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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2072/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 10/12/2020 al n. 2072 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 , cui è riunita la causa di appello n. 2086/2020, entrambe avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 823/2020
promosse in termini reciproci da elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ZATI Parte_1
SIMONA che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante /appellato- contro
, elettivamente domiciliata presso e nello Controparte_1 studio dell'Avv. PARDINI STEFANO che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante/ appellata -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante/appellata “contrariis reiectis per il rigetto dell'appello RG Pt_1
2086/2020 proposto da contro il perché inammissibile, infondato in CP_1 Pt_1
fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti, in comparsa e comunque in atti, e
IN TESI, in accoglimento dell'appello introdotto da per la conferma della Pt_1
sentenza di primo grado n° 823/2020 del 30.10.2020 del Tribunale, salvo la MODESTA
RIFORMA richiesta con il suo appello RG 2072/2020, in ossequio al principio di effettività della tutela ex art 524 c.c., per consentirgli di proseguire con l'azione esecutiva RGE 112/2015, come da conclusioni che qui per organicità si riportano e si riformulano con modeste correzioni:
“Dichiarare l'erroneità della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 823/2020 del 29 ottobre 2020, (Rep n 1655/2020 del 30.10.2020), resa nel procedimento RG 1084/2019, per i motivi d'appello indicati in atto di appello, ai quali si rinvia, e quindi, in riforma parziale della sentenza per i capi impugnati, accertare e dichiarare:
1) che l'azione ex art 524 c.c. è necessaria ed ammissibile per consentire al di Pt_1 proseguire con l'espropriazione forzata dei beni caduti in successione;
2) che la convenuta era decaduta ex art 480 e 481 c.c. dal diritto di accettare l'eredità di
Valmara,
3) che il diritto della convenuta di accettare l'eredità di si era Controparte_1
estinto per prescrizione ex art 480 c.c., con la conseguenza sostanziale che essa aveva anche perso il diritto di accettare l'eredità del padre, stante oltretutto che nessuna contestazione ha mosso la convenuta in ordine alla medesima, e posto che, come rilevato dal giudice delle successioni, dall'apertura della successione sono decorsi inutilmente oltre 20 anni senza che alcuna accettazione della stessa avvenisse, né ad opera della
é ad opera della coerede, né ad opera di eventuali altre successive chiamate CP_1
in rappresentanza prima della trascrizione della domanda giudiziale ex art 524 c.c.;
4) che conseguentemente a quanto sub 1), 2), 3), in accoglimento della Parte_1
domanda ex art 524 c.c., è autorizzato ad accettare dette eredità, in luogo dell' , con conseguente declaratoria che i diritti reali, Controparte_1
relativi ai beni devoluti per successione dai rispettivi genitori, e da esso già Pt_1
pignorati, si sono trasferiti e comunque costituiti in favore della stessa Controparte_1
fino a concorrenza del credito oltre interessi dello stesso;
[...] Parte_1
tutto ciò previa declaratoria che può soddisfarsi sui beni ereditari, in successione sia del padre che della madre, ma comunque solo fino a concorrenza del suo credito oltre interessi;
precisando, occorrendo, che l'eventuale ulteriore rimanenza del patrimonio ereditario viene devoluta a norma di legge;
5) e che conseguentemente il ha diritto a trascrivere, in favore dell' Pt_1 [...]
, nei limiti suddetti, e contro e per Controparte_1 CP_1 Controparte_2 poter proseguire a coltivare l'azione esecutiva immobiliare n. RGE 112/2015, nei limiti del suo credito”
2 C. Confermare nel resto tutte le altre statuizioni, con particolare riferimento a quelle relative alla condanna di parte convenuta al rimborso delle spese di lite, e all'ordine, al competente Conservatore dei RR.II., di effettuare con esonero da sua responsabilità, tutte le trascrizioni ed annotazioni conseguenti e connesse alla presente decisione, chiarendo
e integrando però quest'ultima statuizione, perché trattasi di diritti reali, nel senso di precisare che le stesse devono essere fatte in favore di e Controparte_1
contro e Controparte_2 Controparte_1
In ogni caso con ogni consequenziale pronunzia, e con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio.
e IN IPOTESI, per la conferma INTEGRALE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
n° 823/2020 del 30.10.2020 del Tribunale, dichiarando che sulle questioni sollevate con
l'appello RG 2072/2020 introdotto da vista l'ordinanza del GE Fontani nel Pt_1
giudizio RGE n. 112/2020, è cessata la materia del contendere;
anche in questo caso rigettando l'appello RG 2086/20 proposto da CP_1
In ogni caso con vittoria di spese di ambo i gradi di giudizio.” per la parte appellante/appellata “ CP_1
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi indicati in atto ai quali si rinvia,
e ogni contraria istanza disattesa,
a) con riferimento all'appello di cui al R.G. n. 2072/2020 coltivato dal Sig. Pt_1
avverso la sentenza n. 823/2020 resa dal Tribunale di Pistoia in data 29 ottobre
[...]
2020:
- previa declaratoria di inammissibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c. della domanda diretta all'autorizzazione ad accettare l'eredità del Sig. CP_1
dovendosi apprezzare come domanda nuova;
[...]
- rigettare l'appello spiegato dal Sig. avverso la sentenza n. 823/2020 Parte_1
(Rep. n. 1655/2020 del 30/10/2020) resa dal Tribunale di Pistoia in data 29 ottobre 2020 stante l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi spiegati.
Con vittoria di competenze professionali e spese di causa oltre accessori come per legge del presente giudizio, nonché con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, comma
1, c.p.c. in ragione della temerarietà e infondatezza dei motivi di impugnazione proposti
e come tali palesanti uno smodato abuso dello strumento processuale, da liquidarsi
d'ufficio, il tutto da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
3 b) con riferimento all'appello di cui al R.G. n. 2086/2020 coltivato dalla Sig.ra
avverso la sentenza n. 823/2020 resa dal Tribunale di Controparte_1
Pistoia in data 29 ottobre 2020:
- dichiarare la nullità della sentenza la sentenza n. 823/2020 (Rep. n. 1655/2020 del
30/10/2020) resa dal Tribunale di Pistoia in data 29 ottobre 2020, nel procedimento già pendente al R.G. n. 1084/2019;
- ed in ogni caso, anche in riforma della stessa per i capi impugnati, respingere la domanda attrice ex art. 524 c.c. spiegata nei confronti della comparente in quanto infondata in diritto.
Con vittoria di competenze professionali e spese di causa oltre accessori come per legge del presente giudizio, e del giudizio di primo grado, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Pistoia al fine di ottenere l'autorizzazione Controparte_1 ai sensi dell'art. 524 c.c. ad accettare, in nome e luogo della suddetta convenuta, la quota di eredità ad essa devoluta per successione della madre allo scopo Controparte_2
di soddisfare i propri crediti sui beni ereditari, nonché per sentire accertare la intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità del padre della medesima, CP_1
dichiarando il diritto di esso attore a trascrivere l'emanando provvedimento e
[...] proseguire conseguentemente l'azione esecutiva immobiliare intrapresa nei confronti della convenuta per il recupero del proprio credito (n. RGE 112/2015).
Esponeva, a sostegno delle pretese azionate, quanto segue:
- nel corso della procedura esecutiva instaurata da esso attore nei confronti dell' procedendo al pignoramento della quota del 50% dell'immobile posto CP_1
in Montale, Via Enrico Toti n.
3 - a questa pervenuta a seguito delle successioni ereditarie, prima del padre (deceduto il 29.12.1993) e poi della madre (deceduta il
24.4.2012) - era emersa dalla certificazione ipocatastale al ventennio una carenza nella continuità delle trascrizioni, non avendo la chiamata all'eredità accettato e quindi
4 trascritto l'accettazione dell'eredità, pur avendo la medesima trascritto le denunzie di successione (cfr. note di trascrizione n. 3833/1995 per l'eredità paterna e n. 5072/2012 per l'eredità materna) nonché volturato l'immobile in Catasto in capo a sé e alla sorella
, al 50% ciascuna;
Parte_2
- sulla scorta di quanto sopra, il GE, preso atto di tali risultanze, e rilevato che l'esecutata non aveva poi provveduto a trascrivere formalmente la sua espressa, o tacita, accettazione in Conservatoria, invitava il creditore procedente a ripristinare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.;
- esso attore, riscontrato che la debitrice non aveva né accettato, né rinunziato alla eredità dei genitori, instaurava il presente giudizio previo vano esperimento di actio interrogatoria ex art. 481 c.c. innanzi al Giudice delle Successioni, in ragione dell'inutile decorso del termine assegnato in relazione all'eredità materna, e ai fini dell'accertamento della intervenuta prescrizione del diritto della chiamata all'eredità di accettare l'eredità paterna.
- Costituendosi, l' contestava la domanda attorea in difetto dei relativi CP_1
presupposti e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'attore precisava le conclusioni nei seguenti termini: “
voglia il Tribunale rilevare che l'azione è necessaria ed ammissibile cosicchè il Pt_1
può proseguire con l'espropriazione forzata dei beni caduti in successione, e quindi, per
l'effetto, il Tribunale voglia: autorizzare, ex art. 524 c.c., il Sig. ad accettare, in nome e in luogo della Parte_1
Sig.ra la quota di eredità ad essa devoluta in morte della Controparte_1
de cuius, allo scopo di soddisfare il suo credito su detti beni Controparte_2
ereditari, fino alla concorrenza del suo credito;
e voglia altresì una volta accertata l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità del padre
dichiarare che il sig. può trascrivere l'emanando Controparte_1 Parte_1 provvedimento, e proseguire conseguentemente a coltivare l'azione esecutiva immobiliare n RGE112/2015, allo scopo di soddisfarsi sui beni, ereditati anche in successione del padre fino alla concorrenza del suo credito;
con vittoria di spese e compensi professionali.”
Con sentenza resa a verbale in data 29 ottobre 2020, il Tribunale di Pistoia accoglieva la domanda dell'attore affermando - quanto alla questione controversa circa l'applicabilità
5 dell'ipotesi di cui all'art. 524 c.c. alla fattispecie in esame, in assenza di alcuna rinuncia da parte della chiamata all'eredità - che il diritto del creditore sancito dall'art. 524 c.c. prescinde dal fatto che il suo debitore possa ancora, o meno, revocare la propria rinuncia
(il discrimine tra le due fattispecie risiede nella circostanza che il rinunciante all'eredità ex art. 519 c.c. può successivamente accettare l'eredità mentre tale facoltà è preclusa al soggetto che non abbia effettuato alcuna dichiarazione nel termine assegnatogli ex art. 481 c.c.). A tale riguardo, evidenziava il Tribunale che la ratio dell'art. 524 c.c. non risiede nella sostituzione di un creditore a un debitore che potrebbe ancora accettare ma nella tutela del creditore avverso scelte, esplicite o implicite, idonee a danneggiarlo richiamando, a sostegno di tale soluzione interpretativa, la giurisprudenza della Suprema
Corte secondo la quale l'azione di cui all'art. 524 c.c. deve essere esperita dal creditore, al fine di impugnare e rendere inefficace la rinuncia all'eredità, sia nell'ipotesi disciplinata dall'art. 519 c.c. che in caso di decadenza ai sensi gli artt. 481 e 488 c.c..
Pronunciava pertanto il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento parziale della domanda attorea, autorizza l'attore ad accettare l'eredità della defunta in luogo di fino alla Controparte_2 Controparte_1
concorrenza del proprio credito oltre interessi;
dichiara prescritto il diritto della convenuta in ordine all'accettazione del padre,
nei termini di cui in motivazione;
Controparte_1
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 6.783,00 per compensi professionali, euro 846,95 per spese documentate, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
ordina al competente conservatore dei RRII di effettuare, con esonero da sua responsabilità, tutte le trascrizioni ed annotazione conseguenti e connesse alla presente decisione”
2. Il giudizio di secondo grado
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello entrambe le parti instaurando i procedimenti in epigrafe indicati e oggetto della disposta riunione.
6 Il con l'atto di gravame proposto (proc. n. R.G. 2072/2020), ha articolato i Pt_1
seguenti tre motivi:
1) ; ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' E Parte_3
CONTRASTO TRA DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA,CORRETTI PASSAGGI ARGOMENTATIVI DELLA
MOTIVAZIONE CHE SORREGGONO, GIÀ DI PER SÉ, UNA DIVERSA E
PIU' CHIARA E COMPLETA PRONUNZIA DECISORIA CHE SI RICHIEDE;
lamenta l'appellante la mancata pronuncia in ordine all'autorizzazione ex art. 524
c.c. ad accettare l'eredità del defunto in luogo della figlia Controparte_1
quale pronuncia conseguente ai passaggi argomentativi Controparte_1
esposti nella stessa motivazione, nonché la genericità dell'ordine rivolto al competente Conservatore (a fronte della propria richiesta di sentenza declaratoria del diritto di trascrivere sia l'accettazione dell'eredità del padre che della madre della . CP_1
2) OMESSA PRONUNCIA: ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE
DELL'ART.112 e 132 n 3 C.P.C., MANCATA CORRISPONDENZA TRA
CHIESTO E PRONUNZIATO;
secondo gli assunti dell'appellante, la sentenza impugnata non riportava e ometteva di pronunciarsi sulle conclusioni come precisate in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ove era richiesto di autorizzare il a “trascrivere l'emanando provvedimento e proseguire Pt_1 conseguentemente a coltivare l'azione esecutiva immobiliare n. 112/2015 allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditati, anche in successione del padre, fino a concorrenza del suo credito”; nella sostanza, ad avviso dell'appellante, la sentenza risultava carente laddove, non avendo interpretato correttamente il senso della domanda, aveva omesso di dichiarare che, conseguentemente all'accettazione del in luogo dell' quest'ultima era divenuta titolare di diritti reali Pt_1 CP_1 sull'immobile caduto in successione prima del padre e poi della madre (restando, pertanto, la sentenza inutiliter data).
3) OMESSA VALUTAZIONE DI FATTI ALLEGATI DALL'ATTORE; evidenzia l'appellante che in atti risultava documentata una ulteriore circostanza, da sola idonea a supportare i chiarimenti richiesti per la trascrizione e determinare l'accoglimento della domanda, ossia che la i era di fatto comportata CP_1
quale erede trascrivendo le due denunce di successione e volturando l'immobile
7 al NCEU di Pistoia a suo favore nella misura del 50%, con l'indicazione del proprio possesso/godimento del bene per tale quota, tanto integrando l'accettazione tacita dell'eredità rispetto alle successioni di entrambi i genitori
(fondata su circostanze e documenti non contestati e pure riscontrati dall'uso e dalla disponibilità dell'immobile caduto in successione, in quanto fatto concludente).
Ha concluso come in epigrafe.
L'appellata si è costituita in giudizio esponendo di aver, a sua volta, proposto appello avverso la medesima sentenza (causa n. R.G. 2086/2020) e pertanto chiedendo in termini preliminari la riunione dei procedimenti (pure rilevando che quello spiegato ex adverso doveva essere qualificato quale appello incidentale, avendo essa notificato anteriormente il proprio atto di gravame, da intendersi pertanto quale appello principale).
In termini ancora preliminari l'appellata ha eccepito l'inammissibilità della domanda nuova proposta ex adverso in appello - nella parte in cui la controparte chiede di essere autorizzata ex art. 524 c.c. ad accettare espressamente l'eredità di entrambi i genitori di essa resistente - laddove, nel giudizio di primo grado, aveva limitato tale domanda esclusivamente in relazione all'eredità materna.
Tanto premesso, ha contestato nel merito i motivi articolati da controparte evidenziando che la lamentata impossibilità di dare atto della continuità delle trascrizioni nella procedura esecutiva intrapresa non scaturiva da alcuna erronea interpretazione delle conclusioni assunte da parte attrice bensì dalle stesse modalità con cui l'azione era stata esperita (in assenza di alcuna domanda ex art. 524 c.c. in relazione alla eredità paterna); quanto al mancato accertamento d'ufficio di fatti rilevanti al fine di dichiarare l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte del chiamato, ne ha rilevato il conflitto con la stessa domanda spiegata ex adverso a seguito di actio interrogatoria ex art. 481 c.c..
Per tali motivi ha chiesto il rigetto dell'appello proposto ex adverso con vittoria di spese nonché con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in ragione della temerarietà e infondatezza dei motivi di impugnazione proposti, in quanto integranti uno smodato abuso dello strumento processuale.
Nel procedimento come sopra ulteriormente instaurato tra le parti, l'appellante a censurato la gravata sentenza alla luce dei seguenti motivi: CP_1
- Nullità della sentenza per violazione art. 281 sexies c.p.c.
8 Rileva l'appellante che il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 29 settembre 2020, aveva disposto la trattazione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., avvalendosi della possibilità di trattazione scritta ex art. 221, comma 4, L. 77/2020 e pertanto concedendo alle parti termine fino a 7 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
deduce peraltro che, ad esito di tale deposito, era emessa la sentenza oggetto di gravame, senza che il primo Giudice accogliesse la formale istanza di concessione di termine per il deposito di memoria contenente gli scritti difensivi al fine di consentire la rituale discussione della causa (in forma orale o scritta); tanto aveva compresso il diritto di difesa di essa appellante la quale si era peraltro attenuta alle indicazioni contenute nella richiamata ordinanza nella stesura delle note conclusive, mentre controparte aveva depositato una vera e propria comparsa conclusionale.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 524 c.c. e 481 c.c..
L'appellante deduce l'erroneità della interpretazione c.d. estensiva dell'art. 524 c.c. operata dal primo Giudice atteso che tale norma non ricomprende nella propria area applicativa l'ipotesi di mancata dichiarazione (accettazione/rinuncia) in sede di actio interrogatoria cosicché, anche alla luce della natura cautelare/strumentale propria del procedimento ex art. 524 c.c. , se ne deve desumere, ai sensi dell'art. 14 disp. att. c.c., una relativa interpretazione circoscritta alle sole ipotesi di rinuncia ex art. 519 c.c. e non già alle ipotesi di perdita definitiva del diritto di accettare;
- nella denegata ipotesi di mancata condivisione degli assunti sostenuti in tema di nullità della sentenza, l'appellante chiede comunque la riforma della gravata sentenza in punto di spese, in conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo.
Ha pertanto concluso come in epigrafe.
L'appellato si è costituito in giudizio contestando la fondatezza dei motivi dedotti ex adverso segnatamente rilevando, quanto alla questione preliminare dedotta, che la causa era stata ritualmente trattata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., mentre controparte si era limitata, nelle proprie note finali, a chiedere termine per memorie ad esito di precisazione delle conclusioni, in contrasto con la forma di definizione del giudizio indicata dal primo Giudice;
nel merito ha contestato gli assunti difensivi avversari concludendo per il rigetto dell'appello proposto ex adverso.
Disposta in termini preliminari la riunione delle cause, all'udienza del 16 luglio 2024, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, raccolte le conclusioni delle parti
9 come precisate nelle note autorizzate, la causa è stata trattenuta in decisione, decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di carenza di titolarità del diritto e di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all' , formulata dal Controparte_1
in sede di comparsa conclusionale in considerazione della decadenza della Pt_1 medesima dal diritto di accettare l'eredità materna e della intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna, essendo evidente l'interesse della medesima a contrastare le pretese azionate ex adverso.
Passando all'esame dei motivi di appello secondo l'ordine logico-giuridico degli argomenti dedotti, si osserva quanto segue:
I. Il primo motivo formulato dall' nell'appello da essa proposto è CP_1
infondato. La stessa lamenta la mancata concessione da parte del primo
Giudice di un termine per note difensive da essa richiesto, quale atto dovuto in ragione delle modalità cartolari dell'udienza, assumendo che tale diniego precludeva la discussione della causa (con trattazione scritta e/o orale) in violazione dell'art. 281 sexies c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Rileva la Corte che con provvedimento in data 29 settembre 2020 il primo Giudice disponeva la trattazione della causa per la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. rinviando allo scopo all'udienza del 29 ottobre 2020 e assegnando alle parti termine, fino a sette giorni prima dell'udienza fissata, per il deposito di sintetiche note scritte nel rispetto della normativa emergenziale richiamata;
la richiesta di termine per il deposito di memoria ad esito di precisazione delle conclusioni, come formulata dalla odierna appellante (la quale non aveva peraltro formulato alcuna opposizione, nel termine prescritto, alle modalità di trattazione della causa come sopra disposte) risultava pertanto inaccoglibile in quanto contrastante con la scelta delle forme indicate per la decisione della causa, siccome espressa dal primo Giudice.
Risulta peraltro decisivo richiamare, nella fattispecie, in relazione al difetto di alcuna concreta compressione dei diritti della difesa riferibile alle modalità della fase decisoria, il principio sancito dalla Suprema Corte secondo il quale “La sentenza pronunciata ex
10 art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge
(Cass., Sez.2- Ordinanza n. 19338 del 17/09/2020).
II. Anche i motivi prospettati dal nel proprio atto di gravame, che vengono Pt_1
trattati congiuntamente in quanto comunque afferenti alla corretta individuazione dell'oggetto delle domande attoree e al dedotto vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata, sono infondati. Risulta di palmare evidenza, dall'esame delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, nonché in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la mancata formulazione di alcuna domanda ex art. 524 c.c. in relazione all'accettazione della eredità paterna (in ordine alla quale l'attore ribadiva la richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità al fine di poter trascrivere l'emanando provvedimento, e proseguire l'azione esecutiva intrapresa, anche sui beni ereditati dal padre fino a concorrenza del proprio credito).
Risultano inoltre prive di fondatezza le considerazioni espresse dal ancora in Pt_1 sede di comparsa conclusionale, circa il preminente rilievo dell'interesse del medesimo alla prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa innanzi al Tribunale di Pistoia, in relazione all'accertamento della continuità delle trascrizioni, ai fini del contenuto della emittenda pronuncia;
sulla scorta di tali argomenti il suddetto appellante deduce, di seguito, la intervenuta cessazione della materia del contendere nell'odierno giudizio a seguito della ordinanza del 16 maggio 2022 emessa dal GE con la quale si affermava che la continuità delle trascrizioni era ripristinata fin dal momento della trascrizione della domanda ex art. 524 c.c. effettuata dal ex art. 2652 n. 1 e 2 c.c., “salvo sospendere Pt_1
l'esecuzione di nuovo, successivamente, e in via prudenziale, allorquando ha avuto notizia della pendenza dell'appello”(pag. 20 della comparsa conclusionale . Pt_1
Osserva a riguardo la Corte che l'oggetto della domanda attrice, costituente l'odierno thema decidendum, attiene alla richiesta di autorizzazione ex art. 524 c.c. quanto all'accettazione della eredità di e all'accertamento della Controparte_2 prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità di come da Controparte_1
conclusioni espressamente formulate, costituendo la prosecuzione della esecuzione
11 immobiliare intrapresa esclusivamente lo scopo dichiaratamente perseguito attraverso la proposizione delle suddette azioni.
Così delineato il perimetro della domanda attrice, rileva la Corte che non ricorrono i presupposti per il relativo accoglimento.
Si osserva a riguardo, che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione ”La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 1735 del 16/01/2024).
Nella specie la S.C. ha nella sostanza individuato nella mancata acquisizione della qualità di erede il presupposto negativo per l'esperimento dell'azione ex art. 524 c.c., avente quale fondamento la perdita del diritto di accettare l'eredità (al pari della rinuncia espressa alla medesima), richiamando a riguardo la statuizione di Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n.
15663 del 23/07/2020 secondo la quale «L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora
l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità.»
Nella fattispecie emerge l'accettazione tacita dell'eredità materna e paterna da parte dell' alla stregua della presentazione delle denunzie di successione e delle CP_1
volture catastali coerentemente effettuate, come peraltro dedotto espressamente dallo stesso in sede di seconda memoria (richiamando i docc. 12/13/14 allegati già in Pt_1
sede di atto di citazione), nonché alla luce dell'uso e della disponibilità dell'immobile caduto in successione da parte della suddetta, circostanze integranti il compimento di un complesso di atti di rilievo fiscale e civile di contenuto univoco (lo stesso provvedimento del GE in data 29 ottobre 2018, alla luce delle deduzioni della parte procedente, disponeva rinvio per verificare l'ottenimento da parte dell'attore di valido titolo trascrivibile come accettazione tacita dell'eredità in favore della debitrice facendo seguito, di contro, le iniziative giudiziali intraprese dal nei termini anzidetti). Pt_1
Le introdotte, specifiche, allegazioni in ordine all'accettazione tacita delle eredità paterna e materna da parte dell' come formulate in sede di seconda memoria, non CP_1
hanno, invero, trovato specifica contestazione da parte della resistente medesima, attesa
12 la mancata replica in sede di giudizio di primo grado (ove la suddetta ometteva il deposito della terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, in seguito, di contrastare nei propri atti difensivi i fatti allegati da controparte); ancora in questa sede, l' a CP_1
replicato, in sede di comparsa di costituzione, al terzo motivo formulato sul punto da controparte scegliendo di non intendere “disquisire sulla veridicità dei fatti assunti e delle conseguenze giuridiche agli stessi riferibili”, limitandosi a dedurre, ancora in comparsa conclusionale, la contraddittorietà delle doglianze formulate circa il mancato accertamento di detti “fatti rilevanti” rispetto all'azione proposta ex art. 524 c.c., senza tuttavia prendere alcuna posizione circa il rilievo attribuito alle circostanze dedotte a sostegno della intervenuta accettazione tacita delle eredità paterna e materna.
L'accertamento invocato assume, di contro significativo rilievo - alla luce del richiamato parametro fissato dall'art. 115 c.p.c. - in ordine alla mancata specifica contestazione di fatti rilevanti ai fini della decisione, quale certamente risulta la verifica dell'accettazione tacita dell'eredità da parte del debitore che si sottragga ai pagamenti cui è tenuto, in quanto integrante presupposto indefettibile per valutare l'accoglibilità della stessa domanda proposta ex art. 524 c.c. (evidentemente priva di rilievo ove il debitore abbia effettuato accettazione tacita), nonché costituente oggetto di specifica allegazione da parte del creditore già nel giudizio di primo grado – oltre a costituire oggetto di specifico motivo di appello - tanto consentendo il compiuto esame della questione nel rispetto del principio del contraddittorio.
Quanto alle conseguenze che ne derivano, si osserva pertanto che l'accettazione tacita delle eredità paterna e materna preclude, alla stregua dei principi espressi dalla Suprema
Corte e sopra richiamati, l'accoglibilità delle domande formulate dal in quanto Pt_1 aventi quale presupposto la rinunzia all'eredità ovvero l'inutile decorso del termine allo scopo fissato ex art. 481 c.c. o comunque la prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna (evidentemente incompatibili con la definitiva acquisizione della qualità di erede in capo all' . CP_1
III. Tanto comporta il superamento delle ulteriori censure mosse dall' CP_1
alla sentenza appellata, salva la conseguente regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che devono essere integralmente compensate, tenuto conto della compiuta valutazione della posizione di entrambe le parti, in ragione del mancato accoglimento della domanda attrice e, di converso, delle ragioni poste a fondamento di detta decisione. Va altresì disattesa la
13 domanda dell' i condanna del ex art. 96 c.p.c., in coerenza CP_1 Pt_1
con gli argomenti sopra esposti a fondamento della dovuta compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ritenuta inammissibile o comunque rigettata, così provvede:
1. in riforma della sentenza n. 823/2020 emessa dal Tribunale di Pistoia, respinge le domande proposte da;
Parte_1
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per Parte_1
l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 20 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore
D.ssa Daniela Lococo
Il Presidente
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 10/12/2020 al n. 2072 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 , cui è riunita la causa di appello n. 2086/2020, entrambe avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 823/2020
promosse in termini reciproci da elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ZATI Parte_1
SIMONA che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante /appellato- contro
, elettivamente domiciliata presso e nello Controparte_1 studio dell'Avv. PARDINI STEFANO che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante/ appellata -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante/appellata “contrariis reiectis per il rigetto dell'appello RG Pt_1
2086/2020 proposto da contro il perché inammissibile, infondato in CP_1 Pt_1
fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti, in comparsa e comunque in atti, e
IN TESI, in accoglimento dell'appello introdotto da per la conferma della Pt_1
sentenza di primo grado n° 823/2020 del 30.10.2020 del Tribunale, salvo la MODESTA
RIFORMA richiesta con il suo appello RG 2072/2020, in ossequio al principio di effettività della tutela ex art 524 c.c., per consentirgli di proseguire con l'azione esecutiva RGE 112/2015, come da conclusioni che qui per organicità si riportano e si riformulano con modeste correzioni:
“Dichiarare l'erroneità della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 823/2020 del 29 ottobre 2020, (Rep n 1655/2020 del 30.10.2020), resa nel procedimento RG 1084/2019, per i motivi d'appello indicati in atto di appello, ai quali si rinvia, e quindi, in riforma parziale della sentenza per i capi impugnati, accertare e dichiarare:
1) che l'azione ex art 524 c.c. è necessaria ed ammissibile per consentire al di Pt_1 proseguire con l'espropriazione forzata dei beni caduti in successione;
2) che la convenuta era decaduta ex art 480 e 481 c.c. dal diritto di accettare l'eredità di
Valmara,
3) che il diritto della convenuta di accettare l'eredità di si era Controparte_1
estinto per prescrizione ex art 480 c.c., con la conseguenza sostanziale che essa aveva anche perso il diritto di accettare l'eredità del padre, stante oltretutto che nessuna contestazione ha mosso la convenuta in ordine alla medesima, e posto che, come rilevato dal giudice delle successioni, dall'apertura della successione sono decorsi inutilmente oltre 20 anni senza che alcuna accettazione della stessa avvenisse, né ad opera della
é ad opera della coerede, né ad opera di eventuali altre successive chiamate CP_1
in rappresentanza prima della trascrizione della domanda giudiziale ex art 524 c.c.;
4) che conseguentemente a quanto sub 1), 2), 3), in accoglimento della Parte_1
domanda ex art 524 c.c., è autorizzato ad accettare dette eredità, in luogo dell' , con conseguente declaratoria che i diritti reali, Controparte_1
relativi ai beni devoluti per successione dai rispettivi genitori, e da esso già Pt_1
pignorati, si sono trasferiti e comunque costituiti in favore della stessa Controparte_1
fino a concorrenza del credito oltre interessi dello stesso;
[...] Parte_1
tutto ciò previa declaratoria che può soddisfarsi sui beni ereditari, in successione sia del padre che della madre, ma comunque solo fino a concorrenza del suo credito oltre interessi;
precisando, occorrendo, che l'eventuale ulteriore rimanenza del patrimonio ereditario viene devoluta a norma di legge;
5) e che conseguentemente il ha diritto a trascrivere, in favore dell' Pt_1 [...]
, nei limiti suddetti, e contro e per Controparte_1 CP_1 Controparte_2 poter proseguire a coltivare l'azione esecutiva immobiliare n. RGE 112/2015, nei limiti del suo credito”
2 C. Confermare nel resto tutte le altre statuizioni, con particolare riferimento a quelle relative alla condanna di parte convenuta al rimborso delle spese di lite, e all'ordine, al competente Conservatore dei RR.II., di effettuare con esonero da sua responsabilità, tutte le trascrizioni ed annotazioni conseguenti e connesse alla presente decisione, chiarendo
e integrando però quest'ultima statuizione, perché trattasi di diritti reali, nel senso di precisare che le stesse devono essere fatte in favore di e Controparte_1
contro e Controparte_2 Controparte_1
In ogni caso con ogni consequenziale pronunzia, e con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio.
e IN IPOTESI, per la conferma INTEGRALE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
n° 823/2020 del 30.10.2020 del Tribunale, dichiarando che sulle questioni sollevate con
l'appello RG 2072/2020 introdotto da vista l'ordinanza del GE Fontani nel Pt_1
giudizio RGE n. 112/2020, è cessata la materia del contendere;
anche in questo caso rigettando l'appello RG 2086/20 proposto da CP_1
In ogni caso con vittoria di spese di ambo i gradi di giudizio.” per la parte appellante/appellata “ CP_1
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi indicati in atto ai quali si rinvia,
e ogni contraria istanza disattesa,
a) con riferimento all'appello di cui al R.G. n. 2072/2020 coltivato dal Sig. Pt_1
avverso la sentenza n. 823/2020 resa dal Tribunale di Pistoia in data 29 ottobre
[...]
2020:
- previa declaratoria di inammissibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c. della domanda diretta all'autorizzazione ad accettare l'eredità del Sig. CP_1
dovendosi apprezzare come domanda nuova;
[...]
- rigettare l'appello spiegato dal Sig. avverso la sentenza n. 823/2020 Parte_1
(Rep. n. 1655/2020 del 30/10/2020) resa dal Tribunale di Pistoia in data 29 ottobre 2020 stante l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi spiegati.
Con vittoria di competenze professionali e spese di causa oltre accessori come per legge del presente giudizio, nonché con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, comma
1, c.p.c. in ragione della temerarietà e infondatezza dei motivi di impugnazione proposti
e come tali palesanti uno smodato abuso dello strumento processuale, da liquidarsi
d'ufficio, il tutto da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
3 b) con riferimento all'appello di cui al R.G. n. 2086/2020 coltivato dalla Sig.ra
avverso la sentenza n. 823/2020 resa dal Tribunale di Controparte_1
Pistoia in data 29 ottobre 2020:
- dichiarare la nullità della sentenza la sentenza n. 823/2020 (Rep. n. 1655/2020 del
30/10/2020) resa dal Tribunale di Pistoia in data 29 ottobre 2020, nel procedimento già pendente al R.G. n. 1084/2019;
- ed in ogni caso, anche in riforma della stessa per i capi impugnati, respingere la domanda attrice ex art. 524 c.c. spiegata nei confronti della comparente in quanto infondata in diritto.
Con vittoria di competenze professionali e spese di causa oltre accessori come per legge del presente giudizio, e del giudizio di primo grado, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Pistoia al fine di ottenere l'autorizzazione Controparte_1 ai sensi dell'art. 524 c.c. ad accettare, in nome e luogo della suddetta convenuta, la quota di eredità ad essa devoluta per successione della madre allo scopo Controparte_2
di soddisfare i propri crediti sui beni ereditari, nonché per sentire accertare la intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità del padre della medesima, CP_1
dichiarando il diritto di esso attore a trascrivere l'emanando provvedimento e
[...] proseguire conseguentemente l'azione esecutiva immobiliare intrapresa nei confronti della convenuta per il recupero del proprio credito (n. RGE 112/2015).
Esponeva, a sostegno delle pretese azionate, quanto segue:
- nel corso della procedura esecutiva instaurata da esso attore nei confronti dell' procedendo al pignoramento della quota del 50% dell'immobile posto CP_1
in Montale, Via Enrico Toti n.
3 - a questa pervenuta a seguito delle successioni ereditarie, prima del padre (deceduto il 29.12.1993) e poi della madre (deceduta il
24.4.2012) - era emersa dalla certificazione ipocatastale al ventennio una carenza nella continuità delle trascrizioni, non avendo la chiamata all'eredità accettato e quindi
4 trascritto l'accettazione dell'eredità, pur avendo la medesima trascritto le denunzie di successione (cfr. note di trascrizione n. 3833/1995 per l'eredità paterna e n. 5072/2012 per l'eredità materna) nonché volturato l'immobile in Catasto in capo a sé e alla sorella
, al 50% ciascuna;
Parte_2
- sulla scorta di quanto sopra, il GE, preso atto di tali risultanze, e rilevato che l'esecutata non aveva poi provveduto a trascrivere formalmente la sua espressa, o tacita, accettazione in Conservatoria, invitava il creditore procedente a ripristinare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.;
- esso attore, riscontrato che la debitrice non aveva né accettato, né rinunziato alla eredità dei genitori, instaurava il presente giudizio previo vano esperimento di actio interrogatoria ex art. 481 c.c. innanzi al Giudice delle Successioni, in ragione dell'inutile decorso del termine assegnato in relazione all'eredità materna, e ai fini dell'accertamento della intervenuta prescrizione del diritto della chiamata all'eredità di accettare l'eredità paterna.
- Costituendosi, l' contestava la domanda attorea in difetto dei relativi CP_1
presupposti e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'attore precisava le conclusioni nei seguenti termini: “
voglia il Tribunale rilevare che l'azione è necessaria ed ammissibile cosicchè il Pt_1
può proseguire con l'espropriazione forzata dei beni caduti in successione, e quindi, per
l'effetto, il Tribunale voglia: autorizzare, ex art. 524 c.c., il Sig. ad accettare, in nome e in luogo della Parte_1
Sig.ra la quota di eredità ad essa devoluta in morte della Controparte_1
de cuius, allo scopo di soddisfare il suo credito su detti beni Controparte_2
ereditari, fino alla concorrenza del suo credito;
e voglia altresì una volta accertata l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità del padre
dichiarare che il sig. può trascrivere l'emanando Controparte_1 Parte_1 provvedimento, e proseguire conseguentemente a coltivare l'azione esecutiva immobiliare n RGE112/2015, allo scopo di soddisfarsi sui beni, ereditati anche in successione del padre fino alla concorrenza del suo credito;
con vittoria di spese e compensi professionali.”
Con sentenza resa a verbale in data 29 ottobre 2020, il Tribunale di Pistoia accoglieva la domanda dell'attore affermando - quanto alla questione controversa circa l'applicabilità
5 dell'ipotesi di cui all'art. 524 c.c. alla fattispecie in esame, in assenza di alcuna rinuncia da parte della chiamata all'eredità - che il diritto del creditore sancito dall'art. 524 c.c. prescinde dal fatto che il suo debitore possa ancora, o meno, revocare la propria rinuncia
(il discrimine tra le due fattispecie risiede nella circostanza che il rinunciante all'eredità ex art. 519 c.c. può successivamente accettare l'eredità mentre tale facoltà è preclusa al soggetto che non abbia effettuato alcuna dichiarazione nel termine assegnatogli ex art. 481 c.c.). A tale riguardo, evidenziava il Tribunale che la ratio dell'art. 524 c.c. non risiede nella sostituzione di un creditore a un debitore che potrebbe ancora accettare ma nella tutela del creditore avverso scelte, esplicite o implicite, idonee a danneggiarlo richiamando, a sostegno di tale soluzione interpretativa, la giurisprudenza della Suprema
Corte secondo la quale l'azione di cui all'art. 524 c.c. deve essere esperita dal creditore, al fine di impugnare e rendere inefficace la rinuncia all'eredità, sia nell'ipotesi disciplinata dall'art. 519 c.c. che in caso di decadenza ai sensi gli artt. 481 e 488 c.c..
Pronunciava pertanto il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento parziale della domanda attorea, autorizza l'attore ad accettare l'eredità della defunta in luogo di fino alla Controparte_2 Controparte_1
concorrenza del proprio credito oltre interessi;
dichiara prescritto il diritto della convenuta in ordine all'accettazione del padre,
nei termini di cui in motivazione;
Controparte_1
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 6.783,00 per compensi professionali, euro 846,95 per spese documentate, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
ordina al competente conservatore dei RRII di effettuare, con esonero da sua responsabilità, tutte le trascrizioni ed annotazione conseguenti e connesse alla presente decisione”
2. Il giudizio di secondo grado
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello entrambe le parti instaurando i procedimenti in epigrafe indicati e oggetto della disposta riunione.
6 Il con l'atto di gravame proposto (proc. n. R.G. 2072/2020), ha articolato i Pt_1
seguenti tre motivi:
1) ; ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' E Parte_3
CONTRASTO TRA DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA,CORRETTI PASSAGGI ARGOMENTATIVI DELLA
MOTIVAZIONE CHE SORREGGONO, GIÀ DI PER SÉ, UNA DIVERSA E
PIU' CHIARA E COMPLETA PRONUNZIA DECISORIA CHE SI RICHIEDE;
lamenta l'appellante la mancata pronuncia in ordine all'autorizzazione ex art. 524
c.c. ad accettare l'eredità del defunto in luogo della figlia Controparte_1
quale pronuncia conseguente ai passaggi argomentativi Controparte_1
esposti nella stessa motivazione, nonché la genericità dell'ordine rivolto al competente Conservatore (a fronte della propria richiesta di sentenza declaratoria del diritto di trascrivere sia l'accettazione dell'eredità del padre che della madre della . CP_1
2) OMESSA PRONUNCIA: ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE
DELL'ART.112 e 132 n 3 C.P.C., MANCATA CORRISPONDENZA TRA
CHIESTO E PRONUNZIATO;
secondo gli assunti dell'appellante, la sentenza impugnata non riportava e ometteva di pronunciarsi sulle conclusioni come precisate in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ove era richiesto di autorizzare il a “trascrivere l'emanando provvedimento e proseguire Pt_1 conseguentemente a coltivare l'azione esecutiva immobiliare n. 112/2015 allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditati, anche in successione del padre, fino a concorrenza del suo credito”; nella sostanza, ad avviso dell'appellante, la sentenza risultava carente laddove, non avendo interpretato correttamente il senso della domanda, aveva omesso di dichiarare che, conseguentemente all'accettazione del in luogo dell' quest'ultima era divenuta titolare di diritti reali Pt_1 CP_1 sull'immobile caduto in successione prima del padre e poi della madre (restando, pertanto, la sentenza inutiliter data).
3) OMESSA VALUTAZIONE DI FATTI ALLEGATI DALL'ATTORE; evidenzia l'appellante che in atti risultava documentata una ulteriore circostanza, da sola idonea a supportare i chiarimenti richiesti per la trascrizione e determinare l'accoglimento della domanda, ossia che la i era di fatto comportata CP_1
quale erede trascrivendo le due denunce di successione e volturando l'immobile
7 al NCEU di Pistoia a suo favore nella misura del 50%, con l'indicazione del proprio possesso/godimento del bene per tale quota, tanto integrando l'accettazione tacita dell'eredità rispetto alle successioni di entrambi i genitori
(fondata su circostanze e documenti non contestati e pure riscontrati dall'uso e dalla disponibilità dell'immobile caduto in successione, in quanto fatto concludente).
Ha concluso come in epigrafe.
L'appellata si è costituita in giudizio esponendo di aver, a sua volta, proposto appello avverso la medesima sentenza (causa n. R.G. 2086/2020) e pertanto chiedendo in termini preliminari la riunione dei procedimenti (pure rilevando che quello spiegato ex adverso doveva essere qualificato quale appello incidentale, avendo essa notificato anteriormente il proprio atto di gravame, da intendersi pertanto quale appello principale).
In termini ancora preliminari l'appellata ha eccepito l'inammissibilità della domanda nuova proposta ex adverso in appello - nella parte in cui la controparte chiede di essere autorizzata ex art. 524 c.c. ad accettare espressamente l'eredità di entrambi i genitori di essa resistente - laddove, nel giudizio di primo grado, aveva limitato tale domanda esclusivamente in relazione all'eredità materna.
Tanto premesso, ha contestato nel merito i motivi articolati da controparte evidenziando che la lamentata impossibilità di dare atto della continuità delle trascrizioni nella procedura esecutiva intrapresa non scaturiva da alcuna erronea interpretazione delle conclusioni assunte da parte attrice bensì dalle stesse modalità con cui l'azione era stata esperita (in assenza di alcuna domanda ex art. 524 c.c. in relazione alla eredità paterna); quanto al mancato accertamento d'ufficio di fatti rilevanti al fine di dichiarare l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte del chiamato, ne ha rilevato il conflitto con la stessa domanda spiegata ex adverso a seguito di actio interrogatoria ex art. 481 c.c..
Per tali motivi ha chiesto il rigetto dell'appello proposto ex adverso con vittoria di spese nonché con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in ragione della temerarietà e infondatezza dei motivi di impugnazione proposti, in quanto integranti uno smodato abuso dello strumento processuale.
Nel procedimento come sopra ulteriormente instaurato tra le parti, l'appellante a censurato la gravata sentenza alla luce dei seguenti motivi: CP_1
- Nullità della sentenza per violazione art. 281 sexies c.p.c.
8 Rileva l'appellante che il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 29 settembre 2020, aveva disposto la trattazione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., avvalendosi della possibilità di trattazione scritta ex art. 221, comma 4, L. 77/2020 e pertanto concedendo alle parti termine fino a 7 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
deduce peraltro che, ad esito di tale deposito, era emessa la sentenza oggetto di gravame, senza che il primo Giudice accogliesse la formale istanza di concessione di termine per il deposito di memoria contenente gli scritti difensivi al fine di consentire la rituale discussione della causa (in forma orale o scritta); tanto aveva compresso il diritto di difesa di essa appellante la quale si era peraltro attenuta alle indicazioni contenute nella richiamata ordinanza nella stesura delle note conclusive, mentre controparte aveva depositato una vera e propria comparsa conclusionale.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 524 c.c. e 481 c.c..
L'appellante deduce l'erroneità della interpretazione c.d. estensiva dell'art. 524 c.c. operata dal primo Giudice atteso che tale norma non ricomprende nella propria area applicativa l'ipotesi di mancata dichiarazione (accettazione/rinuncia) in sede di actio interrogatoria cosicché, anche alla luce della natura cautelare/strumentale propria del procedimento ex art. 524 c.c. , se ne deve desumere, ai sensi dell'art. 14 disp. att. c.c., una relativa interpretazione circoscritta alle sole ipotesi di rinuncia ex art. 519 c.c. e non già alle ipotesi di perdita definitiva del diritto di accettare;
- nella denegata ipotesi di mancata condivisione degli assunti sostenuti in tema di nullità della sentenza, l'appellante chiede comunque la riforma della gravata sentenza in punto di spese, in conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo.
Ha pertanto concluso come in epigrafe.
L'appellato si è costituito in giudizio contestando la fondatezza dei motivi dedotti ex adverso segnatamente rilevando, quanto alla questione preliminare dedotta, che la causa era stata ritualmente trattata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., mentre controparte si era limitata, nelle proprie note finali, a chiedere termine per memorie ad esito di precisazione delle conclusioni, in contrasto con la forma di definizione del giudizio indicata dal primo Giudice;
nel merito ha contestato gli assunti difensivi avversari concludendo per il rigetto dell'appello proposto ex adverso.
Disposta in termini preliminari la riunione delle cause, all'udienza del 16 luglio 2024, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, raccolte le conclusioni delle parti
9 come precisate nelle note autorizzate, la causa è stata trattenuta in decisione, decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di carenza di titolarità del diritto e di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all' , formulata dal Controparte_1
in sede di comparsa conclusionale in considerazione della decadenza della Pt_1 medesima dal diritto di accettare l'eredità materna e della intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna, essendo evidente l'interesse della medesima a contrastare le pretese azionate ex adverso.
Passando all'esame dei motivi di appello secondo l'ordine logico-giuridico degli argomenti dedotti, si osserva quanto segue:
I. Il primo motivo formulato dall' nell'appello da essa proposto è CP_1
infondato. La stessa lamenta la mancata concessione da parte del primo
Giudice di un termine per note difensive da essa richiesto, quale atto dovuto in ragione delle modalità cartolari dell'udienza, assumendo che tale diniego precludeva la discussione della causa (con trattazione scritta e/o orale) in violazione dell'art. 281 sexies c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Rileva la Corte che con provvedimento in data 29 settembre 2020 il primo Giudice disponeva la trattazione della causa per la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. rinviando allo scopo all'udienza del 29 ottobre 2020 e assegnando alle parti termine, fino a sette giorni prima dell'udienza fissata, per il deposito di sintetiche note scritte nel rispetto della normativa emergenziale richiamata;
la richiesta di termine per il deposito di memoria ad esito di precisazione delle conclusioni, come formulata dalla odierna appellante (la quale non aveva peraltro formulato alcuna opposizione, nel termine prescritto, alle modalità di trattazione della causa come sopra disposte) risultava pertanto inaccoglibile in quanto contrastante con la scelta delle forme indicate per la decisione della causa, siccome espressa dal primo Giudice.
Risulta peraltro decisivo richiamare, nella fattispecie, in relazione al difetto di alcuna concreta compressione dei diritti della difesa riferibile alle modalità della fase decisoria, il principio sancito dalla Suprema Corte secondo il quale “La sentenza pronunciata ex
10 art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge
(Cass., Sez.2- Ordinanza n. 19338 del 17/09/2020).
II. Anche i motivi prospettati dal nel proprio atto di gravame, che vengono Pt_1
trattati congiuntamente in quanto comunque afferenti alla corretta individuazione dell'oggetto delle domande attoree e al dedotto vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata, sono infondati. Risulta di palmare evidenza, dall'esame delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, nonché in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la mancata formulazione di alcuna domanda ex art. 524 c.c. in relazione all'accettazione della eredità paterna (in ordine alla quale l'attore ribadiva la richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità al fine di poter trascrivere l'emanando provvedimento, e proseguire l'azione esecutiva intrapresa, anche sui beni ereditati dal padre fino a concorrenza del proprio credito).
Risultano inoltre prive di fondatezza le considerazioni espresse dal ancora in Pt_1 sede di comparsa conclusionale, circa il preminente rilievo dell'interesse del medesimo alla prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa innanzi al Tribunale di Pistoia, in relazione all'accertamento della continuità delle trascrizioni, ai fini del contenuto della emittenda pronuncia;
sulla scorta di tali argomenti il suddetto appellante deduce, di seguito, la intervenuta cessazione della materia del contendere nell'odierno giudizio a seguito della ordinanza del 16 maggio 2022 emessa dal GE con la quale si affermava che la continuità delle trascrizioni era ripristinata fin dal momento della trascrizione della domanda ex art. 524 c.c. effettuata dal ex art. 2652 n. 1 e 2 c.c., “salvo sospendere Pt_1
l'esecuzione di nuovo, successivamente, e in via prudenziale, allorquando ha avuto notizia della pendenza dell'appello”(pag. 20 della comparsa conclusionale . Pt_1
Osserva a riguardo la Corte che l'oggetto della domanda attrice, costituente l'odierno thema decidendum, attiene alla richiesta di autorizzazione ex art. 524 c.c. quanto all'accettazione della eredità di e all'accertamento della Controparte_2 prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità di come da Controparte_1
conclusioni espressamente formulate, costituendo la prosecuzione della esecuzione
11 immobiliare intrapresa esclusivamente lo scopo dichiaratamente perseguito attraverso la proposizione delle suddette azioni.
Così delineato il perimetro della domanda attrice, rileva la Corte che non ricorrono i presupposti per il relativo accoglimento.
Si osserva a riguardo, che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione ”La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 1735 del 16/01/2024).
Nella specie la S.C. ha nella sostanza individuato nella mancata acquisizione della qualità di erede il presupposto negativo per l'esperimento dell'azione ex art. 524 c.c., avente quale fondamento la perdita del diritto di accettare l'eredità (al pari della rinuncia espressa alla medesima), richiamando a riguardo la statuizione di Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n.
15663 del 23/07/2020 secondo la quale «L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora
l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità.»
Nella fattispecie emerge l'accettazione tacita dell'eredità materna e paterna da parte dell' alla stregua della presentazione delle denunzie di successione e delle CP_1
volture catastali coerentemente effettuate, come peraltro dedotto espressamente dallo stesso in sede di seconda memoria (richiamando i docc. 12/13/14 allegati già in Pt_1
sede di atto di citazione), nonché alla luce dell'uso e della disponibilità dell'immobile caduto in successione da parte della suddetta, circostanze integranti il compimento di un complesso di atti di rilievo fiscale e civile di contenuto univoco (lo stesso provvedimento del GE in data 29 ottobre 2018, alla luce delle deduzioni della parte procedente, disponeva rinvio per verificare l'ottenimento da parte dell'attore di valido titolo trascrivibile come accettazione tacita dell'eredità in favore della debitrice facendo seguito, di contro, le iniziative giudiziali intraprese dal nei termini anzidetti). Pt_1
Le introdotte, specifiche, allegazioni in ordine all'accettazione tacita delle eredità paterna e materna da parte dell' come formulate in sede di seconda memoria, non CP_1
hanno, invero, trovato specifica contestazione da parte della resistente medesima, attesa
12 la mancata replica in sede di giudizio di primo grado (ove la suddetta ometteva il deposito della terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, in seguito, di contrastare nei propri atti difensivi i fatti allegati da controparte); ancora in questa sede, l' a CP_1
replicato, in sede di comparsa di costituzione, al terzo motivo formulato sul punto da controparte scegliendo di non intendere “disquisire sulla veridicità dei fatti assunti e delle conseguenze giuridiche agli stessi riferibili”, limitandosi a dedurre, ancora in comparsa conclusionale, la contraddittorietà delle doglianze formulate circa il mancato accertamento di detti “fatti rilevanti” rispetto all'azione proposta ex art. 524 c.c., senza tuttavia prendere alcuna posizione circa il rilievo attribuito alle circostanze dedotte a sostegno della intervenuta accettazione tacita delle eredità paterna e materna.
L'accertamento invocato assume, di contro significativo rilievo - alla luce del richiamato parametro fissato dall'art. 115 c.p.c. - in ordine alla mancata specifica contestazione di fatti rilevanti ai fini della decisione, quale certamente risulta la verifica dell'accettazione tacita dell'eredità da parte del debitore che si sottragga ai pagamenti cui è tenuto, in quanto integrante presupposto indefettibile per valutare l'accoglibilità della stessa domanda proposta ex art. 524 c.c. (evidentemente priva di rilievo ove il debitore abbia effettuato accettazione tacita), nonché costituente oggetto di specifica allegazione da parte del creditore già nel giudizio di primo grado – oltre a costituire oggetto di specifico motivo di appello - tanto consentendo il compiuto esame della questione nel rispetto del principio del contraddittorio.
Quanto alle conseguenze che ne derivano, si osserva pertanto che l'accettazione tacita delle eredità paterna e materna preclude, alla stregua dei principi espressi dalla Suprema
Corte e sopra richiamati, l'accoglibilità delle domande formulate dal in quanto Pt_1 aventi quale presupposto la rinunzia all'eredità ovvero l'inutile decorso del termine allo scopo fissato ex art. 481 c.c. o comunque la prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna (evidentemente incompatibili con la definitiva acquisizione della qualità di erede in capo all' . CP_1
III. Tanto comporta il superamento delle ulteriori censure mosse dall' CP_1
alla sentenza appellata, salva la conseguente regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che devono essere integralmente compensate, tenuto conto della compiuta valutazione della posizione di entrambe le parti, in ragione del mancato accoglimento della domanda attrice e, di converso, delle ragioni poste a fondamento di detta decisione. Va altresì disattesa la
13 domanda dell' i condanna del ex art. 96 c.p.c., in coerenza CP_1 Pt_1
con gli argomenti sopra esposti a fondamento della dovuta compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ritenuta inammissibile o comunque rigettata, così provvede:
1. in riforma della sentenza n. 823/2020 emessa dal Tribunale di Pistoia, respinge le domande proposte da;
Parte_1
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per Parte_1
l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 20 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore
D.ssa Daniela Lococo
Il Presidente
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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