Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4242 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 28/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 1557/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LINDA MARIA CHIRONI e LIGUORI IO ALFONSO, con elezione di domicilio in PIAZZETTA GUASTALLA 15, MILANO;
RICORRENTE
contro
:
CGS SEMPLIFICATA Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: licenziamento orale
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23-1-2025 il ricorrente in epigrafe, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società dal 27-2- Controparte_2
2024, con mansioni di manovale ed inquadramento nel livello 1 del ccnl metalmeccanica piccola industria, con contratto a tempo determinato, trasformato, a far data dal 27-2-2024, a tempo indeterminato, esponeva che, in data 30-5-2024, era stato licenziamento oralmente;
che aveva appreso aliunde di essere stato assunto a tempo determinato, nella medesima data, da altra società; che il licenziamento era nullo perché privo della forma scritta;
lamentava, altresì, di non essere stato correttamente retribuito per la qualità e quantità del lavoro svolto e la nullità del termine apposto al primo contratto di lavoro. Adiva, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli chiedendo, previa declaratoria della nullità del recesso, la condanna della società resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, pari ad euro 1593,48 dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione;
in subordine, chiedeva, previa declaratoria di illegittimità, dichiararsi risolto il rapporto con condanna al risarcimento del danno nella misura prevista dal d.lgs. n. 23/2015; il tutto oltre accessori di legge;
chiedeva, altresì, la condanna al pagamento di differenze retributive. Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva la società convenuta che restava contumace.
Va, in via preliminare, rilevato che, a seguito della separazione delle ulteriori domande connesse proposte con il medesimo ricorso introduttivo, oggetto della presente decisione è unicamente la domanda di impugnativa del licenziamento orale Essa è fondata e va accolta.
Ai fini della soluzione della controversia sovviene l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.(v. ex multis, Cass. n. 3822 del 08/02/2019). Nella fattispecie in esame sono documentati sia l'esistenza che la cessazione del rapporto (v. busta paga, comunicazioni Unilav e attestazione Centro per l'Impiego). In particolare deve ritenersi provato che la cessazione sia avvenuta su iniziativa datoriale, atteso che il Mod.C2 storico del Centro per l'Impiego (v., in ordine agli obblighi datoriali di comunicazione, dlgs n. 181 del 2000) contiene l'espressa indicazione della cessazione del rapporto per “LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO”. La società convenuta, restando contumace, nulla ha provato in ordine alla comunicazione della volontà di recesso e, quindi, alla sussistenza della forma scritta. E' noto che, secondo gli arresti della giurisprudenza di legittimità, qualora l'estinzione del rapporto per licenziamento sia circostanza incontroversa tra le parti - ovvero, come nella specie, circostanza provata- rimanendo dubbie le modalità dello stesso, si verifica un'inversione dell'onere probatorio, sicché è il datore di lavoro a dover dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti formali e di efficacia del recesso, che afferma di avere ritualmente intimato, e, non adempiendovi, il licenziamento rimane illegittimo.
La Suprema Corte ha, invero, ritenuto inefficace il licenziamento di cui il datore di lavoro aveva allegato in giudizio l'intimazione scritta, in carenza di prova del rispetto della detta forma, non risultando dimostrato che l'atto prodotto in causa fosse stato predisposto per il recesso in parola (Cass. n. 5061 del 15/03/2016; v. anche Cass. n. 13195 del 16/05/2019). Nella fattispecie in esame deve escludersi che alcuna comunicazione di licenziamento sia stata ricevuta dal lavoratore. Neppure si ritiene che, essendo la forma scritta richiesta "ad substantiam", possa avere alcun rilievo un'intimazione o una contestazione espresse in forma diversa nonché la conoscenza che il lavoratore ne abbia altrimenti avuto.
2 L'affermazione è declinazione del principio per il quale il licenziamento è un negozio unilaterale recettizio, sicchè è necessario che l'intento negoziale si traduca in un atto giuridico diretto alla persona nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (Cass. ex multis Cass. n.8136 del 29/03/2017). Poiché è, altrettanto documentato che il ricorrente è stato assunto in data 27-3- 2024, trova applicazione l'art. 2 del d.Lgvo n.23 del 2015 che dispone:
“1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970 n.300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”. Acclarata le cessazione del rapporto su iniziativa del datore di lavoro e l'assenza di forma scritta, il licenziamento va dichiarato inefficace, con ordine alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e di corrispondergli un'indennità di euro 1578,36 mensili dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra oltre accessori ex lege. Il datore di lavoro va, altresì, condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) dichiara l'inefficacia del licenziamento orale del 30-5-2024 e, per l'effetto, condanna la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed a corrispondergli un'indennità di euro 1578,36 mensili dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, oltre interessi legali,
3 nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
2) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di che liquida in euro 1800,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido.
Così deciso in data 28/05/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
4