TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13368 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45492/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRAZIANI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA, elettivamente domiciliato in VIA COSSERIA 5 00192 ROMA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
GENERALE DELLO STATO , elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 00100
ROMA
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso deve essere accolto.
La ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, deducendo vizi di legittimità e di merito, tra cui la carenza di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità e l'assenza di attualità del pericolo.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Giustizia UE, le regole di ordine pubblico e di pubblica sicurezza che gli Stati membri determinano conformemente alle loro necessità nazionali, proprio in quanto legittimanti una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone, devono "essere intese in senso restrittivo, di guisa che la loro portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell'Unione pagina 1 di 3 europea" (CGUE, 22 maggio 2012, n. C-348/09). D'altra parte, l'art. 27, paragrafo 2, della direttiva
2004/38 (di cui il D.Lgs. n. 30 del 2007 costituisce attuazione) "subordina qualsiasi provvedimento di allontanamentoalla circostanza che tale comportamento rappresenti una minaccia reale ed attuale per un interesse fondamentale della società o dello Stato membro ospitante" (CGUE, 13 luglio 2017, C-
193/16, cit.), espressamente prevedendo, altresì, che "giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione" ..." (v. .TA.R. Lombardia
Milano Sez. II, Sent., (ud. 26/06/2019) 27-06-2019, n. 1504 ; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 20 aprile 2018 n. 1061);
I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti ( Corte di giustizia Sent., 14/09/2017, n. 184/16 ).
In tema di impugnazione del provvedimento di allontanamento disposto, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007, nei confronti del familiare di un cittadino dell'Unione europea, il giudice di merito, nell'effettuare il riscontro della pericolosità accertata dal Prefetto, è chiamato a valutare i fatti ritualmente introdotti dalle parti, compiendo un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita, senza fondare il proprio giudizio solo sull'esistenza di condanne penali, dalle quali tuttavia possono emergere fatti concreti, indicativi della minaccia rappresentata dal soggetto per i diritti fondamentali della persona o per l'incolumità pubblica. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che ha ritenuto motivata la valutazione di pericolosità espressa dal Prefetto nei confronti di un soggetto che aveva riportato varie condanne per reati contro la persona, valutando tali condotte come sintomatiche di pericolosità e rientranti tra i motivi imperativi di pubblica sicurezza, valorizzati, nella loro attualità, dall'emersione di ulteriori condotte violente, tenute successivamente all'adozione del decreto di allontanamento Cass. 25872/21).
A ciò si aggiunga che l'allontanamento deve rispettare il principio di attualità e gravità del pericolo in base al quale è possibile l'allontanamento solo laddove il comportamento personale del destinatario della misura costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico (Corte di giustizia unione europea sezione quinta 29 aprile 2004 numero 482 01 e 493-01, punto 82) né il provvedimento può far far fronte ad un generico scopo di prevenzione (Corte di giustizia, 10 luglio 2008 numero 33-07, punti 23).
La ricorrente è stata condannata per il reato di rapina aggravata , che desta elevato allarme sociale perché lesivo sia del patrimonio che dell'incolumità della vittima, ha scontato interamente la pena detentiva ed ha allegato la buona condotta avuta durante il periodo di carcerazione, come testimoniato pagina 2 di 3 dal fatto che ha beneficiato della liberazione anticipata, che tra i suoi presupposti contempla la buona condotta e la partecipazione al percorso rieducativo.
In conclusione il provvedimento impugnato non dà atto di attuali e specifici pericoli per la pubblica sicurezza, ma dispone l'allontanamento in forza della sola condanna penale in assenza di ogni valutazione circa la condizione soggettiva della ricorrente che evidenzi la concreta attitudine a minacciare l'integrità del bene protetto, ovvero la pubblica sicurezza.
A ciò si aggiunga che non si è tenuto conto dell'assenza di altri precedenti penali a carico della ricorrente e della situazione personale e familiare della stessa, in particolare del soggiorno quasi decennale sul territorio italiano, dove dimorano la sorella e due figlie, una delle quali titolare di un contratto di locazione, disposta ad ospitarla ( cfr documentazione in atti) e dunque della mancanza di importanti legami familiari nel Paese di provenienza, con evidente violazione del principio di proporzionalità.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ( valore indeterminato complessità bassa onorario medio fase studio ed introduttiva 2900 euro oltre accessori di legge ).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: annulla il decreto di allontanamento impugnato;
condanna la resistente a pagare alla ricorrente le spese di lite che liquida in 2900 euro, oltre accessori di legge.
Roma, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45492/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRAZIANI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA, elettivamente domiciliato in VIA COSSERIA 5 00192 ROMA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
GENERALE DELLO STATO , elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 00100
ROMA
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso deve essere accolto.
La ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, deducendo vizi di legittimità e di merito, tra cui la carenza di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità e l'assenza di attualità del pericolo.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Giustizia UE, le regole di ordine pubblico e di pubblica sicurezza che gli Stati membri determinano conformemente alle loro necessità nazionali, proprio in quanto legittimanti una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone, devono "essere intese in senso restrittivo, di guisa che la loro portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell'Unione pagina 1 di 3 europea" (CGUE, 22 maggio 2012, n. C-348/09). D'altra parte, l'art. 27, paragrafo 2, della direttiva
2004/38 (di cui il D.Lgs. n. 30 del 2007 costituisce attuazione) "subordina qualsiasi provvedimento di allontanamentoalla circostanza che tale comportamento rappresenti una minaccia reale ed attuale per un interesse fondamentale della società o dello Stato membro ospitante" (CGUE, 13 luglio 2017, C-
193/16, cit.), espressamente prevedendo, altresì, che "giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione" ..." (v. .TA.R. Lombardia
Milano Sez. II, Sent., (ud. 26/06/2019) 27-06-2019, n. 1504 ; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 20 aprile 2018 n. 1061);
I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti ( Corte di giustizia Sent., 14/09/2017, n. 184/16 ).
In tema di impugnazione del provvedimento di allontanamento disposto, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007, nei confronti del familiare di un cittadino dell'Unione europea, il giudice di merito, nell'effettuare il riscontro della pericolosità accertata dal Prefetto, è chiamato a valutare i fatti ritualmente introdotti dalle parti, compiendo un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita, senza fondare il proprio giudizio solo sull'esistenza di condanne penali, dalle quali tuttavia possono emergere fatti concreti, indicativi della minaccia rappresentata dal soggetto per i diritti fondamentali della persona o per l'incolumità pubblica. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che ha ritenuto motivata la valutazione di pericolosità espressa dal Prefetto nei confronti di un soggetto che aveva riportato varie condanne per reati contro la persona, valutando tali condotte come sintomatiche di pericolosità e rientranti tra i motivi imperativi di pubblica sicurezza, valorizzati, nella loro attualità, dall'emersione di ulteriori condotte violente, tenute successivamente all'adozione del decreto di allontanamento Cass. 25872/21).
A ciò si aggiunga che l'allontanamento deve rispettare il principio di attualità e gravità del pericolo in base al quale è possibile l'allontanamento solo laddove il comportamento personale del destinatario della misura costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico (Corte di giustizia unione europea sezione quinta 29 aprile 2004 numero 482 01 e 493-01, punto 82) né il provvedimento può far far fronte ad un generico scopo di prevenzione (Corte di giustizia, 10 luglio 2008 numero 33-07, punti 23).
La ricorrente è stata condannata per il reato di rapina aggravata , che desta elevato allarme sociale perché lesivo sia del patrimonio che dell'incolumità della vittima, ha scontato interamente la pena detentiva ed ha allegato la buona condotta avuta durante il periodo di carcerazione, come testimoniato pagina 2 di 3 dal fatto che ha beneficiato della liberazione anticipata, che tra i suoi presupposti contempla la buona condotta e la partecipazione al percorso rieducativo.
In conclusione il provvedimento impugnato non dà atto di attuali e specifici pericoli per la pubblica sicurezza, ma dispone l'allontanamento in forza della sola condanna penale in assenza di ogni valutazione circa la condizione soggettiva della ricorrente che evidenzi la concreta attitudine a minacciare l'integrità del bene protetto, ovvero la pubblica sicurezza.
A ciò si aggiunga che non si è tenuto conto dell'assenza di altri precedenti penali a carico della ricorrente e della situazione personale e familiare della stessa, in particolare del soggiorno quasi decennale sul territorio italiano, dove dimorano la sorella e due figlie, una delle quali titolare di un contratto di locazione, disposta ad ospitarla ( cfr documentazione in atti) e dunque della mancanza di importanti legami familiari nel Paese di provenienza, con evidente violazione del principio di proporzionalità.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ( valore indeterminato complessità bassa onorario medio fase studio ed introduttiva 2900 euro oltre accessori di legge ).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: annulla il decreto di allontanamento impugnato;
condanna la resistente a pagare alla ricorrente le spese di lite che liquida in 2900 euro, oltre accessori di legge.
Roma, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 3 di 3