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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/10/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DO. RM LA Presidente Relatore DO. Claudia Bonomi Giudice DO. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8482/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Brugherio (MB) in Via Nazario Sauro n.23, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Luca Vago che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Brugherio (MB) in Via Andrea Doria n.17, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Luca Vago che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: OR
CONCLUSIONI
“Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano.
2. Confermare integralmente le condizioni stabilite per la separazione di seguito trascritte:
Ciascuno dei coniugi, essendo economicamente autosufficiente, provvederà autonomamente al proprio mantenimento e nulla sarà tra di essi a pretendersi ad alcun titolo.
pagina 1 di 3 Il sig. continuerà a corrispondere alla figlia un assegno mensile di € Parte_1 Persona_1 800,00, interamente rivalutabile secondo le variazioni ISTAT, sintantoché costei non diverrà economicamente autosufficiente.
I coniugi dichiarano altresì di non avere beni immobili o mobili in comune.
Spese del giudizio interamente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 220 emessa dal Tribunale di Monza in data 6.2.2025 e pubblicata in data 11.2.2025, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more. non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Milano il 15.7.1995 (trascritto al n. 21 Parte II Serie C del registro atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Brugherio) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brugherio (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese per entrambi i giudizi.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
DO RM LA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DO. RM LA Presidente Relatore DO. Claudia Bonomi Giudice DO. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8482/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Brugherio (MB) in Via Nazario Sauro n.23, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Luca Vago che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Brugherio (MB) in Via Andrea Doria n.17, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Luca Vago che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: OR
CONCLUSIONI
“Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano.
2. Confermare integralmente le condizioni stabilite per la separazione di seguito trascritte:
Ciascuno dei coniugi, essendo economicamente autosufficiente, provvederà autonomamente al proprio mantenimento e nulla sarà tra di essi a pretendersi ad alcun titolo.
pagina 1 di 3 Il sig. continuerà a corrispondere alla figlia un assegno mensile di € Parte_1 Persona_1 800,00, interamente rivalutabile secondo le variazioni ISTAT, sintantoché costei non diverrà economicamente autosufficiente.
I coniugi dichiarano altresì di non avere beni immobili o mobili in comune.
Spese del giudizio interamente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 220 emessa dal Tribunale di Monza in data 6.2.2025 e pubblicata in data 11.2.2025, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more. non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Milano il 15.7.1995 (trascritto al n. 21 Parte II Serie C del registro atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Brugherio) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brugherio (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese per entrambi i giudizi.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
DO RM LA
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