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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 721/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 721/2023 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE DE Parte_1 C.F._1
GRANDI del Foro di Verona, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA Controparte_1 C.F._2
CRISPINO del Foro di Verona, giusta procura in atti;
C.F. ), contumace. Controparte_2 C.F._3
Oggetto: impugnazione della Sentenza N° 1741/2022 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
07.10.2022, non notificata.
In punto: cessione di credito.
1 CONCLUSIONI
Per Pt_1
“1) Accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'appellata sentenza, rigettarsi in toto le domande proposte dall'attore in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto.
2) Accertato che il sig. ha pagato integralmente il debito concordato con il sig. Parte_1 [...]
ammontante ad euro 5.000,00, dichiararsi che il sig. nulla deve al sig. CP_2 Pt_1 CP_1
in relazione a quanto dedotto in atti e che nulla deve al sig. .
[...] Controparte_2
3) Condannare alla rifusione delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio, Controparte_1
oltre spese generali e oneri di legge”.
Per CP_1
“- rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1741/22 Tribunale di Verona Parte_1
e tutte le conclusioni da lui formulate, poiché infondati in fatto e in diritto per i motivi tutti esplicitati negli atti difensivi di , e per l'effetto - confermare la sentenza di primo grado del Controparte_1
Tribunale di Verona n. 1741/22;
-. spese di lite rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 27.11.2019, conveniva davanti al Tribunale di Controparte_1
Verona esponendo che: Parte_1
- con scrittura privata del 02.09.2016, il convenuto si era impegnato a pagare a favore di CP_2
la somma di € 5.000,00, suddivisa in due rate da € 2.500,00 ciascuna, di cui alle rispettive
[...]
cambiali con scadenza al 31.12.2016 ed al 30.04.2017, a titolo di risarcimento per la mancata restituzione dei beni mobili consegnati dal medesimo a a cui era CP_2 Parte_2 Parte_1
succeduto come erede in forza di testamento;
- nell'accordo fra ed era stato altresì previsto l'impegno in capo a quest'ultimo CP_2 Parte_1
di rifondere entro il 31.12.2018 la somma di € 26.548,00, quale controvalore per stufe e connessi materiali forniti al de cuius per il caso in cui fosse rimasta insoluta una delle due Parte_2
cambiali;
- nella qualità di erede di aveva pagato la prima cambiale entro la data Parte_1 Parte_2
concordata e, dopo avere ottenuto da una dilazione al 31.08.2017 per il pagamento della CP_2
2 seconda cambiale, aveva chiesto ed ottenuto dal medesimo di poter pagare il relativo importo in rate mensili da € 200,00 ciascuna a partire dal 20.09.2017;
- una volta scaduta la prima di tali rate convenute senza avere ricevuto alcun pagamento, con CP_2
raccomandata del 21.09.2017 aveva comunicato a la risoluzione dell'accordo relativo al Pt_1 pagamento di € 5.000,00 quale risarcimento danni e la contestuale cessione a del Controparte_1 credito di € 24.048,00 (€ 26.548,00 per stufe e materiali connessi, detratto l'importo di € 2.500,00 relativo alla prima cambiale onorata) con scadenza al 31.12.2018; con raccomandata sempre del
21.09.2017 aveva notificato anche il contratto di cessione del credito;
- decorsa tale data, aveva sollecitato a il pagamento del dovuto, con una prima CP_1 Pt_1
raccomandata ricevuta il 28.01.2019 ed una seconda spedita il 23.09.2019 e tornata al mittente per compiuta giacenza;
- al momento della citazione in giudizio, vantava un credito di € 21.548,00, in ragione del CP_1
pagamento di un'ulteriore somma di € 2.500,00 nel frattempo effettuato da Pt_1
L'attore - pertanto - domandava che, previo accertamento del debito di € 21.548,00 in forza della cessione del credito, il convenuto venisse condannato al relativo pagamento con interessi di mora e vittoria di spese processuali.
2. Con comparsa depositata il 21.02.2020, eccepiva: Parte_1
- di avere risposto al sollecito del 24.01.2019 mediante pec del legale di fiducia dichiarando di avere onorato integralmente il debito verso nonché di non avere mai ricevuto il secondo Controparte_2
sollecito;
- di avere pagato a il 30.08.2018, in un'unica soluzione, l'importo di cui alla seconda cambiale CP_2
da € 2.500,00, così estinguendo il proprio debito;
- di non avere pattuito con alcun termine essenziale per la corresponsione della somma di € CP_2
5.000,00 e di non essere incorso in alcun inadempimento;
- di non avere riconosciuto, con la sottoscrizione della scrittura privata del 02.09.2016, il diverso importo di € 26.548,00 (v. € 23.500,00 per “materiali”, € 2.748,00 per “stufe”, € 300,00 per
“trasformatore”), risultando la pretesa attorea del tutto priva di fondamento, essendo detto importo
“non provato” e - comunque - “non dovuto”.
Il convenuto domandava la chiamata in causa di ex art. 269 c.p.c. e - nel merito - il Controparte_2
rigetto di tutte le pretese avversarie, previo accertamento dell'avvenuta corresponsione di € 5.000,00, nonché - in subordine - il diritto di essere manlevato dal medesimo nonché di vedere risolto CP_2
l'accordo di cui alla scrittura privata del 02.09.2016, nella parte riguardante il debito di € 23.500,00 per materiali, € 2.748,00 per stufe ed € 300,00 per il trasformatore, con rifusione delle spese processuali.
3 3. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Controparte_2
4. La causa veniva istruita esclusivamente tramite i documenti prodotti dalle parti, poiché il Giudice - con Ordinanza del 06.05.2021 - riteneva inammissibili sia le istanze istruttorie del convenuto (in difetto di specifica articolazione dei fatti ex art. 230 c.p.c.), sia l'istanza di sospensione del processo avanzata sempre dal convenuto (essendo carente dei presupposti di cui all'art. 295 c.p.c.), sia l'istanza di integrazione del contraddittorio proposta dal medesimo (perché tardiva ed irrituale). Pt_1
5. Le parti rassegnavano le conclusioni all'udienza del 31.03.2022 ed il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6. Con Sentenza monocratica N° 1741/2022, pubblicata il 07.10.2022, il Tribunale di Verona ha statuito:
“- condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice Parte_1 CP_1
, per le causali di cui in parte motiva, la somma di € 21.548,00, oltre interessi di legge dalla
[...]
domanda giudiziale al saldo;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rifondere in favore di parte attrice Parte_1
le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.235,00 per compensi ed in € 281,47 Controparte_1
per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge”.
7. Avverso tale pronuncia, ha proposto impugnazione formulando le seguenti Parte_1
doglianze.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato l'erroneità della decisione di laddove ha CP_3 ritenuto risolto l'accordo transattivo intercorso fra e a causa dell'inadempimento di CP_2 Pt_1 quest'ultimo.
Tale accertamento non si sarebbe verificato se il Giudice si fosse reso conto che in relazione CP_1
alla domanda azionata, era privo di legittimazione attiva.
Secondo non ha agito soltanto per l'adempimento del credito cedutogli, ma Pt_1 Controparte_1 anche per l'accertamento dell'esistenza del credito e della vicenda negoziale sottostante, coinvolgente - però - il solo soggetto cedente.
Con il secondo motivo, l'appellante ha evidenziato come il Tribunale non si sia accorto che, in base al c.d. accordo di rateizzazione, la prima rata andasse pagata non il 20.09.2017, bensì entro il 20.10.2017; difatti, secondo una corretta applicazione degli artt. 1187 e 2963 c.c., il computo del termine di pagamento avrebbe dovuto coincidere con questa data.
Pertanto, il 21.09.2017 ha comunicato una risoluzione mai verificatasi, non essendo Controparte_2
- all'epoca - inadempiente;
quindi, non è mai sorta l'obbligazione di pagare € 24.048,00, quale Pt_1
4 credito ceduto a di qui la nullità della cessione per inesistenza del credito. CP_1
Con il terzo motivo, l'appellante ha sollevato una pluralità di censure:
a) ha sottolineato come il Tribunale abbia sbagliato nel concludere che non sia stato dimostrato il
“collegamento” della terza cambiale (datata 02.09.2016 ed incassata dal cedente il 30.08.2018) con l'accordo per cui è causa;
ad avviso di la terza cambiale è stata emessa in data 14.08.2017 Pt_1
(quando è stata concessa da la rateizzazione dei residui € 2.500,00) ed è stata artatamente CP_2
retrodatata al 02.09.2016, perché la sua precipua funzione sarebbe stata quella di “sostituire” la seconda cambiale - mai emessa- e di fissare al 30.08.2018 il termine ultimo per saldare il debito di €
5.000,00;
b) ha evidenziato che il Giudice di I Grado ha errato nel respingere l'eccezione d'inesistenza di un termine essenziale in ordine al pagamento rateale, visto che il ritardo nel pagare i singoli ratei non aveva alcun rilievo, in quanto per era dirimente solo il pagamento di € 2.500,00 entro il CP_2
30.08.2018, nuovo termine convenuto dalle parti ed indicato nella terza cambiale; secondo ai Pt_1 sensi dell'art. 1186 c.c., avrebbe potuto immediatamente esigere il pagamento di € 2.500,00 e CP_2
non ritenere risolto l'accordo transattivo, facendo così rivivere il debito originario per il materiale non restituito.
Con il quarto motivo, in subordine rispetto al terzo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito che, se anche il termine per la scadenza del primo rateo venisse considerato essenziale, il Giudicante non avrebbe dovuto pronunciarsi a favore della risoluzione del contratto.
Richiamando quanto statuito dall'art. 1457 c.c., ha evidenziato che il creditore insoddisfatto ha Pt_1
sempre la possibilità di chiedere ugualmente l'adempimento tardivo, nonostante la scadenza del termine essenziale. incassando la terza cambiale, ha dimostrato di avere rinuncia al termine, CP_2
vanificando la dichiarazione risolutiva precedentemente comunicata e privando di ogni effetto la cessione del credito.
A differenza di quanto affermato in I Grado, il pagamento di € 2.500,00 non è un acconto sul credito azionato dal cessionario, bensì il saldo per la somma di € 5.000,00 dovuta al cedente.
8. si è costituito in II Grado il 03.07.2023, contestando gli assunti avversari, Controparte_1
chiedendo il rigetto delle pretese avversarie ed invocando la conferma di quanto statuito in I Grado.
L'appellato ha eccepito la “novità” delle deduzioni avversarie relative alla terza cambiale che sarebbe stata emessa a garanzia di una nuova proroga con scadenza 30.08.2018; non ha Parte_1
contestato nulla al ricevimento della raccomandata del 21.09.2017 di risoluzione dell'accordo sul pagamento di € 5.000,00 e neppure ha contestato l'intervenuta cessione del credito dopo la sua notifica;
solo in appello ha affermato che la prima rata del piano concesso il 14.08.2017 era pagabile a Pt_1
5 partire dal 20.09.2017 fino al 20.10.2017.
In replica alle affermazioni avversarie, si è detto legittimato ad agire per il fatto di non avere CP_1 mai chiesto una pronuncia sull'accertamento e la definizione di tutti gli aspetti relativi al contratto del
02.09.2016, da cui ha avuto origine il suo credito;
è stato - invece - a chiedere di dichiarare Pt_1
nullo, annullabile, risolto l'accordo 02.09.2016 ed a chiamare in causa ed estendere il contraddittorio nei confronti di CP_2
ha dedotto la mancata dimostrazione del “collegamento” fra la terza cambiale da €. 2.500,00 CP_1
con scadenza 30.08.2018 e l'accordo del 02.09.2016, ritendo che l'onere della prova dovesse essere a carico di controparte.
Infine, il medesimo si è difeso specificando che la somma in parola è stata incassata dopo il CP_1
20.08.2018, ossia in data successiva all'intimazione di risoluzione dell'accordo del 02.09.2016 e - soprattutto - dopo la notifica della cessione del credito;
pertanto, correttamente è stata decurtata dal credito azionato in I Grado.
9. Con Ordinanza del 24.07.2023, questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c. ed ha concesso i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2024.
11. L'Appello è fondato e va accolto.
A. A rigore, - in I Grado - ha agito per la riscossione del credito ceduto dimostrando Controparte_1
documentalmente sia la sua esistenza, sia l'avvenuta notifica della cessione al debitore.
Dunque, egli ha legittimamente azionato il proprio diritto, esigendo l'adempimento della posizione creditoria cedutagli.
La valutazione del Tribunale sulla prodromica situazione esistita fra debitore e creditore cedente, a seguito di eccezione sollevata da non ha intaccato la legittimazione attiva del Parte_1
cessionario in ordine alla soddisfazione del credito ceduto.
Il fatto che il Giudice di prime cure si sia occupato (anche) del diritto di al pagamento di € CP_1
21.548,00, perché al lamentato inadempimento sono stati contrapposti fatti estintivi e/o modificativi, ha esteso la materia del contendere, senza inficiare - però - la titolarità del medesimo ad agire a CP_1
tutela della sua posizione soggettiva.
B. La doglianza secondo cui il Giudice di I Grado avrebbe errato nel computo del termine di pagamento, in violazione degli artt. 1187 e del 2963 c.c., viene argomentata per la prima volta in
Appello; comunque, è priva di pregio in quanto - come stabilito dal terzo comma della prima norma citato - nel presente caso non va applicata la c.d. disciplina suppletiva del codice, bensì la comune volontà delle parti.
6 La ricostruzione interpretativa di parte appellante circa la decorrenza del primo rateo esigibile, concesso con l'accordo sottoscritto in data 14.08.2017 disciplinante la dilazione del pagamento, non può trovare condivisione, visto che - dal punto di vista sistematico - non si ravvisano i presupposti per affermare che la prima rata fosse effettivamente pagabile a partire dal 20.09.2017 fino al 20.10.2017.
La data 20.09.2017 - inserita nella postilla integrativa - è un'indicazione temporale certa e non vi è margine interpretativo per concepirla come “momento” a partire dal quale far decorre la prima scansione mensile per il pagamento rateale.
La stessa parte appellante, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., ha affermato che il cedente “ha prorogato il termine di pagamento per altri 12,5 mesi”, mentre nella memoria di replica in appello ha sostenuto che la data della terza cambiale è pressoché sovrapponibile alla “fine del pagamento rateale:
2.400 euro scadevano il 20.8.18 e le parti indicarono il 30.8.18 perché restavano 100 euro”, così ammettendo - implicitamente - che il pagamento della prima rata sarebbe dovuto avvenire proprio a settembre 2017.
Anche aderendo all'interpretazione offerta dal medesimo egli avrebbe dovuto provvedere al Pt_1
pagamento della prima rata da € 200,00 entro il 20.10.2017, il che non è avvenuto.
C. L'art. 1362 c.c., nel prevedere la necessità di ricercare la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale dei termini utilizzati, non svilisce questi ultimi;
anzi, quando dall'uso dei vocaboli e delle espressioni scelte traspare chiaramente la volontà dei contraenti, una diversa interpretazione non può essere ammessa.
Alla luce di ciò, nella scrittura privata originaria del 02.09.2016 e nella prima integrazione datata
28.04.2017 espressioni come “pagare entro e non oltre il 31.12.2018” e “chiedo proroga fino al
31.08.2017” sono dimostrative del fatto che scientemente le parti - quando lo hanno ritenuto importante
- hanno esplicitato un termine per adempiere.
Nella seconda postilla sottoscritta del 14.08.2017, non si evince identica volontà, in quanto il termine adottato è meramente indicativo del dies a quo da cui far decorrere la rateizzazione della seconda tranche del pagamento di residue € 2.500,00.
Da un'indagine complessiva dell'accordo sottoscritto (incluse le due postille integrative), operata - ai sensi dell'art. 1363 c.c. - mediante raffronto e collegamento fra le parole utilizzate ed il fine concreto dei contraenti, sembrerebbe esserci l'intenzione di identificare la data del 20.09.2017 come termine oltre il quale non vi sarebbe stato più interesse all'adempimento.
Tale scelta - in effetti - potrebbe rispecchiare le contrapposte esigenze delle parti, ossia - da un lato - la dilazione del pagamento e - dall'altra - la possibilità di ricevere un importo inferiore al debito originario per il tramite di una risoluzione bonaria della controversia, evitando i costi, le tempistiche e
7 l'alea correlate ad un procedimento giudiziario.
Tuttavia, in ordine all'essenzialità o meno del termine, è particolarmente significativo il comportamento concludente di il quale - dopo la scadenza del termine - ha Controparte_2
rinunziato ad avvalersene, visto che la notifica della risoluzione del contratto e dell'intervenuta cessione del credito devono essere apprezzate avendo riguardo dell'avvenuta accettazione della somma di € 2.500,00 oggetto della cambiale del 30.08.2018.
Pertanto, nell'incasso della “terza” cambiale da parte del cedente è ravvisabile l'elemento sintomatico di una condotta compatibile con la permanenza dell'utilità economica dell'accordo transattivo.
L'accettazione di questa somma è dimostrativa della non essenzialità del termine e si riverbera - inevitabilmente - sulla mancata reviviscenza dell'obbligazione originaria, in quanto dall'adempimento del pagamento della somma di € 5.000,00 concordata fra cedente e ceduto discende che il credito di €
24.048,00 non poteva essere posto in esecuzione dal cessionario, atteso che - nella cessione pro soluto -
i fatti impeditivi, estintivi modificativi del credito sono opponibili a quest'ultimo.
D'altro canto, la stessa parte cessionaria ha agito in giudizio per il pagamento di una somma
“decurtata” proprio dell'importo ricevuto da non argomentando sul “perché” Controparte_2
avrebbe incassato detta somma e senza spiegare la mancata efficacia liberatoria del pagamento del debitore al cedente, secondo l'ordinaria disciplina ex art. 1264 c.c..
Siffatta circostanza assume valenza dirimente, in sinergico collegamento con il comportamento assunto dal cedente CP_2
D. Quanto esposto comporta - dunque - la riforma della Sentenza appellata, non essendo qualificabile come inadempiente stante la non essenzialità del termine del 31.12.2018 e tenuto Parte_3
conto che l'incasso da parte di dei residui € 2.500,00 in data 30.08.2018 ha estinto il Controparte_2
debito oggetto dell'accordo transattivo, con la conseguenza che il credito ceduto a - Controparte_1
in concreto - non è mai venuto ad esistenza.
12. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza di e si liquidano in Controparte_1
dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto allo scaglione in cui rientra il decisum (v. € 5.201,00-€ 26.000,00) ed alle fasi nei due gradi.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1- accoglie l'Appello, riforma la Sentenza impugnata ed accerta che nulla deve a Parte_1
8 Controparte_1
2- condanna a rifondere ad le spese di I Grado per l'importo di € Controparte_1 Parte_1
5.077,00, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge, e le spese del gravame pari ad € 3.966,00, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Venezia, 10.03.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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