TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 3339/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. MANCANIELLO LUIGI e dall'avv. Parte_1
TREMATORE SALVATORE
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO CP_1
RESISTENTE oggetto: Riliquidazione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 28/04/2022 , premesso di essere titolare di Parte_1
pensione diretta cat. VO n. 10205191 con decorrenza 01.10.2009, di avere contribuzione, CP_1
effettiva e figurativa, da lavoro dipendente, anche agricolo, e da artigiano ante pensionamento regolarmente accreditata per il periodo 01.11.1962 – 31.12.2006, ha dedotto di: aver ricevuto dall' la liquidazione e riliquidazione della prestazione pensionistica in gestione OBG con CP_1
anzianità contributiva complessiva di 1088 settimane in quota A e di 579 settimane in quota B;
di avere presentato, inutilmente, domanda amministrativa di ricostituzione vantando contribuzione complessiva in quota A di 1131 settimane ed in quota B di 638 settimane, come emerge dal dettagliato prospetto di calcolo versato in atti, considerando che 270 giornate equivalgono a 52 settimane (dunque applicando il coefficiente di conversione di 0,19259); di avere diritto alla ricostituzione contributiva della pensione in godimento nella quota A della gestione OBG per complessive ulteriori 43 settimane e nella quota B della gestione OBG per ulteriori 59 settimane;
di avere diritto ad un maggior rateo pensionistico per la quota A della gestione OBG per anzianità contributiva – 1131 settimane -, considerando la r.m.s. di € 266,49, come da mod. TE08 del 19.05.2010, e il coefficiente legale pari a 0,00153846, con importo mensile perequabile di € 463,69 in luogo dell'ammontare di € 446,06 riconosciuto dall'Ente (cfr. mod. TE08 allegato); di spettargli anche un maggior rateo pensionistico per la quota B della gestione OBG per anzianità contributiva pari a 638 settimane, considerando la r.m.s. di € 235,48 come da mod. TE08 del 19.05.2010, e il coefficiente legale pari a 0,00153846, con importo mensile perequabile di € 231,13 in luogo dell'ammontare di € 209,76 riconosciuto dall'Ente (cfr. mod. TE08 allegato); di avere, in definitiva, diritto alla complessiva differenza mensile perequabile di € 39,00 a partire dall'01.10.2009 - data di decorrenza originaria della pensione.
Ha, pertanto concluso chiedendo: “accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione della pensione I.N.P.S. cat. VO n. 10205191 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R.
n. 488/1968, per errato conteggio dei contributi in quota A per ulteriori 43 settimane ed in quota B per ulteriori 59 settimane della gestione, a partire dall'01.10.2009; - per l'effetto, condannare
l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.10.2009, della differenza mensile perequabile di € 39,00 differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente riconosciuto nelle quote A e B della gestione OBG, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”; con vittoria delle spese di lite.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2 La causa è stata istruita con produzione documentale e con CTU contabile;
quindi, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1. Invero, il CTU, dott. in seguito all'esame delle difese delle parti e della Persona_1 documentazione in atti ha accertato che: “il numero dei contributi in quota A e in quota B della gestione OBG spettanti al ricorrente in relazione alle emergenze dell'estratto contributivo, previo esame delle reciproche difese e della documentazione in atti, è pari rispettivamente a 1.088 e 571. CP_ Poiché questi dati coincidono con quelli indicati dall' nelle proprie memorie di costituzione, al ricorrente non spettano somme a titolo differenziale”.
In specie, ha evidenziato che “La prima quota, la cosiddetta quota A, si ricava moltiplicando
l'anzianità contributiva maturata fino a tutto il 1992 per la retribuzione media settimanale calcolata sulle ultime 260 settimane e per il coefficiente fisso 0,00153846 da applicare fino a una retribuzione media settimanale pensionabile inferiore a 826,10 euro”.
Con riguardo al differente conteggio prospettato dalle parti, il CTU ha richiamato l'articolo 7, comma 1, della Legge n. 638 dell'11 novembre 1983, prevedente che “il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare è pari a quello delle settimane effettivamente retribuite o accreditate in modo figurativo, ma solo a patto che risulti erogata una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. Successivamente, l'articolo 1 comma 2 del Decreto Legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito in Legge n. 389 del 7 dicembre 1989, ha elevato tale percentuale al 40% con effetto proprio dal 1° gennaio 1989. Appare, perciò, evidente come tale possibile riduzione debba essere applicata anche ai lavoratori dipendenti e non solo agli autonomi”.
Pertanto, il CTU, ha riscontrato, sulla base degli elementi rinvenibili dall'estratto conto, che la retribuzione percepita dal ricorrente in tutti e quattro gli anni da considerare per la quota A di pensione, sia effettivamente inferiore al minimale previsto dalla legge, come da prospetto allegato alla relazione da ritenersi qui trascritta e riportata.
Per la Quota B, il CTU, ha precisato che “il calcolo della seconda quota della pensione va eseguito sempre con il metodo retributivo, ma sulla media delle retribuzioni delle ultime 520 settimane, corrispondenti a dieci anni. Anche in questo caso, la differenza tra il rateo calcolato dal
CP_ ricorrente e quello determinato dall' si riscontra nelle settimane di contribuzione, relativamente al periodo compreso tra il 1993 e il 1999; infatti, il ricorrente considera 52 settimane in ogni anno, laddove l'istituto ha sempre utilizzato per i propri calcoli 42 settimane, tranne che nel
1994, quando le settimane sono salite a 45 (22 fino al 14 giugno e 23 nel periodo successivo)” ed ha accertato che “anche in questo caso la retribuzione annua effettiva è costantemente inferiore al minimale retributivo annuo (…)”.
Quindi, l'ausiliario del Tribunale ha ritenuto che l'applicazione del comma 2 dell'articolo 7 della CP_ Legge n. 638 dell'11 novembre 1983 porta ai medesimi risultati ottenuti dall' ovvero “anche in questo caso, non essendo in discussione la retribuzione media settimanale da utilizzare per il calcolo del rateo, possiamo ritenere corrette le valutazioni eseguite dall'istituto e determinare 571 settimane complessive nel periodo dal 1993 al 2006, come indicato nelle memorie di costituzione, in leggera diminuzione rispetto a quanto indicato nel modello TE08”.
Anche per la quota B, il ctu ha elaborato un prospetto di calcolo allegato alla relazione da ritenersi qui trascritto.
2.2. L'elaborato peritale risulta adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicchè, le contestazioni della parte ricorrente risultano generiche rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, non ricorrendo i presupposti per richieste di chiarimenti o rinnovare l'elaborato peritale (Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
2.3 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.. Le spese di CTU, liquidate in atti,
CP_ sono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' , con ricorso depositato il 28/04/2022, nella causa iscritta al n. 3339/2022 CP_1
R.G.A.C. così provvede: -rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
spese di CTU, liquidate in atti, a
CP_ carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 3339/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. MANCANIELLO LUIGI e dall'avv. Parte_1
TREMATORE SALVATORE
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO CP_1
RESISTENTE oggetto: Riliquidazione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 28/04/2022 , premesso di essere titolare di Parte_1
pensione diretta cat. VO n. 10205191 con decorrenza 01.10.2009, di avere contribuzione, CP_1
effettiva e figurativa, da lavoro dipendente, anche agricolo, e da artigiano ante pensionamento regolarmente accreditata per il periodo 01.11.1962 – 31.12.2006, ha dedotto di: aver ricevuto dall' la liquidazione e riliquidazione della prestazione pensionistica in gestione OBG con CP_1
anzianità contributiva complessiva di 1088 settimane in quota A e di 579 settimane in quota B;
di avere presentato, inutilmente, domanda amministrativa di ricostituzione vantando contribuzione complessiva in quota A di 1131 settimane ed in quota B di 638 settimane, come emerge dal dettagliato prospetto di calcolo versato in atti, considerando che 270 giornate equivalgono a 52 settimane (dunque applicando il coefficiente di conversione di 0,19259); di avere diritto alla ricostituzione contributiva della pensione in godimento nella quota A della gestione OBG per complessive ulteriori 43 settimane e nella quota B della gestione OBG per ulteriori 59 settimane;
di avere diritto ad un maggior rateo pensionistico per la quota A della gestione OBG per anzianità contributiva – 1131 settimane -, considerando la r.m.s. di € 266,49, come da mod. TE08 del 19.05.2010, e il coefficiente legale pari a 0,00153846, con importo mensile perequabile di € 463,69 in luogo dell'ammontare di € 446,06 riconosciuto dall'Ente (cfr. mod. TE08 allegato); di spettargli anche un maggior rateo pensionistico per la quota B della gestione OBG per anzianità contributiva pari a 638 settimane, considerando la r.m.s. di € 235,48 come da mod. TE08 del 19.05.2010, e il coefficiente legale pari a 0,00153846, con importo mensile perequabile di € 231,13 in luogo dell'ammontare di € 209,76 riconosciuto dall'Ente (cfr. mod. TE08 allegato); di avere, in definitiva, diritto alla complessiva differenza mensile perequabile di € 39,00 a partire dall'01.10.2009 - data di decorrenza originaria della pensione.
Ha, pertanto concluso chiedendo: “accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione della pensione I.N.P.S. cat. VO n. 10205191 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R.
n. 488/1968, per errato conteggio dei contributi in quota A per ulteriori 43 settimane ed in quota B per ulteriori 59 settimane della gestione, a partire dall'01.10.2009; - per l'effetto, condannare
l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.10.2009, della differenza mensile perequabile di € 39,00 differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente riconosciuto nelle quote A e B della gestione OBG, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”; con vittoria delle spese di lite.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2 La causa è stata istruita con produzione documentale e con CTU contabile;
quindi, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1. Invero, il CTU, dott. in seguito all'esame delle difese delle parti e della Persona_1 documentazione in atti ha accertato che: “il numero dei contributi in quota A e in quota B della gestione OBG spettanti al ricorrente in relazione alle emergenze dell'estratto contributivo, previo esame delle reciproche difese e della documentazione in atti, è pari rispettivamente a 1.088 e 571. CP_ Poiché questi dati coincidono con quelli indicati dall' nelle proprie memorie di costituzione, al ricorrente non spettano somme a titolo differenziale”.
In specie, ha evidenziato che “La prima quota, la cosiddetta quota A, si ricava moltiplicando
l'anzianità contributiva maturata fino a tutto il 1992 per la retribuzione media settimanale calcolata sulle ultime 260 settimane e per il coefficiente fisso 0,00153846 da applicare fino a una retribuzione media settimanale pensionabile inferiore a 826,10 euro”.
Con riguardo al differente conteggio prospettato dalle parti, il CTU ha richiamato l'articolo 7, comma 1, della Legge n. 638 dell'11 novembre 1983, prevedente che “il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare è pari a quello delle settimane effettivamente retribuite o accreditate in modo figurativo, ma solo a patto che risulti erogata una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. Successivamente, l'articolo 1 comma 2 del Decreto Legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito in Legge n. 389 del 7 dicembre 1989, ha elevato tale percentuale al 40% con effetto proprio dal 1° gennaio 1989. Appare, perciò, evidente come tale possibile riduzione debba essere applicata anche ai lavoratori dipendenti e non solo agli autonomi”.
Pertanto, il CTU, ha riscontrato, sulla base degli elementi rinvenibili dall'estratto conto, che la retribuzione percepita dal ricorrente in tutti e quattro gli anni da considerare per la quota A di pensione, sia effettivamente inferiore al minimale previsto dalla legge, come da prospetto allegato alla relazione da ritenersi qui trascritta e riportata.
Per la Quota B, il CTU, ha precisato che “il calcolo della seconda quota della pensione va eseguito sempre con il metodo retributivo, ma sulla media delle retribuzioni delle ultime 520 settimane, corrispondenti a dieci anni. Anche in questo caso, la differenza tra il rateo calcolato dal
CP_ ricorrente e quello determinato dall' si riscontra nelle settimane di contribuzione, relativamente al periodo compreso tra il 1993 e il 1999; infatti, il ricorrente considera 52 settimane in ogni anno, laddove l'istituto ha sempre utilizzato per i propri calcoli 42 settimane, tranne che nel
1994, quando le settimane sono salite a 45 (22 fino al 14 giugno e 23 nel periodo successivo)” ed ha accertato che “anche in questo caso la retribuzione annua effettiva è costantemente inferiore al minimale retributivo annuo (…)”.
Quindi, l'ausiliario del Tribunale ha ritenuto che l'applicazione del comma 2 dell'articolo 7 della CP_ Legge n. 638 dell'11 novembre 1983 porta ai medesimi risultati ottenuti dall' ovvero “anche in questo caso, non essendo in discussione la retribuzione media settimanale da utilizzare per il calcolo del rateo, possiamo ritenere corrette le valutazioni eseguite dall'istituto e determinare 571 settimane complessive nel periodo dal 1993 al 2006, come indicato nelle memorie di costituzione, in leggera diminuzione rispetto a quanto indicato nel modello TE08”.
Anche per la quota B, il ctu ha elaborato un prospetto di calcolo allegato alla relazione da ritenersi qui trascritto.
2.2. L'elaborato peritale risulta adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicchè, le contestazioni della parte ricorrente risultano generiche rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, non ricorrendo i presupposti per richieste di chiarimenti o rinnovare l'elaborato peritale (Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
2.3 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.. Le spese di CTU, liquidate in atti,
CP_ sono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' , con ricorso depositato il 28/04/2022, nella causa iscritta al n. 3339/2022 CP_1
R.G.A.C. così provvede: -rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
spese di CTU, liquidate in atti, a
CP_ carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro