Articolo 20 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Articolo 19Articolo 21
Versione
4 febbraio 1979
Art. 20. Sede e composizione del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed e' composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai consigli provinciali fra coloro che abbiano un'anzianita' di almeno otto anni di iscrizione nell'albo, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non piu' dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.
Ogni consiglio provinciale puo' eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.
A ciascun consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento. La qualita' di candidato e' incompatibile con quella di delegato.
I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Non si puo' far parte contemporaneamente di un consiglio provinciale e del Consiglio nazionale, di un collegio dei revisori dei conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti nazionale.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1979
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