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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 01/10/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 85/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 12.07.2024
Da
, legalmente rappresentati dal Sig. AT , Avvocato Parte_1 Pt_2
Responsabile del Contenzioso Europeo, Dipartimento della Giustizia degli , e Parte_1 difesi nel presente giudizio dall'Avv. Francesca Pulejo (C.F. , PEC: C.F._1
) in virtù di mandato alle liti dell'8.11.2021 materialmente Email_1 congiunto in calce alla Memoria Difensiva in primo grado e dall'Avv. Antonio Pollini (CF
e PEC in virtù di delega C.F._2 Email_2 materialmente congiunta in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in Cordenons (PN), Via Cortina, 22. I procuratori dello Stato estero dichiarano di volere ricevere le comunicazioni agli indirizzi di PEC sopra indicati ovvero al numero di fax 02.3041331 appellante
1 Contro
, nato in [...] il [...] residente a [...]c.f. Controparte_1
con procuratore e domiciliatario l'avv.ti Paolo Toffoli con domicilio eletto C.F._3 presso di lui con studio in Udine via San Francesco d'Assisi n. 39 giusta procura in calce al ricorso introduttivo del primo grado nonché in forza della procura in calce al presente atto;
il suddetto procuratore indica come indi-rizzo a cui inviare le comunicazioni: Email_3
appellato
appello avverso la sentenza n. 7/2024 ( rg. Nr. 302/2021) del tribunale di Pordenone pubblicata il
24.05.2024 e notificata il 12.06.2024
In punto: inquadramento superiore
CONCLUSIONI Per parte appellante
In via principale, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado:
CONCLUSIONI
Piaccia alla Corte Ill.ma, disattesa ogni istanza contraria o diversa, così giudicare:
Nel merito, respingere le domande perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Per parte appellata:
NEL MERITO in via principale: Piaccia alla Corte d'appello di Trieste sezione lavoro respingere l'appello proposto dagli in quanto inammissibile e/o infondato, confermare la Pt_1 Parte_1 sentenza impugnata e/o accogliere le domande e le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e conseguentemente:
1) accertare e dichiarare il diritto del geo. all'inquadramento dal mese di aprile 2009 (ovvero CP_1 dalla diversa data che apparirà di giustizia) ad oggi nel livello Q2 secondo la classificazione di cui alle condizioni di impiego per il per-sonale civile non statunitense delle forze armate USA operanti in Italia, all'accordo collettivo datato 8.9.2005 e 1.11.2013 e successive modifiche
2) disporre la modifica costitutiva del rapporto di lavoro con riconoscimento in favore del ricorrente dell'inquadramento nel livello Q2 da aprile 2009 (ovvero dalla diversa data che apparirà di giustizia) con condanna del resistente a adeguare il trattamento complessivo retributivo ed indennitario a tale livello
2 3) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante al pagamento Parte_1 in favore del geom. delle differenze retributive collegate al riconoscimento del Controparte_1 livello Q2 (da aprile 2009 ovvero dalla diversa data che apparirà di giustizia) per differenze retributive, indennitarie premiali collegate ad ogni istituto contrattuale e/o legale, nella misura che apparirà di giustizia anche in applicazione dell'art. 36 Cost. e che verrà accertata in corso di causa a mezzo di idonea consulenza tecnica d'ufficio e comunque in misura non inferiore a € 150.487,56
(riferita al periodo dal 2009 al deposito del ricorso di primo grado);
4) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante al pagamento Parte_1 in favore del geom. delle differenze retributive ed indennitarie collegate al Controparte_1 superiore inquadramento di cui al punto 1) per il periodo dal deposito del ricorso alla emanazione della sentenza
5) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante in riferimento Parte_1
a tutte le somme si cui ai punti precedenti al pagamento in favore del geom. degli Controparte_1 interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme di cui sopra dalla maturazione al deposito del presente ricorso nonché degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data del deposito del ricorso al saldo (o in subordine degli interessi legali e della rivalutazione monetaria).
6) spese di causa rifuse.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA alternativa salvo gravame: Piaccia alla Corte d'Appello di Trieste sezione lavoro Piaccia alla Corte d'appello di Trieste sezione lavoro respingere l'appello proposto dagli in quanto inammissibile e/o infondato e Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto del geo. TT all'inquadramento dal mese di aprile 2009 (ovvero dalla diversa data che apparirà di giustizia) ad oggi nel livello U-1 secondo la classificazione di cui alle condizioni di impiego per il per-sonale civile non statunitense delle forze armate USA operanti in Italia
2) disporre la modifica costitutiva del rapporto di lavoro con riconoscimento in favore del ricorrente dell'inquadramento nel livello U-1 da aprile 2009 (ovvero dalla diversa data che apparirà di giustizia) con condanna del resistente a adeguare il trattamento complessivo retributivo ed indennitario a tale livello
3) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante al pagamento Parte_1 in favore del geom. delle differenze retributive collegate al riconoscimento del Controparte_1 livello U-1 (da aprile 2009 ovvero dal-la diversa data che apparirà di giustizia) per differenze retributive, indennitarie premiali collegate ad ogni istituto contrattuale e/o legale nella misura che apparirà di giustizia anche in applicazione dell'art. 36 Cost. che verrà accertata in corso di causa a mezzo di idonea consulenza tecnica d'ufficio;
3 4) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante al pagamento Parte_1 in favore del geom. delle differenze retributive ed indennitarie collegate al Controparte_1 superiore inquadramento di cui al punto 1) per il periodo successivo al deposito del ricorso sino alla emanazione della sentenza
5) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante in riferimento Parte_1
a tutte le somme si cui ai punti precedenti al pagamento in favore del geom. degli Controparte_1 interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme di cui sopra dalla maturazione al deposito del presente ricorso nonché degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data del deposito del ricorso al saldo (o in subordine degli interessi legali e della rivalutazione monetaria).
6) spese di causa rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Pordenone accoglieva integralmente la domanda di inquadramento superiore come Q2 azionata da nei confronti degli Controparte_1 Parte_1 di cui era dipendente dal 1996, da ultimo come impiegato U2, a fronte delle mansioni di
[...]
“Project Management” allegate e realizzate dal ricorrente;
inquadramento riconosciuto con decorrenza aprile 1999.
Per l'effetto il tribunale condannava lo Stato Americano al pagamento delle differenze retributive maturate che quantificava in euro 150.487,56 oltre alle spese di lite.
Nell'accogliere la domanda il giudice di primo grado valorizzava precedente dell'ufficio ed in particolare sentenza n. 109/11, passata in giudicato, con cui il tribunale di Pordenone in caso analogo
( geom. aveva accolto la domanda stabilendo che l'incarico di project manager CP_2 presso l'ufficio project esse diritto, qualora provato, all'inquadramento superiore come Parte_3
Q2, oltre al contenuto delle deposizioni testimoniali dei sigg.ri e . Tes_1 Tes_2 Tes_3
2. Avverso la sentenza proponeva appello il instando per la Parte_4 riforma integrale della sentenza.
Si costituiva l'appellato che chiedeva la conferma della sentenza o, in subordine, la sua riforma parziale, con riconoscimento di un livello di inquadramento superiore ( U1), ma inferiore rispetto al livello Q2 riconosciuto dal giudice di prime cure.
3. La Corte di Appello di Trieste tentata, con esito negativo, la conciliazione della lite, disponeva approfondimento istruttorio con il riesame del testimone già escusso in primo grado CP_3
[...]
La causa durante la fase istruttoria era assegnata a nuovo Consigliere Lavoro pervenuto in Corte.
4 Indi completata l'istruttoria, concesso alle parti il deposito di note illustrative, questa Corte, all'esito della discussione orale dell'11 settembre 2025 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il Governo impugna la sentenza con una serie di articolati motivi. Parte_5
Con il primo motivo contesta la decisione del primo giudice nella parte in cui il tribunale di
Pordenone, senza descrivere né prendere in esame le declaratorie di riferimento, si sarebbe limitato a considerare fondata la domanda attorea in ragione della presunzione che lo svolgimento di mansioni e compiti di project manager desse titolo al , inquadrato dal datore di lavoro come U2 , per CP_1 ottenere il livello superiore ( o meglio due livelli superiori passando da impiegato U2 a quadro bypassando così il livello U1).
L'appellante assumeva che il non avesse provato di avere svolto con continuità e prevalenza CP_1 questi compiti tanto che dalle prove raccolte emergeva lo svolgimento di questa attività soltanto in relazione a quindici progetti in otto anni ( circa due progetti l'anno dunque),
Eccepiva che il avesse svolto prevalentemente le mansioni di Construction Inspector di CP_1 livello U2 e che in ogni caso i progetti nei quali era stato nominato Project Manager erano di scarsa complessità e valore economico contenuto.
Assumeva l'appellante che la propria descrizione delle attività caratterizzanti il lavoratore di livello
U2 ( come riportate nel proprio doc.6), non erano state contestate in modo specifico dal ricorrente in primo grado, fermo restando che anche l'istruttoria orale consentiva di ritenere provato che le mansioni svolte dal fossero esclusivamente mansioni di livello U2 prive di quella autonomia CP_1 operativa e soprattutto ideativa ed esecutiva tipica del quadro.
Con il secondo motivo gli USA contestavano che il avesse provato di possedere i requisiti CP_1 per essere inquadrato come quadro in base al piano di inquadramento dell'1.10.2005 ; in particolare la nuova previsione collettiva inseriva i quadri in tre livelli ( dal più basso Q2, Q1 al più alto Qx) prevedendo una serie di indici e griglie descrittive dei requisiti che non erano presenti nel caso del il quale non possedeva il potere decisionale e l'autonomia di giudizio tipica del Q2. CP_1
Infatti il non poteva modificare le specifiche contrattuali o i disegni ed era soggetto alla CP_1 supervisione tecnica ed amministrativa del . Tes_3
D'altra parte il non era laureato ( cfr. diplomato geometra) a differenza degli altri quadri che CP_1 avevano il titolo di architetto o ingegnere;
lamentava quindi che l'interessato svolgesse soltanto funzioni esecutive ed operative e fosse privo delle conoscenze specialistiche che erano necessarie per potergli attribuire il livello superiore.
5 Con il terzo motivo l' appellante contestava la sentenza per non avere il giudice posto a confronto le mansioni svolte con il livello di inquadramento assegnato e le relative declaratorie.
Con quarto motivo assumeva che, alla luce della descrizione e delle griglie descrittive degli standard attribuibili ai lavoratori già dipendenti al momento della entrata in vigore del nuovo sistema di inquadramento con le condizioni di impiego di cui al proprio doc. 9, l'inserimento nel punteggio corrispondente al livello GS -9 ( punteggio 1990), rendeva evidente come l'assegnazione del livello di inquadramento U-2 fosse del tutto congruo.
5.L'appellato nel costituirsi in giudizio ha contrastato integralmente l'appello evidenziando che il era stato assunto dall'aviazione degli , all'interno del Civil CP_1 Parte_1
Engineering Squadron presso la base Usaf di Aviano, con attribuzione del profilo di “Engineering
Draftman “, disegnatore con livello U4 a tempo indeterminato.
Assumeva che la struttura cui era stato assegnato il era lo squadrone di ingegneria civile che CP_1 si occupava di gestire tutte le attività progettuali, di studio, verifica esecuzione tecnica ingegneristica relativa alla progettazione, esecuzione, accettazione degli interventi tecnico ingegneristici comprese le manutenzioni e la sicurezza delle strutture della base ed altre installazioni USAF. Indi il ricorrente era stato trasferito presso l'ufficio Project Management ove aveva ottenuto, sotto la responsabilità di
NG. , la nomina quale Project Manager, a fronte di un inquadramento come Construction Tes_3
Inspector U2.Allegava pertanto che dal 2009 al 2018 aveva svolto con continuità e prevalenza mansioni di “project manager”, soggetto unico responsabile del progetto e della sua esecuzione di cui rispondeva in via esclusiva al solo . Tes_3
Premesso quindi il processo di primo grado e gli esiti della istruttoria, l'appellato contestava i motivi di appello.
Rispetto al primo motivo richiamava gli esiti della istruttoria orale assumendo che numericamente i progetti seguiti come Construction Inspector erano meno numerosi , che il cumulo della funzione di project con quella di construction inspector non ne sminuiva l'importanza e il ruolo come descritto anche dai testimoni.
Rilevava poi che in primo grado aveva contestato il proprio inquadramento come U2 e che i progetti dimessi erano soltanto una parte di quelli seguiti come project manager e in ogni caso erano progetti dal valore economico significativo e importante per la base di Aviano e le altre basi americane.
Eccepiva che a seguito del pensionamento dello inquadrato giudizialmente come Q2 in CP_2 quanto project manager- il gli aveva assegnato il prosieguo dei progetti in precedenza Tes_3 seguiti dal collega geometra.
Eccepiva che il esercitava nei propri confronti potere di supervisione e controllo analogo Tes_3
a quello svolto sugli altri colleghi di livello superiore Q2 e che rivestivano il ruolo di project manager.
6 Contestava il secondo motivo rilevando che dall'istruttoria svolta risultava provato il possesso delle caratteristiche e competenze tipiche del quadro di cui all'accordo di del 2005. Parte_6
Assumeva la correttezza del livello rivestito e in via subordinata riproponeva ex art. 346 c.p.c. le eccezioni e domande non esaminate dal primo giudice.
In particolare riproponeva la domanda formulata in via subordinata di inquadramento nel livello U1 tenuto conto delle griglie e punteggi delle condizioni di impiego che consentivano di attribuirgli un punteggio superiore corrispondente al G13 e quindi al livello superiore U1 ( livello intermedio rispetto a quanto riconosciuto dal primo giudice).
6. Il proposto appello va rigettato per le assorbenti ragioni che seguono.
Come premesso nella sintesi processuale il , dipendente civile del Governo Americano CP_1 presso la Base di Aviano, era stato da ultimo inquadrato nel livello U2 come Construction Inspector
( cfr. doc. 6 parte appellante 1). 1 “Esegue ispezioni e la sorveglianza dei progetti di costruzione caratterizzati da inusuale difficoltà
o complessità. I contratti possono essere per la costruzione o ristrutturazione di ampi, complessi progetti quali ristrutturazione, riparazione dei sistemi di distribuzione elettrica sotterranei;
e costruzione degli uffici amministrativi e delle strutture per il supporto e la manutenzione degli aerei. Esegue l'ispezione di un ampio progetto quali l'ispezione dei materiali, l'installazione e collaudo di strutture e sistemi elettrici, meccanici e/o idraulici. Coordina con i rappresentanti dell'appaltatore relativamente alle tempistiche dei lavori, interpretazione dei progetti e delle specifiche, selezione dei metodi di lavoro, e sulla accettabilità dei materiali e della manovalanza per assicurare la conformità ai requisiti contrattuali. Approva modifiche ai progetti che non alterino i disegni di base o che comportino costi aggiuntivi per il governo. Riferisce di situazioni controverse che hanno anche determinato o che possono determinare contestazioni formali da parte dell'appaltatore. Esse posso scaturire ad esempio da modifiche al contratto o avverse condizioni climatiche. Si coordina con l' per porre rimedio alle inadempienze al contratto, materiali non accettabili, o Controparte_4 relative al lavoro svolto, per garantire la conformità ai requisiti contrattuali. Raccomanda l'approvazione/disapprovazione delle richieste dell'appaltatore e degli stati di avanzamento dei lavori. Monitora e valuta gli stati di avanzamento dei lavori, rilevando i progressi nei lavori, i ritardi, e altri problemi che possono interferire con la costruzione, 50% Rivede i progetti e le specifiche per garantirne la accuratezza e la completezza. Raccomanda modifiche tecniche ai progetti/specifiche in base alle condizioni attuali e ai requisiti di sicurezza. Le raccomandazioni sono fornite ai rappresentanti dell'appaltatore Rivede e risolve i problemi che si verificano, garantendo il rispetto da parte dell'appaltatore della tempistica dei lavori, dei metodi, dei progetti e delle specifiche. Lavora a stretto contatto con il personale dell'appaltatore per spiegare le richieste dell' e fornire consulenza sui metodi alternativi. Partecipa alla fase precedente Parte_7 l'aggiudicazione, alle riunioni precedenti alla costruzione, e alle riunioni per la sicurezza per fornire le informazioni necessarie per chiarire la parte tecnica delle specifiche e dei progetti. Assiste gli ingegneri nella formulazione dei progetti e delle specifiche se necessario. 30% Prepara vari documenti, rapporti e corrispondenza e mantiene i rapporti giornalieri e i rapporti di sicurezza evidenziando il progresso della costruzione e della amministrazione del contratto. Riproduce i disegni relativi alla costruzione e le attività di disegni come richiesto. Registra riassunti di importanti discussioni con l'appaltatore e delle decisioni prese relative alla deviazione dai progetti e dalle specifiche del contratto 20%”. 7 Lamentava di avere diritto ad un inquadramento superiore poiché dal 2009 al marzo 2018 ( quando a seguito della richiesta sindacale di livello superiore, la sua posizione all'interno dell'ufficio era stata modificata dal datore di lavoro), aveva rivestito con continuità e prevalenza il ruolo di project manager; mansioni che per la loro qualità e complessità rientravano nella declaratoria contrattuale del Q2. Assumeva il ricorrente che tutti coloro che avevano rivestito o rivestivano ancora questa posizione( , , , cfr. punto 47 del ricorso di primo grado), erano CP_2 Tes_2 Parte_8 Parte_9 inquadrati nel livello Q2.
7. Il primo giudice all'esito dell'istruttoria accoglieva integralmente la domanda osservando quanto segue:”… Ciò premesso, si impongono innanzitutto due rilievi di carattere preliminare aventi comunque natura dirimente ai fini del decidere. 1) In primo luogo non pare inutile rammentare che sulla base di precedenti giurisprudenziali specifici (vedasi sentenza dell'adito Tribunale n° 109/2011 avente quale ricorrente il geom. appare pacifico che L' CP_2 Parte_10 presso l' dà diritto, qualora provato, all'inquadramento
[...] Controparte_5 nel livello Q2, come in quel caso avvenuto in forza del menzionato provvedimento 2)
Secondariamente nel presente contenzioso appaiono meritevoli di maggiore credibilità ed attendibilità i testi indotti dall'odierno attore, essendo i soli ad avere una PERCEZIONE DIRETTA
DEI FATTI MANIFESTATA DURANTE QUASI L'INTERO PERIODO PER CUI È CAUSA.
Segnatamente: Il teste ha confermato che nell'arco temporale di riferimento aprile Testimone_4
2009 – marzo 2018 vi sono stati contratti in cui lo stesso è stato coinvolto nel ruolo di legale rappresentante dell'impresa nonché di direttore tecnico dando riscontro in certo qual modo Pt_11 allo svolgimento continuativo delle mansioni di Project Manager ad opera dell'odierno ricorrente;
il teste , dipendente dello Stato Estero dal 05/11/1998 svolgente la funzione di project Testimone_5 manager dal 01/08/2008, ha riferito di aver presenziato a staff meeting (riunioni di gruppo) ove ognuno relazionava dei progetti cui era impegnato come project manager e quindi anche il CP_1 per la sua parte;
l'NG. è apparso il soggetto maggiormente qualificato a livello Controparte_3 di deposizione stante il fatto di essere il responsabile dell'ufficio, nonché diretto superiore del ricorrente e soprattutto colui che ha nominato quest'ultimo project manager. Al contrario i testi indotti dagli USA signori e – il primo operante ad Aviano dal Tes_6 Testimone_7 giugno 2015 al maggio 2020 ed il secondo dal dicembre 2019 al novembre 2022 – non hanno avuto per loro stessa ammissione un riscontro diretto di quanto concretamente svolto dal geom. CP_1 mentre nulla è stata in grado di riferire la signora . In buona sostanza l'NG. Parte_12 Tes_3 in primis ma in modo non trascurabile anche i signori e hanno tutti confermato
[...] Tes_2 Tes_1 in corso di causa per conoscenza diretta che l'odierno attore ha svolto tutte le mansioni e gli incarichi caratterizzanti il ruolo di project manager. E' emerso in particolare dal tenore complessivo delle
8 loro deposizioni e a suggello dei numerosi capitoli formulati in via istruttoria e giudizialmente ammessi, peraltro in piena aderenza ai requisiti dettati dall'accordo di per l'attribuzione Parte_6 del livello quadri, che il project manager (e nello specifico il ): a) E' dotato di ampia CP_1 autonomia operativa, ideativa ed esecutiva, essendo gli incarichi ricevuti connotati da direttive di massima riguardanti i risultati da conseguire. Nel particolare esegue i sopralluoghi, contatta
l'utente dell'opera da realizzare, raccoglie i dati necessari e discute la fattibilità delle opera richieste, verifica e analizza l'impatto economico dell'opera, redige il progetto ed i disegni, realizza il computo metrico, finalizza la lista delle opere da eseguire e ne determina le previsioni di costo e di budget, fissa i tempi di esecuzione delle opere e, una volta completata la progettazione, la trasmette all'ufficiale contraente che dà inizio alla fase contrattuale per l'individuazione del costruttore (o realizzatore dell'opera). Trattasi ovviamente di autonomia nel processo decisionale
LIMITATAMENTE all'area di specializzazione, come del resto contemplato in sede di declaratoria.
b) Coordina altresì i colleghi dell'ufficio progettazione che hanno tutti una specifica competenza:
l'NG. la specializzazione elettrotecnica, l'NG. in calcoli strutturali, l'NG. Per_1 Tes_2 Parte_8 in calcoli meccanici, il geom. come progettista civile. Assume altresì la funzione di CP_2 coordinamento ed ottimizzazione dell'attività di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, siano essi le imprese appaltatrici, le agenzie sia interne che esterne alla Aviano, gli enti istituzionali Pt_13 italiani. Per ogni progetto detta figura fissa varie conferenze di revisione, garantisce la corretta distribuzione delle opere di revisione del progetto a tutti gli interessati assegnando loro un termine per fornire eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti. c) È per giunta il solo responsabile del progetto e della sua concreta attuazione rispondendone esclusivamente al capo ufficio NG. Tes_3 il quale ha la responsabilità esterna dell'opera senza tuttavia partecipare direttamente né alla
[...] fase esecutiva del progetto né alla fase esecutiva delle opere;
sottoscrive tra gli altri il “Form DD
1351” che è il documento finale nel quale viene decretata l'accettazione del lavoro da parte del
Governo degli e viene autorizzato l'accertamento dell'opera. d) Nella gestione Parte_1 dei progetti assegnatigli il Geom. ha conosciuto ed applicato in materia edile e di tecnica CP_1 costruttiva sia la normativa statunitense che italiana per come individuata in modo circostanziato ai capitoli 34 e 35 di ricorso puntualmente conferiti dai testi e . Si rammenta che in Tes_2 Tes_3 sede di declaratoria per l'attribuzione del livello Q2 è richiesta una conoscenza di base. e) Il ricorrente nella sua funzione di project manager risulta aver svolto la propria opera non solo presso la base di Aviano ma anche in riferimento alle altre basi statunitensi in Italia per progetti realizzati
a San Vito dei Normanni, Castiglione della Stiviere (Mantova), Ghedi (Brescia), come riscontrato dai testi relativamente al formulato capitolo 37 e come anche emerso dalla copiosa documentazione acquisita in causa a seguito di ordine di esibizione e puntualmente richiamata dal patrocinio attoreo
9 a pag. 11 delle note conclusive da cui è dato evincere un valore complessivo delle opere di circa 4 milioni di euro. f) A livello di supervisione ricevuta, è emerso anche dalla svolta istruttoria (cap. 38) che il controllo esercitato dall' NG. sull'operato del e degli altri project Tes_3 CP_1 manager si limitava all'assegnazione dei lavori e degli obiettivi da raggiungere e circoscritto alla verifica finale di costo e rispondenza con le programmazioni di bilancio. g) Non va sottaciuto infine che l'attività professionale dell'odierno ricorrente ha assunto rilevanza esterna, in quanto condotta in continuo contatto ed interfaccia con i comandi e le agenzie statunitensi, con gli enti e le amministrazioni italiane, con le imprese ed i professionisti incaricati. Merita altresì di essere evidenziato che la firma del geom. era necessaria per rendere efficaci anche verso l'esterno CP_1 gli atti del procedimento rammentandosi in proposito, come già visto in precedenza, che il modello
“FORM DD 1351” si rivelava indispensabile per l'accatastamento dell'opera realizzata.”.
8. Esaminando i motivi di appello che possono essere esaminati congiuntamente in quanto finalizzati a porre in luce l'erroneità delle conclusioni meritali del tribunale di Pordenone, corre l'obbligo evidenziare che in linea generale, come correttamente evidenziato dall'appellante, nelle controversie di questa natura, il lavoratore ha l'onere di provare lo svolgimento di compiti ascrivibili al livello superiore;
deve quindi allegare e provare che- di fatto- l'inquadramento ricevuto non corrisponde ai compiti assegnati per le caratteristiche concrete dell'attività lavorativa.
Il giudice nell'esaminare questo tipo di domande deve porre in essere un ragionamento di confronto tra quanto emerso in giudizio e le declaratorie controverse secondo un ragionamento che è definito dalla giurisprudenza come trifasico.
In tema tra le altre Cass.n. 30580/2019 :”. Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n.
3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.”.
9. Nel caso di specie, apparentemente, il primo giudice sembra aver ignorato l'adozione del precitato schema logico di ragionamento, tuttavia le conclusioni cui è pervenuto- ad avviso di questa Corte anche alla luce dell'approfondimento istruttorio realizzato dal Collegio- sono corrette.
Quanto al primo motivo di appello con cui gli USA hanno criticato la sentenza, osserva la Corte che l'appellante con la censura de qua dimostra di convenire con la conclusione del giudicante: lo
10 svolgimento prevalente di compiti di Project manager consentirebbe al lavoratore di essere inquadrato come Quadro.
A fronte di ciò l'approfondimento istruttorio disposto dal Collegio con la nuova deposizione del testimone , Q1 e immediato superiore gerarchico del e degli altri quadri che Tes_3 CP_1 rivestivano il ruolo di Project Manager, consente di ritenere provato da parte del lo CP_1 svolgimento prevalente e continuativo di mansioni superiori.
Nella promiscuità delle mansioni rientra infatti nella discrezionalità del giudicante valutare la sussistenza o meno dei profili caratterizzanti il livello superiore purchè il tempo dedicato allo svolgimento dei compiti ascrivibili al livello superiore sia, come nel caso di specie,- superiore a quello dedicato all'esercizio di mansioni di livello inferiore.
Il testimone premenzionato nella nuova deposizione del 2 aprile 2025, a domanda specifica del
Consigliere istruttore, ha infatti confermato che il 60% del tempo lavoro del era dedicato CP_1 allo svolgimento dei compiti propri del project manager; trattandosi di prevalenza non soltanto quantitativa ma anche qualitativa, in ragione delle superiori responsabilità del rispetto Pt_14 all'impiegato di livello U2, la valorizzazione della deposizione consente di rigettare il primo motivo.
A ciò va aggiunto che lo stesso testimone nel prosieguo della dichiarazione ha confermato che il controllo da lui svolto sull'attività del nella qualità di project manager, era del tutto eguale CP_1
a quello realizzato nei confronti degli altri dipendenti inquadrati come Q2 i quali ricoprivano, in altri progetti, la posizione di project manager ( cfr. Dall'Olio, Iandolo). Controllo tecnico ed Tes_2 amministrativo sotto il profilo dell'accuratezza tecnica e della conformità al budget ed altri parametri di costo.
Il testimone ha riferito che i progetti affidati al non erano soltanto quelli elencati nel capitolo CP_1
36 ( e il cui valore non era certo modesto cfr. pagg. 16 note di discussione parte appellata da cui emergono progetti di valore superiore in alcuni casi al milione di euro) e di cui l'Amministrazione
Americana aveva prodotto soltanto una parte dei documenti in proprio possesso, ma anche altri, fermo restando che di regola trattavasi di lavori edili di ristrutturazione o edificazione considerata la competenza come geometra del il quale, per esigenze specifiche di tipo meccanico o CP_1 elettrico, poteva chiedere consulenza agli altri colleghi di ufficio ( cfr. capitolo 14 deposizione Tes_3
e .
[...] Tes_2
Consulenza cui a propria volta ricorrevano anche gli altri quadri quando si trattava di problematiche esulanti la propria competenza tecnica ( cfr. anche gli architetti dovevano rivolgersi ad ingegneri per il calcolo statico, cfr. doc. ). Tes_3
Né è sostenibile che il primo giudice si sia limitato a prendere atto della decisione emessa sul caso
; infatti il tribunale come emerge dalla mera lettura della sentenza impugnata, oltre a CP_2
11 confermare che il ruolo di project manager era tipico del personale di livello Quadro, nello stesso tempo aveva accolto la domanda attorea valorizzando le deposizioni testimoniali dei soggetti offerti dal ricorrente che avevano confermato la realizzazione di attività con le caratteristiche tipiche del
. Pt_14
Fermo restando che il in primo grado aveva provato che come project manager godeva delle CP_1 stesse responsabilità degli altri colleghi che rivestivano lo stesso ruolo in altri progetti, partecipando agli staff meeting al pari degli altri (dep. , questo Collegio osserva che l'appellante non ha Tes_2 neppure provato- né tanto meno allegato- quali compiti o attività proprie del project manager fossero svolte dagli altri colleghi diversamente e/o in via ulteriore rispetto al . CP_1
9. Quanto poi al mansionario di cui al nuovo Piano di Inquadramento Quadri ( cfr. doc. 8 parte appellante pag. 190), come invocato dalla parte appellante con il secondo motivo di appello, parte attrice in primo grado ha provato di possedere le caratteristiche per essere inquadrato tra i dipendenti che, pur non essendo dirigenti”..svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi dell'ente; lavoratori per i quali è richiesta una conoscenza approfondita delle interrelazioni ed interazioni delle proprie funzioni con altre funzioni connesse nonché conoscenza della struttura organizzativa delle forze armate e delle gerarchie di comando…” ( cfr. doc.
8-9 parte appellante).
Oltre a ciò per quanto riguarda il Q2 la previsione normativa interna riconosce il livello a coloro che:”.. Oltre ai requisiti di base della definizione di categoria, le posizioni svolgono le loro funzioni sotto supervisione amministrativa, ed esercitano iniziativa ed autonomia nel processo decisionale limitatamente all'area di specializzazione. Alle posizioni è richiesta una conoscenza di base dei sistemi o delle operazioni propri degli o dell'Italia o di altro paese ospitante, oppure degli Parte_1 accordi o protocolli internazionali, nonchè della legge e della giurisprudenza consolidata, riferibili alla funzione ed area di responsabilità della posizione. Le posizioni hanno un impatto limitato sul raggiungimento della missione dell'organizzazione per il quale esse normalmente interagiscono con personale militare o civile di pari rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa USA o del paese ospitante. Una o più delle situazioni sotto descritte sono applicabili a questo livello.-I compiti sono assegnati su progetti specifici o su base continuativa;
oppure sono intrapresi di propria iniziativa sulla base di evidente necessità, previa autorizzazione del supervisore ove richiesta. -I compiti sono caratterizzati da fattori, quali situazioni mutevoli o sviluppi nel campo professionale, scientifico, amministrativo, tecnico o commerciale di assegnazione;
coinvolgono argomenti di natura controversa, non convenzionale o nuova. - I compiti assegnati richiedono frequentemente sostanziali adattamenti o ampliamento delle linee guida disponibili e delle procedure stabilite o, in qualche caso, lo sviluppo di nuove modalità di approccio, metodi, o tecniche per le specifiche applicazioni. -.
12 Svolge funzioni di difficoltà e responsabilità comparabili non sopra elencate ma pienamente rispecchianti questo livello. Profili esemplificativi: Specialista Attività Commerciali Specialista
Attività di Recupero Riutilizzo e Smaltimento Materiali Usati Specialista Contabile Specialista della
Sicurezza e Prevenzione Infortuni Specialista della Tutela Ambientale Specialista delle Relazioni
Sindacali Specialista delle Risorse Umane Specialista delle Telecomunicazioni Specialista di Budget
Specialista Informatica Specialista in Logistica Specialista NGegnere (Civile, Meccanico, Elettrico)
Specialista nel Ramo Manutenzione Specialista Piani di Sviluppo e Controllo Specialista Trasporti
Specialista Ufficio Alloggi Specialista Ufficio Catasto ed Intermediazione Immobiliare Specialista
Ufficio Sicurezza Specialista Verifiche Amministrative Tecnico Progettista Specialista (Meccanico,
Civile, Elettrico, Elettronico) Specialista Legale”( cfr. doc. 8 parte appellante).
Ritenute le previsioni che precedono e le ulteriori condizioni di impiego ( specchietto riassuntivo a pag. 29-30 del ricorso in appello), quanto all'autonomia le norme de quibus prevedono una autonomia decisionale limitata all'area di specializzazione;
autonomia posseduta dal nell'ambito del CP_1 progetto specializzato affidatogli.
In base alle prove orali ed in particolare alla luce delle deposizioni rese dal che essendo Tes_3 il diretto superiore del aveva conoscenza diretta e immediata delle sue attività , con CP_1 riferimento ai progetti edili affidati al , il testimone ha confermato le circostanze da cui CP_1 emerge la prova dell'autonomia( cfr. capitoli da 12 a 18 di parte attrice in primo grado e riportati in nota nella memoria di costituzione in appello a pag. 31 e 322); autonomia del eguale a quella CP_1
degli altri project manager per quanto riferito dallo stesso testimone. Quanto poi ai poteri di coordinamento, dalle deposizioni del e risulta che il si Tes_8 Tes_2 CP_1 interfacciasse con tutti i soggetti anche esterni nell'ambito del progetto assegnato, coordinando all'interno dello stesso anche tutti gli addetti dell'ufficio di progettazione.
Esaminando l'indice della responsabilità è provato che il avesse come referente diretto del CP_1 progetto soltanto il il quale, per quanto dichiarato avanti a questo ufficio, deteneva la Tes_3 supervisione amministrativa e tecnica del progetto, ma non tanto sotto il profilo della competenza edile, quanto piuttosto della “ verifica dell'accuratezza tecnica , conformità al budget e altri parametri di costo “( cfr. dep. ). Tes_3
I testimoni hanno altresì riferito in senso positivo in merito al possesso da parte del delle CP_1 conoscenze tecniche specialistiche in campo edile sia con riferimento alla normativa italiana che statunitense ( cfr. dep. e sul capitolo 35 parte ricorrente in primo grado). Tes_2 Tes_3
Analogamente i testimoni ( vedi in particolare che era titolare di impresa ), hanno Tes_1 confermato che come project manager il ricopriva il ruolo di contatto e impulso oltre che di CP_1 controllo e sollecitazione con gli organismi tecnici italiani, agenzie e uffici statunitensi. Quanto poi alle estensioni della competenza i progetti elencati riguardavano non soltanto la di Aviano ma Pt_13 anche la di San Vito dei Normanni, Castiglione delle Stiviere, Ghedi. Pt_13
La circostanza che si trattasse di attività di rilevanza anche esterna è confermata dal Form DD 1354 che per quanto dichiarato dai testimoni e in particolare dal era redatto dal . Nella Tes_3 CP_1 sua deposizione si legge che: “ il 1354 è documento catastale ed è documento di acquisizione dell'opera e aggiorna il valore catastale. E' predisposto e sottoscritto dal project manager e poi passa all'ufficio real property per l'acquisizione”.
Ne consegue il raggiungimento della prova della rilevanza anche esterna dell'attività svolta dal
. CP_1
all'appalto formulano le offerte. Le offerte vengono valutate dai responsabili dell'Ufficio Contratti e dal project manager che con-giuntamente deliberano la scelta dell'appaltatore. CAPITOLO 18: V.C. Il project manager è il solo responsabile del progetto e della sua concreta attuazione e ne risponde esclusivamente al capo ufficio, ing. . Quest'ultimo, pur essendo Tes_3 costantemente informato dal project manager degli stati di avanzamento, ha la responsabilità esterna dell'opera, però non partecipa direttamente né alla fase esecutiva del progetto né alla fase esecutiva delle opere. CAPITOLO 21: Per ogni progetto, il project manager fissa varie conferenze di revisione;
garantisce la corretta distribuzione delle copie di revisione del progetto a tutti gli interessati assegnando loro un termine per fornire eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti;
consolida e seleziona, previa valutazione oggettiva e motivata dei commenti, le richieste di chiarimento e di variazione da discutere e/o esaminare. CAPITOLO 22: Nelle conferenze di revisione il project manager, in quanto capo progetto, conduce la verifica sulla base dei documenti da lui preparati, approvando e/o non approvando, motivatamente, i suggerimenti e le richieste di modifica, rispondendo alle istanze di chiarimento. 14 Né rileva l'obiezione sollevata dall'appellante che valorizzando il proprio doc. 7 nella parte in cui escludeva la possibilità da parte del project manager ( nella specie ), di modificare i disegni CP_1
o progetti, ha eccepito che il non fosse dotato del potere decisionale tipico del quadro. CP_1
Infatti la declaratoria del quadro limita il potere decisionale all'area di specializzazione e progetto assegnato;
né è provato che gli altri project manager- a differenza del potessero modificare CP_1
i progetti e disegni di cui al contratto.
Inoltre il , con riferimento alla posizione del , ha riferito che il dipendente Tes_3 CP_1 premenzionato, a fronte del rilievo topografico, redigeva personalmente il progetto, i disegni, il computo metrico, indicando le opere da eseguire e determinando le previsioni di costo e budget, oltre ai tempi di esecuzione delle opere.
Fase preparatoria tipica del e relativa alla predisposizione del progetto che, una volta Pt_14 approvato e validato dagli uffici superiori competenti, non era più modificabile neppure dal . CP_1
10. Quanto poi alla circostanza che il - per quanto dichiarato dalla per prassi, nella CP_1 Tes_3 sua qualità di project manager fosse nominato contemporaneamente anche construction inspector( impiegato tecnico, subordinato al coordinamento e potere decisionale del quadro), il quale svolge mansioni operative limitate e prive di potere decisionale, trattasi di elemento che non incide sulla prova- raggiunta nel caso di specie- del livello superiore.
Il , per quanto espresso nei punti che precedono, svolgeva in prevalenza mansioni ascrivibili CP_1 al livello Q2 ( 60% del proprio tempo lavoro); la circostanza che in ragione delle abilità tecniche del
, il decidesse per molti progetti di affidargli anche il ruolo esecutivo di inspector CP_1 Tes_3 construction, non può incidere sul suo diritto all'inquadramento superiore.
Infatti- e questo anche per rigettare il terzo motivo di appello- il construction inspector svolgeva i propri compiti operativi anche rispetto alle ditte incaricate dei lavori, soltanto una volta approvato e deciso il progetto che nella fase preparatoria di progettazione e calcolo era predisposto e studiato dal solo project manager.
Trattasi quindi di ruoli e competenze diverse come confermato anche dalle testimonianze rese dal e i quali hanno riferito che nel periodo di causa c'erano anche progetti in cui il Tes_3 Tes_9 construction ispector era persona diversa dal che in quel caso rivestiva il solo ruolo di project CP_1 manager ( cfr. dep. sul capitolo 36).
11. Quanto espresso nei punti motivazionali precedenti consente anche di superare le obiezioni sollevate dalla parte appellante;
la circostanza che il fosse stato inquadrato come U2- alla CP_1 luce delle condizioni di impiego intervenute nel tempo ( cfr. docc. 8 e 9 parte appellante), come normativa unica che aveva ridefinito i livelli impiegatizi e unificato i quadri, non rileva poichè il ricorrente in primo grado aveva provato, come era suo onere, che le mansioni svolte non erano
15 soltanto quelle impiegatizie standardizzate tipiche del lavoratore che “ svolgono o controllano lavoro esecutivo di ufficio, o lavoro amministrativo, tecnico o professionistico” ( cfr. doc. 8), ma nella prevalenza mansioni specializzate relative all'edilizia, collegate a peculiari progetti in un momento storico della base di Aviano in cui, per quanto dichiarato dal c'erano “ molte attività da Tes_3 svolgere come costruzione e ristrutturazione o meglio progetti di ingegneria”( cfr. dop. Dalla Torre del 2 aprile 2025).
Ne consegue il rigetto anche del terzo e quarto motivo perché del tutto infondati alla luce dell'istruttoria svolta.
12. All'esito del giudizio l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore della domanda dichiarato dall'appellante (domanda di II fascia media, euro 52000-260000,00), secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni, tenuto conto della fase istruttoria eseguita in appello.
All'infondatezza dell'appello consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per l'appellante per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
PER QUESTI MOTIVI
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado che liquida in complessivi euro 12.200,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 CAPITOLO 12: V.C. Per ogni singolo progetto edile (costruzione o manutenzione straordinaria) viene scelto, dal capo ufficio, l'ing. , tra i membri dell'ufficio progettazione, il project Tes_3 manager de-stinato a svolgere funzioni di progettazione, direzione, coordinamento e sorveglianza del progetto.
CAPITOLO 13: V.C. Il project manager nominato esegue i sopralluoghi, contatta l'utente dell'opera da realizzare, raccoglie i dati necessari e discute la fattibilità delle opere richieste. Verifica e analizza l'impatto economico dell'opera, provvede al rilievo topografico, redige il progetto ed i disegni, realizza il computo metrico, finalizza la lista delle opere da eseguire e ne determina le previsioni di costo e di budget, fissa i tempi di esecuzione delle opere.
CAPITOLO 14: V.C. Il project manager realizza poi il progetto delle opere coordinando gli altri colleghi secondo le loro specifiche competenze
CAPITOLO 15: V.C. Il project manager ha la funzione di coordinamento fra gli uffici e le agenzie coinvolte nell'esecuzione del progetto, sia interne che esterne alla Base di Aviano.
CAPITOLO 16: V.C. Una volta completata la progettazione il project manager la trasmette all'ufficiale contraente, che dà inizio alla fase contrattuale per l'individuazione del costruttore (o realizzatore dell'opera
CAPITOLO 17: V.C. Durante la fase di assegnazione del contratto, al fine di rendere chiari ai concorrenti del futuro appalto i contenuti tecnici del progetto, questi vengono illustrati dal project manager in uno specifico meeting con visita alla futura sede dei lavori. Dopo di ché i partecipanti 13
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 12.07.2024
Da
, legalmente rappresentati dal Sig. AT , Avvocato Parte_1 Pt_2
Responsabile del Contenzioso Europeo, Dipartimento della Giustizia degli , e Parte_1 difesi nel presente giudizio dall'Avv. Francesca Pulejo (C.F. , PEC: C.F._1
) in virtù di mandato alle liti dell'8.11.2021 materialmente Email_1 congiunto in calce alla Memoria Difensiva in primo grado e dall'Avv. Antonio Pollini (CF
e PEC in virtù di delega C.F._2 Email_2 materialmente congiunta in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in Cordenons (PN), Via Cortina, 22. I procuratori dello Stato estero dichiarano di volere ricevere le comunicazioni agli indirizzi di PEC sopra indicati ovvero al numero di fax 02.3041331 appellante
1 Contro
, nato in [...] il [...] residente a [...]c.f. Controparte_1
con procuratore e domiciliatario l'avv.ti Paolo Toffoli con domicilio eletto C.F._3 presso di lui con studio in Udine via San Francesco d'Assisi n. 39 giusta procura in calce al ricorso introduttivo del primo grado nonché in forza della procura in calce al presente atto;
il suddetto procuratore indica come indi-rizzo a cui inviare le comunicazioni: Email_3
appellato
appello avverso la sentenza n. 7/2024 ( rg. Nr. 302/2021) del tribunale di Pordenone pubblicata il
24.05.2024 e notificata il 12.06.2024
In punto: inquadramento superiore
CONCLUSIONI Per parte appellante
In via principale, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado:
CONCLUSIONI
Piaccia alla Corte Ill.ma, disattesa ogni istanza contraria o diversa, così giudicare:
Nel merito, respingere le domande perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Per parte appellata:
NEL MERITO in via principale: Piaccia alla Corte d'appello di Trieste sezione lavoro respingere l'appello proposto dagli in quanto inammissibile e/o infondato, confermare la Pt_1 Parte_1 sentenza impugnata e/o accogliere le domande e le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e conseguentemente:
1) accertare e dichiarare il diritto del geo. all'inquadramento dal mese di aprile 2009 (ovvero CP_1 dalla diversa data che apparirà di giustizia) ad oggi nel livello Q2 secondo la classificazione di cui alle condizioni di impiego per il per-sonale civile non statunitense delle forze armate USA operanti in Italia, all'accordo collettivo datato 8.9.2005 e 1.11.2013 e successive modifiche
2) disporre la modifica costitutiva del rapporto di lavoro con riconoscimento in favore del ricorrente dell'inquadramento nel livello Q2 da aprile 2009 (ovvero dalla diversa data che apparirà di giustizia) con condanna del resistente a adeguare il trattamento complessivo retributivo ed indennitario a tale livello
2 3) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante al pagamento Parte_1 in favore del geom. delle differenze retributive collegate al riconoscimento del Controparte_1 livello Q2 (da aprile 2009 ovvero dalla diversa data che apparirà di giustizia) per differenze retributive, indennitarie premiali collegate ad ogni istituto contrattuale e/o legale, nella misura che apparirà di giustizia anche in applicazione dell'art. 36 Cost. e che verrà accertata in corso di causa a mezzo di idonea consulenza tecnica d'ufficio e comunque in misura non inferiore a € 150.487,56
(riferita al periodo dal 2009 al deposito del ricorso di primo grado);
4) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante al pagamento Parte_1 in favore del geom. delle differenze retributive ed indennitarie collegate al Controparte_1 superiore inquadramento di cui al punto 1) per il periodo dal deposito del ricorso alla emanazione della sentenza
5) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante in riferimento Parte_1
a tutte le somme si cui ai punti precedenti al pagamento in favore del geom. degli Controparte_1 interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme di cui sopra dalla maturazione al deposito del presente ricorso nonché degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data del deposito del ricorso al saldo (o in subordine degli interessi legali e della rivalutazione monetaria).
6) spese di causa rifuse.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA alternativa salvo gravame: Piaccia alla Corte d'Appello di Trieste sezione lavoro Piaccia alla Corte d'appello di Trieste sezione lavoro respingere l'appello proposto dagli in quanto inammissibile e/o infondato e Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto del geo. TT all'inquadramento dal mese di aprile 2009 (ovvero dalla diversa data che apparirà di giustizia) ad oggi nel livello U-1 secondo la classificazione di cui alle condizioni di impiego per il per-sonale civile non statunitense delle forze armate USA operanti in Italia
2) disporre la modifica costitutiva del rapporto di lavoro con riconoscimento in favore del ricorrente dell'inquadramento nel livello U-1 da aprile 2009 (ovvero dalla diversa data che apparirà di giustizia) con condanna del resistente a adeguare il trattamento complessivo retributivo ed indennitario a tale livello
3) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante al pagamento Parte_1 in favore del geom. delle differenze retributive collegate al riconoscimento del Controparte_1 livello U-1 (da aprile 2009 ovvero dal-la diversa data che apparirà di giustizia) per differenze retributive, indennitarie premiali collegate ad ogni istituto contrattuale e/o legale nella misura che apparirà di giustizia anche in applicazione dell'art. 36 Cost. che verrà accertata in corso di causa a mezzo di idonea consulenza tecnica d'ufficio;
3 4) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante al pagamento Parte_1 in favore del geom. delle differenze retributive ed indennitarie collegate al Controparte_1 superiore inquadramento di cui al punto 1) per il periodo successivo al deposito del ricorso sino alla emanazione della sentenza
5) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante in riferimento Parte_1
a tutte le somme si cui ai punti precedenti al pagamento in favore del geom. degli Controparte_1 interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme di cui sopra dalla maturazione al deposito del presente ricorso nonché degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data del deposito del ricorso al saldo (o in subordine degli interessi legali e della rivalutazione monetaria).
6) spese di causa rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Pordenone accoglieva integralmente la domanda di inquadramento superiore come Q2 azionata da nei confronti degli Controparte_1 Parte_1 di cui era dipendente dal 1996, da ultimo come impiegato U2, a fronte delle mansioni di
[...]
“Project Management” allegate e realizzate dal ricorrente;
inquadramento riconosciuto con decorrenza aprile 1999.
Per l'effetto il tribunale condannava lo Stato Americano al pagamento delle differenze retributive maturate che quantificava in euro 150.487,56 oltre alle spese di lite.
Nell'accogliere la domanda il giudice di primo grado valorizzava precedente dell'ufficio ed in particolare sentenza n. 109/11, passata in giudicato, con cui il tribunale di Pordenone in caso analogo
( geom. aveva accolto la domanda stabilendo che l'incarico di project manager CP_2 presso l'ufficio project esse diritto, qualora provato, all'inquadramento superiore come Parte_3
Q2, oltre al contenuto delle deposizioni testimoniali dei sigg.ri e . Tes_1 Tes_2 Tes_3
2. Avverso la sentenza proponeva appello il instando per la Parte_4 riforma integrale della sentenza.
Si costituiva l'appellato che chiedeva la conferma della sentenza o, in subordine, la sua riforma parziale, con riconoscimento di un livello di inquadramento superiore ( U1), ma inferiore rispetto al livello Q2 riconosciuto dal giudice di prime cure.
3. La Corte di Appello di Trieste tentata, con esito negativo, la conciliazione della lite, disponeva approfondimento istruttorio con il riesame del testimone già escusso in primo grado CP_3
[...]
La causa durante la fase istruttoria era assegnata a nuovo Consigliere Lavoro pervenuto in Corte.
4 Indi completata l'istruttoria, concesso alle parti il deposito di note illustrative, questa Corte, all'esito della discussione orale dell'11 settembre 2025 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il Governo impugna la sentenza con una serie di articolati motivi. Parte_5
Con il primo motivo contesta la decisione del primo giudice nella parte in cui il tribunale di
Pordenone, senza descrivere né prendere in esame le declaratorie di riferimento, si sarebbe limitato a considerare fondata la domanda attorea in ragione della presunzione che lo svolgimento di mansioni e compiti di project manager desse titolo al , inquadrato dal datore di lavoro come U2 , per CP_1 ottenere il livello superiore ( o meglio due livelli superiori passando da impiegato U2 a quadro bypassando così il livello U1).
L'appellante assumeva che il non avesse provato di avere svolto con continuità e prevalenza CP_1 questi compiti tanto che dalle prove raccolte emergeva lo svolgimento di questa attività soltanto in relazione a quindici progetti in otto anni ( circa due progetti l'anno dunque),
Eccepiva che il avesse svolto prevalentemente le mansioni di Construction Inspector di CP_1 livello U2 e che in ogni caso i progetti nei quali era stato nominato Project Manager erano di scarsa complessità e valore economico contenuto.
Assumeva l'appellante che la propria descrizione delle attività caratterizzanti il lavoratore di livello
U2 ( come riportate nel proprio doc.6), non erano state contestate in modo specifico dal ricorrente in primo grado, fermo restando che anche l'istruttoria orale consentiva di ritenere provato che le mansioni svolte dal fossero esclusivamente mansioni di livello U2 prive di quella autonomia CP_1 operativa e soprattutto ideativa ed esecutiva tipica del quadro.
Con il secondo motivo gli USA contestavano che il avesse provato di possedere i requisiti CP_1 per essere inquadrato come quadro in base al piano di inquadramento dell'1.10.2005 ; in particolare la nuova previsione collettiva inseriva i quadri in tre livelli ( dal più basso Q2, Q1 al più alto Qx) prevedendo una serie di indici e griglie descrittive dei requisiti che non erano presenti nel caso del il quale non possedeva il potere decisionale e l'autonomia di giudizio tipica del Q2. CP_1
Infatti il non poteva modificare le specifiche contrattuali o i disegni ed era soggetto alla CP_1 supervisione tecnica ed amministrativa del . Tes_3
D'altra parte il non era laureato ( cfr. diplomato geometra) a differenza degli altri quadri che CP_1 avevano il titolo di architetto o ingegnere;
lamentava quindi che l'interessato svolgesse soltanto funzioni esecutive ed operative e fosse privo delle conoscenze specialistiche che erano necessarie per potergli attribuire il livello superiore.
5 Con il terzo motivo l' appellante contestava la sentenza per non avere il giudice posto a confronto le mansioni svolte con il livello di inquadramento assegnato e le relative declaratorie.
Con quarto motivo assumeva che, alla luce della descrizione e delle griglie descrittive degli standard attribuibili ai lavoratori già dipendenti al momento della entrata in vigore del nuovo sistema di inquadramento con le condizioni di impiego di cui al proprio doc. 9, l'inserimento nel punteggio corrispondente al livello GS -9 ( punteggio 1990), rendeva evidente come l'assegnazione del livello di inquadramento U-2 fosse del tutto congruo.
5.L'appellato nel costituirsi in giudizio ha contrastato integralmente l'appello evidenziando che il era stato assunto dall'aviazione degli , all'interno del Civil CP_1 Parte_1
Engineering Squadron presso la base Usaf di Aviano, con attribuzione del profilo di “Engineering
Draftman “, disegnatore con livello U4 a tempo indeterminato.
Assumeva che la struttura cui era stato assegnato il era lo squadrone di ingegneria civile che CP_1 si occupava di gestire tutte le attività progettuali, di studio, verifica esecuzione tecnica ingegneristica relativa alla progettazione, esecuzione, accettazione degli interventi tecnico ingegneristici comprese le manutenzioni e la sicurezza delle strutture della base ed altre installazioni USAF. Indi il ricorrente era stato trasferito presso l'ufficio Project Management ove aveva ottenuto, sotto la responsabilità di
NG. , la nomina quale Project Manager, a fronte di un inquadramento come Construction Tes_3
Inspector U2.Allegava pertanto che dal 2009 al 2018 aveva svolto con continuità e prevalenza mansioni di “project manager”, soggetto unico responsabile del progetto e della sua esecuzione di cui rispondeva in via esclusiva al solo . Tes_3
Premesso quindi il processo di primo grado e gli esiti della istruttoria, l'appellato contestava i motivi di appello.
Rispetto al primo motivo richiamava gli esiti della istruttoria orale assumendo che numericamente i progetti seguiti come Construction Inspector erano meno numerosi , che il cumulo della funzione di project con quella di construction inspector non ne sminuiva l'importanza e il ruolo come descritto anche dai testimoni.
Rilevava poi che in primo grado aveva contestato il proprio inquadramento come U2 e che i progetti dimessi erano soltanto una parte di quelli seguiti come project manager e in ogni caso erano progetti dal valore economico significativo e importante per la base di Aviano e le altre basi americane.
Eccepiva che a seguito del pensionamento dello inquadrato giudizialmente come Q2 in CP_2 quanto project manager- il gli aveva assegnato il prosieguo dei progetti in precedenza Tes_3 seguiti dal collega geometra.
Eccepiva che il esercitava nei propri confronti potere di supervisione e controllo analogo Tes_3
a quello svolto sugli altri colleghi di livello superiore Q2 e che rivestivano il ruolo di project manager.
6 Contestava il secondo motivo rilevando che dall'istruttoria svolta risultava provato il possesso delle caratteristiche e competenze tipiche del quadro di cui all'accordo di del 2005. Parte_6
Assumeva la correttezza del livello rivestito e in via subordinata riproponeva ex art. 346 c.p.c. le eccezioni e domande non esaminate dal primo giudice.
In particolare riproponeva la domanda formulata in via subordinata di inquadramento nel livello U1 tenuto conto delle griglie e punteggi delle condizioni di impiego che consentivano di attribuirgli un punteggio superiore corrispondente al G13 e quindi al livello superiore U1 ( livello intermedio rispetto a quanto riconosciuto dal primo giudice).
6. Il proposto appello va rigettato per le assorbenti ragioni che seguono.
Come premesso nella sintesi processuale il , dipendente civile del Governo Americano CP_1 presso la Base di Aviano, era stato da ultimo inquadrato nel livello U2 come Construction Inspector
( cfr. doc. 6 parte appellante 1). 1 “Esegue ispezioni e la sorveglianza dei progetti di costruzione caratterizzati da inusuale difficoltà
o complessità. I contratti possono essere per la costruzione o ristrutturazione di ampi, complessi progetti quali ristrutturazione, riparazione dei sistemi di distribuzione elettrica sotterranei;
e costruzione degli uffici amministrativi e delle strutture per il supporto e la manutenzione degli aerei. Esegue l'ispezione di un ampio progetto quali l'ispezione dei materiali, l'installazione e collaudo di strutture e sistemi elettrici, meccanici e/o idraulici. Coordina con i rappresentanti dell'appaltatore relativamente alle tempistiche dei lavori, interpretazione dei progetti e delle specifiche, selezione dei metodi di lavoro, e sulla accettabilità dei materiali e della manovalanza per assicurare la conformità ai requisiti contrattuali. Approva modifiche ai progetti che non alterino i disegni di base o che comportino costi aggiuntivi per il governo. Riferisce di situazioni controverse che hanno anche determinato o che possono determinare contestazioni formali da parte dell'appaltatore. Esse posso scaturire ad esempio da modifiche al contratto o avverse condizioni climatiche. Si coordina con l' per porre rimedio alle inadempienze al contratto, materiali non accettabili, o Controparte_4 relative al lavoro svolto, per garantire la conformità ai requisiti contrattuali. Raccomanda l'approvazione/disapprovazione delle richieste dell'appaltatore e degli stati di avanzamento dei lavori. Monitora e valuta gli stati di avanzamento dei lavori, rilevando i progressi nei lavori, i ritardi, e altri problemi che possono interferire con la costruzione, 50% Rivede i progetti e le specifiche per garantirne la accuratezza e la completezza. Raccomanda modifiche tecniche ai progetti/specifiche in base alle condizioni attuali e ai requisiti di sicurezza. Le raccomandazioni sono fornite ai rappresentanti dell'appaltatore Rivede e risolve i problemi che si verificano, garantendo il rispetto da parte dell'appaltatore della tempistica dei lavori, dei metodi, dei progetti e delle specifiche. Lavora a stretto contatto con il personale dell'appaltatore per spiegare le richieste dell' e fornire consulenza sui metodi alternativi. Partecipa alla fase precedente Parte_7 l'aggiudicazione, alle riunioni precedenti alla costruzione, e alle riunioni per la sicurezza per fornire le informazioni necessarie per chiarire la parte tecnica delle specifiche e dei progetti. Assiste gli ingegneri nella formulazione dei progetti e delle specifiche se necessario. 30% Prepara vari documenti, rapporti e corrispondenza e mantiene i rapporti giornalieri e i rapporti di sicurezza evidenziando il progresso della costruzione e della amministrazione del contratto. Riproduce i disegni relativi alla costruzione e le attività di disegni come richiesto. Registra riassunti di importanti discussioni con l'appaltatore e delle decisioni prese relative alla deviazione dai progetti e dalle specifiche del contratto 20%”. 7 Lamentava di avere diritto ad un inquadramento superiore poiché dal 2009 al marzo 2018 ( quando a seguito della richiesta sindacale di livello superiore, la sua posizione all'interno dell'ufficio era stata modificata dal datore di lavoro), aveva rivestito con continuità e prevalenza il ruolo di project manager; mansioni che per la loro qualità e complessità rientravano nella declaratoria contrattuale del Q2. Assumeva il ricorrente che tutti coloro che avevano rivestito o rivestivano ancora questa posizione( , , , cfr. punto 47 del ricorso di primo grado), erano CP_2 Tes_2 Parte_8 Parte_9 inquadrati nel livello Q2.
7. Il primo giudice all'esito dell'istruttoria accoglieva integralmente la domanda osservando quanto segue:”… Ciò premesso, si impongono innanzitutto due rilievi di carattere preliminare aventi comunque natura dirimente ai fini del decidere. 1) In primo luogo non pare inutile rammentare che sulla base di precedenti giurisprudenziali specifici (vedasi sentenza dell'adito Tribunale n° 109/2011 avente quale ricorrente il geom. appare pacifico che L' CP_2 Parte_10 presso l' dà diritto, qualora provato, all'inquadramento
[...] Controparte_5 nel livello Q2, come in quel caso avvenuto in forza del menzionato provvedimento 2)
Secondariamente nel presente contenzioso appaiono meritevoli di maggiore credibilità ed attendibilità i testi indotti dall'odierno attore, essendo i soli ad avere una PERCEZIONE DIRETTA
DEI FATTI MANIFESTATA DURANTE QUASI L'INTERO PERIODO PER CUI È CAUSA.
Segnatamente: Il teste ha confermato che nell'arco temporale di riferimento aprile Testimone_4
2009 – marzo 2018 vi sono stati contratti in cui lo stesso è stato coinvolto nel ruolo di legale rappresentante dell'impresa nonché di direttore tecnico dando riscontro in certo qual modo Pt_11 allo svolgimento continuativo delle mansioni di Project Manager ad opera dell'odierno ricorrente;
il teste , dipendente dello Stato Estero dal 05/11/1998 svolgente la funzione di project Testimone_5 manager dal 01/08/2008, ha riferito di aver presenziato a staff meeting (riunioni di gruppo) ove ognuno relazionava dei progetti cui era impegnato come project manager e quindi anche il CP_1 per la sua parte;
l'NG. è apparso il soggetto maggiormente qualificato a livello Controparte_3 di deposizione stante il fatto di essere il responsabile dell'ufficio, nonché diretto superiore del ricorrente e soprattutto colui che ha nominato quest'ultimo project manager. Al contrario i testi indotti dagli USA signori e – il primo operante ad Aviano dal Tes_6 Testimone_7 giugno 2015 al maggio 2020 ed il secondo dal dicembre 2019 al novembre 2022 – non hanno avuto per loro stessa ammissione un riscontro diretto di quanto concretamente svolto dal geom. CP_1 mentre nulla è stata in grado di riferire la signora . In buona sostanza l'NG. Parte_12 Tes_3 in primis ma in modo non trascurabile anche i signori e hanno tutti confermato
[...] Tes_2 Tes_1 in corso di causa per conoscenza diretta che l'odierno attore ha svolto tutte le mansioni e gli incarichi caratterizzanti il ruolo di project manager. E' emerso in particolare dal tenore complessivo delle
8 loro deposizioni e a suggello dei numerosi capitoli formulati in via istruttoria e giudizialmente ammessi, peraltro in piena aderenza ai requisiti dettati dall'accordo di per l'attribuzione Parte_6 del livello quadri, che il project manager (e nello specifico il ): a) E' dotato di ampia CP_1 autonomia operativa, ideativa ed esecutiva, essendo gli incarichi ricevuti connotati da direttive di massima riguardanti i risultati da conseguire. Nel particolare esegue i sopralluoghi, contatta
l'utente dell'opera da realizzare, raccoglie i dati necessari e discute la fattibilità delle opera richieste, verifica e analizza l'impatto economico dell'opera, redige il progetto ed i disegni, realizza il computo metrico, finalizza la lista delle opere da eseguire e ne determina le previsioni di costo e di budget, fissa i tempi di esecuzione delle opere e, una volta completata la progettazione, la trasmette all'ufficiale contraente che dà inizio alla fase contrattuale per l'individuazione del costruttore (o realizzatore dell'opera). Trattasi ovviamente di autonomia nel processo decisionale
LIMITATAMENTE all'area di specializzazione, come del resto contemplato in sede di declaratoria.
b) Coordina altresì i colleghi dell'ufficio progettazione che hanno tutti una specifica competenza:
l'NG. la specializzazione elettrotecnica, l'NG. in calcoli strutturali, l'NG. Per_1 Tes_2 Parte_8 in calcoli meccanici, il geom. come progettista civile. Assume altresì la funzione di CP_2 coordinamento ed ottimizzazione dell'attività di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, siano essi le imprese appaltatrici, le agenzie sia interne che esterne alla Aviano, gli enti istituzionali Pt_13 italiani. Per ogni progetto detta figura fissa varie conferenze di revisione, garantisce la corretta distribuzione delle opere di revisione del progetto a tutti gli interessati assegnando loro un termine per fornire eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti. c) È per giunta il solo responsabile del progetto e della sua concreta attuazione rispondendone esclusivamente al capo ufficio NG. Tes_3 il quale ha la responsabilità esterna dell'opera senza tuttavia partecipare direttamente né alla
[...] fase esecutiva del progetto né alla fase esecutiva delle opere;
sottoscrive tra gli altri il “Form DD
1351” che è il documento finale nel quale viene decretata l'accettazione del lavoro da parte del
Governo degli e viene autorizzato l'accertamento dell'opera. d) Nella gestione Parte_1 dei progetti assegnatigli il Geom. ha conosciuto ed applicato in materia edile e di tecnica CP_1 costruttiva sia la normativa statunitense che italiana per come individuata in modo circostanziato ai capitoli 34 e 35 di ricorso puntualmente conferiti dai testi e . Si rammenta che in Tes_2 Tes_3 sede di declaratoria per l'attribuzione del livello Q2 è richiesta una conoscenza di base. e) Il ricorrente nella sua funzione di project manager risulta aver svolto la propria opera non solo presso la base di Aviano ma anche in riferimento alle altre basi statunitensi in Italia per progetti realizzati
a San Vito dei Normanni, Castiglione della Stiviere (Mantova), Ghedi (Brescia), come riscontrato dai testi relativamente al formulato capitolo 37 e come anche emerso dalla copiosa documentazione acquisita in causa a seguito di ordine di esibizione e puntualmente richiamata dal patrocinio attoreo
9 a pag. 11 delle note conclusive da cui è dato evincere un valore complessivo delle opere di circa 4 milioni di euro. f) A livello di supervisione ricevuta, è emerso anche dalla svolta istruttoria (cap. 38) che il controllo esercitato dall' NG. sull'operato del e degli altri project Tes_3 CP_1 manager si limitava all'assegnazione dei lavori e degli obiettivi da raggiungere e circoscritto alla verifica finale di costo e rispondenza con le programmazioni di bilancio. g) Non va sottaciuto infine che l'attività professionale dell'odierno ricorrente ha assunto rilevanza esterna, in quanto condotta in continuo contatto ed interfaccia con i comandi e le agenzie statunitensi, con gli enti e le amministrazioni italiane, con le imprese ed i professionisti incaricati. Merita altresì di essere evidenziato che la firma del geom. era necessaria per rendere efficaci anche verso l'esterno CP_1 gli atti del procedimento rammentandosi in proposito, come già visto in precedenza, che il modello
“FORM DD 1351” si rivelava indispensabile per l'accatastamento dell'opera realizzata.”.
8. Esaminando i motivi di appello che possono essere esaminati congiuntamente in quanto finalizzati a porre in luce l'erroneità delle conclusioni meritali del tribunale di Pordenone, corre l'obbligo evidenziare che in linea generale, come correttamente evidenziato dall'appellante, nelle controversie di questa natura, il lavoratore ha l'onere di provare lo svolgimento di compiti ascrivibili al livello superiore;
deve quindi allegare e provare che- di fatto- l'inquadramento ricevuto non corrisponde ai compiti assegnati per le caratteristiche concrete dell'attività lavorativa.
Il giudice nell'esaminare questo tipo di domande deve porre in essere un ragionamento di confronto tra quanto emerso in giudizio e le declaratorie controverse secondo un ragionamento che è definito dalla giurisprudenza come trifasico.
In tema tra le altre Cass.n. 30580/2019 :”. Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n.
3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.”.
9. Nel caso di specie, apparentemente, il primo giudice sembra aver ignorato l'adozione del precitato schema logico di ragionamento, tuttavia le conclusioni cui è pervenuto- ad avviso di questa Corte anche alla luce dell'approfondimento istruttorio realizzato dal Collegio- sono corrette.
Quanto al primo motivo di appello con cui gli USA hanno criticato la sentenza, osserva la Corte che l'appellante con la censura de qua dimostra di convenire con la conclusione del giudicante: lo
10 svolgimento prevalente di compiti di Project manager consentirebbe al lavoratore di essere inquadrato come Quadro.
A fronte di ciò l'approfondimento istruttorio disposto dal Collegio con la nuova deposizione del testimone , Q1 e immediato superiore gerarchico del e degli altri quadri che Tes_3 CP_1 rivestivano il ruolo di Project Manager, consente di ritenere provato da parte del lo CP_1 svolgimento prevalente e continuativo di mansioni superiori.
Nella promiscuità delle mansioni rientra infatti nella discrezionalità del giudicante valutare la sussistenza o meno dei profili caratterizzanti il livello superiore purchè il tempo dedicato allo svolgimento dei compiti ascrivibili al livello superiore sia, come nel caso di specie,- superiore a quello dedicato all'esercizio di mansioni di livello inferiore.
Il testimone premenzionato nella nuova deposizione del 2 aprile 2025, a domanda specifica del
Consigliere istruttore, ha infatti confermato che il 60% del tempo lavoro del era dedicato CP_1 allo svolgimento dei compiti propri del project manager; trattandosi di prevalenza non soltanto quantitativa ma anche qualitativa, in ragione delle superiori responsabilità del rispetto Pt_14 all'impiegato di livello U2, la valorizzazione della deposizione consente di rigettare il primo motivo.
A ciò va aggiunto che lo stesso testimone nel prosieguo della dichiarazione ha confermato che il controllo da lui svolto sull'attività del nella qualità di project manager, era del tutto eguale CP_1
a quello realizzato nei confronti degli altri dipendenti inquadrati come Q2 i quali ricoprivano, in altri progetti, la posizione di project manager ( cfr. Dall'Olio, Iandolo). Controllo tecnico ed Tes_2 amministrativo sotto il profilo dell'accuratezza tecnica e della conformità al budget ed altri parametri di costo.
Il testimone ha riferito che i progetti affidati al non erano soltanto quelli elencati nel capitolo CP_1
36 ( e il cui valore non era certo modesto cfr. pagg. 16 note di discussione parte appellata da cui emergono progetti di valore superiore in alcuni casi al milione di euro) e di cui l'Amministrazione
Americana aveva prodotto soltanto una parte dei documenti in proprio possesso, ma anche altri, fermo restando che di regola trattavasi di lavori edili di ristrutturazione o edificazione considerata la competenza come geometra del il quale, per esigenze specifiche di tipo meccanico o CP_1 elettrico, poteva chiedere consulenza agli altri colleghi di ufficio ( cfr. capitolo 14 deposizione Tes_3
e .
[...] Tes_2
Consulenza cui a propria volta ricorrevano anche gli altri quadri quando si trattava di problematiche esulanti la propria competenza tecnica ( cfr. anche gli architetti dovevano rivolgersi ad ingegneri per il calcolo statico, cfr. doc. ). Tes_3
Né è sostenibile che il primo giudice si sia limitato a prendere atto della decisione emessa sul caso
; infatti il tribunale come emerge dalla mera lettura della sentenza impugnata, oltre a CP_2
11 confermare che il ruolo di project manager era tipico del personale di livello Quadro, nello stesso tempo aveva accolto la domanda attorea valorizzando le deposizioni testimoniali dei soggetti offerti dal ricorrente che avevano confermato la realizzazione di attività con le caratteristiche tipiche del
. Pt_14
Fermo restando che il in primo grado aveva provato che come project manager godeva delle CP_1 stesse responsabilità degli altri colleghi che rivestivano lo stesso ruolo in altri progetti, partecipando agli staff meeting al pari degli altri (dep. , questo Collegio osserva che l'appellante non ha Tes_2 neppure provato- né tanto meno allegato- quali compiti o attività proprie del project manager fossero svolte dagli altri colleghi diversamente e/o in via ulteriore rispetto al . CP_1
9. Quanto poi al mansionario di cui al nuovo Piano di Inquadramento Quadri ( cfr. doc. 8 parte appellante pag. 190), come invocato dalla parte appellante con il secondo motivo di appello, parte attrice in primo grado ha provato di possedere le caratteristiche per essere inquadrato tra i dipendenti che, pur non essendo dirigenti”..svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi dell'ente; lavoratori per i quali è richiesta una conoscenza approfondita delle interrelazioni ed interazioni delle proprie funzioni con altre funzioni connesse nonché conoscenza della struttura organizzativa delle forze armate e delle gerarchie di comando…” ( cfr. doc.
8-9 parte appellante).
Oltre a ciò per quanto riguarda il Q2 la previsione normativa interna riconosce il livello a coloro che:”.. Oltre ai requisiti di base della definizione di categoria, le posizioni svolgono le loro funzioni sotto supervisione amministrativa, ed esercitano iniziativa ed autonomia nel processo decisionale limitatamente all'area di specializzazione. Alle posizioni è richiesta una conoscenza di base dei sistemi o delle operazioni propri degli o dell'Italia o di altro paese ospitante, oppure degli Parte_1 accordi o protocolli internazionali, nonchè della legge e della giurisprudenza consolidata, riferibili alla funzione ed area di responsabilità della posizione. Le posizioni hanno un impatto limitato sul raggiungimento della missione dell'organizzazione per il quale esse normalmente interagiscono con personale militare o civile di pari rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa USA o del paese ospitante. Una o più delle situazioni sotto descritte sono applicabili a questo livello.-I compiti sono assegnati su progetti specifici o su base continuativa;
oppure sono intrapresi di propria iniziativa sulla base di evidente necessità, previa autorizzazione del supervisore ove richiesta. -I compiti sono caratterizzati da fattori, quali situazioni mutevoli o sviluppi nel campo professionale, scientifico, amministrativo, tecnico o commerciale di assegnazione;
coinvolgono argomenti di natura controversa, non convenzionale o nuova. - I compiti assegnati richiedono frequentemente sostanziali adattamenti o ampliamento delle linee guida disponibili e delle procedure stabilite o, in qualche caso, lo sviluppo di nuove modalità di approccio, metodi, o tecniche per le specifiche applicazioni. -.
12 Svolge funzioni di difficoltà e responsabilità comparabili non sopra elencate ma pienamente rispecchianti questo livello. Profili esemplificativi: Specialista Attività Commerciali Specialista
Attività di Recupero Riutilizzo e Smaltimento Materiali Usati Specialista Contabile Specialista della
Sicurezza e Prevenzione Infortuni Specialista della Tutela Ambientale Specialista delle Relazioni
Sindacali Specialista delle Risorse Umane Specialista delle Telecomunicazioni Specialista di Budget
Specialista Informatica Specialista in Logistica Specialista NGegnere (Civile, Meccanico, Elettrico)
Specialista nel Ramo Manutenzione Specialista Piani di Sviluppo e Controllo Specialista Trasporti
Specialista Ufficio Alloggi Specialista Ufficio Catasto ed Intermediazione Immobiliare Specialista
Ufficio Sicurezza Specialista Verifiche Amministrative Tecnico Progettista Specialista (Meccanico,
Civile, Elettrico, Elettronico) Specialista Legale”( cfr. doc. 8 parte appellante).
Ritenute le previsioni che precedono e le ulteriori condizioni di impiego ( specchietto riassuntivo a pag. 29-30 del ricorso in appello), quanto all'autonomia le norme de quibus prevedono una autonomia decisionale limitata all'area di specializzazione;
autonomia posseduta dal nell'ambito del CP_1 progetto specializzato affidatogli.
In base alle prove orali ed in particolare alla luce delle deposizioni rese dal che essendo Tes_3 il diretto superiore del aveva conoscenza diretta e immediata delle sue attività , con CP_1 riferimento ai progetti edili affidati al , il testimone ha confermato le circostanze da cui CP_1 emerge la prova dell'autonomia( cfr. capitoli da 12 a 18 di parte attrice in primo grado e riportati in nota nella memoria di costituzione in appello a pag. 31 e 322); autonomia del eguale a quella CP_1
degli altri project manager per quanto riferito dallo stesso testimone. Quanto poi ai poteri di coordinamento, dalle deposizioni del e risulta che il si Tes_8 Tes_2 CP_1 interfacciasse con tutti i soggetti anche esterni nell'ambito del progetto assegnato, coordinando all'interno dello stesso anche tutti gli addetti dell'ufficio di progettazione.
Esaminando l'indice della responsabilità è provato che il avesse come referente diretto del CP_1 progetto soltanto il il quale, per quanto dichiarato avanti a questo ufficio, deteneva la Tes_3 supervisione amministrativa e tecnica del progetto, ma non tanto sotto il profilo della competenza edile, quanto piuttosto della “ verifica dell'accuratezza tecnica , conformità al budget e altri parametri di costo “( cfr. dep. ). Tes_3
I testimoni hanno altresì riferito in senso positivo in merito al possesso da parte del delle CP_1 conoscenze tecniche specialistiche in campo edile sia con riferimento alla normativa italiana che statunitense ( cfr. dep. e sul capitolo 35 parte ricorrente in primo grado). Tes_2 Tes_3
Analogamente i testimoni ( vedi in particolare che era titolare di impresa ), hanno Tes_1 confermato che come project manager il ricopriva il ruolo di contatto e impulso oltre che di CP_1 controllo e sollecitazione con gli organismi tecnici italiani, agenzie e uffici statunitensi. Quanto poi alle estensioni della competenza i progetti elencati riguardavano non soltanto la di Aviano ma Pt_13 anche la di San Vito dei Normanni, Castiglione delle Stiviere, Ghedi. Pt_13
La circostanza che si trattasse di attività di rilevanza anche esterna è confermata dal Form DD 1354 che per quanto dichiarato dai testimoni e in particolare dal era redatto dal . Nella Tes_3 CP_1 sua deposizione si legge che: “ il 1354 è documento catastale ed è documento di acquisizione dell'opera e aggiorna il valore catastale. E' predisposto e sottoscritto dal project manager e poi passa all'ufficio real property per l'acquisizione”.
Ne consegue il raggiungimento della prova della rilevanza anche esterna dell'attività svolta dal
. CP_1
all'appalto formulano le offerte. Le offerte vengono valutate dai responsabili dell'Ufficio Contratti e dal project manager che con-giuntamente deliberano la scelta dell'appaltatore. CAPITOLO 18: V.C. Il project manager è il solo responsabile del progetto e della sua concreta attuazione e ne risponde esclusivamente al capo ufficio, ing. . Quest'ultimo, pur essendo Tes_3 costantemente informato dal project manager degli stati di avanzamento, ha la responsabilità esterna dell'opera, però non partecipa direttamente né alla fase esecutiva del progetto né alla fase esecutiva delle opere. CAPITOLO 21: Per ogni progetto, il project manager fissa varie conferenze di revisione;
garantisce la corretta distribuzione delle copie di revisione del progetto a tutti gli interessati assegnando loro un termine per fornire eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti;
consolida e seleziona, previa valutazione oggettiva e motivata dei commenti, le richieste di chiarimento e di variazione da discutere e/o esaminare. CAPITOLO 22: Nelle conferenze di revisione il project manager, in quanto capo progetto, conduce la verifica sulla base dei documenti da lui preparati, approvando e/o non approvando, motivatamente, i suggerimenti e le richieste di modifica, rispondendo alle istanze di chiarimento. 14 Né rileva l'obiezione sollevata dall'appellante che valorizzando il proprio doc. 7 nella parte in cui escludeva la possibilità da parte del project manager ( nella specie ), di modificare i disegni CP_1
o progetti, ha eccepito che il non fosse dotato del potere decisionale tipico del quadro. CP_1
Infatti la declaratoria del quadro limita il potere decisionale all'area di specializzazione e progetto assegnato;
né è provato che gli altri project manager- a differenza del potessero modificare CP_1
i progetti e disegni di cui al contratto.
Inoltre il , con riferimento alla posizione del , ha riferito che il dipendente Tes_3 CP_1 premenzionato, a fronte del rilievo topografico, redigeva personalmente il progetto, i disegni, il computo metrico, indicando le opere da eseguire e determinando le previsioni di costo e budget, oltre ai tempi di esecuzione delle opere.
Fase preparatoria tipica del e relativa alla predisposizione del progetto che, una volta Pt_14 approvato e validato dagli uffici superiori competenti, non era più modificabile neppure dal . CP_1
10. Quanto poi alla circostanza che il - per quanto dichiarato dalla per prassi, nella CP_1 Tes_3 sua qualità di project manager fosse nominato contemporaneamente anche construction inspector( impiegato tecnico, subordinato al coordinamento e potere decisionale del quadro), il quale svolge mansioni operative limitate e prive di potere decisionale, trattasi di elemento che non incide sulla prova- raggiunta nel caso di specie- del livello superiore.
Il , per quanto espresso nei punti che precedono, svolgeva in prevalenza mansioni ascrivibili CP_1 al livello Q2 ( 60% del proprio tempo lavoro); la circostanza che in ragione delle abilità tecniche del
, il decidesse per molti progetti di affidargli anche il ruolo esecutivo di inspector CP_1 Tes_3 construction, non può incidere sul suo diritto all'inquadramento superiore.
Infatti- e questo anche per rigettare il terzo motivo di appello- il construction inspector svolgeva i propri compiti operativi anche rispetto alle ditte incaricate dei lavori, soltanto una volta approvato e deciso il progetto che nella fase preparatoria di progettazione e calcolo era predisposto e studiato dal solo project manager.
Trattasi quindi di ruoli e competenze diverse come confermato anche dalle testimonianze rese dal e i quali hanno riferito che nel periodo di causa c'erano anche progetti in cui il Tes_3 Tes_9 construction ispector era persona diversa dal che in quel caso rivestiva il solo ruolo di project CP_1 manager ( cfr. dep. sul capitolo 36).
11. Quanto espresso nei punti motivazionali precedenti consente anche di superare le obiezioni sollevate dalla parte appellante;
la circostanza che il fosse stato inquadrato come U2- alla CP_1 luce delle condizioni di impiego intervenute nel tempo ( cfr. docc. 8 e 9 parte appellante), come normativa unica che aveva ridefinito i livelli impiegatizi e unificato i quadri, non rileva poichè il ricorrente in primo grado aveva provato, come era suo onere, che le mansioni svolte non erano
15 soltanto quelle impiegatizie standardizzate tipiche del lavoratore che “ svolgono o controllano lavoro esecutivo di ufficio, o lavoro amministrativo, tecnico o professionistico” ( cfr. doc. 8), ma nella prevalenza mansioni specializzate relative all'edilizia, collegate a peculiari progetti in un momento storico della base di Aviano in cui, per quanto dichiarato dal c'erano “ molte attività da Tes_3 svolgere come costruzione e ristrutturazione o meglio progetti di ingegneria”( cfr. dop. Dalla Torre del 2 aprile 2025).
Ne consegue il rigetto anche del terzo e quarto motivo perché del tutto infondati alla luce dell'istruttoria svolta.
12. All'esito del giudizio l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore della domanda dichiarato dall'appellante (domanda di II fascia media, euro 52000-260000,00), secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni, tenuto conto della fase istruttoria eseguita in appello.
All'infondatezza dell'appello consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per l'appellante per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
PER QUESTI MOTIVI
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado che liquida in complessivi euro 12.200,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 CAPITOLO 12: V.C. Per ogni singolo progetto edile (costruzione o manutenzione straordinaria) viene scelto, dal capo ufficio, l'ing. , tra i membri dell'ufficio progettazione, il project Tes_3 manager de-stinato a svolgere funzioni di progettazione, direzione, coordinamento e sorveglianza del progetto.
CAPITOLO 13: V.C. Il project manager nominato esegue i sopralluoghi, contatta l'utente dell'opera da realizzare, raccoglie i dati necessari e discute la fattibilità delle opere richieste. Verifica e analizza l'impatto economico dell'opera, provvede al rilievo topografico, redige il progetto ed i disegni, realizza il computo metrico, finalizza la lista delle opere da eseguire e ne determina le previsioni di costo e di budget, fissa i tempi di esecuzione delle opere.
CAPITOLO 14: V.C. Il project manager realizza poi il progetto delle opere coordinando gli altri colleghi secondo le loro specifiche competenze
CAPITOLO 15: V.C. Il project manager ha la funzione di coordinamento fra gli uffici e le agenzie coinvolte nell'esecuzione del progetto, sia interne che esterne alla Base di Aviano.
CAPITOLO 16: V.C. Una volta completata la progettazione il project manager la trasmette all'ufficiale contraente, che dà inizio alla fase contrattuale per l'individuazione del costruttore (o realizzatore dell'opera
CAPITOLO 17: V.C. Durante la fase di assegnazione del contratto, al fine di rendere chiari ai concorrenti del futuro appalto i contenuti tecnici del progetto, questi vengono illustrati dal project manager in uno specifico meeting con visita alla futura sede dei lavori. Dopo di ché i partecipanti 13