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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1626/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa LA LOCOCO Presidente rel.
dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere
dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
Nel procedimento iscritto a ruolo il 3.8.2023 al n. 1626/2023 R.G., instaurato da
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Danilo Daddi Parte_1
del Foro di Prato che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- attrice in riassunzione -
contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
LA CC PI del Foro di Firenze che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Anna Lisa Romagnoli del Foro di Firenze, come da mandato in atti
- convenuto in riassunzione -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege - La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni conformi rassegnate dalle parti:
“Le parti…chiedono all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze di recepire le seguenti conclusioni congiunte
1. Senza alcun riconoscimento delle ragioni reciproche, il Sig. Controparte_1
corrisponderà in via transattiva alla Sig.ra - al solo fine di porre fine al Parte_1
procedimento per separazione - la somma omnicomprensiva di Euro 55.000,00
(cinquantacinquemila/00) a titolo di arretrati per la metà per il mantenimento della figli e per l'altra metà della moglie Sig.ra Persona_1 Parte_1
2. L'importo sopra indicato sarà corrisposto dal Sig. alla Sig.ra. Controparte_1
quanto a Euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00) quali arretrati Parte_1
per il mantenimento di al momento della pubblicazione della sentenza della Per_1
Corte di Appello che recepirà le conclusioni congiunte delle parti e quanto a Euro
27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00) quali arretrati per la Sig.ra al Parte_1
passaggio in giudicato della sentenza stessa.
Con la corresponsione di detto importo le parti dichiarano di avere definito ogni controversia tra loro insorta e/o insorgenda a qualsivoglia titolo o ragione che si ricolleghi al giudizio di separazione e dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra, tranne le obbligazioni derivanti dalla sentenza di divorzio (giudizio ancora pendente - a seguito di impugnazione da parte del Sig ella Controparte_1
sentenza del Tribunale di Firenze n. 2491/2023 - dinanzi alla Corte di Appello di
Firenze al n. 417/2024 RG prossima udienza 7/11/2025).
3. Le spese relative al presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti.”
2 - Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione-
I. Con sentenza n. 432/2020, pubblicata il 12.2.2020, il Tribunale di Firenze
pronunciava la separazione personale tra i coniugi in epigrafe indicati, respingendo le domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti, e fissava le condizioni relative alla figlia della coppia, (nata nell'aprile 2002 e quindi Persona_1
all'epoca ancora minorenne) stabilendo l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà della famiglia di origine del marito, alla sig.ra quale genitore Pt_1
collocatario della figlia minore;
quanto ai provvedimenti di natura economica poneva a carico del Sig. il versamento delle somme mensili di € 700,00 Controparte_1
quale contributo al mantenimento della figlia e di € 300,00 quale contributo al mantenimento della coniuge, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT
a partire dal mese di febbraio 2021, con ripartizione delle spese straordinarie necessarie per la prole nella misura del 70 % , per la quota di pertinenza CP_1
e del residuo 30% per la quota di pertinenza compensava integralmente tra le Pt_1
parti le spese del giudizio.
II. Avverso tale pronuncia interponeva appello la Sig. censurando la sentenza Pt_1
sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'addebito della separazione all'altro coniuge nonché in punto di condizioni economiche della separazione;
si costituiva il
Sig. esistendo alle pretese avversarie e proponendo appello incidentale ai CP_1
fini del riconoscimento dell'addebito della separazione alla coniuge, dell'esclusione del contributo per il mantenimento della medesima posto a proprio carico e per la ripartizione paritaria delle spese straordinarie per la figlia , nonché in punto di Per_1
spese processuali (da porre a carico della controparte per entrambi i gradi di giudizio).
La Corte di Appello di Firenze, espletate indagini di P.T., emetteva la Sentenza n°
1730/2021, pubblicata il 14 /09/ 2021, con la quale respingeva l'appello principale e l'appello incidentale, con contestuale ed integrale conferma della Sentenza
impugnata e compensazione delle spese di lite.
3 III. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione la Sig. con Pt_1
articolazione di nove motivi afferenti tanto all'addebito tanto alle condizioni economiche della separazione.
Si costituiva in giudizio con controricorso concludendo per la Controparte_1
reiezione del ricorso proposto ex adverso e condanna di controparte alle spese di causa.
La Suprema Corte con ordinanza n. 2156/2023, pubblicata il 03.05.2023, così disponeva: La Corte accoglie il sesto e il nono motivo di ricorso, assorbito l'ottavo e respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con la richiamata pronuncia erano accolti il sesto e il nono motivo – afferenti alla errata valutazione della situazione economico-reddituale dei coniugi ai fini della determinazione di un contributo per il mantenimento della coniuge – ritenendo assorbito l'ottavo (inerente la rivalutazione dei redditi ai fini della corretta determinazione del contributo per la figlia) e venendo respinte le ulteriori doglianze.
IV. Sulla scorta dell'annullamento con rinvio conseguentemente disposto la Sig. Pt_1
ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. chiedendo, previo espletamento di accertamenti fiscali nei confronti di controparte, la condanna di Controparte_1
al versamento della somma di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili, rivalutata secondo l'indice ISTAT, quale contributo al mantenimento della figlia oltre Per_1
all'80% delle spese straordinarie relative alla medesima, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, o da quella diversa di legge nonché della somma di €.
1.200,00 (milleduecento/00) rivalutata secondo l'indice ISTAT, quale contributo al mantenimento della moglie, oltre all' 80% delle spese straordinarie relative alla medesima, a partire dalla domanda giudiziale o da quella diversa di legge;
con vittoria di spese del presente giudizio e di quello di legittimità.
Si è costituito il Sig. eccependo preliminarmente la inammissibilità della CP_1
richiesta di attribuzione di quota spese straordinarie della l coniuge, riproposta Pt_1
sull'erroneo presupposto che la sua determinazione rientri nel perimetro segnato dalla
4 Cassazione per il giudizio di rinvio;
ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle richieste istruttorie nuove relative alla estensione delle indagini di polizia tributaria ai familiari del marito e a soggetti terzi;
nel merito ha replicato, quanto ai profili richiedenti approfondimento indicati dalla Suprema Corte, formulando richiesta di indagini di p.t. estese anche alla coniuge e, ad esito, di apposita CTU diretta a valutare l'effettiva capacità economico-patrimoniale della stessa, considerando tutte le fonti di utilità di cui essa dispone.
V. Disposta preliminarmente la trasmissione degli atti al Procuratore Generale per consentirne l'intervento, già conferito l'incarico per l'espletamento di Ctu diretta ad accertare compiutamente la situazione economica e patrimoniale delle parti, è intervenuta concorde richiesta delle parti, ai fini dell'anticipazione dell'udienza già
fissata, allo scopo di formalizzare conclusioni conformi sulla base delle intese medio tempore raggiunte per la definizione delle condizioni economiche dell'assetto separativo.
Quindi, all' udienza allo scopo fissata in data 19 settembre 2025, tenuta in forma cartolare, i difensori delle parti hanno formulato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
la causa è stata pertanto trattenuta in decisione senza assegnazione di termini, in applicazione del previsto rito camerale (trattandosi di procedimento instaurato anteriormente alla entrata in vigore della riforma d.lgs n. 149/2022) e comunque preso atto della espressa rinuncia delle parti.
VI. Sulla base delle intese tra loro raggiunte, le parti hanno formulato le conclusioni conformi riportate in epigrafe.
L'accordo da esse raggiunto deve essere recepito risultando le condizioni fissate sicuramente congrue e adeguate rispetto alle rispettive condizioni economiche, alle risorse per entrambi disponibili e alle specifiche esigenze rappresentate e meritevoli di tutela, nonché coerenti con la normativa in materia.
Ne consegue la riforma della gravata sentenza, nella parte interessata dal giudizio di rinvio instaurato ai sensi dell'art. 392 c.p.c., mediante recepimento delle condizioni
5 fissate dalle parti nei termini sopra precisati, con spese legali integralmente compensate, come da espressa richiesta formulata in sede di conclusioni conformi.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio instaurato da ai sensi dell'art. 392 c.p.c., in riforma della gravata Parte_1
sentenza n. 432/2020 del Tribunale di Firenze, recepisce le condizioni fissate dalle parti come riportate nelle conclusioni conformi trascritte in epigrafe, con integrale compensazione delle spese del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Si comunichi.
Firenze, camera di consiglio del 19 settembre 2025
IL PRESIDENTE est.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa LA LOCOCO Presidente rel.
dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere
dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
Nel procedimento iscritto a ruolo il 3.8.2023 al n. 1626/2023 R.G., instaurato da
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Danilo Daddi Parte_1
del Foro di Prato che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- attrice in riassunzione -
contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
LA CC PI del Foro di Firenze che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Anna Lisa Romagnoli del Foro di Firenze, come da mandato in atti
- convenuto in riassunzione -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege - La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni conformi rassegnate dalle parti:
“Le parti…chiedono all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze di recepire le seguenti conclusioni congiunte
1. Senza alcun riconoscimento delle ragioni reciproche, il Sig. Controparte_1
corrisponderà in via transattiva alla Sig.ra - al solo fine di porre fine al Parte_1
procedimento per separazione - la somma omnicomprensiva di Euro 55.000,00
(cinquantacinquemila/00) a titolo di arretrati per la metà per il mantenimento della figli e per l'altra metà della moglie Sig.ra Persona_1 Parte_1
2. L'importo sopra indicato sarà corrisposto dal Sig. alla Sig.ra. Controparte_1
quanto a Euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00) quali arretrati Parte_1
per il mantenimento di al momento della pubblicazione della sentenza della Per_1
Corte di Appello che recepirà le conclusioni congiunte delle parti e quanto a Euro
27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00) quali arretrati per la Sig.ra al Parte_1
passaggio in giudicato della sentenza stessa.
Con la corresponsione di detto importo le parti dichiarano di avere definito ogni controversia tra loro insorta e/o insorgenda a qualsivoglia titolo o ragione che si ricolleghi al giudizio di separazione e dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra, tranne le obbligazioni derivanti dalla sentenza di divorzio (giudizio ancora pendente - a seguito di impugnazione da parte del Sig ella Controparte_1
sentenza del Tribunale di Firenze n. 2491/2023 - dinanzi alla Corte di Appello di
Firenze al n. 417/2024 RG prossima udienza 7/11/2025).
3. Le spese relative al presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti.”
2 - Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione-
I. Con sentenza n. 432/2020, pubblicata il 12.2.2020, il Tribunale di Firenze
pronunciava la separazione personale tra i coniugi in epigrafe indicati, respingendo le domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti, e fissava le condizioni relative alla figlia della coppia, (nata nell'aprile 2002 e quindi Persona_1
all'epoca ancora minorenne) stabilendo l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà della famiglia di origine del marito, alla sig.ra quale genitore Pt_1
collocatario della figlia minore;
quanto ai provvedimenti di natura economica poneva a carico del Sig. il versamento delle somme mensili di € 700,00 Controparte_1
quale contributo al mantenimento della figlia e di € 300,00 quale contributo al mantenimento della coniuge, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT
a partire dal mese di febbraio 2021, con ripartizione delle spese straordinarie necessarie per la prole nella misura del 70 % , per la quota di pertinenza CP_1
e del residuo 30% per la quota di pertinenza compensava integralmente tra le Pt_1
parti le spese del giudizio.
II. Avverso tale pronuncia interponeva appello la Sig. censurando la sentenza Pt_1
sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'addebito della separazione all'altro coniuge nonché in punto di condizioni economiche della separazione;
si costituiva il
Sig. esistendo alle pretese avversarie e proponendo appello incidentale ai CP_1
fini del riconoscimento dell'addebito della separazione alla coniuge, dell'esclusione del contributo per il mantenimento della medesima posto a proprio carico e per la ripartizione paritaria delle spese straordinarie per la figlia , nonché in punto di Per_1
spese processuali (da porre a carico della controparte per entrambi i gradi di giudizio).
La Corte di Appello di Firenze, espletate indagini di P.T., emetteva la Sentenza n°
1730/2021, pubblicata il 14 /09/ 2021, con la quale respingeva l'appello principale e l'appello incidentale, con contestuale ed integrale conferma della Sentenza
impugnata e compensazione delle spese di lite.
3 III. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione la Sig. con Pt_1
articolazione di nove motivi afferenti tanto all'addebito tanto alle condizioni economiche della separazione.
Si costituiva in giudizio con controricorso concludendo per la Controparte_1
reiezione del ricorso proposto ex adverso e condanna di controparte alle spese di causa.
La Suprema Corte con ordinanza n. 2156/2023, pubblicata il 03.05.2023, così disponeva: La Corte accoglie il sesto e il nono motivo di ricorso, assorbito l'ottavo e respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con la richiamata pronuncia erano accolti il sesto e il nono motivo – afferenti alla errata valutazione della situazione economico-reddituale dei coniugi ai fini della determinazione di un contributo per il mantenimento della coniuge – ritenendo assorbito l'ottavo (inerente la rivalutazione dei redditi ai fini della corretta determinazione del contributo per la figlia) e venendo respinte le ulteriori doglianze.
IV. Sulla scorta dell'annullamento con rinvio conseguentemente disposto la Sig. Pt_1
ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. chiedendo, previo espletamento di accertamenti fiscali nei confronti di controparte, la condanna di Controparte_1
al versamento della somma di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili, rivalutata secondo l'indice ISTAT, quale contributo al mantenimento della figlia oltre Per_1
all'80% delle spese straordinarie relative alla medesima, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, o da quella diversa di legge nonché della somma di €.
1.200,00 (milleduecento/00) rivalutata secondo l'indice ISTAT, quale contributo al mantenimento della moglie, oltre all' 80% delle spese straordinarie relative alla medesima, a partire dalla domanda giudiziale o da quella diversa di legge;
con vittoria di spese del presente giudizio e di quello di legittimità.
Si è costituito il Sig. eccependo preliminarmente la inammissibilità della CP_1
richiesta di attribuzione di quota spese straordinarie della l coniuge, riproposta Pt_1
sull'erroneo presupposto che la sua determinazione rientri nel perimetro segnato dalla
4 Cassazione per il giudizio di rinvio;
ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle richieste istruttorie nuove relative alla estensione delle indagini di polizia tributaria ai familiari del marito e a soggetti terzi;
nel merito ha replicato, quanto ai profili richiedenti approfondimento indicati dalla Suprema Corte, formulando richiesta di indagini di p.t. estese anche alla coniuge e, ad esito, di apposita CTU diretta a valutare l'effettiva capacità economico-patrimoniale della stessa, considerando tutte le fonti di utilità di cui essa dispone.
V. Disposta preliminarmente la trasmissione degli atti al Procuratore Generale per consentirne l'intervento, già conferito l'incarico per l'espletamento di Ctu diretta ad accertare compiutamente la situazione economica e patrimoniale delle parti, è intervenuta concorde richiesta delle parti, ai fini dell'anticipazione dell'udienza già
fissata, allo scopo di formalizzare conclusioni conformi sulla base delle intese medio tempore raggiunte per la definizione delle condizioni economiche dell'assetto separativo.
Quindi, all' udienza allo scopo fissata in data 19 settembre 2025, tenuta in forma cartolare, i difensori delle parti hanno formulato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
la causa è stata pertanto trattenuta in decisione senza assegnazione di termini, in applicazione del previsto rito camerale (trattandosi di procedimento instaurato anteriormente alla entrata in vigore della riforma d.lgs n. 149/2022) e comunque preso atto della espressa rinuncia delle parti.
VI. Sulla base delle intese tra loro raggiunte, le parti hanno formulato le conclusioni conformi riportate in epigrafe.
L'accordo da esse raggiunto deve essere recepito risultando le condizioni fissate sicuramente congrue e adeguate rispetto alle rispettive condizioni economiche, alle risorse per entrambi disponibili e alle specifiche esigenze rappresentate e meritevoli di tutela, nonché coerenti con la normativa in materia.
Ne consegue la riforma della gravata sentenza, nella parte interessata dal giudizio di rinvio instaurato ai sensi dell'art. 392 c.p.c., mediante recepimento delle condizioni
5 fissate dalle parti nei termini sopra precisati, con spese legali integralmente compensate, come da espressa richiesta formulata in sede di conclusioni conformi.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio instaurato da ai sensi dell'art. 392 c.p.c., in riforma della gravata Parte_1
sentenza n. 432/2020 del Tribunale di Firenze, recepisce le condizioni fissate dalle parti come riportate nelle conclusioni conformi trascritte in epigrafe, con integrale compensazione delle spese del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Si comunichi.
Firenze, camera di consiglio del 19 settembre 2025
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