cui all'art. 18 l. 580/93, trattandosi di tributo assimilabile ai corrispettivi periodici con natura sinallagmatica, è quello breve quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (cfr. Cass. tr., 21/7/2022, 22897), termine, ovviamente, non decorso tra la data di notifica dell'intimazione oggi impugnata e la data di notifica delle precedenti.
La mancata impugnazione tempestiva delle precedenti intimazione, rende inammissibile qualsivoglia eccezione relativa a vicende antecedenti.
Infatti in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile.
Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato, o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73 – atto, peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora – ed, in generale,
a qualunque intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione idonea a produrre l'effetto della messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.L. 546/92 (cfr. Cass. SS.UU.
8279/08), ed al quale è equiparabile la comunicazione preventiva di ipoteca, parimenti imposta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73; con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione, così come qualunque altro vizio inerente agli atti a questa presupposti, non può più essere fatta valere se non eccepita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione stessa (cfr. Cass.
6436/25; Cass. 20476/2025); sicchè, in generale, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con la conseguenza che è preclusa la possibilità di fare valere tanto la prescrizione del credito maturata anteriormente, quanto la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento, quanto, in generale, qualsiasi altro vizio della sequenza procedimentale
(cfr. Cass. 20476/2025; Cass. 35019/2025).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 240,00 oltre accessori di legge.
Il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello stato con provvedimento della Commissione del
Patrocinio di questa Corte. Va, in proposito, evidenziato che, ai sensi dell'art. 136 c. 2 D.P.R. 115/02,
l'ammissione al patrocinio è revocata se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, per tale dovendosi intendere qualsiasi azione intentata in maniera temeraria (mala fede) o la cui evidente infondatezza poteva essere rilevata dall'attore con un minimo di diligenza.
Nella specie, come sopra osservato, il ricorso è risultato privo di fondamento e l'infondatezza era palese o, comunque, avrebbe potuto essere constatata dal ricorrente con la diligenza minima richiesta. Deve, pertanto, concludersi che l'azione sia stata promossa in mala fede o, comunque, con colpa grave, ricorrendo le condizioni per la revoca dell'ammissione al patrocinio. Sul punto deve ritenersi che legittimamente la revoca può essere disposta anche in seno alla sentenza che rigetta il ricorso, ferma restando la natura del provvedimento di revoca e l'opponibilità nelle forme rituali di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 240,00 oltre accessori di legge.
revoca il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato adottato dalla Commissione del
Patrocinio di questa Corte nei confronti dela ricorrente.