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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/09/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2388/2025 promossa da:
con Parte_1 C.F._1 il patrocinio di CA RC Indirizzo Telematico
PARTE RICORRENTE contro con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO
(P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
Controparte_3
(P.IVA
) P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'On. Giudice del Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria eccezione e deduzione e previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:
In via cautelare
In via principale pagina 1 di 6 1) Sussistendo gravi motivi di urgenza in ossequio all'istanza formulata dalla presente difesa, accertata e dichiarata a seguito di cognizione sommaria la fondatezza dell'opposizione ed al fine di scongiurare le gravi ed irreparabili conseguenze derivanti dalla produzione degli effetti del provvedimento impugnato e dal decorso del tempo necessario per giungere all'esito del presente giudizio, disponga con provvedimento inaudita altera parte, sospesa l'efficacia del decreto opposto, e per l'effetto ammettere in via provvisoria il signor Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato;
[...]
In via subordinata
2) Alla prima udienza di comparizione delle parti, accertata e dichiarata a seguito di cognizione sommaria la fondatezza dell'opposizione ed al fine di scongiurare le gravi conseguenze derivanti dalla produzione degli effetti del provvedimento impugnato dal decorso del tempo necessario per giungere all'esito del presente giudizio, sospesa l'efficacia del decreto opposto e per l'effetto ammettere in via provvisoria il signor al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
Nel merito
3) Accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in narrativa, la fondatezza dell'odierna opposizione, revocare il decreto opposto e per l'effetto ammettere il signor
[...]
al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
4) Con liquidazione dei compensi per il presente giudizio in favore del ricorrente, maggiorati del 30% ex DM 37/18 per redazione del presente atto con collegamenti ipertestuali.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Si costituisce contestando integralmente le pretese contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 Parte_1 propone opposizione avverso il Decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato ex artt. 99 DPR 115/2002 nel procedimento RG. TRIB n.
pagina 2 di 6 1315/24 – RGNR n. 4269/24 emesso dal Giudice del Tribunale di Pavia – Dott.ssa
Aresini – in data 29/05/25 e notificato in data 30/05/25.
A fondamento del ricorso deduce: che in data 14/03/25 aveva depositato istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con dichiarazione sostitutiva del reddito e relativa documentazione allegata;
che, in particolare, in detta istanza si evidenziava come, al momento della presentazione della domanda, l'istante fosse detenuto presso la Casa Circondariale di con ingresso CP_3 in data 5/06/24; che in precedenza, nell'anno 2023, a partire dal 15/04, era stato ristretto, dopo l'arresto per rapina in flagranza, presso il carcere minorile di Milano e successivamente in Per_1 comunità, dalla fine del mese di gennaio 2024, fino al successivo arresto del 5/06/24; di essere solo formalmente residente con la sua numerosa famiglia in quanto nelle
“finestre temporali” antecedenti all'arresto del 2023 (dal 1/01 al 14/04) ed a quello del
2024 (dal 1/01 al 4/05/24) aveva interrotto qualsiasi rapporto con il nucleo familiare, dormendo in sistemazioni di fortuna (case abbandonate, argini del fiume Ticino) e risultando così di fatto senza fissa dimora, come si evince altresì dalla annotazione di servizio del 5/06/24 della Questura di allegata all'istanza; CP_3 che il Giudice, nel decreto oggi impugnato, aveva rigettato l'istanza, rilevando come lo stato di famiglia del ricomprendesse ancora i familiari con esso formalmente Pt_1 residenti, per il calcolo del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato occorreva sommare tra loro i redditi conseguiti da ogni componente della famiglia,
“a prescindere dalle mere dichiarazioni dell'imputato che riferisce di non avere più rapporti con la famiglia di origine”; che l'art. 76 del Testo Unico spese di giustizia afferma che se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, “il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante”; che appare però necessario verificare quando e a quali condizioni il reddito dell'istante debba essere cumulato con quello dei familiari;
pagina 3 di 6 che la giurisprudenza ritiene la convivenza un presupposto imprescindibile;
che se è pur vero che lo stato di detenzione in cui si trova il richiedente al momento della domanda non faccia di per sé cessare la convivenza, cessando la mera coabitazione, ai dini della convivenza deve darsi atto non solo della attestazione anagrafica, ma anche di tutti gli ulteriori elementi dai quali evincere la recisione del legame affettivo con i familiari;
che la mancata coabitazione non si evinceva solo dalle mere dichiarazioni dell'interessato, ma anche dalla documentazione tutta redatta dalla Questura che affermava che il ricorrente era soggetto di fatto senza fissa dimora.
Si costituisce l'Avvocatura, con delega al funzionario di cancelleria, instando per la conferma del provvedimento impugnato.
Il Funzionario di cancelleria ha provveduto al deposito di tutta la documentazione connessa alla richiesta.
Il giudice, alla udienza del 24 settembre 2025, tratteneva la causa in decisine con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c..
***
Come evidenziato nella parte narrativa della presente decisione, il giudice, nel provvedimento oggi impugnato, rigettava la istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in quanto, dalla dichiarazione della Controparte_2 emergeva che, il ricorrente fosse anagraficamente residente con i famigliari aventi reddito superiore al limite reddituale fissato, ritenendo irrilevanti le dichiarazioni dello stesso ai fini della cessazione della convivenza.
Come evidenziato dalla parte ricorrente, l'art. 76 del T.U. stabilisce che "1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
13.659,64.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante."
La norma predetta prevede quindi, per la sommatoria dei redditi, il requisito della pagina 4 di 6 convivenza.
Risulta circostanza non contestata quella secondo la quale il risulta risiedere, Pt_1 sotto il profilo anagrafico, in Bressana Bottarone, con i genitori e 5 fratelli, molti dei quali minorenni.
Trattasi, però, di circostanza che non sempre rileva ai fini della concessione del patrocinio.
La Suprema Corte penale, infatti, ha affermato che:
3. Secondo il disposto e la ratio della disposizione citata, non è sufficiente di certo la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione - se essa non corrisponde a quella effettiva nei frattempo sopravvenuta - per includere tout court i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nei coacervo reddituale del soggetto istante. Ma tale dato - che avrebbe dovuto impegnare il giudice di merito ad una accurata verifica delle effettive circostanze di fatto - non è stato in alcun modo recepito e considerato ed in relazione ad esso la motivazione appare carente e puramente formale, fondata sul dato, a sua volta formale, dell (Cassazione penale, sez. IV, sentenza Controparte_2
28/10/2016, n° 45511).
Se ne ricava, pertanto, che nel determinare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione, o per la permanenza al gratuito patrocinio deve tenersi conto dei redditi dei conviventi effettivi e non di quelli anagrafici.
Il ricorrente, a supporto del venir meno della convivenza effettiva, ha allegato, oltre ai pacifici periodi di carcerazione, lo stato di soggetto privo di fissa dimora per i periodi in cui questi risultava non ristretto in carcere.
In particolare, ha allegato: annotazione di servizio della Questura di dalla quale emerge che il è soggetto CP_3 Pt_1 senza fissa dimora (doc2); provvedimenti emessi da questo tribunale, Decreto n. 99/25 del 25/03/25 – RGNR n.
3398/24 – RG TRIB. N. 70/25 – Giudice Tribunale di Pavia - Dott. Pasta (doc. 4);
Decreto n. 132/25 del 27/03/25 – RGNR n. 2019/24 – RG GIP n. 5436/24 – GIP
- Dott.ssa Lapi (doc. 5); CP_3
Decreto n. 198/25 del 21/05/25 – RGNR n. 2828/25 – GIP Pavia – Dott. (doc. 6), Per_2
pagina 5 di 6 dai quali tutti si evince che il è stato ivi riconosciuto soggetto non convivente con i Pt_1 familiari.
Da ultimo la parte ha prodotto, in udienza, ordinanza della Corte di Appello di Milano del
18/20 agosto 2025 nella quale allo stesso è stata nuovamente applicata la misura custodiale carceraria sul presupposto della inapplicabilità di altre soluzioni in assenza di stabile domicilio.
Il ricorso va pertanto accolto, avendo la parte dato prova della insussistenza della convivenza con altri familiari.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto opposto e per l'effetto ammette Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato;
[...]
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, liquidate in € 98,00 e in € 27,00 per anticipazioni, € Pt_1
544,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Pavia, 30 settembre 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2388/2025 promossa da:
con Parte_1 C.F._1 il patrocinio di CA RC Indirizzo Telematico
PARTE RICORRENTE contro con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO
(P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
Controparte_3
(P.IVA
) P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'On. Giudice del Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria eccezione e deduzione e previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:
In via cautelare
In via principale pagina 1 di 6 1) Sussistendo gravi motivi di urgenza in ossequio all'istanza formulata dalla presente difesa, accertata e dichiarata a seguito di cognizione sommaria la fondatezza dell'opposizione ed al fine di scongiurare le gravi ed irreparabili conseguenze derivanti dalla produzione degli effetti del provvedimento impugnato e dal decorso del tempo necessario per giungere all'esito del presente giudizio, disponga con provvedimento inaudita altera parte, sospesa l'efficacia del decreto opposto, e per l'effetto ammettere in via provvisoria il signor Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato;
[...]
In via subordinata
2) Alla prima udienza di comparizione delle parti, accertata e dichiarata a seguito di cognizione sommaria la fondatezza dell'opposizione ed al fine di scongiurare le gravi conseguenze derivanti dalla produzione degli effetti del provvedimento impugnato dal decorso del tempo necessario per giungere all'esito del presente giudizio, sospesa l'efficacia del decreto opposto e per l'effetto ammettere in via provvisoria il signor al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
Nel merito
3) Accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in narrativa, la fondatezza dell'odierna opposizione, revocare il decreto opposto e per l'effetto ammettere il signor
[...]
al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
4) Con liquidazione dei compensi per il presente giudizio in favore del ricorrente, maggiorati del 30% ex DM 37/18 per redazione del presente atto con collegamenti ipertestuali.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Si costituisce contestando integralmente le pretese contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 Parte_1 propone opposizione avverso il Decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato ex artt. 99 DPR 115/2002 nel procedimento RG. TRIB n.
pagina 2 di 6 1315/24 – RGNR n. 4269/24 emesso dal Giudice del Tribunale di Pavia – Dott.ssa
Aresini – in data 29/05/25 e notificato in data 30/05/25.
A fondamento del ricorso deduce: che in data 14/03/25 aveva depositato istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con dichiarazione sostitutiva del reddito e relativa documentazione allegata;
che, in particolare, in detta istanza si evidenziava come, al momento della presentazione della domanda, l'istante fosse detenuto presso la Casa Circondariale di con ingresso CP_3 in data 5/06/24; che in precedenza, nell'anno 2023, a partire dal 15/04, era stato ristretto, dopo l'arresto per rapina in flagranza, presso il carcere minorile di Milano e successivamente in Per_1 comunità, dalla fine del mese di gennaio 2024, fino al successivo arresto del 5/06/24; di essere solo formalmente residente con la sua numerosa famiglia in quanto nelle
“finestre temporali” antecedenti all'arresto del 2023 (dal 1/01 al 14/04) ed a quello del
2024 (dal 1/01 al 4/05/24) aveva interrotto qualsiasi rapporto con il nucleo familiare, dormendo in sistemazioni di fortuna (case abbandonate, argini del fiume Ticino) e risultando così di fatto senza fissa dimora, come si evince altresì dalla annotazione di servizio del 5/06/24 della Questura di allegata all'istanza; CP_3 che il Giudice, nel decreto oggi impugnato, aveva rigettato l'istanza, rilevando come lo stato di famiglia del ricomprendesse ancora i familiari con esso formalmente Pt_1 residenti, per il calcolo del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato occorreva sommare tra loro i redditi conseguiti da ogni componente della famiglia,
“a prescindere dalle mere dichiarazioni dell'imputato che riferisce di non avere più rapporti con la famiglia di origine”; che l'art. 76 del Testo Unico spese di giustizia afferma che se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, “il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante”; che appare però necessario verificare quando e a quali condizioni il reddito dell'istante debba essere cumulato con quello dei familiari;
pagina 3 di 6 che la giurisprudenza ritiene la convivenza un presupposto imprescindibile;
che se è pur vero che lo stato di detenzione in cui si trova il richiedente al momento della domanda non faccia di per sé cessare la convivenza, cessando la mera coabitazione, ai dini della convivenza deve darsi atto non solo della attestazione anagrafica, ma anche di tutti gli ulteriori elementi dai quali evincere la recisione del legame affettivo con i familiari;
che la mancata coabitazione non si evinceva solo dalle mere dichiarazioni dell'interessato, ma anche dalla documentazione tutta redatta dalla Questura che affermava che il ricorrente era soggetto di fatto senza fissa dimora.
Si costituisce l'Avvocatura, con delega al funzionario di cancelleria, instando per la conferma del provvedimento impugnato.
Il Funzionario di cancelleria ha provveduto al deposito di tutta la documentazione connessa alla richiesta.
Il giudice, alla udienza del 24 settembre 2025, tratteneva la causa in decisine con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c..
***
Come evidenziato nella parte narrativa della presente decisione, il giudice, nel provvedimento oggi impugnato, rigettava la istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in quanto, dalla dichiarazione della Controparte_2 emergeva che, il ricorrente fosse anagraficamente residente con i famigliari aventi reddito superiore al limite reddituale fissato, ritenendo irrilevanti le dichiarazioni dello stesso ai fini della cessazione della convivenza.
Come evidenziato dalla parte ricorrente, l'art. 76 del T.U. stabilisce che "1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
13.659,64.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante."
La norma predetta prevede quindi, per la sommatoria dei redditi, il requisito della pagina 4 di 6 convivenza.
Risulta circostanza non contestata quella secondo la quale il risulta risiedere, Pt_1 sotto il profilo anagrafico, in Bressana Bottarone, con i genitori e 5 fratelli, molti dei quali minorenni.
Trattasi, però, di circostanza che non sempre rileva ai fini della concessione del patrocinio.
La Suprema Corte penale, infatti, ha affermato che:
3. Secondo il disposto e la ratio della disposizione citata, non è sufficiente di certo la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione - se essa non corrisponde a quella effettiva nei frattempo sopravvenuta - per includere tout court i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nei coacervo reddituale del soggetto istante. Ma tale dato - che avrebbe dovuto impegnare il giudice di merito ad una accurata verifica delle effettive circostanze di fatto - non è stato in alcun modo recepito e considerato ed in relazione ad esso la motivazione appare carente e puramente formale, fondata sul dato, a sua volta formale, dell (Cassazione penale, sez. IV, sentenza Controparte_2
28/10/2016, n° 45511).
Se ne ricava, pertanto, che nel determinare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione, o per la permanenza al gratuito patrocinio deve tenersi conto dei redditi dei conviventi effettivi e non di quelli anagrafici.
Il ricorrente, a supporto del venir meno della convivenza effettiva, ha allegato, oltre ai pacifici periodi di carcerazione, lo stato di soggetto privo di fissa dimora per i periodi in cui questi risultava non ristretto in carcere.
In particolare, ha allegato: annotazione di servizio della Questura di dalla quale emerge che il è soggetto CP_3 Pt_1 senza fissa dimora (doc2); provvedimenti emessi da questo tribunale, Decreto n. 99/25 del 25/03/25 – RGNR n.
3398/24 – RG TRIB. N. 70/25 – Giudice Tribunale di Pavia - Dott. Pasta (doc. 4);
Decreto n. 132/25 del 27/03/25 – RGNR n. 2019/24 – RG GIP n. 5436/24 – GIP
- Dott.ssa Lapi (doc. 5); CP_3
Decreto n. 198/25 del 21/05/25 – RGNR n. 2828/25 – GIP Pavia – Dott. (doc. 6), Per_2
pagina 5 di 6 dai quali tutti si evince che il è stato ivi riconosciuto soggetto non convivente con i Pt_1 familiari.
Da ultimo la parte ha prodotto, in udienza, ordinanza della Corte di Appello di Milano del
18/20 agosto 2025 nella quale allo stesso è stata nuovamente applicata la misura custodiale carceraria sul presupposto della inapplicabilità di altre soluzioni in assenza di stabile domicilio.
Il ricorso va pertanto accolto, avendo la parte dato prova della insussistenza della convivenza con altri familiari.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto opposto e per l'effetto ammette Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato;
[...]
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, liquidate in € 98,00 e in € 27,00 per anticipazioni, € Pt_1
544,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Pavia, 30 settembre 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 6 di 6