Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/06/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
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N. R.G. 10395/2016
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 16.06.2025 il giudice dott. Luca Angioi,
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per il 01.04.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate dai difensori delle parti, che hanno concluso in conformità ai precedenti scritti difensivi;
- rilevato che l'udienza di cui sopra veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., di cui non si dà lettura del dispositivo in aula, essendo l'udienza sostituita dal deposito di note scritte.
Il Giudice
dott. Luca Angioi
N. R.G. 10395/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10395 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016, promossa da:
(C.F. ), residente in [...], (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), residente in [...], (C.F. C.F._2 Controparte_3
), residente in [...], anche in qualità di eredi di C.F._3 Persona_1
(C.F. , residente in [...], ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliati in C.F._4
Cagliari, piazza Repubblica n. 10, presso lo studio degli avv.ti Alberto Onorato e Giovanni Ledda che li rappresentano e difendono giusta procura rilasciata in calce al ricorso ex art. 615 c. II, c.p.c., valevole anche per la presente fase;
Opponenti contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Controparte_4
Cagliari, viale Bonaria, 33 (Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata in Cagliari, via Millelire n.1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Stefano Baghino che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti aut. Notaio Dott. del 10.12.1997, rep. N.145701, fasc. 11777; Persona_2
opposta
OGGETTO: opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Premessa: le vicende contrattuali ed i precedenti giudizi tra le parti.
2
Preliminarmente, come emerge dal contenuto dell'atto di citazione, i fatti che hanno condotto all'odierno giudizio possono essere ricostruiti nei termini che seguono:
- in data 06.4.1999 la stipulava con i SIg. e un Parte_1 Parte_2 CP_2
contratto di mutuo fondiario, a rogito del Notaio Dott. (repertorio n.347345, atto n.18131), Persona_3
registrato a Iglesias il 14.4.1999. Alla stipulazione del suindicato contratto interveniva, inoltre, in qualità di parte datrice di ipoteca il SI. ; CP_5
- in data 14.4.1999 fra le medesime parti veniva stipulato l'atto di erogazione e quietanza, spedito poi per la seconda volta in forma esecutiva il 30.9.2005;
- il mutuo di originarie lire 500.000.000 (attuali € 258.228,45) doveva essere rimborsato mediante il pagamento di n. quaranta rate semestrali posticipate, la prima delle quali scadente il 01.01.2000 e le altre di semestre in semestre sino alla totale estinzione, come specificato nel piano di ammortamento allegato al contratto;
- a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal citato contratto di mutuo, i SIg.
, e acconsentivano all'iscrizione di ipoteca in favore della Parte_2 CP_2 CP_5 [...]
sui seguenti beni immobili: Parte_1
A) uno di proprietà dei SIg. e in Comune di Iglesias, tratto di terreno in Parte_2 CP_2
regione Palmari con sovrastante fabbricato ad uso civile abitazione ed autorimessa distinto nel N.C.T. alla sez. G foglio 1 mappale 642;
B) uno di proprietà del SI. in comune di Iglesias, piena proprietà dell'appartamento per civile CP_5
abitazione avente accesso dalla via Fratelli Cairoli n. 50, censito al NCEU al foglio 1 mappale 643 sub 6;
- in data 09.11.2006 decedeva in Iglesias il SI. , lasciando come eredi i SIg. CP_5 CP_1 CP_2
, , ;
[...] Controparte_3 Persona_1
- con lettera raccomandata datata 30.01.2008, la inviava ai signori e Parte_1 Parte_2
avente ad oggetto "REVOCA FINANZIAMENTO N. 39050062", precisando che, a causa CP_2
dell'irregolare andamento del rapporto, ogni affidamento era da considerarsi revocato con effetto immediato.
Contestualmente gli stessi erano invitati a rimborsare, entro il termine di 10 giorni, l'importo pari ad euro
199.287,31, quale residuo debito sul finanziamento del mutuo fondiario sopra citato, più gli interessi di mora relativi alle rate scadute il 30.06.2007 e il 31.12.2007 e non pagate, oltre gli interessi e gli accessori in corso di maturazione. In tale comunicazione veniva altresì precisata l'immediata decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di finanziamento;
- a causa della morosità sulle rate successive, aventi scadenza al 31.12.2008, al 30.06.2009 e al 31.12.2009, la
Banca inviava ulteriore lettera raccomandata datata 27.01.2010 (del medesimo tenore di quella precedentemente inviata datata 30.01.2008), con la richiesta di pagamento della somma pari a euro 176.872,75, rinnovando l'immediata decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di finanziamento;
3
- con ulteriore lettera raccomandata datata 05.10.2010 la inviava nuova richiesta di pagamento della Pt_1
somma pari a euro 147.280,59 quale capitale residuo alla data del 30.06.2010, più euro 30.784,42 per n. 4 rate insolute scadute in data 31.12.2008, 30.06.2009, 31.12.2009 e 30.06.2010, oltre agli interessi moratori in corso di maturazione come contrattualmente previsti;
- in data 10/13.12.2011 la notificava ai SIg. , Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
un atto di precetto per complessivi € 148.635,41, nel quale veniva Controparte_3 Persona_1 data loro comunicazione ai sensi dell'art. 2910 cod. civ. e 602 c.p.c. che si sarebbe proceduto alla esecuzione sugli immobili concessi in garanzia con il contratto di mutuo suindicato;
- in data 28.02.2012 veniva notificato agli odierni opponenti un atto di pignoramento immobiliare con cui la sottoponeva ad esecuzione forzata per la piena proprietà (rispettivamente per la quota Parte_1
di 3/9 della SI.ra e per la quota di 2/9 ciascuno dei SIg. , , CP_1 CP_2 Controparte_3
), dell'appartamento per civile abitazione in Comune di Iglesias avente accesso dalla via Persona_1
Fratelli Cairoli n.50, censito al NCEU al foglio 1 mappale 643 sub 6. Inoltre, il 20.09.2012 veniva notificato ai medesimi opponenti un atto di pignoramento immobiliare rettificativo a cagione di errori materiale nell'indicazione dei dati anagrafici. Veniva quindi radicata nanti al Tribunale Civile di Cagliari la procedura esecutiva distinta nel R.E. n. 127/2012;
- con ricorso notificato in data 04.05.2012, i SIg. , , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, proponevano opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; Persona_1
- all'esito del relativo giudizio gli stessi risultavano soccombenti, essendo respinte le domande ivi presentate;
- con un secondo ricorso del 30.07.2015, i SIg. , , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, depositavano atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c.; Persona_1
- con decreto del 23.09.2015 il G.E. respingeva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva inaudita altera parte avanzata ex art. 624 c.p.c. dagli opponenti e fissava l'udienza di comparizione parti per il
17.11.2015;
- con ordinanza del 03.08.2016 il G.E., dopo aver instaurato il contraddittorio, respingeva definitivamente l'istanza di sospensione della procedura avanzata ex art. 624 c.p.c. dagli opponenti e condannava gli stessi alle spese del giudizio, fissando il termine del 30.10.2016 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
2. Procedimento di opposizione
2.1 Con atto di citazione del 25.10.2016, i SIg. , , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, hanno promosso il presente giudizio di merito, deducendo: Persona_1
a) la nullità del tasso di mora, di cui all'art. 4 del contratto di mutuo, per indeterminatezza e/o indeterminabilità e per la violazione dell'art. 117 del TUB nella parte in cui ricollega il tasso di mora al c.d. “Top Rate Aziendale”, poiché in nessuna parte del contratto, delle condizioni generali né in atti 4
successivi, è stato specificato il cosa consistesse tale tasso, né lo stesso è mai stato comunicato ai mutuatari, nemmeno, sarebbe stato possibile individuarlo in via preventiva all'atto della sottoscrizione del contratto. In ragione della nullità dell'art. 4 conseguirebbe l'applicazione del tasso di mora individuato dall'art. 5 dello stesso contratto;
b) l'usurarietà del tasso di mora applicato in contratto, in quanto il TAEG regolante il predetto rapporto
è pari al 8,127%, (ovvero al 10,127% nel caso di considerazione per il computo del TAEG anche della clausola penale per estinzione anticipata contrattualmente pattuita nel 2%), mentre, alla data di stipula del negozio, avvenuta in data 06.04.1999, il TSU era pari al 7,635%;
c) l'applicazione dell'art. 1815 c.c. a causa dell'usurarietà del contratto e la debenza di € 41.733,60 da parte della a favore degli attori, poiché quest'ultimi hanno versato, alla data di deposito dell'atto Pt_1 di citazione, una somma complessiva di € 243.533,2, pur essendo realmente dovuta solo la somma a titolo di capitale di € 201.799,66, in base alle scadenze indicate nel piano di ammortamento;
d) l'illegittima decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine e la conseguente illegittimità della revoca del finanziamento, in conseguenza dell'usurarietà dei tassi e della non debenza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione di interessi, con la conseguenza che i ricorrenti sarebbero tenuti esclusivamente alla restituzione del solo capitale alle scadenze indicate nel piano di ammortamento esecutivo;
e) la nullità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi e la non debenza di tutti gli importi richiesti a tale titolo a causa dell'indeterminatezza del tasso corrispettivo regolante il rapporto di mutuo, in quanto l'applicazione del piano di ammortamento c.d. alla francese determina l'incremento degli interessi, non percepibile da parte del mutuatario, che porta ad un discostamento tra tasso indicato nel contratto e tasso effettivamente applicato al rapporto;
f) il risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra a causa dell'illegittima segnalazione, da parte CP_2 della parte opposta, alla Centrale rischi della Banca d'Italia.
2.2.Con comparsa depositata in data 14.11.2016 si è costituita in giudizio il Controparte_4
contestando in fatto e diritto le deduzioni delle opponenti.
L'istituto di credito ha, innanzitutto, premesso in fatto che:
- con atto stipulato in il 20.05.2016 ai rogiti Notaio Dott. rep. N. 259268 – fasc. Pt_1 Persona_2
26202, registrato il 27.05.2016 al n. 4324 – Serie 1T, la cedeva, ai sensi dell'art. 58 Parte_1
del D.Lgs. n. 385/93, al il ramo di azienda costituito dal complesso dei beni Controparte_4
organizzati per l'esercizio dell'attività bancaria nelle filiali oggetto di cessione, costituito dai beni e dai rapporti indicati nell'art. 2 del contratto, tra cui quelli riguardanti il seguente procedimento;
- il risulta pertanto l'attuale titolare del diritto di credito originariamente vantato Controparte_4
dalla cedente nei confronti nei confronti degli opponenti. 5
In relazione ai motivi di doglianza sollevati dalle parti opponenti ha dedotto:
i) il mancato superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/96, sia per quanto riguarda la c.d. usura contrattuale che per quella c.d. “usura sopravvenuta”, pur volendo applicare l'art. 5 delle condizioni generali di contratto in sostituzione dell'art. 4 del contratto;
ii) la metodologia errata posta alla base della ricostruzione di controparte, che ha comportato la rilevazione di interessi usurari (sia usurarietà originaria sia usurarietà sopravvenuta). Tali considerazioni si sviluppano secondo tre direttrici:
1) il momento determinante ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento della soglia usuraria
è quello della pattuizione del tasso d'interesse e non già quello della dazione delle somme, non potendosi configurare un'ipotesi di usura sopravvenuta;
2) contesta la metodologia della controparte che ha parametrato gli interessi di mora alle soglie d'usura determinate con i decreti ministeriali ai sensi della L. 108/96, avendo gli stessi differente funzione rispetto ai corrispettivi;
3) nel calcolo utile ad accertare il superamento del tasso soglia, non è corretto tenere in considerazione la penale di estinzione anticipata pattuita nella misura del 2% del capitale anticipatamente restituito;
iii) circa la doglianza sull' illegittimità della revoca del finanziamento e sulle somme asseritamente percepite dalla a titolo di indebito - nonostante tale eccezione non sia stata testualmente riportata Pt_1 nell'atto di citazione introduttivo della presente fase di merito -, che la domanda di indebito è infondata, stante la legittimità delle clausole contrattuali, così come è corretto ed immune da censure il comportamento della banca;
iv) che il piano di ammortamento alla francese non determina alcuna incertezza sull'entità del tasso ultralegale dedotto in contratto ove venga chiaramente precisato, anche mediante rinvio a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, il meccanismo di determinazione del tasso;
v) circa illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della SI.ra , che sussistevano tutti i CP_2
requisiti per la segnalazione in C.R. e non è stata offerta alcuna prova delle conseguenze pregiudizievoli subite dalla SI.ra , né della quantificazione del relativo pregiudizio. CP_2
2.3. Con ordinanza in data 15.07.2020 il giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio per verificare se il tasso di mora contrattuale al momento di accensione del mutuo ipotecario fosse superiore al tasso soglia ex L. 108/1996, con contestuale richiesta, in caso di esito positivo della verifica, di determinazione del nuovo saldo e conseguente verifica della debenza di almeno una rata scaduta da oltre 180 giorni alla data del 30.01.2008, corrispondente alla data della prima dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine inviata dalla con raccomandata ai mutuatari. Pt_1
2.4. All'udienza del 06.10.2020 il giudice, in considerazione della richiesta di parte attrice di sottoporre al
C.T.U. quesiti integrativi, ha disposto la modifica dei quesiti in considerazione dell'orientamento 6
sopravvenuto delle Sezioni Unite n. 19597/2020. Conseguentemente sono stati conferiti l'incarico al
C.T.U., ponendo - a parziale modifica di quanto indicato nell'ordinanza 15.07.2020 - i seguenti quesiti:
“verifichi il c.t.u. se i tassi di interesse moratorio convenzionali siano superiori al tasso soglia vigente al momento della accensione del mutuo ipotecario, individuato secondo i parametri indicati dalla sentenza n. 19597/2020 della S.C.;
b) determini il c.t.u. il nuovo saldo, in esito all'applicazione degli interessi corrispettivi, ex art. 1224, primo comma, in luogo del tasso moratorio convenzionale (cfr. Cass., cit.);
c) verifichi il c.t.u., in esito alla determinazione del nuovo saldo, se possa ritenersi che, comunque, alla data della prima dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del 30 gennaio 2008 (doc.
8 attori) i mutuatari fossero debitori da oltre 180 giorni almeno di una rata scaduta, tale da giustificare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto”.
2.5. Con comunicazione del 22.01.2021, i difensori di parte attrice hanno depositato l'avvenuta notifica alla opposta ex art. 300 c.p.c. della comunicazione di decesso di sicché il giudice ha Persona_1 disposto l'interruzione del processo e delle operazioni peritali.
2.6. In data 22.04.2021 i procuratori di parte attrice hanno depositato comparsa di intervento volontario degli eredi di Persona_1
2.7. A séguito della comunicazione di esito negativo delle trattative di conciliazione, all'udienza del
23.12.2021 è stata disposta la ripresa dei lavori da parte del C.T.U. e il Giudice, preso atto della richiesta di chiarimenti depositata il 10.05.2021 dal perito, ha così disposto:
“i) nella verifica dell'usurarietà del tasso di mora faccia riferimento al parametro posto dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto, in considerazione di quanto già argomentato da questo giudice nella prima ordinanza e riportato dalla dott.ssa Portas nella sua istanza;
ii) non provveda alla verifica di eventuali pratiche anatocistiche derivanti dall'impiego dell'ammortamento alla francese, considerata la giurisprudenza (cui aderisce questo Tribunale) che esclude il rilievo giuridico delle implicazioni fondate su profili di matematica finanziaria;
iii) non tenga conto ai fini della determinazione del tasso della c.d. penale di estinzione anticipata”.
2.8. La relazione peritale depositata in data 8.11.2022 ha fornito le seguenti risultanze:
- in risposta al primo quesito, la C.T.U. ha rilevato il superamento del tasso di mora convenzionale, individuato in riferimento al parametro posto dall'art. 5 delle Condizioni generali di contratto, rispetto al tasso soglia vigente al momento dell'accensione del mutuo fondiario;
- in risposta al secondo quesito il perito, dopo aver rilevato il superamento del tasso di mora convenzionale, ha proceduto alla rideterminazione del saldo dare/avere, mediante ricalcolo degli interessi di mora con sostituzione al tasso degli interessi corrispettivi vigente al momento della scadenza di ciascuna rata. Il residuo debito complessivo ricalcolato da C.T.U. al 20.11.2022 è pari ad euro € 195.759,44; 7
- in risposta al terzo quesito, la consulente ha rilevato, alla data della prima dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, pari al 30.01.2008, un residuo debito rate e interessi di mora di € 18.521,07.
2.9. Con ordinanza del 7.12.2022 il giudice, preso atto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha suggerito alle parti la chiusura della lite tramite riconoscimento alla banca di un importo onnicomprensivo di euro 150.000,00, parametrato sul capitale residuo al momento del precetto (circa euro 140.000,00), su un contributo spese per il giudizio di esecuzione e del presente giudizio e gli interessi.
2.10. All'udienza del 11.12.2024 il giudice ha fissato l'udienza del 1° aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tenendo in quella sede la causa a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli opponenti:
“Voglia l'On. Tribunale adito, cotrariis reiectis:
In via principale:
a) Accertare e dichiarare, anche mediante apposita CTU contabile, che il mutuo oggetto di causa è stato pattuito ad un tasso usurario e per l'effetto dichiarare che i ricorrenti sono tenuti, ex art. 1815, c. II, c.c., alla restituzione del solo capitale mutuato pari ad € 258.228.45= alle scadenze, e secondo gli importi, indicati nel piano di ammortamento allegato al contratto, tenuto conto della sola linea capitale delle rate ivi indicate;
b) Previo accertamento che la somma versata dai ricorrenti alla in forza del contratto di mutuo per Pt_1 cui è causa, alla data di deposito dell'atto di citazione, ammonta ad € 243.533,26= e che invece secondo le scadenze indicate nel piano di ammortamento allegato al contratto – tenendo conto del solo capitale – la somma ad oggi realmente dovuta è pari ad € 201.799,66=, condannare la alla restituzione in Pt_1 favore degli attori della somma di € 41.733,60=, ovvero di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dichiarando altresì illegittima la revoca del finanziamento, nonché la decadenza dal beneficio del termine, comunicata dall'opposta;
In via subordinata e/o alternativa rispetto alla domanda sub b)
c) Nell'ipotesi in cui la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente revoca del finanziamento non dovessero essere ritenute illegittime, accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno interamente estinto il loro debito (nella sola linea capitale) nei confronti della Banca e che quest'ultima risulta altresì debitrice nei confronti degli esponenti della somma, comprensiva di rivalutazione ed interessi, di €
15.816,87=, ovvero di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, condannando la resistente alla restituzioni in favore degli attori della predetta somma;
In via ulteriormente subordinata e salvo gravame: 8
d) Accertare e dichiarare la nullità della pattuizione inerente il tasso di interessi corrispettivi da applicare al contratto di mutuo per cui è causa, sia per violazione dell'art. 1284 c.c. – e comunque per indeterminatezza del tasso – sia per violazione dell'art. 1283 c.c.;
e) Per l'effetto dichiarare che i ricorrenti sono tenuti alla restituzione in favore della del solo Pt_1
capitale maggiorato del tasso di interesse al saggio legale alle scadenze indicate nel piano di ammortamento allegato al contratto, senza tener conto della capitalizzazione illegittimamente applicata dalla previa opportuna rimodulazione delle rate ivi indicate applicando al capitale dovuto il solo Pt_1
interesse legale e condannando la convenuta alla restituzione delle somme già incamerate e che dovessero essere accertate come non dovute;
In ognuna delle predette ipotesi:
f) Accertare e dichiarare che la non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti dei ricorrenti Pt_1
in forza del mutuo ipotecario del 04.06.1999 a rogito del dott. (Repertorio n. 347.345 – Atto Persona_4
n. 18.131);
g) Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al risarcimento di tutti i danni subiti a causa CP_2 dell'illegittima segnalazione della ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia da parte della
Banca, e per l'effetto condannare l'opposta a risarcire il predetto danno per la cui quantificazione ci si rimette, ex art. 1226 c.c., alla valutazione equitativa dell'Ill.mo Giudice adito;
In ogni caso: h) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge…”;
Nell'interesse della parte opposta:
“Si conclude affinché l'll.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia
- in via principale: rigettare le avverse domande poiché infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata: nel caso di accoglimento, anche parziale, delle domande degli odierni opponenti, condannare il SI.ri , , , al pagamento infavore del CP_1 CP_2 Controparte_3 [...] della somma di € 147.284,91 al 30.06.2011 (di cui € 4.094,68 quale residuo della rata Controparte_4 scaduta 31.12.2010 (importo rata di € 9.194,62 saldata parzialmente per la somma di € 5.099,94), € 9.266,53 per rata scaduta il 30.6.2011, € 133.923,70 per residuo debito capitale a scadere al 30.6.2011, derivanti dal contratto di mutuo ai rogiti del Notaio Dott. (repertorio n.347345, atto n.18131), registrato Persona_3
a Iglesias il 14.4.1999 e dal relativo atto di erogazione e quietanza del 14.04.1999, ai rogiti del Dott.
[...]
(Rep. 347623 – Atto n. 18180), oltre agli interessi di mora a decorrere da ogni singola scadenza, Per_3
al tasso contrattualmente convenuto, in ogni caso, nei limiti imposti dalla L.108/96, fino al saldo, oltre alle spese successivamente occorse come indicate nell'atto di precetto del 7.12.2011 e a quelle occorrende, o di quella minore o maggiore che risulterà dovuta in corso di causa , oltre agli interessi al tasso 9
contrattualmente convenuto e comunque nei limiti del tasso soglia introdotto con la L.108/96 fino al saldo,
e per l'effetto dichiarare la legittimità e la validità dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data
28.02.2012 e di quello rettificativo notificato in data 20.09.2012 nei limiti dell'importo che verrà accertato in corso di causa;
- in via di ulteriore subordine: così come da risultanze della CTU, condannare il SI.ri , CP_1
, , al pagamento in favore del della somma di € CP_2 Controparte_3 Controparte_4
139.659,62 al 10.12.2011 (data della notifica dell'atto di precetto) derivanti dal contratto di mutuo ai rogiti del Notaio Dott. (repertorio n.347345, atto n.18131), registrato a Iglesias il Persona_3
14.4.1999 e dal relativo atto di erogazione e quietanza del 14.04.1999, ai rogiti del Dott. Persona_3
(Rep. 347623 – Atto n. 18180), di cui € 5.678,94 per Quota capitale rata impagata (residuo rata scadenza
30.06.11) € 92,98 per Interessi di mora (dal 30.06.11 al 10.12.11 su C rata scad. 30.06.11) ed € 133.923,70 per capitale residuo alla data di notifica dell'atto di precetto, e così, quale posizione debitoria aggiornata alla data di deposito dell'elaborato peritale, della somma di € 195.759.44 al 20.11.2022 (data di scadenza del deposito della CTU), di cui € 5.678,94 per Quota capitale rata impagata (residuo rata scadenza
30.06.11) € 92,98 per Interessi di mora (dal 30.06.11 al 10.12.11 su C rata scad. 30.06.11) ed € 133.923,70 per capitale residuo alla data di notifica dell'atto di precetto, € 2.280.64 per ulteriori interessi di mora dal 10.12.2011 al 20.11.2022 su quota capitale rata impagata scad. 30.06.11ed € 53.783,18 per ulteriori interessi di mora dal 10.12.2011 al 20.11.2022 su capitale residuo alla data di notifica dell'atto di precetto.
Il tutto oltre interessi maturandi in data successiva, e per l'effetto dichiarare la legittimità e la validità dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 28.02.2012 e di quello rettificativo notificato in data 20.09.2012 nei limiti dell'importo che verrà accertato in corso di causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese del giudizio, ivi comprese quelle per la consulenza tecnica d'ufficio, e competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Ritiene il Tribunale che l'opposizione risulta solo parzialmente fondata, per le ragioni che seguono.
Con motivo di opposizione sub. 2.1., lett. b) – da esaminare in prima battuta, in considerazione delle ricadute pratiche scaturenti dall'esame delle censure −, gli opponenti hanno sostenuto l'usurarietà degli interessi moratori in base ad una situazione contabile, corroborata da perizia tecnica di parte, secondo cui il TAEG regolante il rapporto sarebbe stato pari al 8,127%, ai sensi dell'art. 5 del contratto (ovvero al 10,127% nel caso di considerazione per il computo del TAEG anche della clausola penale per estinzione anticipata contrattualmente pattuita nel 2%), a fronte di un TSU, alla data di stipula del contratto avvenuta in data
06.04.1999, pari al 7,635%.
La censura è fondata e merita accoglimento, nei termini che seguono. 10
Nel corso del giudizio, infatti, ai fini l'accertamento dell'usurarietà, è stata ordinata una C.T.U., con annessa richiesta di determinazione del nuovo saldo in caso di esito positivo della verifica. I quesiti posti al perito sono stati modificati con la specificazione di prendere come riferimento nell'accertamento del superamento del tasso usurario il parametro posto dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto e con la precisazione di operare secondo i parametri indicati dalla sentenza n. 19597/2020 della S.C.
Quest'ultimo arresto è particolarmente significativo per le questioni in esame, poiché ha cristallizzato taluni principi che la giurisprudenza successiva ha applicato in modo costante e che sono condivisi dal Tribunale.
In primo luogo, la Corte ha statuito che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso. Nondimeno, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono, ossia natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi. Per tale ragione, è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza.
Naturale e logica conseguenza di tali premesse è stata l'individuazione delle soglie di riferimento ai fini dell'accertamento dell'usurarietà della mora contrattuale. La Corte ha infatti affermato che a tale scopo si deve fare riferimento ai D.M cui è la legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) vigenti al momento del contratto. In particolare, quando il D.M. di riferimento contiene l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori - sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle CMS – esso è da tenere in considerazione nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori. Se, al contrario, il D.M. di riferimento non riporta neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.E.G.M. così come rilevato.
Il perito ha condotto l'analisi sulla scorta dei suddetti principi.
Innanzitutto, è stato necessario individuare il valore del tasso soglia riferibile alla categoria “Mutui” (a tasso fisso e variabile con garanzia reale) relativo al II trimestre 1999. Sul punto, come è stato precedentemente anticipato, pur avendo la sentenza della Cassazione a S.U. n. 19597/2020 chiarito che il "tasso soglia di mora" debba essere aumentato della differenza media dei tassi corrispettivi (2,1%), nel caso in esame tale condizione non è applicabile poiché alla data di accensione del mutuo fondiario (06-14.04.1999) i D.M. non riportavano la percentuale di maggiorazione degli interessi di mora rispetto a quelli corrispettivi (indicazione nei D.M. rilevanti il TEGM dal 01.04.2003). Pertanto, in questo caso, il tasso soglia di mora è stato confrontato con quello rilevato per gli interessi corrispettivi, pari al 7,635%. 11
Individuato il valore di riferimento, è stato poi determinato il tasso di mora contrattuale alla data di accensione del mutuo fondiario, secondo quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni generali di contratto, il quale prevede la misura del tasso di mora pari al tasso degli interessi corrispettivi vigente al momento della scadenza maggiorato di tre punti. Pertanto, applicando al tasso degli interessi corrispettivi vigente al momento dell'accensione del mutuo fondiario pari al 5% effettivo annuo (T.A.E.) la maggiorazione di tre punti, è stato determinato un tasso di mora contrattuale pari all'8%.
Come ha condivisibilmente affermato il perito, quandanche si volesse maggiorare di 3 punti il minor valore del T.A.N. (e non il T.A.E.) degli interessi corrispettivi, convertibile semestralmente (a causa della semestralità della rateazione del mutuo), pari al 4,94% (ottenuto mediante raddoppio del tasso nominale indicato in
Contratto pari al 2,47% semestrale), si otterrebbe un tasso pari al 7,94%, quindi, comunque superiore al tasso soglia del 7,635%.
La risultanza è coerente con l'orientamento suddetto e si condivide l'ulteriore scelta di non aver preso in considerazione la penale di estinzione anticipata ai fini del calcolo dell'usurarietà, contrariamente a quanto avrebbero voluto gli opponenti.
L'impossibilità di tale sommatoria deriva dal fatto che si tratta di voci tra loro eterogenee per natura e funzione.
In relazione a ciò, la Suprema Corte ha precisato che gli interessi moratori “costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”, e - come tali - sono correttamente computabili ai fini della valutazione dell'usura.
Viceversa, la commissione di estinzione anticipata configura una multa penitenziale, la cui funzione “non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello”, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto (v. Cass., 4 novembre 2021, n. 31615).
In definitiva, essendo la penale di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108 del
1996.
Le conclusioni di cui sopra rendono superflua ogni decisione in merito alla censura sub. a) sollevata dagli opponenti in merito alla nullità del tasso di mora pattuito all'art. 4 del contratto di mutuo per il rinvio indeterminato agli usi del c.d. “Top Rate Aziendale”.
Sul punto è sufficiente osservare che le conseguenze rilevate rendono, di fatto, ontologicamente non ipotizzabile una pronuncia sulla domanda di accertamento di nullità delle clausole sugli interessi di mora per indeterminatezza, dal momento che la verificata usurarietà degli interessi in questione, che presuppone la 12
specificità dei relativi tassi all'interno dell'accordo negoziale, rende non configurabile una analoga declaratoria per l'indeterminatezza degli stessi.
Pertanto, come già rilevato nel corso del processo, deve ribadirsi la non applicabilità della clausola di cui all'art. 4 del citato contratto, essendo i tassi di interesse moratori determinati in base all'art. 5 delle condizioni generali del contratto (idonei validamente a sostituirsi a quelle pattuizioni contrattuali speciali non sufficientemente determinate), come rilevato nel paragrafo precedente.
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Stabilito, quindi, che il tasso di mora convenzionale applicato si è rivelato usurario alla data di stipula del mutuo, si deve statuire circa le conseguenze giuridiche e determinare la somma dovuta, tenendo conto della domanda delle parti opponenti sub. 2.1., lett. c), avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 1815 c.c. comma 1, ossia la conversione del mutuo in negozio a titolo gratuito.
La deduzione degli opponenti fonda le sue radici su una interpretazione estensiva dell'art. 1815 c.c., secondo cui in presenza di una clausola nulla per usurarietà, il contratto non prevederebbe più alcun interesse.
Secondo altra lettura - accolta e seguita dal Tribunale - l'espressione “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” ha come chiave di lettura decisiva la congiunzione “e”, la quale unisce nullità della clausola e non debenza di interessi. Da tale assunto si deduce che gli interessi non dovuti sono quelli previsti nella clausola nulla. In sostanza il legislatore, circoscrivendo la non debenza alla sola
“clausola”, ha previsto una nullità parziale e, conseguentemente, ne ha determinato gli effetti in termini pieni e realmente sanzionatori. Nel caso dell'articolo 1815, secondo comma, c.c., si fa riferimento ad una “clausola” nella quale “sono convenuti interessi usurari”, sicché la norma stabilisce la conseguenza nel senso che “la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Se vi fosse la conversione del mutuo in negozio gratuito, da una nullità confinata ad una “clausola” verrebbe fortemente travolto l'intero sinallagma negoziale con un forte pregiudizio per la Banca erogatrice. Il negozio, in realtà, non viene travolto nella sua interezza, poiché conserva il suo nucleo di onerosità: ne consegue che viene meno esclusivamente la debenza esclusivamente degli interessi regolati dalla clausola nulla, il che significa che possono essere non dovuti gli interessi corrispettivi se la clausola nulla li riguarda, e che possono essere non dovuti quelli moratori se la clausola nulla riguarda loro. La sanzione, pertanto, non contagia le clausole legittime.
Per tali ragioni, la giurisprudenza prevalente (v. da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024, del tutto in linea con la pronuncia delle S.U. 19597/2020) ha sviluppato un orientamento secondo cui dall'accertamento dell'usurarietà discende, dunque, l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.
Alla luce di questi orientamenti, il perito ha proceduto alla rideterminazione del saldo dare-avere tra le parti, mediante ricalcolo degli interessi di mora con utilizzo del tasso degli interessi corrispettivi vigente al momento 13
della scadenza di ciascuna rata, applicato dalla data di scadenza fino al saldo di ciascuna rata, singolarmente considerata nella sua sola sorte capitale.
Il CTU ha quindi determinato il credito della banca pari ad euro 139.659,62 al 10.12.2011 (data della notifica dell'atto di precetto, in luogo della somma in quella sede azionata dalla banca e pari ad euro 148.635,41) derivanti dal contratto di mutuo, per poi calcolare il residuo complessivo al 20.11.2022 (data di scadenza del deposito della C.T.U.) di € 195.759,44.
In merito al ricalcolo effettuato dal perito, la CTP dell'opposta (dott.ssa ) ha contestato le risultanze Per_5 sull'assunto che per i mutui fondiari - per effetto della previsione di cui all'art. 14 del D.P.R. 21 gennaio 1976
n.
7 - si configurerebbe una speciale ipotesi di anatocismo legale, che si sottrae al divieto generale contemplato dall'art. 1283 c.c.; con la conseguenza che gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, se il contratto lo prevede, produrrebbero interessi moratori fino alla data del pagamento.
La censura è stata respinta dalla C.T.U. con argomenti logici che meritano di essere condivisi. Infatti, il cosiddetto "anatocismo legale" non è applicabile ai mutui fondiari stipulati tra il 01.01.1994 e il 22.04.2000, compreso, quindi, anche il mutuo in esame fu stipulato in data 06.04.1999.
Il D.P.R. 21.01.1976 n. 7, richiamato da parte opposta, fu abrogato dall'art. 27 della L. 06.06.1991 n. 175 (che comunque riproponeva l'anatocismo legale all'art. 16), a sua volta abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 01.09.1993
n. 385 (T.U.B.), che non reiterava la disposizione riguardante l'anatocismo legale applicabile ai mutui fondiari.
Il T.U.B. è entrato in vigore il 01.01.1994 ed il contratto di mutuo oggetto della presente causa, stipulato in data 06.04.1999, risulta soggetto - ratione temporis - alle norme di quest'ultimo D.Lgs. (T.U.B.) e non alla precedente normativa abrogata dallo stesso T.U.B. In sostanza, tutti i contratti di mutuo fondiario stipulati dal
01.01.1994 al 22.04.2020 (entrata in vigore della Delibera CICR 09.02.2020) soggiacciono al regime dell'art. 1283 c.c., sicché gli interessi moratori devono essere calcolati sulla quota capitale della rata di mutuo fondiario
(con esclusione della quota degli interessi corrispettivi).
Tanto chiarito, deve ritenersi infondata in fatto ed in diritto anche la censura sub. 2.1., lett. d) degli opponenti inerente alla legittimità della decadenza del beneficio del termine e la conseguente risoluzione del contratto operata dalla Banca.
Tale aspetto, oltretutto, è stato oggetto di un quesito posto al CTU. Nello specifico, è stato chiesto al perito se in esito alla determinazione del nuovo saldo possa ritenersi che, comunque, alla data della prima dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del 30 gennaio 2008 (doc. 8 attori), i mutuatari fossero debitori da oltre
180 giorni almeno di una rata scaduta, tale da giustificare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto.
Il consulente d'ufficio, in risposta al quesito, ha ricomposto la seguente situazione.
Dopo aver premesso che il debito in linea capitale, alla data della prima dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (30.01.2008) pari a Euro 177.955,99, ha rilevato che la rata n. 16 di complessivi Euro 14
10.470,98, avente scadenza al 30.06.2007, risulta ancora impagata (gg. 214 di ritardo) per l'importo di Euro
1.897,78 per quota interessi corrispettivi e Euro 5.561,39 per quota capitale, e così in totale Euro 7.459,12, oltre interessi di mora maturati al 30.01.2008 pari a Euro 168,99. Inoltre, la rata n. 17 di complessivi euro
10.866,55, avente scadenza al 31.12.2007, risulta ancora impagata (gg 30 di ritardo) per l'intero importo pari a euro 10.866,55, oltre interessi di mora maturati al 30.01.2008 pari a euro 26,36.
La suddetta ricostruzione comprova la legittimità della decadenza del beneficio del termine e la conseguente corretta risoluzione del contratto da parte dell'istituto di credito.
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Con motivo di doglianza indicato al punto sub.
2.1. lett. e), gli opponenti hanno richiamato la tesi secondo cui l'applicazione del piano di ammortamento alla francese (rata costante composta da una quota capitale via via crescente e di una quota di interessi via via decrescente) determinerebbe un incremento degli interessi non percepibile da parte del mutuatario, che conduce ad un discostamento tra tasso indicato nel contratto e tasso effettivamente applicato al rapporto. Da tale assunto deriverebbe la nullità della clausola per indeterminatezza e per anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c.
La censura è infondata.
Innanzitutto, si richiamo due recentissime pronunce della Cassazione che ribadiscono un orientamento consolidato, che esclude la nullità per tale tipologia di ammortamento.
In particolare, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassi, sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024).
Inoltre, con l'ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la Suprema Corte ha evidenziato che i principi affermati nella sentenza n.15130 del 29.05.2024 a proposito a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile, come nel caso in esame.
Anzi, la Corte ha ulteriormente precisato che nel piano di ammortamento alla francese “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti”. Inoltre, se il piano di ammortamento riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di 15
trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.
Calando i suddetti principio al caso in esame risulta che il piano elaborato dalla banca non sia caratterizzato da indeterminatezza, atteso che è precisato, anche mediante rinvio a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, il meccanismo di determinazione del tasso, anche variabile da applicarsi alle singole porzioni di capitale residuo predeterminate.
Il perito, pur non essendo investito del compito di analizzare l'eventuale anatocismo legato al piano di ammortamento, nella sua ricostruzione contabile ha fornito elementi utili a confermare tale assunto. Ha svolto l'esame dei dati contenuti nel piano di ammortamento allegato all'atto di erogazione e quietanza del 14.04.1999 per la verifica della corrispondenza della sua predisposizione con le pattuizioni contrattuali.
La consulente ha chiarito che il tasso indicato in Contratto, pari al 5% effettivo annuo (T.A.E.), corrisponde al tasso nominale annuo (T.A.N.) convertibile semestralmente del 4,939015319191990%, equivalente al tasso nominale semestrale del 2,469507659595990% (arrotondato per l'indicazione in contratto a 2,47%).
Nel contratto, dunque, risulta correttamente indicato anche il T.A.E., essendo prevista una periodicità infrannuale di pagamenti.
In definitiva, ha concluso che nel contratto oggetto di esame risulta espressamente pattuito che gli interessi corrispettivi di ciascuna rata sono calcolati "sul residuo debito capitale, così come determinato dal suddetto piano di ammortamento", risultando così superata anche la contestazione riguardante la modalità di determinazione degli interessi corrispettivi di ciascuna rata poiché espressamente indicata in contratto. Le contestazioni riguardanti i piani di ammortamento alla francese si sviluppano principalmente sul fatto che in essi gli interessi compresi in ciascuna rata sono calcolati sul debito residuo e non sulla sola quota capitale di ciascuna rata periodica "scaduta": tuttavia, nel caso in esame tale condizione è appositamente indicata e contrattata tra i mutuatari e la Pt_1
Nel contratto, dunque, risulta precisato sia il tasso nominale semestrale (e la modalità di determinazione dei tassi successivi, variabili di semestre in semestre), sia il superiore valore del tasso effettivo, sia la precisa modalità di calcolo degli interessi corrispettivi di ciascuna rata.
Il piano di ammortamento è, in definitiva, determinato e determinabile e non ha comportato alcun fenomeno anatocistico.
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Con l'ultimo motivo di opposizione sub. 2.1., lett. f) è stato richiesto l'accertamento del diritto al risarcimento a favore della SI.ra a causa dell'illegittima segnalazione di quest'ultima alla centrale dei rischi. CP_2
Sul punto, risultano condivisibili le considerazioni offerte da parte opposta, dal momento che, a fronte del dimostrato inadempimento e della legittima risoluzione contrattuale da parte della banca – circostanze entrambe comprovate alla luce dell'elaborato peritale e delle ulteriori risultanze di questo procedimento - ed 16
essendo la uno dei debitori principali (avendo sottoscritto il mutuo fondiario in esame), appare chiaro CP_2
che nel gennaio 2010 potesse ritenersi a pieno titolo la relativa incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.
Sul punto, si rammenta che ai fini della dimostrazione del concreto pregiudizio subìto dalla illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi non può essere invocata la tesi del danno in re ipsa, poiché una simile tesi
“snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo» (Cass., Sez. Un., n. 26972/2008). Pertanto, chi invoca il risarcimento del danno ha l'onere di allegare e provare non solo la lesione del diritto, ma anche il pregiudizio che ne sia derivato (Cass. n. 26438/2022; Cass. n. 6589/2023; Cass. n. 11732/2024).
La SI.ra non ha infatti indicato alcun elemento fattuale idoneo a comprovare l'esistenza di un CP_2
eventus damni derivante dalla segnalazione a sofferenza, né la richiesta di una liquidazione del danno secondo equità vale a esonerarla dall'onere di allegare e fornire prova degli specifici pregiudizi patiti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le restanti domande avanzate dagli opponenti devono essere respinte.
Deve quindi essere dichiarata – come richiesto dalla parte opposta − la validità dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 28.02.2012 e di quello rettificativo notificato in data 20.09.2012 nei limiti dell'importo di euro 195.759,44.
4. Le spese processuali, stante il complessivo andamento del giudizio in cui sono state rigettate la maggior parte delle domande degli opponenti e che, invece, ha visto il riconoscimento del credito della banca per un importo non sensibilmente inferiore a quello oggetto dell'atto di precetto, devono essere compensate per il
50% tra le parti opponenti e l'opposta. Infatti, se è pur vero l'istituto di credito convenuto è risultato soccombente in ordine alle domande di accertamento della nullità delle clausole che hanno previsto l'usurarietà dei citati interessi, circostanza questa che ha comportato una riduzione della posizione debitoria degli opponenti, è anche vero che questi ultimi hanno presentato ulteriori domande infondate perché non adeguatamente soppesate e coltivate o smentite dalle risultanze processuali.
Tanto chiarito, per la restante parte le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore sino ad euro 260.000,00 (tenuto conto dell'importo del credito oggetto dell'atto di precetto opposto e del saldo del contratto di mutuo di cui si
è richiesta la rideterminazione del rapporto dare/avere), tenendo conto dei valori medi le fasi di studio ed introduttiva, senza applicare diminuzioni, stante il livello di non minima complessità della controversia, nonché valori inferiori per l'istruttoria e la fase decisionale, per le quali è stata applicata una riduzione dei compensi sui medi, in quanto la causa è stata istruita solo mediante CTU e all'esito del giudizio le parti, per lo più, si sono limitate a far riferimento alle proprie istanze e conclusioni) liquidate per l'importo complessivo di euro 5.100,00 per compensi al difensore, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge. 17
Infine, le spese di CTU devono gravare in via definitiva sulle parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. accerta e dichiara l'usurarietà dei tassi di mora applicati nel contratto di mutuo fondiario (repertorio n.
347345, atto n.18131), registrato a Iglesias il 14.4.1999, e dispone la sostituzione degli interessi moratori con applicazione del tasso degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.;
2. rigetta le ulteriori domande degli opponenti;
3. accerta che anche nella loro qualità di eredi di CP_1 CP_2 Controparte_3
sono debitori del della somma complessiva di euro Persona_1 Controparte_4
195.759,44 aggiornata al 20.11.2022. Condanna pertanto gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento del suddetto importo in favore della controparte, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo;
4. dichiara la validità dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 28.02.2012 e di quello rettificativo notificato in data 20.09.2012 nei limiti dell'importo sopra determinato;
5. compensa per il 50% le spese processuali tra le parti e condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della restante parte in favore del per l'importo complessivo di Controparte_4
euro 5.100,00, per compensi al difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
6. pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese della CTU.
Così deciso in Cagliari il 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Luca Angioi