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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/04/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao - Presidente rel.
Dott.ssa Marta dell'Unto - Giudice
Dott.ssa Carla Maglioni- Giudice o.p.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. R.G. 99/2025 V.G. promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Aringhieri n.11 (c.f.: ) CodiceFiscale_1
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.18 (c.f.: , CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Rolandi (c.f.: ), del Foro di Siena, CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliati nello studio del predetto difensore in Colle di Val d'SA, Via S. Sebastiano n° 1
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 15.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.01.2025 e hanno adito il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Siena, affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Hanno assunto in ricorso: di aver contratto matrimonio civile in SO d'SA (SI) in data 18 maggio 2002, poi trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune suddetto al n° 2 Parte I dell'anno 2002; che dal matrimonio sono nati due figli: in data 26 maggio 1999 e in data 13 maggio 2004; che a causa di problemi insorti Per_1 Per_2 tra i coniugi, questi si determinavano a presentare nell'anno 2022 dinanzi al Tribunale di Siena ricorso congiunto presentato, poi ottenendo l'omologazione della separazione alle condizioni che avevano preventivamente concordato;
che l'omologa veniva pronunciata in data 24 febbraio 2023; che dal giorno dell'udienza Presidenziale, risalente al 22.2.2023, la separazione si è protratta ininterrottamente sino ad oggi e pertanto ogni comunione materiale e spirituale può dirsi cessata, tanto è che i ricorrenti hanno diverse residenze ed una propria autonoma vita e che e sono decorsi i termini per poter domandare al Tribunale la pronuncia di divorzio;
che i figli e , entrambi maggiorenni, non sono ancora economicamente Per_2 Per_1 autosufficienti.
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta dall'art. 473 bis 51 c.p.c. e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Può essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, posto che dalla data di separazione a oggi, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno e sono decorsi i termini per poter domandare al Tribunale la pronuncia di divorzio.
Il Tribunale può recepire le condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico, che vengono di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno con l'obbligo del reciproco rispetto libero ciascuno di essi di fissare ove più riterrà opportuno la propria residenza, fermo comunque il reciproco obbligo di comunicarsi ogni eventuale cambiamento ai sensi dell'art. 337 sexies così come novellato dall'art. 55 della Legge 154 del 28.12.2013;
2) i figli e , sono entrambi maggiorenni;
la prima dopo avere terminato gli studi, è in cerca di una Per_2 Per_1 occupazione, mentre , allo stato, è occupato con contratto a tempo determinato. Entrambi hanno Per_1 deciso di mantenere la scelta effettuata al momento della separazione e cioè di restare con il padre, nella abitazione sita in Via della Corsina presso la quale quindi avranno la domiciliazione prevalente, e ove hanno sempre vissuto, prevedendosi tuttavia che il ricorrente non ostacolerà in alcun modo la Parte_2 volontà dei medesimi di recarsi, anche a dormire, presso la madre, dando atto che anche l'abitazione di quest'ultima è dotata di una confortevole camera per ospitarli;
3) l'abitazione sita in SO d'SA, Via della Corsina n.18 della quale il ricorrente è nudo Parte_2 proprietario ( con l'usufrutto del di lui padre ) già lasciata dalla IG.ra all'atto della Persona_3 Pt_1 separazione , resta assegnata al ricorrente , con tutto quanto la arreda e correda , dando Parte_2 atto espressamente che la IG.ra , fin dal 2022, epoca della separazione, ha già asportato tutto Pt_1 quanto di sua proprietà, effetti personali compresi;
4) i ricorrenti, mantenendo fede agli impegni già assunti al momento della separazione, si impegnano di sopportare le spese che saranno necessarie per i figli in ragione del 50% ciascuno, in dette spese compreso anche il rimborso del finanziamento a suo tempo ottenuto per l'acquisto di un'autovettura in uso a , Per_1 con la previsione che mensilmente saranno eseguiti i conteggi per i rimborsi a favore dell'uno o dell'altro.
Sulle modalità concrete di regolamentazione dei rapporti gli stessi intendono espressamente richiamare le previsioni del protocollo di famiglia tra il Presidente del Tribunale di Siena e l'Ordine degli Avvocati di Siena del 27 luglio 2018, del quale dichiarano di averne ricevuta copia per estratto, e segnatamente le linee guida in tema di spese, con specifico richiamo al contenuto dell'art.3 comma 1 che concerne le spese necessarie che non richiedono il preventivo accordo dei genitori e quelle del successivo comma 2 che, al contrario, prevedono il preventivo accordo dei genitori;
5) i ricorrenti, ciascuno nei confronti dell'altro, rinunciano a pretese di sorta in ordine all'assegno di mantenimento;
6) Ogni altro rapporto di ordine economico è già stato regolato dai ricorrenti separatamente dalla sottoscrizione del presente atto;
7) Le spese del presente atto saranno sopportate dai ricorrenti nella misura di metà ciascuno.
Il P.m. ha espresso parere favorevole in data 05.03.2025
P.Q.M.
Il Tribunale Di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e (generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza) con rito civile in SO d'SA (SI) in data 18 maggio 2002, poi trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune suddetto al n° 2 Parte I dell'anno 2002, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SO d'SA di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 18.04.2025
Il giudice
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao - Presidente rel.
Dott.ssa Marta dell'Unto - Giudice
Dott.ssa Carla Maglioni- Giudice o.p.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. R.G. 99/2025 V.G. promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Aringhieri n.11 (c.f.: ) CodiceFiscale_1
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.18 (c.f.: , CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Rolandi (c.f.: ), del Foro di Siena, CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliati nello studio del predetto difensore in Colle di Val d'SA, Via S. Sebastiano n° 1
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 15.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.01.2025 e hanno adito il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Siena, affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Hanno assunto in ricorso: di aver contratto matrimonio civile in SO d'SA (SI) in data 18 maggio 2002, poi trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune suddetto al n° 2 Parte I dell'anno 2002; che dal matrimonio sono nati due figli: in data 26 maggio 1999 e in data 13 maggio 2004; che a causa di problemi insorti Per_1 Per_2 tra i coniugi, questi si determinavano a presentare nell'anno 2022 dinanzi al Tribunale di Siena ricorso congiunto presentato, poi ottenendo l'omologazione della separazione alle condizioni che avevano preventivamente concordato;
che l'omologa veniva pronunciata in data 24 febbraio 2023; che dal giorno dell'udienza Presidenziale, risalente al 22.2.2023, la separazione si è protratta ininterrottamente sino ad oggi e pertanto ogni comunione materiale e spirituale può dirsi cessata, tanto è che i ricorrenti hanno diverse residenze ed una propria autonoma vita e che e sono decorsi i termini per poter domandare al Tribunale la pronuncia di divorzio;
che i figli e , entrambi maggiorenni, non sono ancora economicamente Per_2 Per_1 autosufficienti.
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta dall'art. 473 bis 51 c.p.c. e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Può essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, posto che dalla data di separazione a oggi, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno e sono decorsi i termini per poter domandare al Tribunale la pronuncia di divorzio.
Il Tribunale può recepire le condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico, che vengono di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno con l'obbligo del reciproco rispetto libero ciascuno di essi di fissare ove più riterrà opportuno la propria residenza, fermo comunque il reciproco obbligo di comunicarsi ogni eventuale cambiamento ai sensi dell'art. 337 sexies così come novellato dall'art. 55 della Legge 154 del 28.12.2013;
2) i figli e , sono entrambi maggiorenni;
la prima dopo avere terminato gli studi, è in cerca di una Per_2 Per_1 occupazione, mentre , allo stato, è occupato con contratto a tempo determinato. Entrambi hanno Per_1 deciso di mantenere la scelta effettuata al momento della separazione e cioè di restare con il padre, nella abitazione sita in Via della Corsina presso la quale quindi avranno la domiciliazione prevalente, e ove hanno sempre vissuto, prevedendosi tuttavia che il ricorrente non ostacolerà in alcun modo la Parte_2 volontà dei medesimi di recarsi, anche a dormire, presso la madre, dando atto che anche l'abitazione di quest'ultima è dotata di una confortevole camera per ospitarli;
3) l'abitazione sita in SO d'SA, Via della Corsina n.18 della quale il ricorrente è nudo Parte_2 proprietario ( con l'usufrutto del di lui padre ) già lasciata dalla IG.ra all'atto della Persona_3 Pt_1 separazione , resta assegnata al ricorrente , con tutto quanto la arreda e correda , dando Parte_2 atto espressamente che la IG.ra , fin dal 2022, epoca della separazione, ha già asportato tutto Pt_1 quanto di sua proprietà, effetti personali compresi;
4) i ricorrenti, mantenendo fede agli impegni già assunti al momento della separazione, si impegnano di sopportare le spese che saranno necessarie per i figli in ragione del 50% ciascuno, in dette spese compreso anche il rimborso del finanziamento a suo tempo ottenuto per l'acquisto di un'autovettura in uso a , Per_1 con la previsione che mensilmente saranno eseguiti i conteggi per i rimborsi a favore dell'uno o dell'altro.
Sulle modalità concrete di regolamentazione dei rapporti gli stessi intendono espressamente richiamare le previsioni del protocollo di famiglia tra il Presidente del Tribunale di Siena e l'Ordine degli Avvocati di Siena del 27 luglio 2018, del quale dichiarano di averne ricevuta copia per estratto, e segnatamente le linee guida in tema di spese, con specifico richiamo al contenuto dell'art.3 comma 1 che concerne le spese necessarie che non richiedono il preventivo accordo dei genitori e quelle del successivo comma 2 che, al contrario, prevedono il preventivo accordo dei genitori;
5) i ricorrenti, ciascuno nei confronti dell'altro, rinunciano a pretese di sorta in ordine all'assegno di mantenimento;
6) Ogni altro rapporto di ordine economico è già stato regolato dai ricorrenti separatamente dalla sottoscrizione del presente atto;
7) Le spese del presente atto saranno sopportate dai ricorrenti nella misura di metà ciascuno.
Il P.m. ha espresso parere favorevole in data 05.03.2025
P.Q.M.
Il Tribunale Di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e (generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza) con rito civile in SO d'SA (SI) in data 18 maggio 2002, poi trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune suddetto al n° 2 Parte I dell'anno 2002, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SO d'SA di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 18.04.2025
Il giudice
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.