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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2024, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O ___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice
Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 363/2016 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 6.2.2023 e vertente
T R A
, (c.f.: elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Parte_1 CodiceFiscale_1
Via del Gelsomino 37 presso lo studio degli avv.ti Francesco Calabrese e Vincenzo Dascola che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE -
E
(c.f.: ) (c.f.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
, (c.f.: ) C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4 Parte_2
, (c.f.: ) n.q. eredi di c.f.:
[...] CodiceFiscale_5 Persona_1 [...]
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Nazionale Pentimele 189 C.F._6
presso lo studio degli Avv.ti Antonio Saffioti e NI RM che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI -
OGGETTO: risarcimento danni - Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria pronunciata il 7.6.2015.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.2.2023 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Reggio Calabria, esponendo: Parte_3
- di avere presentato, in data 5 aprile 1997, denuncia presso la Questura di Reggio Calabria riferendo che la Fiat Tipo di sua proprietà era stata danneggiata da un incendio avvenuto nella notte precedente e che in tale circostanza si era reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.
- che, in tale occasione, il ricorrente dichiarava di poter escludere la natura dolosa dell'incendio occorso sul presupposto di non aver avuto, in passato, dissapori di alcun genere con terzi.
- che, pochi giorni dopo, il Comandante dei Vigili del Fuoco trasmetteva alla Procura della
Repubblica di Reggio Calabria copia di un esposto anonimo, scritto a mano ed in stampatello, nel quale veniva affermata, in relazione all'incendio, l'intenzione del ricorrente di truffare l'assicurazione.
- che il GIP, all'esito delle indagini preliminari, trasmetteva decreto di archiviazione fondato sull'assenza di circostanze penalmente rilevanti;
- che, avendo avuto notizia dell'archiviazione del procedimento, aveva richiesto ed ottenuto copia degli atti delle indagini svolte nei suoi riguardi, compreso l'esposto anonimo diretto, tra gli altri, al Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria;
- che, in seguito, rinvenendo casualmente un biglietto scritto dal RM con il quale costui invitava i condomini a “lasciare libero il passaggio del garage”, aveva notato la somiglianza della grafia con quella utilizzata nell'esposto anonimo;
- che, in data 25 febbraio 1998, aveva sporto querela contro ignoti poiché pur avendo avuto con il RM, in passato, dei dissapori legati alla corretta formazione delle tabelle millesimali condominiali, sfociati in una controversia civile che li vedeva contrapposti, non aveva ancora assoluta certezza che l'autore della calunnia diretta nei suoi confronti fosse il predetto resistente;
- che, da tale querela, scaturiva l'instaurazione del procedimento penale n. 2005/98 R.G.N.R., nell'ambito del quale il Sostituto Procuratore della Repubblica aveva promosso azione penale nei confronti del RM per il delitto di calunnia;
- che il Tribunale di Reggio Calabria, con sent. n. 875/2006 in data 20 giugno 2006, aveva riconosciuto il RM colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione e al risarcimento del danno in favore del ricorrente, costituitosi parte civile, per la somma, liquidata equitativamente, di € 10.000,00, nonché alla rifusione delle spese legali;
- che, in data 30 gennaio 2014, con sent. n. 4/2014, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, pur confermando nel merito le statuizioni in punto di responsabilità del RM per il delitto di calunnia, aveva accolto l'appello in punto di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, revocando le statuizioni civili;
- che l'appellante non aveva ritenuto di rinunciare alla prescrizione per difendersi nel merito bensì aveva formulato egli stesso eccezione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, né aveva proposto ricorso in Cassazione;
- che, dal fatto illecito perpetrato nei suoi confronti, erano scaturiti danni non patrimoniali per lesione dei diritti all'onore ed alla reputazione, nonché all'immagine in conseguenza dell'instaurazione del procedimento penale;
- che, sempre in relazione all'ingiusta accusa, aveva subito un consistente danno morale ed una grave sofferenza psichica, diagnosticata quale “disturbo dell'adattamento, con umore misto ansioso- depressivo, variante cronico, con compromissione del funzionamento sociale e relazionale”;
Su tali premesse il ricorrente chiedeva che il Tribunale adito accertasse la responsabilità del
RM per il reato di calunnia atteso che quest'ultimo con lo scritto anonimo diretto ai VV.FF. lo aveva accusato di aver perpetrato un tentativo di truffa nei confronti della compagnia assicurativa dell'autovettura di sua proprietà incendiata e, conseguentemente, condannasse il resistente al risarcimento dei danni subiti quantificabili equitativamente in € 10.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'illecito al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Con comparsa di risposta del 29.4.2015 si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per prescrizione nonché per assenza degli elementi costitutivi del reato;
in via subordinata contestava il quantum del risarcimento.
All'udienza del 5.5.2016 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza n. 363/2016, pronunciata il 7.6.2016, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale, in particolare, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno avente durata decennale e non quinquennale e giudicava insufficiente il quadro probatorio assunto al fine di addivenire ad una pronuncia di responsabilità del resistente in ordine alla asserita calunnia perpetrata nei confronti del ricorrente. Il giudicante riteneva, infatti, che sebbene lo scritto anonimo era stato, dal ctu in sede penale, dichiarato riconducibile grafologicamente al RM, le risultanze peritali non apparivano idonee a dimostrare l'attribuibilità della redazione della denuncia anonima al resistente secondo il criterio del “più probabile che non” in concorrenza con l'appurata assenza di una vera ragione di inimicizia tra i due contendenti che potesse spiegare l'iniziativa criminosa invero neppure emersa in sede penale.
Avverso la predetta statuizione proponeva gravame lamentando l'errata Parte_4 ricostruzione dei fatti di causa da parte del giudice di prime cure ed il malgoverno della prova avuto riguardo in particolare alle due c.t.u. grafologiche espletate nel processo penale che pochi dubbi lasciavano alla riconducibilità dello scritto anonimo alla grafia dell'appellato RM nonché alla ritenuta insussistenza dello stato di inimicizia che caratterizzava i rapporti tra le parti in causa anche in ragione delle diverse liti condominiali pendenti che il Tribunale, di contro, aveva relegato a mero elemento di contorno. Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata la perpetrazione del delitto di calunnia ad opera dell'appellato e che quest'ultimo fosse, conseguentemente, condannato al pagamento della somma di € 10.000,00 equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno subito per lesione del diritto all'onore, alla reputazione ed all'immagine ovvero ad una diversa somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 18.11.2016 si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità della copiosa documentazione ex Parte_3
adverso versata in atti nella fase del gravame;
nel merito, rilevava che, in base alle emergenze processuali acquisite in primo grado, nessun rapporto di astio e/o inimicizia era emerso tra le parti in causa le quali avevano solo avuto delle divergenze nella redazione delle tabelle millesimali del di cui entrambi facevano parte riguardo alle quali era insorta una causa civile per Parte_5
l'annullamento della delibera assembleare. Osservava, inoltre, come il giudice di prime cure aveva rettamente valutato le risultanze della ctu grafologica ritendo che le stesse non consentissero di giungere ad attribuire all'appellato la paternità dello scritto anonimo calunnioso con accettabile grado di certezza. Aggiungeva che nessun procedimento penale a carico del fu mai promosso a Pt_1
seguito del rinvenimento del biglietto anonimo in cui lo si accusava dell'incendio doloso perpetrato ai danni della propria autovettura per truffare l'assicurazione e pertanto non sussisteva alcuna lesione all'onore all'immagine o alla reputazione dell'appellante che potesse giustificare l'azione risarcitoria di danni mai provati. Asseriva che, dinanzi ad un giudizio penale conclusosi con una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, la domanda di accertamento del reato di calunnia non potesse essere reiterata dinanzi al giudice civile da parte avversa di talché era da dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di esso appellato. Proponeva, nel contempo, appello incidentale alla sentenza di prime cure nella parte in cui era stata respinta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato da controparte rilevando come la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
393/2006, aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 10 L. 251/2005 cosicché il termine di prescrizione del rato di calunnia era stato ridotto da dieci a sei anni a far data dal dicembre 2005 ed nel caso di specie il dies a quo andava a coincidere con la denuncia querela contro ignoti il cui contenuto rivelava che la stessa fosse stata indiscutibilmente proposta contro il RM pur se presentata contro ignoti. Concludeva chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata, chiedeva che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva ed, in via ancora più gradata, che fosse accolto l'appello incidentale e dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azionato da controparte ovvero, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità, di ridurre il risarcimento dei danni al minimo ipotizzabile;
con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 14.12.2020 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con Ordinanza del16.03.2021 la Corte rimetteva la causa sul ruolo mancando agli atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio di cui veniva richiesta l'acquisizione, rinviando la causa all'udienza del 04.10.2021 per la precisazione delle conclusioni;
Con istanza depositata il 24.09.2021 i procuratori dell'appellato chiedevano l'interruzione del giudizio stante il decesso di quest'ultimo avvenuto in Reggio Calabria in data 05.08.2021;
Con Ordinanza del 06.10.2021, la Corte dichiarava il processo interrotto ai sensi dell'art. 300
c.p.c.
In data 30.11.2021 depositava ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione Parte_1 del processo interrotto;
Con Decreto dell'1.12.2021 la Corte fissava l'udienza del 09.05.2022 per la prosecuzione del giudizio assegnando a parte ricorrente termine fino al 31.01.2022 per la notifica dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto.
In data 4-07.01.2022 l'appellante provvedeva alla notifica nei confronti degli eredi del dott. ex art. 140 c.p.c collettivamente ed impersonalmente all'ultimo domicilio del de Parte_3 cuius.
Con atto del 13.04.2022, depositato telematicamente in pari data, si costituivano in giudizio e RM NI, tutti n.q. di eredi Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 del de cuius facendo propri gli scritti difensivi del proprio dante causa. Parte_3
Con Ordinanza del 12.09.2022 la Corte rinviava la causa all'udienza del 6.02.2023, stante la persistente mancata acquisizione del fascicolo di primo grado che veniva acquisito telematicamente in data 13.01.2023.
All'udienza collegiale del 6.2.2023 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H) D.L. n. 18 del 2020 conv. con mod. in L. n. 77 del 2020, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni mediante note di trattazione scritta;
la causa, quindi, veniva posta in decisione con i termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto della prospettazione delle parti, va scrutinata, con priorità rispetto alle altre, l'eccezione di prescrizione dell'invocato diritto al risarcimento del danno sollevata da parte appellata a mezzo dell'appello incidentale in quanto, laddove accolta, travolgerebbe il gravame.
Secondo l'appellato, posto che con sentenza 393/2006, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 L. 251/2005 con la conseguente applicazione del più ridotto termine di prescrizione da 10 a 6 anni per il reato di calunnia, la pretesa risarcitoria di controparte sarebbe conseguentemente prescritta essendo maturato il predetto termine tra il momento della commissione del fatto reato e quello dell'instaurazione del presente giudizio.
La doglianza è infondata.
Al riguardo, va precisato, in punto di fatto, che:
- l'incendio dell'autovettura dell'appellante è avvenuto in data 4.4.1997 e la denuncia querela
è stata presentata (secondo le allegazioni del ricorrente) alla Questura di Reggio Calabria il 5.4.1997;
- lo scritto anonimo dal contenuto calunnioso, c.d. “esposto”, è pervenuto all'autorità giudiziaria il 22.4.1997 (cfr. nota dei VV.FF. di Reggio Calabria depositata in pari data alla Procura della Pretura Circondariale di Reggio Calabria);
- la denuncia querela contro ignoti per il reato di calunnia è stata presentata dal ricorrente in data 25.2.1998;
- l'appellante si è costituito parte civile nel giudizio penale in data 29.6.2004;
- la sentenza penale della Corte d'Appello di Reggio Calabria è stata depositata il 3.4.2014
(versata in atti da entrambe le parti);
- il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato al resistente il 20.2.2015;
Tanto premesso in punto di fatto va precisato in diritto:
- che nel giudizio civile non trova spazio il principio del favor rei [Cassazione civile, sez. un.,
11/01/2008, n. 576 “Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, la prescrizione del diritto al risarcimento resta soggetta al termine di prescrizione previsto per quel reato (secondo la previsione di cui all'art. 2947 c.c.) dalla legge vigente al momento della commissione di esso, a nulla rilevando che, successivamente, una nuova legge abbrevi i termini di prescrizione di quel reato, in quanto il principio del "favor rei" di cui all'art. 2 c.p. trova applicazione solo con riferimento alle conseguenze penali, e non
a quelle civili, della condotta criminosa”. ] con la conseguenza che nel caso di specie va applicato, ex art. 2947,
3^ comma cod. civ., il più lungo termine di prescrizione decennale previsto per il reato di calunnia secondo la disposizione vigente al momento del fatto, antecedente all'intervento della Corte
Costituzionale del 2006;
- che il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui il giudice ha contezza
(direttamente e/o indirettamente) della falsa denuncia e non dalla data di inizio dell'azione penale [ cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/09/2017, n.2153: “ Il termine prescrizionale di dieci anni previsto per il reato di calunnia - applicabile, a norma dell'art. 2947, comma 3, c.c., anche all'azione civile di risarcimento del danno - decorre, sia per il reato sia per l'azione civile, dalla stessa data, e cioè dalla data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio dell'azione penale, poiché il reato di calunnia si consuma appena all'autorità giudiziaria - oppure ad altra autorità obbligata a riferire ad essa- venga presentata (o comunque giunga) la falsa denuncia: da quello stesso momento la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto” ] cosicché nel caso di specie il dies a quo del decorso del periodo prescrizionale coincide con la data di presentazione dello scritto anonimo ai VV.FF., ossia il 22.4.1997, trasmesso in pari data alla Procura della Repubblica della Pretura Circondariale di Reggio Calabria;
- che la costituzione di parte civile interrompe il decorso del termine prescrizionale con effetto permanente sino alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara estinto il reato di prescrizione [ cfr. Corte Cassazione SS.UU. sentenza 5.4.2013, n. 8348 “La permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione, conseguente alla costituzione di parte civile nel processo penale, è stata affermata da questa Corte anche nella ipotesi in cui il reato si estingua per prescrizione - vicenda processuale al di fuori dell' “eccezione all'eccezione” contemplata nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c. -, predicandosi il principio di diritto secondo il quale la disposizione in parola “va interpretata nel senso che, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest'ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l'azione civile di risarcimento, data l'equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato, costituendosi parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.; tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente, protraendosi per tutta la durata del processo: in caso di estinzione del reato per prescrizione, detto effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interattivo" (Cass. n. 872/2008; 10026/2000, in motivazione)” ; in termini Cassazione civile sez. III,
06/04/2022, n.11190 “Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale” ] pertanto la costituzione di parte civile dell'appellante, avvenuta all'udienza penale del 29.6.2004, ha interrotto il decorso del termine prescrizionale decennale (che andava a scadere il 22.4.2007) con effetto permanente sino al momento in cui la sentenza con la quale la Corte
d'Appello di Reggio Calabria ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, depositata in data
3.4.2014, è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, non risultando agli atti di causa che l'appellante abbia revocato la costituzione di parte civile nel processo penale ovvero che non abbia coltivato la pretesa.
L'appello incidentale va pertanto rigettato.
Quanto al gravame principale si evidenzia che, con un unico articolato motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe valutato autonomamente il fatto costituente reato contestato al RM obliterando il contenuto dell'esposto anonimo di carattere calunnioso attribuibile all'appellato secondo le risultanze delle disposte CTU grafologiche e, nel contempo, ha erroneamente ritenuto insussistente il rapporto di inimicizia fra le parti in causa.
La doglianza non merita condivisione.
L'appellante fonda la propria pretesa risarcitoria sulla base degli esiti delle CTU grafologiche e della asserita inimicizia con l'appellato.
Sotto il primo profilo la giurisprudenza ha precisato che, in tema di prova, l'accertamento peritale grafologico è di per sé fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva di chi lo conduce piuttosto che da leggi scientifiche universali con la conseguenza che la prospettiva tecnico-scientifica, propria della anzidetta indagine, deve essere integrata con quella logico-indiziaria relativa al contesto circostanziale di ipotetica redazione dello scritto (cfr. Cassazione penale, sez. V, 13/02/2017, n.
18975).
Nel caso di specie, ciò che difetta è la prova del clima ostile in cui l'asserita iniziativa del
RM sarebbe stata perpetrata ai danni del . Pt_1
A tal proposito, nella denuncia del 25.2.1998, quest'ultimo riferisce di un possibile astio nutrito dal RM nei suoi confronti a causa della revisione delle tabelle millesimali del condominio di cui entrambe le parti facevano parte;
iniziativa, questa, promossa dallo stesso Pt_1 ed approvata con delibera assembleare, poi sottoposta ad impugnazione dinnanzi all'Autorità giudiziaria competente.
Detta circostanza non può certamente assumere rilevanza dirimente ai fini di causa trattandosi di normali dinamiche condominiali che peraltro non evidenziano neppure un apposito intento del di penalizzare il solo condomino RM e non anche gli altri condomini. Pt_1
Il supposto clima di tensione tra le parti in causa, del resto, è stato dallo stesso escluso Pt_1 in sede penale laddove, escusso come teste, ha definito i rapporti con la controparte “ottimi” e le assemblee condominiali “vivaci” (cfr. testualmente verbale di fonotrascrizione del 29.6.2004 presente nel fascicolo di parte ricorrente: “GIUDICE: ma che rapporti ha avuto lei con questo RM? : ottimi Pt_1
GIUDICE: Sempre? : Sempre, infatti la cosa è mostruosa il comportamento di questo”; “ : Pt_1 Pt_1
… cioè ho escluso a priori il dottor RM, mi creda”; GIUDICE: … dopodiché lei in quel momento, al 5 aprile' 97, che rapporti aveva col dottore RM? : normali di buon vicinato GIUDICE: c'era Pt_1 qualche dissapore? : allora dissapori al condomino si … assemblee abbastanza, diciamo vivaci, Pt_1 ma più di tanto no”).
Nonostante, poi, il avesse evidenziato, in sede di assemblea, l'erroneità delle tabelle Pt_1
millesimali (si ripete, non solo quelle afferenti all'appartamento del RM) detta iniziativa, per stessa ammissione dell'appellante (sempre in sede penale), non destò alcun rancore o astio con l'appellato; anzi quest'ultimo si complimentò con lui per la sua competenza tecnica (cfr. testualmente dalle fonotrascrizioni: “la cosa più assurda è questo, che nonostante questo non mi ha mai dimostrato. Quando sono tornato la sera lui mi ha quasi abbracciato dice “Siamo onorati di averla nel condominio”, invece mi aveva già pugnalato”).
L'azione calunniosa asseritamente attribuita all'appellato si pone, invero, in totale contrasto con il comportamento, precedente e successivo, sia del suo autore che del suo destinatario.
Le circostanze rappresentate - “al netto” delle supposto astio maturato dal solo ex post, Pt_1
cioè dopo aver asseritamente ritenuto che il biglietto lasciato vicino al garage del RM avesse la stessa grafia dello scritto anonimo - non consentono di considerare i rapporti con il RM come rapporti tesi e/o litigiosi.
A tal fine è d'uopo evidenziare che i rapporti di ostilità non possono essere desunti - ex se - dalla pendenza della causa civile di revisioni delle tabelle millesimali posto che la controversia vedeva la partecipazione di 26 condomini, tutti interessati dalla anzidetta revisione, tra i quali non figurava neppure lo stesso essendosi costituita in giudizio la moglie di costui. Pt_1
Anche le espressioni utilizzate nello scritto anonimo che avrebbero presuntivamente tradito un certo livello culturale compatibile con l'istruzione del RM non appaiono dirimenti ai fini che ci occupano posto che, in ispecie, è del tutto mancato il confronto con gli altri condomini.
Inoltre, detta deduzione (cioè la possibile riconducibilità dello scritto al RM per la terminologia utilizzata) appare debole alla luce del fatto che il biglietto “PER IL FUTURO LASCIARE
LIBERO IL PASSAGGIO DEL GARAGE” rinvenuto nei pressi del box in uso al RM - oltre a non essere sottoscritto e non assistito da altro elemento probatorio che possa far ritenere che il garage dell'appellato fosse l'unico nel condominio - è stato accostato, dal , ad altro scritto anonimo Pt_1 rinvenuto anni prima e dallo stesso conservato, allegato in copia alla denuncia del 25.2.1998
Nella predetta denuncia, depositata alla Procura della Repubblica in data 25.2.1998,
l'appellante ha dichiarato “A distanza di diversi mesi qualche giorno fa verso le ore sette mentre mi
avviavo vero la mia autovettura per recarmi in ufficio percorrendo a piedi la traversa Gangemi succitata a qualche metro di distanza dall'ingresso del vano garage abusivo in uso al signor – Parte_3 medico- proprietario di due appartamenti unificati posti al piano 4° dello stabile condominiale suddetto, ho rinvenuto per terra un biglietto che allego in originale – (allegato C) – su cui testualmente è scritto VI
PREGO PER IL FUTURO DI LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO DEL GARAGE. Ho raccolto tale foglietto di carta su cui ancora si notano le impronte dei pneumatici di autovetture e da un veloce sommario esame mi è sembrato che taluni caratteri dello scritto potevano essere simili a quello dell'esposto anonimo di cui sopra ho riferito. [… ]. Nel pomeriggio al rientro dal lavoro ho subito confrontato la scrittura sul predetto foglietto di carta che in mattinata avevo raccolto per strada con quella riportata sull'esposto anonimo. Quindi ho preso da un cassetto un altro biglietto anch'esso anonimo scritto in corsivo dal contenuto minaccioso e calunnioso e che esibisco in originale (allegato D) e che conservavo da diversi anni dopo averlo trovato nella buca delle lettere. Ho proceduto ad analizzare e confrontare i vari scritti anonimi di cui ho sopra riferito con copie di delibere condominiali che allego (allegati E-F-G-H-I) in mio possesso. [….] Dalla stessa successiva mia osservazione le varie grafie degli scritti anonimi in argomento mi sono parse simili con la scrittura olografa in corsivo e a stampatello (solo poche lettere) del signor Pt_3
che a suo tempo aveva redatto gli originali delle delibere…”
[...]
Ebbene, nel biglietto rinvenuto anni prima dall'appellante di cui all'allegato “D” della denuncia si leggono le seguenti espressioni “Sbruffone – sacco di patate perché non posi i soldi che ti ai preso dall'amministratore in tanti anni di contabilità soldi di noi tutti i condomini Ho forse li ai dichiarati nel 740? Sborsali e subbito”
Gli evidenti errori di grammatica riscontrati si pongono in netto contrasto con il livello di istruzione di cui si detto a proposito della riferibilità dello scritto anonimo al RM e detta valutazione appare in netto contrasto con l'attribuibilità, sempre secondo l'appellante, anche del secondo biglietto anonimo dal contenuto minaccioso rinvenuto anni prima.
Va, inoltre, rilevato che il , in sede penale, ha dichiarato di avere ricevuto, nel periodo Pt_1 in cui aveva subito l'incendio dell'autovettura, diverse telefonate anonime dal contenuto poco rassicurante e di avere rinvenuto un ordigno esplosivo sotto la sua autovettura (poi incendiata) e tuttavia non vi è riscontro di indagini svolte che abbiano condotto a sospettare del RM, né l'uso della qualifica di “vicino” (di casa) rinvenuta nello scritto anonimo può essere fonte indiziaria nei confronti di quest'ultimo considerato il contesto “condominiale” in cui si sono verificati diversi episodi minacciosi, non essendo certamente isolato, può indurre a dubitare di una vasta cerchia di potenziali responsabili.
Quanto agli esiti delle consulenze grafologiche svolte in sede penale, sebbene abbiano condotto a presumere una certa familiarità dello scritto anonimo con la grafia del RM, non hanno mancato di evidenziare alcuni elementi di incertezza tali da destare perplessità riguardo alla riconducibilità dello scritto anonimo al predetto presunto autore.
Gli stessi periti hanno, infatti, riscontrato delle differenze calligrafiche che avrebbero, per vero, dovuto richiedere un adeguato riscontro con opportuni saggi grafici del RM e che invece sono state confrontate con scritture di comparazione contenenti poche righe di testo a carattere stampatello giustificando le differenze emerse con un presunto intento dissimulatorio da parte dell'appellato.
Stante quanto sopra, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafica valutata nell'ambito del coordinato quadro delle altre emergenze processuali e del contingente contesto in cui lo scritto anonimo si inserisce, non assume rilevanza decisiva ai fini dell'accoglimento della domanda attesa l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordati che propendano per la tesi attorea.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta il regolamento delle spese da parte del giudice di prime cure che, tenuto conto delle argomentazioni del giudicante, avrebbero dovuto essere integralmente compensate. Anche tale censura non è condivisibile.
La condanna al pagamento delle spese di lite è logica conseguenza della soccombenza nel giudizio.
L'art. 92 c.p.c. consente l'integrale compensazione delle spese solo nel caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, ovvero in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/08/2023,
n.25378).
Nel caso che ci occupa non vi è stata soccombenza reciproca ed il limitato valore probatorio della CTU grafologica è materia già più volte trattata dalla giurisprudenza con pronunce pressoché conformi mentre il contrasto con le valutazioni dei giudici penali è stato valorizzato dal Tribunale mediante la riduzione dei compensi liquidati ai minimi tariffari previsti dal DM 55/2014 vigente ratione temporis.
Per quanto sopra esposto, l'appello va rigettato con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della non complessità della causa vanno liquidate in € 2.540,00 (oltre spese generali Iva e C.p.a. se dovute) secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per il valore della controversia che va da € 5.200,00 ad € 25.000,00
(valore dichiarato dall'appellante € 19.563,66) così di seguito specificati: € 460,00 fase studio;
€
389,00 fase introduttiva;
€ 840,00 fase istruttoria/trattazione; € 851,00 fase decisoria.
In considerazione del rigetto dell'appello incidentale le spese sopra liquidate vanno compensate in ragione della metà di talché l'appellante va condannato al pagamento della restante metà pari ad € 1.270,00 (oltre accessori di legge).
Si dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n.
115/2002;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 563/2016 Rg. A.C. proposto da nei confronti di oggi eredi CP_6 Parte_3 Controparte_1
e RM NI, così dispone: Controparte_4 Controparte_5
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che, stante la disposta compensazione in ragione della metà, liquida, in favore degli appellati, la restante metà pari ad € 1.270,00 (oltre accessori di legge);
5) Si dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 2.2.2024
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O ___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice
Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 363/2016 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 6.2.2023 e vertente
T R A
, (c.f.: elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Parte_1 CodiceFiscale_1
Via del Gelsomino 37 presso lo studio degli avv.ti Francesco Calabrese e Vincenzo Dascola che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE -
E
(c.f.: ) (c.f.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
, (c.f.: ) C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4 Parte_2
, (c.f.: ) n.q. eredi di c.f.:
[...] CodiceFiscale_5 Persona_1 [...]
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Nazionale Pentimele 189 C.F._6
presso lo studio degli Avv.ti Antonio Saffioti e NI RM che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI -
OGGETTO: risarcimento danni - Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria pronunciata il 7.6.2015.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.2.2023 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Reggio Calabria, esponendo: Parte_3
- di avere presentato, in data 5 aprile 1997, denuncia presso la Questura di Reggio Calabria riferendo che la Fiat Tipo di sua proprietà era stata danneggiata da un incendio avvenuto nella notte precedente e che in tale circostanza si era reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.
- che, in tale occasione, il ricorrente dichiarava di poter escludere la natura dolosa dell'incendio occorso sul presupposto di non aver avuto, in passato, dissapori di alcun genere con terzi.
- che, pochi giorni dopo, il Comandante dei Vigili del Fuoco trasmetteva alla Procura della
Repubblica di Reggio Calabria copia di un esposto anonimo, scritto a mano ed in stampatello, nel quale veniva affermata, in relazione all'incendio, l'intenzione del ricorrente di truffare l'assicurazione.
- che il GIP, all'esito delle indagini preliminari, trasmetteva decreto di archiviazione fondato sull'assenza di circostanze penalmente rilevanti;
- che, avendo avuto notizia dell'archiviazione del procedimento, aveva richiesto ed ottenuto copia degli atti delle indagini svolte nei suoi riguardi, compreso l'esposto anonimo diretto, tra gli altri, al Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria;
- che, in seguito, rinvenendo casualmente un biglietto scritto dal RM con il quale costui invitava i condomini a “lasciare libero il passaggio del garage”, aveva notato la somiglianza della grafia con quella utilizzata nell'esposto anonimo;
- che, in data 25 febbraio 1998, aveva sporto querela contro ignoti poiché pur avendo avuto con il RM, in passato, dei dissapori legati alla corretta formazione delle tabelle millesimali condominiali, sfociati in una controversia civile che li vedeva contrapposti, non aveva ancora assoluta certezza che l'autore della calunnia diretta nei suoi confronti fosse il predetto resistente;
- che, da tale querela, scaturiva l'instaurazione del procedimento penale n. 2005/98 R.G.N.R., nell'ambito del quale il Sostituto Procuratore della Repubblica aveva promosso azione penale nei confronti del RM per il delitto di calunnia;
- che il Tribunale di Reggio Calabria, con sent. n. 875/2006 in data 20 giugno 2006, aveva riconosciuto il RM colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione e al risarcimento del danno in favore del ricorrente, costituitosi parte civile, per la somma, liquidata equitativamente, di € 10.000,00, nonché alla rifusione delle spese legali;
- che, in data 30 gennaio 2014, con sent. n. 4/2014, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, pur confermando nel merito le statuizioni in punto di responsabilità del RM per il delitto di calunnia, aveva accolto l'appello in punto di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, revocando le statuizioni civili;
- che l'appellante non aveva ritenuto di rinunciare alla prescrizione per difendersi nel merito bensì aveva formulato egli stesso eccezione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, né aveva proposto ricorso in Cassazione;
- che, dal fatto illecito perpetrato nei suoi confronti, erano scaturiti danni non patrimoniali per lesione dei diritti all'onore ed alla reputazione, nonché all'immagine in conseguenza dell'instaurazione del procedimento penale;
- che, sempre in relazione all'ingiusta accusa, aveva subito un consistente danno morale ed una grave sofferenza psichica, diagnosticata quale “disturbo dell'adattamento, con umore misto ansioso- depressivo, variante cronico, con compromissione del funzionamento sociale e relazionale”;
Su tali premesse il ricorrente chiedeva che il Tribunale adito accertasse la responsabilità del
RM per il reato di calunnia atteso che quest'ultimo con lo scritto anonimo diretto ai VV.FF. lo aveva accusato di aver perpetrato un tentativo di truffa nei confronti della compagnia assicurativa dell'autovettura di sua proprietà incendiata e, conseguentemente, condannasse il resistente al risarcimento dei danni subiti quantificabili equitativamente in € 10.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'illecito al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Con comparsa di risposta del 29.4.2015 si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per prescrizione nonché per assenza degli elementi costitutivi del reato;
in via subordinata contestava il quantum del risarcimento.
All'udienza del 5.5.2016 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza n. 363/2016, pronunciata il 7.6.2016, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale, in particolare, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno avente durata decennale e non quinquennale e giudicava insufficiente il quadro probatorio assunto al fine di addivenire ad una pronuncia di responsabilità del resistente in ordine alla asserita calunnia perpetrata nei confronti del ricorrente. Il giudicante riteneva, infatti, che sebbene lo scritto anonimo era stato, dal ctu in sede penale, dichiarato riconducibile grafologicamente al RM, le risultanze peritali non apparivano idonee a dimostrare l'attribuibilità della redazione della denuncia anonima al resistente secondo il criterio del “più probabile che non” in concorrenza con l'appurata assenza di una vera ragione di inimicizia tra i due contendenti che potesse spiegare l'iniziativa criminosa invero neppure emersa in sede penale.
Avverso la predetta statuizione proponeva gravame lamentando l'errata Parte_4 ricostruzione dei fatti di causa da parte del giudice di prime cure ed il malgoverno della prova avuto riguardo in particolare alle due c.t.u. grafologiche espletate nel processo penale che pochi dubbi lasciavano alla riconducibilità dello scritto anonimo alla grafia dell'appellato RM nonché alla ritenuta insussistenza dello stato di inimicizia che caratterizzava i rapporti tra le parti in causa anche in ragione delle diverse liti condominiali pendenti che il Tribunale, di contro, aveva relegato a mero elemento di contorno. Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata la perpetrazione del delitto di calunnia ad opera dell'appellato e che quest'ultimo fosse, conseguentemente, condannato al pagamento della somma di € 10.000,00 equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno subito per lesione del diritto all'onore, alla reputazione ed all'immagine ovvero ad una diversa somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 18.11.2016 si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità della copiosa documentazione ex Parte_3
adverso versata in atti nella fase del gravame;
nel merito, rilevava che, in base alle emergenze processuali acquisite in primo grado, nessun rapporto di astio e/o inimicizia era emerso tra le parti in causa le quali avevano solo avuto delle divergenze nella redazione delle tabelle millesimali del di cui entrambi facevano parte riguardo alle quali era insorta una causa civile per Parte_5
l'annullamento della delibera assembleare. Osservava, inoltre, come il giudice di prime cure aveva rettamente valutato le risultanze della ctu grafologica ritendo che le stesse non consentissero di giungere ad attribuire all'appellato la paternità dello scritto anonimo calunnioso con accettabile grado di certezza. Aggiungeva che nessun procedimento penale a carico del fu mai promosso a Pt_1
seguito del rinvenimento del biglietto anonimo in cui lo si accusava dell'incendio doloso perpetrato ai danni della propria autovettura per truffare l'assicurazione e pertanto non sussisteva alcuna lesione all'onore all'immagine o alla reputazione dell'appellante che potesse giustificare l'azione risarcitoria di danni mai provati. Asseriva che, dinanzi ad un giudizio penale conclusosi con una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, la domanda di accertamento del reato di calunnia non potesse essere reiterata dinanzi al giudice civile da parte avversa di talché era da dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di esso appellato. Proponeva, nel contempo, appello incidentale alla sentenza di prime cure nella parte in cui era stata respinta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato da controparte rilevando come la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
393/2006, aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 10 L. 251/2005 cosicché il termine di prescrizione del rato di calunnia era stato ridotto da dieci a sei anni a far data dal dicembre 2005 ed nel caso di specie il dies a quo andava a coincidere con la denuncia querela contro ignoti il cui contenuto rivelava che la stessa fosse stata indiscutibilmente proposta contro il RM pur se presentata contro ignoti. Concludeva chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata, chiedeva che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva ed, in via ancora più gradata, che fosse accolto l'appello incidentale e dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azionato da controparte ovvero, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità, di ridurre il risarcimento dei danni al minimo ipotizzabile;
con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 14.12.2020 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con Ordinanza del16.03.2021 la Corte rimetteva la causa sul ruolo mancando agli atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio di cui veniva richiesta l'acquisizione, rinviando la causa all'udienza del 04.10.2021 per la precisazione delle conclusioni;
Con istanza depositata il 24.09.2021 i procuratori dell'appellato chiedevano l'interruzione del giudizio stante il decesso di quest'ultimo avvenuto in Reggio Calabria in data 05.08.2021;
Con Ordinanza del 06.10.2021, la Corte dichiarava il processo interrotto ai sensi dell'art. 300
c.p.c.
In data 30.11.2021 depositava ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione Parte_1 del processo interrotto;
Con Decreto dell'1.12.2021 la Corte fissava l'udienza del 09.05.2022 per la prosecuzione del giudizio assegnando a parte ricorrente termine fino al 31.01.2022 per la notifica dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto.
In data 4-07.01.2022 l'appellante provvedeva alla notifica nei confronti degli eredi del dott. ex art. 140 c.p.c collettivamente ed impersonalmente all'ultimo domicilio del de Parte_3 cuius.
Con atto del 13.04.2022, depositato telematicamente in pari data, si costituivano in giudizio e RM NI, tutti n.q. di eredi Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 del de cuius facendo propri gli scritti difensivi del proprio dante causa. Parte_3
Con Ordinanza del 12.09.2022 la Corte rinviava la causa all'udienza del 6.02.2023, stante la persistente mancata acquisizione del fascicolo di primo grado che veniva acquisito telematicamente in data 13.01.2023.
All'udienza collegiale del 6.2.2023 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H) D.L. n. 18 del 2020 conv. con mod. in L. n. 77 del 2020, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni mediante note di trattazione scritta;
la causa, quindi, veniva posta in decisione con i termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto della prospettazione delle parti, va scrutinata, con priorità rispetto alle altre, l'eccezione di prescrizione dell'invocato diritto al risarcimento del danno sollevata da parte appellata a mezzo dell'appello incidentale in quanto, laddove accolta, travolgerebbe il gravame.
Secondo l'appellato, posto che con sentenza 393/2006, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 L. 251/2005 con la conseguente applicazione del più ridotto termine di prescrizione da 10 a 6 anni per il reato di calunnia, la pretesa risarcitoria di controparte sarebbe conseguentemente prescritta essendo maturato il predetto termine tra il momento della commissione del fatto reato e quello dell'instaurazione del presente giudizio.
La doglianza è infondata.
Al riguardo, va precisato, in punto di fatto, che:
- l'incendio dell'autovettura dell'appellante è avvenuto in data 4.4.1997 e la denuncia querela
è stata presentata (secondo le allegazioni del ricorrente) alla Questura di Reggio Calabria il 5.4.1997;
- lo scritto anonimo dal contenuto calunnioso, c.d. “esposto”, è pervenuto all'autorità giudiziaria il 22.4.1997 (cfr. nota dei VV.FF. di Reggio Calabria depositata in pari data alla Procura della Pretura Circondariale di Reggio Calabria);
- la denuncia querela contro ignoti per il reato di calunnia è stata presentata dal ricorrente in data 25.2.1998;
- l'appellante si è costituito parte civile nel giudizio penale in data 29.6.2004;
- la sentenza penale della Corte d'Appello di Reggio Calabria è stata depositata il 3.4.2014
(versata in atti da entrambe le parti);
- il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato al resistente il 20.2.2015;
Tanto premesso in punto di fatto va precisato in diritto:
- che nel giudizio civile non trova spazio il principio del favor rei [Cassazione civile, sez. un.,
11/01/2008, n. 576 “Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, la prescrizione del diritto al risarcimento resta soggetta al termine di prescrizione previsto per quel reato (secondo la previsione di cui all'art. 2947 c.c.) dalla legge vigente al momento della commissione di esso, a nulla rilevando che, successivamente, una nuova legge abbrevi i termini di prescrizione di quel reato, in quanto il principio del "favor rei" di cui all'art. 2 c.p. trova applicazione solo con riferimento alle conseguenze penali, e non
a quelle civili, della condotta criminosa”. ] con la conseguenza che nel caso di specie va applicato, ex art. 2947,
3^ comma cod. civ., il più lungo termine di prescrizione decennale previsto per il reato di calunnia secondo la disposizione vigente al momento del fatto, antecedente all'intervento della Corte
Costituzionale del 2006;
- che il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui il giudice ha contezza
(direttamente e/o indirettamente) della falsa denuncia e non dalla data di inizio dell'azione penale [ cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/09/2017, n.2153: “ Il termine prescrizionale di dieci anni previsto per il reato di calunnia - applicabile, a norma dell'art. 2947, comma 3, c.c., anche all'azione civile di risarcimento del danno - decorre, sia per il reato sia per l'azione civile, dalla stessa data, e cioè dalla data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio dell'azione penale, poiché il reato di calunnia si consuma appena all'autorità giudiziaria - oppure ad altra autorità obbligata a riferire ad essa- venga presentata (o comunque giunga) la falsa denuncia: da quello stesso momento la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto” ] cosicché nel caso di specie il dies a quo del decorso del periodo prescrizionale coincide con la data di presentazione dello scritto anonimo ai VV.FF., ossia il 22.4.1997, trasmesso in pari data alla Procura della Repubblica della Pretura Circondariale di Reggio Calabria;
- che la costituzione di parte civile interrompe il decorso del termine prescrizionale con effetto permanente sino alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara estinto il reato di prescrizione [ cfr. Corte Cassazione SS.UU. sentenza 5.4.2013, n. 8348 “La permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione, conseguente alla costituzione di parte civile nel processo penale, è stata affermata da questa Corte anche nella ipotesi in cui il reato si estingua per prescrizione - vicenda processuale al di fuori dell' “eccezione all'eccezione” contemplata nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c. -, predicandosi il principio di diritto secondo il quale la disposizione in parola “va interpretata nel senso che, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest'ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l'azione civile di risarcimento, data l'equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato, costituendosi parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.; tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente, protraendosi per tutta la durata del processo: in caso di estinzione del reato per prescrizione, detto effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interattivo" (Cass. n. 872/2008; 10026/2000, in motivazione)” ; in termini Cassazione civile sez. III,
06/04/2022, n.11190 “Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale” ] pertanto la costituzione di parte civile dell'appellante, avvenuta all'udienza penale del 29.6.2004, ha interrotto il decorso del termine prescrizionale decennale (che andava a scadere il 22.4.2007) con effetto permanente sino al momento in cui la sentenza con la quale la Corte
d'Appello di Reggio Calabria ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, depositata in data
3.4.2014, è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, non risultando agli atti di causa che l'appellante abbia revocato la costituzione di parte civile nel processo penale ovvero che non abbia coltivato la pretesa.
L'appello incidentale va pertanto rigettato.
Quanto al gravame principale si evidenzia che, con un unico articolato motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe valutato autonomamente il fatto costituente reato contestato al RM obliterando il contenuto dell'esposto anonimo di carattere calunnioso attribuibile all'appellato secondo le risultanze delle disposte CTU grafologiche e, nel contempo, ha erroneamente ritenuto insussistente il rapporto di inimicizia fra le parti in causa.
La doglianza non merita condivisione.
L'appellante fonda la propria pretesa risarcitoria sulla base degli esiti delle CTU grafologiche e della asserita inimicizia con l'appellato.
Sotto il primo profilo la giurisprudenza ha precisato che, in tema di prova, l'accertamento peritale grafologico è di per sé fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva di chi lo conduce piuttosto che da leggi scientifiche universali con la conseguenza che la prospettiva tecnico-scientifica, propria della anzidetta indagine, deve essere integrata con quella logico-indiziaria relativa al contesto circostanziale di ipotetica redazione dello scritto (cfr. Cassazione penale, sez. V, 13/02/2017, n.
18975).
Nel caso di specie, ciò che difetta è la prova del clima ostile in cui l'asserita iniziativa del
RM sarebbe stata perpetrata ai danni del . Pt_1
A tal proposito, nella denuncia del 25.2.1998, quest'ultimo riferisce di un possibile astio nutrito dal RM nei suoi confronti a causa della revisione delle tabelle millesimali del condominio di cui entrambe le parti facevano parte;
iniziativa, questa, promossa dallo stesso Pt_1 ed approvata con delibera assembleare, poi sottoposta ad impugnazione dinnanzi all'Autorità giudiziaria competente.
Detta circostanza non può certamente assumere rilevanza dirimente ai fini di causa trattandosi di normali dinamiche condominiali che peraltro non evidenziano neppure un apposito intento del di penalizzare il solo condomino RM e non anche gli altri condomini. Pt_1
Il supposto clima di tensione tra le parti in causa, del resto, è stato dallo stesso escluso Pt_1 in sede penale laddove, escusso come teste, ha definito i rapporti con la controparte “ottimi” e le assemblee condominiali “vivaci” (cfr. testualmente verbale di fonotrascrizione del 29.6.2004 presente nel fascicolo di parte ricorrente: “GIUDICE: ma che rapporti ha avuto lei con questo RM? : ottimi Pt_1
GIUDICE: Sempre? : Sempre, infatti la cosa è mostruosa il comportamento di questo”; “ : Pt_1 Pt_1
… cioè ho escluso a priori il dottor RM, mi creda”; GIUDICE: … dopodiché lei in quel momento, al 5 aprile' 97, che rapporti aveva col dottore RM? : normali di buon vicinato GIUDICE: c'era Pt_1 qualche dissapore? : allora dissapori al condomino si … assemblee abbastanza, diciamo vivaci, Pt_1 ma più di tanto no”).
Nonostante, poi, il avesse evidenziato, in sede di assemblea, l'erroneità delle tabelle Pt_1
millesimali (si ripete, non solo quelle afferenti all'appartamento del RM) detta iniziativa, per stessa ammissione dell'appellante (sempre in sede penale), non destò alcun rancore o astio con l'appellato; anzi quest'ultimo si complimentò con lui per la sua competenza tecnica (cfr. testualmente dalle fonotrascrizioni: “la cosa più assurda è questo, che nonostante questo non mi ha mai dimostrato. Quando sono tornato la sera lui mi ha quasi abbracciato dice “Siamo onorati di averla nel condominio”, invece mi aveva già pugnalato”).
L'azione calunniosa asseritamente attribuita all'appellato si pone, invero, in totale contrasto con il comportamento, precedente e successivo, sia del suo autore che del suo destinatario.
Le circostanze rappresentate - “al netto” delle supposto astio maturato dal solo ex post, Pt_1
cioè dopo aver asseritamente ritenuto che il biglietto lasciato vicino al garage del RM avesse la stessa grafia dello scritto anonimo - non consentono di considerare i rapporti con il RM come rapporti tesi e/o litigiosi.
A tal fine è d'uopo evidenziare che i rapporti di ostilità non possono essere desunti - ex se - dalla pendenza della causa civile di revisioni delle tabelle millesimali posto che la controversia vedeva la partecipazione di 26 condomini, tutti interessati dalla anzidetta revisione, tra i quali non figurava neppure lo stesso essendosi costituita in giudizio la moglie di costui. Pt_1
Anche le espressioni utilizzate nello scritto anonimo che avrebbero presuntivamente tradito un certo livello culturale compatibile con l'istruzione del RM non appaiono dirimenti ai fini che ci occupano posto che, in ispecie, è del tutto mancato il confronto con gli altri condomini.
Inoltre, detta deduzione (cioè la possibile riconducibilità dello scritto al RM per la terminologia utilizzata) appare debole alla luce del fatto che il biglietto “PER IL FUTURO LASCIARE
LIBERO IL PASSAGGIO DEL GARAGE” rinvenuto nei pressi del box in uso al RM - oltre a non essere sottoscritto e non assistito da altro elemento probatorio che possa far ritenere che il garage dell'appellato fosse l'unico nel condominio - è stato accostato, dal , ad altro scritto anonimo Pt_1 rinvenuto anni prima e dallo stesso conservato, allegato in copia alla denuncia del 25.2.1998
Nella predetta denuncia, depositata alla Procura della Repubblica in data 25.2.1998,
l'appellante ha dichiarato “A distanza di diversi mesi qualche giorno fa verso le ore sette mentre mi
avviavo vero la mia autovettura per recarmi in ufficio percorrendo a piedi la traversa Gangemi succitata a qualche metro di distanza dall'ingresso del vano garage abusivo in uso al signor – Parte_3 medico- proprietario di due appartamenti unificati posti al piano 4° dello stabile condominiale suddetto, ho rinvenuto per terra un biglietto che allego in originale – (allegato C) – su cui testualmente è scritto VI
PREGO PER IL FUTURO DI LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO DEL GARAGE. Ho raccolto tale foglietto di carta su cui ancora si notano le impronte dei pneumatici di autovetture e da un veloce sommario esame mi è sembrato che taluni caratteri dello scritto potevano essere simili a quello dell'esposto anonimo di cui sopra ho riferito. [… ]. Nel pomeriggio al rientro dal lavoro ho subito confrontato la scrittura sul predetto foglietto di carta che in mattinata avevo raccolto per strada con quella riportata sull'esposto anonimo. Quindi ho preso da un cassetto un altro biglietto anch'esso anonimo scritto in corsivo dal contenuto minaccioso e calunnioso e che esibisco in originale (allegato D) e che conservavo da diversi anni dopo averlo trovato nella buca delle lettere. Ho proceduto ad analizzare e confrontare i vari scritti anonimi di cui ho sopra riferito con copie di delibere condominiali che allego (allegati E-F-G-H-I) in mio possesso. [….] Dalla stessa successiva mia osservazione le varie grafie degli scritti anonimi in argomento mi sono parse simili con la scrittura olografa in corsivo e a stampatello (solo poche lettere) del signor Pt_3
che a suo tempo aveva redatto gli originali delle delibere…”
[...]
Ebbene, nel biglietto rinvenuto anni prima dall'appellante di cui all'allegato “D” della denuncia si leggono le seguenti espressioni “Sbruffone – sacco di patate perché non posi i soldi che ti ai preso dall'amministratore in tanti anni di contabilità soldi di noi tutti i condomini Ho forse li ai dichiarati nel 740? Sborsali e subbito”
Gli evidenti errori di grammatica riscontrati si pongono in netto contrasto con il livello di istruzione di cui si detto a proposito della riferibilità dello scritto anonimo al RM e detta valutazione appare in netto contrasto con l'attribuibilità, sempre secondo l'appellante, anche del secondo biglietto anonimo dal contenuto minaccioso rinvenuto anni prima.
Va, inoltre, rilevato che il , in sede penale, ha dichiarato di avere ricevuto, nel periodo Pt_1 in cui aveva subito l'incendio dell'autovettura, diverse telefonate anonime dal contenuto poco rassicurante e di avere rinvenuto un ordigno esplosivo sotto la sua autovettura (poi incendiata) e tuttavia non vi è riscontro di indagini svolte che abbiano condotto a sospettare del RM, né l'uso della qualifica di “vicino” (di casa) rinvenuta nello scritto anonimo può essere fonte indiziaria nei confronti di quest'ultimo considerato il contesto “condominiale” in cui si sono verificati diversi episodi minacciosi, non essendo certamente isolato, può indurre a dubitare di una vasta cerchia di potenziali responsabili.
Quanto agli esiti delle consulenze grafologiche svolte in sede penale, sebbene abbiano condotto a presumere una certa familiarità dello scritto anonimo con la grafia del RM, non hanno mancato di evidenziare alcuni elementi di incertezza tali da destare perplessità riguardo alla riconducibilità dello scritto anonimo al predetto presunto autore.
Gli stessi periti hanno, infatti, riscontrato delle differenze calligrafiche che avrebbero, per vero, dovuto richiedere un adeguato riscontro con opportuni saggi grafici del RM e che invece sono state confrontate con scritture di comparazione contenenti poche righe di testo a carattere stampatello giustificando le differenze emerse con un presunto intento dissimulatorio da parte dell'appellato.
Stante quanto sopra, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafica valutata nell'ambito del coordinato quadro delle altre emergenze processuali e del contingente contesto in cui lo scritto anonimo si inserisce, non assume rilevanza decisiva ai fini dell'accoglimento della domanda attesa l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordati che propendano per la tesi attorea.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta il regolamento delle spese da parte del giudice di prime cure che, tenuto conto delle argomentazioni del giudicante, avrebbero dovuto essere integralmente compensate. Anche tale censura non è condivisibile.
La condanna al pagamento delle spese di lite è logica conseguenza della soccombenza nel giudizio.
L'art. 92 c.p.c. consente l'integrale compensazione delle spese solo nel caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, ovvero in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/08/2023,
n.25378).
Nel caso che ci occupa non vi è stata soccombenza reciproca ed il limitato valore probatorio della CTU grafologica è materia già più volte trattata dalla giurisprudenza con pronunce pressoché conformi mentre il contrasto con le valutazioni dei giudici penali è stato valorizzato dal Tribunale mediante la riduzione dei compensi liquidati ai minimi tariffari previsti dal DM 55/2014 vigente ratione temporis.
Per quanto sopra esposto, l'appello va rigettato con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della non complessità della causa vanno liquidate in € 2.540,00 (oltre spese generali Iva e C.p.a. se dovute) secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per il valore della controversia che va da € 5.200,00 ad € 25.000,00
(valore dichiarato dall'appellante € 19.563,66) così di seguito specificati: € 460,00 fase studio;
€
389,00 fase introduttiva;
€ 840,00 fase istruttoria/trattazione; € 851,00 fase decisoria.
In considerazione del rigetto dell'appello incidentale le spese sopra liquidate vanno compensate in ragione della metà di talché l'appellante va condannato al pagamento della restante metà pari ad € 1.270,00 (oltre accessori di legge).
Si dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n.
115/2002;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 563/2016 Rg. A.C. proposto da nei confronti di oggi eredi CP_6 Parte_3 Controparte_1
e RM NI, così dispone: Controparte_4 Controparte_5
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che, stante la disposta compensazione in ragione della metà, liquida, in favore degli appellati, la restante metà pari ad € 1.270,00 (oltre accessori di legge);
5) Si dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 2.2.2024
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)