Articolo 1 della Legge 7 maggio 1942, n. 562
Versione
8 giugno 1942
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 gennaio 1942-XX, n. 87, concernente disposizioni per i militari prigionieri di guerra o altri cittadini italiani che si trovano in territorio nemico con la seguente modificazione:

All'art. 3, n.1, alle parole: «o che comunque non possano essere differiti», sono sostituite le altre: «o ad altri atti che non possono essere differiti».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Entrata in vigore il 8 giugno 1942