TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 23/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 521/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 521/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Cantore n. Parte_1
19, presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Campanella, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE contro
, in persona del Procuratore Controparte_1
speciale , giusta procura speciale a rogito del Notaio CP_2 Per_1
Rep. n. 42.904, Racc. n. 24.402 del 05.07.2017, elettivamente domiciliata
[...]
in San Giovanni Teatino (CH), Galleria K. Wojtyla n. 24, presso lo studio dell'Avv. Daniele Di Iorio, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATO nonché
, CP_3 Controparte_4 CP_5
,
[...] Controparte_6 CP_7
;
[...]
pagina 1 di 8 APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
La parte appellante, con la nota di trattazione scritta del 25.09.2024, contestava il contenuto della comparsa di costituzione di controparte e si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di appello, mentre la parte appellata, con la nota di trattazione scritta del 23.09.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, come precisate nella nota.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 30.03.2021
proponeva impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di L'Aquila n. 427/2020 del 23.10.2020, per veder accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile dell'Aquila, respinta ogni diversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa ed in accoglimento dei motivi di appello: - IN VIA PRELIMINARE procedere alla correzione di errore materiale della sentenza impugnata nei termini di cui in premessa sostituendo alle parole “ ”, indicate sia in motivazione che nel Parte_2 dispositivo, con le parole “ - NEL MERITO ed in Parte_1
accoglimento del primo motivo di appello: - ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della sentenza n. 427/20 per violazione dell'art. 320 c.p.c avendo il
Giudice di Pace ritenuto ammissibile la documentazione prodotta in atti da
e , nonostante la costituzione tardiva di entrambe, e CP_8 Controparte_4
dunque, entrando nel merito, disporre lo stralcio della stessa con conseguente accoglimento dei motivi di opposizione avverso il preavviso di fermo n
09780201800018573000 non essendo stata fornita alcuna prova dell'avvenuta notifica delle cartelle sottese al suddetto atto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità provvedimento di preavviso fermo in quanto carente di motivazione ordinando alla società intimata di effettuare
pagina 2 di 8 tutti i successivi adempimenti in ordine alla cancellazione dell'iscrizione. - sempre in via subordinata ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del provvedimento impugnato con il presente ricorso nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti, per mancata notifica delle cartelle ad esso sottese, non potendo avere alcun pregio giuridico la documentazione prodotta in atti da per i motivi su esposti. - CP_8
ACCERTARE l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva in forza della quale è stato emesso il preavviso di fermo;
- sempre in via subordinata
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della c.d “maggiorazione pag. Ex
L. 689/81 e della duplicazione della sanzione;
- condannare le appellate, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 96 c.p.c, al risarcirmento dei danni per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- Per l'effetto, e in ogni caso, condannare le appellanti in solido ed in persona dei rispettivi rappresentanti
p.t., ovvero ciascuna per quanto di sua competenza, al pagamento delle spese di giudizio, sia del giudizio di primo grado che del presente procedimento, oltre
Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
In data 15.10.2021 si costituiva in giudizio l'appellata
[...]
(di seguito breviter, , per sentir accogliere le Controparte_9 CP_8
seguenti conclusioni, come precisate nella nota di trattazione scritta del
23.09.2024: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, procedere all'integrale rigetto dell'appello in atti e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite da volersi liquidare in favore del sottoscritto procurato che contestualmente si dichiara antistatario”.
Alla prima udienza del 26.10.2021, rilevata la regolarità della notifica nei confronti degli appellati CP_3 Controparte_4 CP_5
e , attesa la mancata
[...] Controparte_6 Controparte_7
costituzione in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia, con rinvio del giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.05.2023, successivamente differita al 01.10.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
pagina 3 di 8 All'udienza in parola, che si teneva con la modalità della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti costituite precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. L'appellante ha impugnato la sentenza n. 427/2020 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di L'Aquila in data 23.10.2020, con cui veniva rigettata l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo notificato a mezzo
P.E.C. in data 25.10.2018, sulla scorta dei seguenti motivi: i) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 320 c.p.c.: difetto di motivazione in merito alla richiesta di stralcio della documentazione prodotta da e;
ii) violazione e falsa Controparte_1 Controparte_4 applicazione dell'art. 112 c.p.c.; difetto di motivazione in merito alle difese del
Sig. illegittimo rigetto della domanda in merito alla eccepita nullità Pt_1
delle notifiche delle cartelle sottese al preavviso di fermo;
iii) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; difetto di motivazione in merito alle difese del
Sig. illegittimo rigetto dell'eccepita carenza di motivazione del Pt_1
preavviso di fermo;
iv) difetto di motivazione in merito alle ulteriori domande relative alla illegittimità della maggiorazioni, risarcimento dei danni.
L , nel costituirsi in giudizio, contesta Controparte_9 le deduzioni svolte dall'appellante, con richiesta di rigetto dell'impugnazione proposta.
2. Preliminarmente, con riferimento all'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, relativo alle parole Parte_2
”, indicate sia in motivazione che nel dispositivo, al posto delle parole
[...]
CASCONE”, giova ricordare che l'istanza di correzione dell'errore Pt_1
materiale non costituisce mai oggetto di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12.09.2014, n.
19284). Tanto premesso, si terrà conto nel prosieguo del giudizio del nome corretto dell'originario ricorrente.
pagina 4 di 8 3. Venendo al merito, è fondato il primo motivo di censura dedotto dall'appellante, relativo alla inammissibilità della documentazione prodotta in primo grado da attesa la tardiva costituzione in giudizio. CP_8
Al riguardo, giova rammentare che per giurisprudenza consolidata, nel procedimento davanti al giudice di pace, non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale. Ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 320, comma IV, c.p.c.
(cfr. Cassazione civile sez. III, 03/08/2017, n.19359). Nel caso di specie, è pacifico, da un lato, che l' si sia costituita nel giudizio di primo grado in CP_8 occasione dell'udienza del 24.05.2019, ovvero alla terza udienza celebrata dinanzi al giudice di pace, dopo quelle del 19.01.2019 e del 15.03.2019, dall'altro, che non si sia verificata l'ipotesi di cui all'art. 320, comma IV c.p.c.
Vero è, come rilevato dall' in sede di appello, che la prima udienza del CP_8
19.01.2019 e le successive venivano rinviate a seguito della richiesta dell'opponente di poter controdedurre alle costituzioni degli opposti.
Nondimeno, secondo la Cassazione, la preclusione di cui all'art. 320 c.p.c. non è disponibile da parte del giudice di pace, il quale non è abilitato a restringerne il meccanismo di operatività, rinviando la prima udienza, al fine di consentire attività altrimenti precluse, sì che anche l'omissione - da parte del giudice - dell'invito a precisare definitivamente i fatti non può evitare il verificarsi della preclusione in discorso (cfr. Cass. civ., Sez. II, 02.04.2014, n.
7734).
Sulla scorta di tale principio, dunque, i rinvii impropriamente concessi dal giudice di prime cure non possono determinare la conseguenza di rimettere in termini l'opposto non tempestivamente costituito in relazione ai diritti di prima udienza, tra i quali quello di produrre documenti a sostegno delle proprie argomentazioni. Per l'effetto, non poteva essere utilizzata, ai fini della decisione, la documentazione prodotta da in primo grado. CP_8
pagina 5 di 8 Quanto al provvedimento impugnato, è opportuno ricordare che il preavviso di fermo, che fa seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto di imposizione tributaria, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma III, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo per vizi propri e non per quelli relativi all'atto presupposto, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa fiscale solo con la notificazione dell'atto impugnato (cfr. Cass. civ., Sez. V,
12.12.2024, n. 32062).
Considerato che, nella specie, non vi è la prova che contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa fiscale prima della notificazione dell'atto impugnato, attesa la carenza di prova in ordine alla notificazione delle cartelle di pagamento che fungono da atto presupposto, ne consegue la fondatezza dell'impugnazione avverso il fermo amministrativo n. 09780201800018573000 notificato a mezzo PEC in data 25.10.2018, che dovrà pertanto essere annullato, in riforma della sentenza impugnata.
La fondatezza del primo motivo di censura consente di assorbire gli ulteriori motivi di gravame, in quanto formulati in via meramente subordinata nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello.
4. Non potrà essere accolta, invece, la domanda di condanna delle appellate, in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Posto che non emerge alcuna condotta delle parti appellate che rientri nel concetto di dolo o colpa grave, ritiene il Tribunale non dimostrato, e per vero neppure allegato, il danno subito per effetto della condotta di controparte, richiesto dall'art. 96, comma I c.p.c. Il danno da responsabilità aggravata per lite temeraria, in particolare, è costituito — secondo la prevalente opinione — dal pregiudizio strettamente determinato dal processo e non dall'ipotetica lesione del diritto di cui nel processo si controverte. Deve trattarsi, cioè, di conseguenza della responsabilità aggravata e, cioè, di «danno processuale». La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, comma I c.p.c., pertanto, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sez. III, 27.10.2015,
n. 21798).
pagina 6 di 8 Essendosi l'appellato limitato a richiamare precedenti giurisprudenziali sulla ammissibilità della domanda senza tuttavia nulla allegare, in punto di fatto, riguardo alla tipologia del danno asseritamente subito, diverso da quello di doversi difendere nel giudizio di primo grado, ne consegue che la domanda dovrà essere rigettata.
5.1 L'integrale riforma della sentenza impone una rivalutazione d'ufficio delle spese del giudizio di primo grado, compensate tra tutte le parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23.02.2022, n. 5890). Le spese del primo grado di giudizio – calcolate sui parametri previsti per le cause trattate dinanzi al Giudice di Pace, sulla base del valore dichiarato della domanda, prendendo in considerazione l'importo medio per le sole fasi di studio, introduzione e decisione – dovranno essere poste a carico delle parti soccombenti, ovvero CP_3 CP_4
, , e
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, in solido tra loro, secondo il principio Controparte_9
della soccombenza.
5.2 Tale principio regolerà anche le spese del giudizio di appello ma, sulla scorta del principio di causalità, attesa la contumacia degli altri appellati, dovranno essere posta a carico della sola . Controparte_9
In relazione alla loro quantificazione, si deve fare riferimento ai parametri previsti per le cause trattate dinanzi al Tribunale, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, sulla base del valore dichiarato della domanda, prendendo in considerazione l'importo medio per le sole fasi di studio, introduzione e decisione, e sono liquidate come da dispositivo, nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario, Avv. Maria
Luisa Campanella.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n. 521/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di L'Aquila n. 427/2020, depositata in data 23.10.2020
e, per l'effetto, in riforma della stessa, annulla il provvedimento di pagina 7 di 8 fermo amministrativo n. 09780201800018573000 emesso dall'
[...]
e notificato a mezzo P.E.C. in data Controparte_9
25.10.2018;
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da Pt_1
nei confronti delle parti appellate;
[...]
3) condanna , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_9
, in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute da
[...]
nel giudizio di primo grado, che liquida in complessivi Parte_1
€ 1.038,00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 913,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Luisa Campanella, dichiaratasi antistataria;
4) condanna, infine, l' al pagamento Controparte_9
delle spese sostenute da nel presente giudizio di Parte_1 appello, che liquida complessivamente in € 1.875,00 di cui € 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Maria Luisa Campanella, dichiaratasi antistataria.
L'Aquila, 4 aprile 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 521/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Cantore n. Parte_1
19, presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Campanella, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE contro
, in persona del Procuratore Controparte_1
speciale , giusta procura speciale a rogito del Notaio CP_2 Per_1
Rep. n. 42.904, Racc. n. 24.402 del 05.07.2017, elettivamente domiciliata
[...]
in San Giovanni Teatino (CH), Galleria K. Wojtyla n. 24, presso lo studio dell'Avv. Daniele Di Iorio, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATO nonché
, CP_3 Controparte_4 CP_5
,
[...] Controparte_6 CP_7
;
[...]
pagina 1 di 8 APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
La parte appellante, con la nota di trattazione scritta del 25.09.2024, contestava il contenuto della comparsa di costituzione di controparte e si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di appello, mentre la parte appellata, con la nota di trattazione scritta del 23.09.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, come precisate nella nota.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 30.03.2021
proponeva impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di L'Aquila n. 427/2020 del 23.10.2020, per veder accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile dell'Aquila, respinta ogni diversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa ed in accoglimento dei motivi di appello: - IN VIA PRELIMINARE procedere alla correzione di errore materiale della sentenza impugnata nei termini di cui in premessa sostituendo alle parole “ ”, indicate sia in motivazione che nel Parte_2 dispositivo, con le parole “ - NEL MERITO ed in Parte_1
accoglimento del primo motivo di appello: - ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della sentenza n. 427/20 per violazione dell'art. 320 c.p.c avendo il
Giudice di Pace ritenuto ammissibile la documentazione prodotta in atti da
e , nonostante la costituzione tardiva di entrambe, e CP_8 Controparte_4
dunque, entrando nel merito, disporre lo stralcio della stessa con conseguente accoglimento dei motivi di opposizione avverso il preavviso di fermo n
09780201800018573000 non essendo stata fornita alcuna prova dell'avvenuta notifica delle cartelle sottese al suddetto atto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità provvedimento di preavviso fermo in quanto carente di motivazione ordinando alla società intimata di effettuare
pagina 2 di 8 tutti i successivi adempimenti in ordine alla cancellazione dell'iscrizione. - sempre in via subordinata ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del provvedimento impugnato con il presente ricorso nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti, per mancata notifica delle cartelle ad esso sottese, non potendo avere alcun pregio giuridico la documentazione prodotta in atti da per i motivi su esposti. - CP_8
ACCERTARE l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva in forza della quale è stato emesso il preavviso di fermo;
- sempre in via subordinata
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della c.d “maggiorazione pag. Ex
L. 689/81 e della duplicazione della sanzione;
- condannare le appellate, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 96 c.p.c, al risarcirmento dei danni per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- Per l'effetto, e in ogni caso, condannare le appellanti in solido ed in persona dei rispettivi rappresentanti
p.t., ovvero ciascuna per quanto di sua competenza, al pagamento delle spese di giudizio, sia del giudizio di primo grado che del presente procedimento, oltre
Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
In data 15.10.2021 si costituiva in giudizio l'appellata
[...]
(di seguito breviter, , per sentir accogliere le Controparte_9 CP_8
seguenti conclusioni, come precisate nella nota di trattazione scritta del
23.09.2024: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, procedere all'integrale rigetto dell'appello in atti e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite da volersi liquidare in favore del sottoscritto procurato che contestualmente si dichiara antistatario”.
Alla prima udienza del 26.10.2021, rilevata la regolarità della notifica nei confronti degli appellati CP_3 Controparte_4 CP_5
e , attesa la mancata
[...] Controparte_6 Controparte_7
costituzione in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia, con rinvio del giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.05.2023, successivamente differita al 01.10.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
pagina 3 di 8 All'udienza in parola, che si teneva con la modalità della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti costituite precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. L'appellante ha impugnato la sentenza n. 427/2020 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di L'Aquila in data 23.10.2020, con cui veniva rigettata l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo notificato a mezzo
P.E.C. in data 25.10.2018, sulla scorta dei seguenti motivi: i) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 320 c.p.c.: difetto di motivazione in merito alla richiesta di stralcio della documentazione prodotta da e;
ii) violazione e falsa Controparte_1 Controparte_4 applicazione dell'art. 112 c.p.c.; difetto di motivazione in merito alle difese del
Sig. illegittimo rigetto della domanda in merito alla eccepita nullità Pt_1
delle notifiche delle cartelle sottese al preavviso di fermo;
iii) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; difetto di motivazione in merito alle difese del
Sig. illegittimo rigetto dell'eccepita carenza di motivazione del Pt_1
preavviso di fermo;
iv) difetto di motivazione in merito alle ulteriori domande relative alla illegittimità della maggiorazioni, risarcimento dei danni.
L , nel costituirsi in giudizio, contesta Controparte_9 le deduzioni svolte dall'appellante, con richiesta di rigetto dell'impugnazione proposta.
2. Preliminarmente, con riferimento all'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, relativo alle parole Parte_2
”, indicate sia in motivazione che nel dispositivo, al posto delle parole
[...]
CASCONE”, giova ricordare che l'istanza di correzione dell'errore Pt_1
materiale non costituisce mai oggetto di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12.09.2014, n.
19284). Tanto premesso, si terrà conto nel prosieguo del giudizio del nome corretto dell'originario ricorrente.
pagina 4 di 8 3. Venendo al merito, è fondato il primo motivo di censura dedotto dall'appellante, relativo alla inammissibilità della documentazione prodotta in primo grado da attesa la tardiva costituzione in giudizio. CP_8
Al riguardo, giova rammentare che per giurisprudenza consolidata, nel procedimento davanti al giudice di pace, non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale. Ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 320, comma IV, c.p.c.
(cfr. Cassazione civile sez. III, 03/08/2017, n.19359). Nel caso di specie, è pacifico, da un lato, che l' si sia costituita nel giudizio di primo grado in CP_8 occasione dell'udienza del 24.05.2019, ovvero alla terza udienza celebrata dinanzi al giudice di pace, dopo quelle del 19.01.2019 e del 15.03.2019, dall'altro, che non si sia verificata l'ipotesi di cui all'art. 320, comma IV c.p.c.
Vero è, come rilevato dall' in sede di appello, che la prima udienza del CP_8
19.01.2019 e le successive venivano rinviate a seguito della richiesta dell'opponente di poter controdedurre alle costituzioni degli opposti.
Nondimeno, secondo la Cassazione, la preclusione di cui all'art. 320 c.p.c. non è disponibile da parte del giudice di pace, il quale non è abilitato a restringerne il meccanismo di operatività, rinviando la prima udienza, al fine di consentire attività altrimenti precluse, sì che anche l'omissione - da parte del giudice - dell'invito a precisare definitivamente i fatti non può evitare il verificarsi della preclusione in discorso (cfr. Cass. civ., Sez. II, 02.04.2014, n.
7734).
Sulla scorta di tale principio, dunque, i rinvii impropriamente concessi dal giudice di prime cure non possono determinare la conseguenza di rimettere in termini l'opposto non tempestivamente costituito in relazione ai diritti di prima udienza, tra i quali quello di produrre documenti a sostegno delle proprie argomentazioni. Per l'effetto, non poteva essere utilizzata, ai fini della decisione, la documentazione prodotta da in primo grado. CP_8
pagina 5 di 8 Quanto al provvedimento impugnato, è opportuno ricordare che il preavviso di fermo, che fa seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto di imposizione tributaria, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma III, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo per vizi propri e non per quelli relativi all'atto presupposto, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa fiscale solo con la notificazione dell'atto impugnato (cfr. Cass. civ., Sez. V,
12.12.2024, n. 32062).
Considerato che, nella specie, non vi è la prova che contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa fiscale prima della notificazione dell'atto impugnato, attesa la carenza di prova in ordine alla notificazione delle cartelle di pagamento che fungono da atto presupposto, ne consegue la fondatezza dell'impugnazione avverso il fermo amministrativo n. 09780201800018573000 notificato a mezzo PEC in data 25.10.2018, che dovrà pertanto essere annullato, in riforma della sentenza impugnata.
La fondatezza del primo motivo di censura consente di assorbire gli ulteriori motivi di gravame, in quanto formulati in via meramente subordinata nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello.
4. Non potrà essere accolta, invece, la domanda di condanna delle appellate, in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Posto che non emerge alcuna condotta delle parti appellate che rientri nel concetto di dolo o colpa grave, ritiene il Tribunale non dimostrato, e per vero neppure allegato, il danno subito per effetto della condotta di controparte, richiesto dall'art. 96, comma I c.p.c. Il danno da responsabilità aggravata per lite temeraria, in particolare, è costituito — secondo la prevalente opinione — dal pregiudizio strettamente determinato dal processo e non dall'ipotetica lesione del diritto di cui nel processo si controverte. Deve trattarsi, cioè, di conseguenza della responsabilità aggravata e, cioè, di «danno processuale». La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, comma I c.p.c., pertanto, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sez. III, 27.10.2015,
n. 21798).
pagina 6 di 8 Essendosi l'appellato limitato a richiamare precedenti giurisprudenziali sulla ammissibilità della domanda senza tuttavia nulla allegare, in punto di fatto, riguardo alla tipologia del danno asseritamente subito, diverso da quello di doversi difendere nel giudizio di primo grado, ne consegue che la domanda dovrà essere rigettata.
5.1 L'integrale riforma della sentenza impone una rivalutazione d'ufficio delle spese del giudizio di primo grado, compensate tra tutte le parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23.02.2022, n. 5890). Le spese del primo grado di giudizio – calcolate sui parametri previsti per le cause trattate dinanzi al Giudice di Pace, sulla base del valore dichiarato della domanda, prendendo in considerazione l'importo medio per le sole fasi di studio, introduzione e decisione – dovranno essere poste a carico delle parti soccombenti, ovvero CP_3 CP_4
, , e
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, in solido tra loro, secondo il principio Controparte_9
della soccombenza.
5.2 Tale principio regolerà anche le spese del giudizio di appello ma, sulla scorta del principio di causalità, attesa la contumacia degli altri appellati, dovranno essere posta a carico della sola . Controparte_9
In relazione alla loro quantificazione, si deve fare riferimento ai parametri previsti per le cause trattate dinanzi al Tribunale, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, sulla base del valore dichiarato della domanda, prendendo in considerazione l'importo medio per le sole fasi di studio, introduzione e decisione, e sono liquidate come da dispositivo, nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario, Avv. Maria
Luisa Campanella.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n. 521/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di L'Aquila n. 427/2020, depositata in data 23.10.2020
e, per l'effetto, in riforma della stessa, annulla il provvedimento di pagina 7 di 8 fermo amministrativo n. 09780201800018573000 emesso dall'
[...]
e notificato a mezzo P.E.C. in data Controparte_9
25.10.2018;
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da Pt_1
nei confronti delle parti appellate;
[...]
3) condanna , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_9
, in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute da
[...]
nel giudizio di primo grado, che liquida in complessivi Parte_1
€ 1.038,00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 913,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Luisa Campanella, dichiaratasi antistataria;
4) condanna, infine, l' al pagamento Controparte_9
delle spese sostenute da nel presente giudizio di Parte_1 appello, che liquida complessivamente in € 1.875,00 di cui € 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Maria Luisa Campanella, dichiaratasi antistataria.
L'Aquila, 4 aprile 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 8 di 8