Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3692/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3692/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli Avv.ti Enrico Parte_1 C.F._1
COLOMBAIONI e Giulia GUELFI
RICORRENTE
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Andrea Controparte_1 C.F._2
MICHIELI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: (come da verbale di udienza del 16.4.2025) “chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. disporre e/o mantenere l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Persona_1
genitori;
2. disporre e/o mantenere la collocazione prevalente del figlio anche ai fini Persona_1 della residenza, con la madre IG.ra presso l'abitazione di quest'ultima in Parte_1
Viareggio (LU), Via Antonio Pacinotti n. 200 int.7;
3. disporre che il IG. possa vedere il figlio secondo il seguente Controparte_1 Per_1
calendario dei tempi di permanenza, salvo diversi e/o migliori accordi tra i coniugi:
- il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con il genitore Per_1
collocatario e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
- lo stesso figlio minore rimarrà per due weekend consecutivi con la madre e il terzo Per_1 con il padre, e così di seguito durante tutto l'anno scolastico, ad eccezione del periodo estivo da considerarsi compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, durante il quale la permanenza del minore con i genitori verrà regolamentata come si dirà appresso;
- la IG.ra nei weekend di competenza del padre accompagnerà il figlio alle ore 17.00 Parte_1
del venerdì (fino a quando il IG. potrà usufruire dei suoi permessi lavorativi che gli Per_1
consentono di uscire dal lavoro di venerdì alle ore 15.00, altrimenti in mancanza di tali permessi alle ore 20.30) a Grosseto presso il Centro Commerciale Maremà e nello stesso luogo lo andrà a riprendere alle ore 17.00 nei giorni di domenica quando il padre ivi lo riaccompagnerà; in caso di impossibilità dell'uno o dell'altro coniuge, tale permanenza del figlio minore potrà essere recuperata;
- il figlio minore nel periodo delle vacanze estive, da intendersi compreso tra il 15 Per_1
giugno ed il 15 settembre di ogni anno (da considerare come quello esente da impegni scolastici per lo stesso figlio), rimarrà con il padre per 50 (cinquanta) giorni, non consecutivi e suddivisi in tre periodi di 15 + 15 + 20, da concordare tra i coniugi nella loro distribuzione;
fermo restando il diritto di visita in ogni momento della madre;
- durante il sopraindicato periodo delle vacanze estive, anche il padre avrà in ogni momento pari diritto di visita del figlio quando quest'ultimo starà con la madre;
- per le festività natalizie il figlio minore starà con il padre un anno dal 23/12 al 30/12 Per_1
e l'anno successivo dal 31/12 al 06/01 e comunque fino al rientro a scuola;
e così gli anni successivi, seguendosi il criterio dell'alternanza tra i coniugi;
- per le festività pasquali il figlio minore trascorrerà con il padre la metà del periodo di vacanze scolastiche in modo che, Per_1
con criterio di alternanza tra i genitori, il minore possa festeggiare con loro un anno il giorno di
Pasqua e l'altro il giorno di Pasquetta;
- per le altre festività calendariali (25/4-1/5-2/6-1/11-8/12), il figlio minore starà con i Per_1
genitori sempre seguendo il criterio di alternanza tra gli stessi genitori;
- entrambi i coniugi si impegnano alla reciproca e fattiva collaborazione per favorire la migliore frequentazione padre/figlio;
4. porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
minore con decorrenza dal prossimo mese di maggio 2025, versando alla Persona_1 IG.ra un assegno pari ad euro 430,00 (quattrocentotrenta/00) mensili, da Parte_1
corrispondersi a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei consumi di tabacchi;
5. la IG.ra parimenti contribuirà mensilmente al mantenimento del figlio Parte_1
minore Persona_1
6. a titolo di pagamento arretrati dovuti per i mesi da giugno 2021 ad aprile 2025 compresi per adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento per il figlio come da accordi tra i Per_1 coniugi il IG. ha già disposto prima d'oggi a mezzo bonifico bancario in favore della Per_1
IG.ra il pagamento dell'importo di euro 1.511,42 (millecinquecentoundici/42), Parte_1
ricevuto il quale la stessa dichiara di non aver più nulla a pretendere dal Parte_1 Per_1
a tale titolo;
7. porre a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie (di natura medico-sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa) per il figlio nella misura del 50% Per_1
(cinquanta per cento) ciascuno, purché preventivamente concordate tra gli stessi coniugi (ad eccezione di quelle che abbiano carattere d'urgenza, che in quanto tali potranno essere direttamente anticipate per intero da ognuno dei due coniugi e poi verranno richieste all'altro coniuge nella misura del 50%);
8. gli assegni familiari/assegni unici ed universali per i figli a carico (sia quelli arretrati entro il loro termine di prescrizione, sia quelli futuri) verranno richiesti e percepiti per intero dal IG.
il quale dopo averli percepiti ne verserà il 50% (cinquanta per cento) in favore della Per_1
IG.ra a mezzo bonifico bancario;
Parte_1
9. entrambi i coniugi dichiarano di essere a tutt'oggi economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento;
10. entrambi i coniugi dichiarano di vivere già dal momento della loro separazione personale in concorde condizione di separazione e di non aver nulla a pretendere a tal proposito l'uno dall'altro;
11. entrambi i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio, anche per i medesimi documenti del proprio figlio minore
Per_1
12. ogni eventuale modifica delle suddette condizioni di divorzio dovrà chiaramente essere preventivamente concordata ed effettuata in forma scritta tra i coniugi.
A precisazione delle condizioni sopra riportate, le parti concordano il seguente piano genitoriale:
CONDIVISIONE DELLE DECISIONI A) Ritengono gli esponenti che sia necessario, nel miglior interesse del minore, che i genitori condividano le principali decisioni che lo interessano e pertanto appare preliminarmente opportuno evidenziare quanto segue:
-- ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trova presso lo stesso genitore;
-- ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando sono compromesse la salute o la sicurezza del minore ed informerà al più presto possibile l'altro genitore;
-- ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza del figlio, e deve prestare il proprio consenso, se necessario, affinchè entrambi possano avere accesso alla documentazione relativa;
-- ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti e/o per l'accesso ai documenti informatici direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, ove necessario;
-- ogni genitore ha la responsabilità autonoma ed indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del minore;
-- entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il minore;
-- ognuno dei due genitori deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessita di mettersi in contatto.
B) In caso di disaccordo tra i genitori le decisioni saranno assunte, in via provvisoria ed urgente, dal genitore in quel momento collocatario del minore, salvo il diritto di entrambi i genitori di rivolgersi all'autorità giudiziaria in caso di perdurante disaccordo.
DIRITTI DEL FIGLIO
Il figlio minore ha diritto:
-- alla bigenitorialità e quindi a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori ed entrambi i rami genitoriali parentali;
-- a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
-- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti, alienanti e/o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
-- a non essere usato come messaggero, incaricato di consegna e/o mezzo di comunicazione tra i genitori.
ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVA
Il figlio attualmente frequenta la scuola elementare primaria ” presso Per_1 Persona_2
l'Istituto Comprensivo Marco Polo - Viani con sede in Viareggio alla Via Pistoia n.68 (al quale è stato trasferito, di comune accordo tra i genitori, dall'Istituto Leone Sbrana con sede in Viareggio alla Via Lauro De Bosis n.32), dove presumibilmente resterà iscritto fino al completamento del ciclo scolastico.
Attualmente il minore non svolge alcuno sport, oltre a quello già svolto durante l'attività scolastica, ma gli esponenti si impegnano, in base ai desideri espressi dallo stesso figlio e concordemente tra loro, a fargli svolgere annualmente almeno un'attività sportiva, i cui costi saranno sempre ripartiti tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Lingua Straniera: viene svolta dal minore quale materia scolastica.
VIAGGI STUDIO
Gli esponenti ritengono opportuno che il figlio possa usufruire ogni anno, conclusa Per_1
l'attività scolastica, di un viaggio di studio all'estero, in una meta decisa concordemente dai genitori, con costi a carico di questi ultimi nella misura del 50% ciascuno.
VISITE MEDICHE – INTERVENTI - OSPEDALIZZAZIONI
I genitori decideranno di comune accordo tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali ed ortodontiche necessarie al minore. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni del minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore, fornendo ogni informazione di cui sia a conoscenza.
Il genitore che programma gli appuntamenti medico-sanitari per il minore informerà l'altro genitore con congruo anticipo rispetto alla data fissata, in modo che costui possa eventualmente partecipare.
Attualmente il minore è seguito dal Dott. pediatra in Viareggio. Persona_3
CALENDARIZZAZIONE E DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Il figlio continuerà a convivere con la madre (genitore collocatario), il padre avrà il più ampio diritto di visita e pertanto potrà vederlo e sentirlo ogni qual volta lo vorrà, nonché tenerlo con sé previo accordo con il genitore collocatario e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, precisando comunque le seguenti modalità e tempistiche, salvo diversi e/o migliori accordi tra i coniugi:
-- il figlio minore rimarrà per due weekend consecutivi con la madre e il terzo con il Per_1 padre, e così di seguito durante tutto l'anno scolastico, ad eccezione del periodo estivo da considerarsi compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, durante il quale la permanenza del minore con i genitori verrà regolamentata come si dirà appresso;
-- la IG.ra nei weekend di competenza del padre accompagnerà il figlio alle ore 17.00 Parte_1
del venerdì (fino a quando il IG. potrà usufruire dei suoi permessi lavorativi che gli Per_1
consentono di uscire dal lavoro di venerdì alle ore 15.00, altrimenti in mancanza di tali permessi alle ore 20.30) a Grosseto presso il Centro Commerciale Maremà e nello stesso luogo lo andrà a riprendere alle ore 17.00 nei giorni di domenica quando il padre ivi lo riaccompagnerà; in caso di impossibilità dell'uno o dell'altro coniuge, tale permanenza del figlio minore potrà essere recuperata;
-- in caso di impossibilità dell'uno o dell'altro coniuge, tale permanenza del minore potrà essere recuperata;
-- le sopraindicate giornate e gli orari, ove necessario ed in ragione delle esigenze del minore, nonché degli stessi genitori, potranno essere modificate o sostituite settimanalmente, previo accordo dei genitori, i quali dovranno quindi concordare i giorni e gli orari alternativi con congruo anticipo;
-- entrambi i genitori, quando il minore sarà con loro, dovranno accompagnarlo e riprenderlo a tutte le attività che quest'ultimo svolge e/o svolgerà, intendendosi per tali le attività ludiche, sportive ed extrascolastiche;
-- nell'ipotesi in cui il padre nei giorni di visita e/o di weekend di sua spettanza dovesse essere impossibilitato per motivi di salute e/o per impegni di lavoro non diversamente procrastinabili, oppure il figlio dovesse essere ammalato e pertanto non potesse uscire, tali giorni Per_1
potranno essere spostati e quindi recuperati, previo accordo con la madre collocataria ed in ogni caso nel rispetto degli impegni e delle esigenze della medesima;
-- per le festività natalizie e conseguenti vacanze scolastiche il minore starà, ad anni alterni, dal
23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 fino al rientro a scuola con l'altro genitore, in modo che possa trascorrere, ad anni alterni, il giorno di natale con un genitore e quello di capodanno con l'altro; verrà prelevato dal padre alle ore 10:00 del primo giorno di sua competenza Per_1
e ricondotto dalla madre entro le ore 21:00 dell'ultimo giorno;
-- per le festività pasquali, compatibilmente con l'attività lavorativa di entrambi i genitori, trascorrerà con il padre la metà delle vacanze scolastiche, in modo da garantire Per_1
l'alternanza tra i genitori e la possibilità che il minore possa festeggiare con loro un anno il giorno di Pasqua ed il successivo quello di Pasquetta;
-- il figlio minore nel periodo delle vacanze estive, da intendersi compreso tra il 15 Per_1
giugno ed il 15 settembre di ogni anno (da considerare come quello esente da impegni scolastici per lo stesso figlio), rimarrà con il padre per 50 (cinquanta) giorni, non consecutivi e suddivisi in tre periodi di 15 + 15 + 20 giorni ciascuno, da concordare tra i coniugi nella loro distribuzione;
fermo restando il diritto di visita in ogni momento della madre;
-- durante il sopraindicato periodo delle vacanze estive, anche il padre avrà in ogni momento pari diritto di visita del figlio quando quest'ultimo starà con la madre;
-- per le festività natalizie il figlio minore starà con il padre un anno dal 23/12 al 30/12 Per_1
e l'anno successivo dal 31/12 al 06/01 e comunque fino al rientro a scuola;
e così gli anni successivi, seguendosi il criterio dell'alternanza tra i coniugi;
- per le festività pasquali il figlio minore trascorrerà con il padre la metà del periodo Per_1
di vacanze scolastiche in modo che, con criterio di alternanza tra i genitori, il minore possa festeggiare con loro un anno il giorno di Pasqua e l'altro il giorno di Pasquetta;
- per le altre festività calendariali (25/4-1/5-2/6-1/11-8/12), il figlio minore starà con i Per_1
genitori sempre seguendo il criterio di alternanza tra gli stessi genitori;
-- entrambi i genitori nei periodi di rispettiva competenza potranno effettuare viaggi sia in Italia che all'estero con il minore, previo accordo tra di loro. Ovviamente entrambi i genitori dovranno tenere conto degli impegni scolastici del figlio e quindi dei giorni di vacanza che la scuola annualmente concederà;
- entrambi i coniugi si impegnano alla reciproca e fattiva collaborazione per favorire la migliore frequentazione padre/figlio.
COMUNICAZIONE CON IL MINORE
-- ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni tempestive ed aggiornate;
-- ciascun genitore dovrà mantenere un telefono cellulare “operativo”, utile allo scopo;
-- i contatti telefonici e le conversazioni tra genitore e figlio non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore.
I genitori e il figlio potranno comunicare tra loro con ogni mezzo, nessuno escluso (telefono, e- mail, messaggi, messaggi e videochiamate WhatsApp, etc.) e pertanto:
-- il padre e la madre potranno sempre comunicare telefonicamente e/o mantenere un contatto internet con il figlio quando quest'ultimo sarà con l'altro genitore;
-- il figlio potrà telefonare ad entrambi i genitori in qualsiasi momento ne abbia il desiderio, così come potrà mantenere un contatto internet con gli stessi ogni qualvolta lo vorrà;
-- i genitori, al fine di garantire la sicurezza di dovranno monitorare e controllare l'uso Per_1
che lo stesso farà del computer e di ogni altro dispositivo elettronico, nei modi che ciascun genitore riterrà più opportuno.
COMUNICAZIONI TRA I GENITORI
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono sempre dare informazione l'uno all'altro di loro eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé il minore. I genitori possono comunicare tra loro con ogni mezzo, nessuno escluso (di persona, telefono, e-mail, messaggi, messaggi WhatsApp, etc.).
PERSONE CHE SI OCCUPANO DEL FIGLIO Laddove fosse necessario ricorrere all'aiuto di una terza persona per prendersi cura del figlio minore, ognuno dei due genitori potrà decidere individualmente, mettendone però sempre al corrente l'altro genitore.
PASSAPORTO E DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO
Entrambi i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio, anche per i medesimi documenti del proprio figlio minore
Per_1
EVENTUALI MODIFICHE AL PIANO GENITORIALE
Ogni eventuale modifica del presente piano genitoriale dovrà chiaramente essere preventivamente concordata ed effettuata in forma scritta tra i coniugi.
Le spese di lite sono compensate tra le parti.”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.12.2024 presso l'intestato Tribunale, premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con in Montalcino (SI) il Controparte_1
16.9.2017 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'atto nr. 14 P. 2 S.
A Anno 2017), dall'unione con il quale è nato il figlio (30.1.2018), e di essere legalmente Per_1 separata dal coniuge giusto decreto di omologa del Tribunale di Civitavecchia del 15.6.2021 n.
9732/2021, ha osservato che sono trascorsi ben oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale, in assenza di riconciliazione tra i coniugi. Ha pertanto chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Costituendosi, il resistente non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo disporsi però una diversa regolamentazione, rispetto a quanto indicato nel ricorso introduttivo, degli orari e dei tempi di permanenza del figlio presso di sé, nonché una differente determinazione dell'ammontare del contributo al mantenimento e della ripartizione dell'assegno unico.
Entrambe le parti hanno depositato memorie autorizzate insistendo nelle rispettive conclusioni.
All'udienza del 16.4.2025, davanti al giudice delegato sono comparsi i coniugi personalmente, i quali hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini sopra trascritti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini per memorie conclusive.
***
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per ben oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dinnanzi al presidente del Tribunale di Civitavecchia nella procedura di separazione consensuale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Ed infatti, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”;
Invero, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Civitavecchia con decreto di n.
9732/2021 del 15.6.2021 (R.G. n. 305/2021) ha omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi, ed altresì che le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza del 4.6.2021, sicché alla data del deposito del ricorso (30.12.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito dalla legge, la ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale e l'insistenza nel ricorso dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
nulla osta pertanto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Quanto all'affidamento, collocazione e mantenimento del minore, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate, sopra trascritte, in quanto non contrarie all'interesse della prole di età minore, dovendosi prendere atto altresì degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Montalcino (SI) il 16.09.2017 da , nato a [...]_1
(RM) il 20.8.1983 e nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Parte_1 atti di matrimonio del Comune di Montalcino all'atto nr. 14, parte II, Serie A, anno 2017; recepisce l'accordo delle parti in punto di affidamento, collocazione e mantenimento del minore;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
spese di lite compensate;
manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari