Articolo 161 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 160Articolo 162
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19 aprile 1942
Art. 161.

I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, producono, da questa data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865.

Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere computati al saggio stabilito dall'art. 1284 del nuovo codice.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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