Trib. Messina, sentenza 04/02/2025, n. 275
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Sentenza 4 febbraio 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, riguarda una controversia tra un ricorrente e l'INPS in merito al riconoscimento dell'assegno di invalidità. La parte ricorrente ha richiesto la condanna dell'INPS al pagamento dell'assegno, sostenendo di aver soddisfatto i requisiti sanitari necessari, come attestato da un decreto di omologa. L'INPS, pur essendo stato regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio, risultando contumace.

Il Giudice ha rilevato che, nonostante la liquidazione tardiva della prestazione da parte dell'INPS, la parte ricorrente ha successivamente chiesto la cessazione della materia del contendere, poiché l'assegno era stato liquidato. La decisione finale ha portato alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma ha anche stabilito che l'INPS dovesse sostenere le spese legali, sebbene in parte compensate, a causa della liquidazione tardiva. Il Giudice ha quindi applicato il principio di soccombenza virtuale, riducendo le spese a carico dell'INPS e stabilendo un importo specifico da versare al procuratore antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Messina, sentenza 04/02/2025, n. 275
    Giurisdizione : Trib. Messina
    Numero : 275
    Data del deposito : 4 febbraio 2025

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