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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1553 dell'anno 2024, pendente
TRA Parte_1
: Avv. LISA SARTI
[...]
- RICORRENTE -
CONTRO
, CP_1 Controparte_2
- RESISTENTI CONTUMACI -
avente a oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Affinché l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, Voglia accertare la morosità dei resistenti e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di locazione per cui è causa per inadempimento dei conduttori, con ordine agli stessi di rilascio immediato dell'immobile libero da persone e cose nella disponibilità del proprietario. Voglia altresì condannare e , in solido, al pagamento CP_1 Controparte_2 dell'importo di euro 9.020,00, oltre interessi dalla domanda al saggio di cui all'art. 1284 IV comma cc. Vinte le spese”.
1 § § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. ha Parte_1
convenuto in giudizio e onde sentir CP_1 Controparte_2
dichiarare risolto, per morosità dei conduttori, il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 21.9.2022, registrato in pari data, avente ad oggetto l'immobile sito in Lucca, via Mordini 45, per il canone annuo di euro 8.640,00, da pagare in rate mensili di euro 720,00 ciascuna, per la durata di quattro anni rinnovabili per ulteriori quattro.
§1.1 – La causa, nella contumacia dei resistenti, è stata istruita sulla base dei documenti prodotti.
§1.2 – All'udienza del 31.1.2025, precisate le conclusioni e svolta la discussione ex art. 429 c.p.c., è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – E' fondata la domanda di risoluzione del contratto e di condanna al pagamento dei canoni insoluti.
E' stata dimostrata in giudizio la fonte negoziale del diritto, cioè a dirsi un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato dai resistenti, regolarmente registrato (doc. 1 fasc. ricorrenti).
La ricorrente ha allegato l'inadempimento e la scadenza del termine per il pagamento, laddove i resistenti non hanno svolto alcuna attività difensiva onde dimostrare l'esatto adempimento.
La morosità è ampiamente superiore alla soglia di non scarsa importanza tipizzata dall'art. 5 l. 392/1978, di tal che nulla osta alla declaratoria di risoluzione del contratto e alla condanna dei resistenti al pagamento dei canoni insoluti per l'importo di euro 9.020,00, oltre interessi al saggio legale.
Il termine per il rilascio, stante la risalente morosità, viene fissato al 1° marzo
2025.
2 §3. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, avuto riguardo al valore di causa, applicando i valori minimi per ciascuna fase per la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara risolto, per fatto e colpa dei conduttori, il contratto di locazione di cui in parte motiva, fissando termine per il rilascio al 1° marzo 2025.
- Condanna i conduttori, in solido tra loro, a pagare alla locatrice la somma di euro
9.020,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, 4° co., c.c., dalla data di deposito del ricorso sino al soddisfo.
- Condanna i conduttori, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, euro 237,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 31 gennaio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1553 dell'anno 2024, pendente
TRA Parte_1
: Avv. LISA SARTI
[...]
- RICORRENTE -
CONTRO
, CP_1 Controparte_2
- RESISTENTI CONTUMACI -
avente a oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Affinché l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, Voglia accertare la morosità dei resistenti e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di locazione per cui è causa per inadempimento dei conduttori, con ordine agli stessi di rilascio immediato dell'immobile libero da persone e cose nella disponibilità del proprietario. Voglia altresì condannare e , in solido, al pagamento CP_1 Controparte_2 dell'importo di euro 9.020,00, oltre interessi dalla domanda al saggio di cui all'art. 1284 IV comma cc. Vinte le spese”.
1 § § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. ha Parte_1
convenuto in giudizio e onde sentir CP_1 Controparte_2
dichiarare risolto, per morosità dei conduttori, il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 21.9.2022, registrato in pari data, avente ad oggetto l'immobile sito in Lucca, via Mordini 45, per il canone annuo di euro 8.640,00, da pagare in rate mensili di euro 720,00 ciascuna, per la durata di quattro anni rinnovabili per ulteriori quattro.
§1.1 – La causa, nella contumacia dei resistenti, è stata istruita sulla base dei documenti prodotti.
§1.2 – All'udienza del 31.1.2025, precisate le conclusioni e svolta la discussione ex art. 429 c.p.c., è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – E' fondata la domanda di risoluzione del contratto e di condanna al pagamento dei canoni insoluti.
E' stata dimostrata in giudizio la fonte negoziale del diritto, cioè a dirsi un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato dai resistenti, regolarmente registrato (doc. 1 fasc. ricorrenti).
La ricorrente ha allegato l'inadempimento e la scadenza del termine per il pagamento, laddove i resistenti non hanno svolto alcuna attività difensiva onde dimostrare l'esatto adempimento.
La morosità è ampiamente superiore alla soglia di non scarsa importanza tipizzata dall'art. 5 l. 392/1978, di tal che nulla osta alla declaratoria di risoluzione del contratto e alla condanna dei resistenti al pagamento dei canoni insoluti per l'importo di euro 9.020,00, oltre interessi al saggio legale.
Il termine per il rilascio, stante la risalente morosità, viene fissato al 1° marzo
2025.
2 §3. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, avuto riguardo al valore di causa, applicando i valori minimi per ciascuna fase per la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara risolto, per fatto e colpa dei conduttori, il contratto di locazione di cui in parte motiva, fissando termine per il rilascio al 1° marzo 2025.
- Condanna i conduttori, in solido tra loro, a pagare alla locatrice la somma di euro
9.020,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, 4° co., c.c., dalla data di deposito del ricorso sino al soddisfo.
- Condanna i conduttori, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, euro 237,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 31 gennaio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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