Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 3 febbraio 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3898/2024
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Mariachiara Parte_1 C.F._1
Rizzo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 16 luglio 2024, , esponeva: Parte_1
CP_
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. aveva convenuto l' per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione e all'indennità di accompagnamento o, in subordine, il diritto all'assegno di invalidità;
- con decreto di omologa reso in data 4 marzo 2024 nel procedimento recante n. 7058/2022 R.G. di questo Tribunale, era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto per l'assegno di invalidità dalla data della domanda amministrativa;
- il decreto di omologa era stato notificato all' in data 6 marzo 2024 senza riscontro. CP_1
Chiedeva, pertanto, che l' venisse condannato al pagamento dell'assegno d'invalidità, con CP_1
vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore dei procuratore antistatario.
2.- L'udienza del 3 febbraio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
ricorso sia stato regolarmente notificato
4.- Nel merito, va rilevato che, dalla documentazione in atti risulta che il decreto di omologa del 4 marzo 2024 - con cui è stato riconosciuto che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno d'invalidità dalla data di presentazione della domanda amministrativa - è stato notificato all' , sede di Messina, tramite pec in data 6 marzo 2024; CP_1
risulta, poi, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente che la prestazione è stata liquidata dall' con nota datata 9 luglio 2024. CP_1
In seguito all'avvenuta liquidazione della prestazione, parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
5.- In ragione di quanto esposto, va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.- In virtù del principio di soccombenza virtuale e tenuto conto della circostanza che l' ha CP_1 liquidato la prestazione oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., le spese giudiziali vengono poste a carico dell' , tuttavia, considerato che la liquidazione risulta CP_1
effettuata con comunicazione avente data anteriore rispetto al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio sebbene non vi sia prova della data di comunicazione a parte ricorrente, le spese vengono compensate per metà e la restante quota viene liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo
2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese di lite, quantificate CP_1
nella somma già ridotta di € 1347,75, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota.
Messina, 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga