Articolo 37 della Legge 25 novembre 1971, n. 1096
Articolo 39Articolo 38
Versione
6 gennaio 1972
>
Versione
11 giugno 1976
>
Versione
23 giugno 2001
>
Versione
14 marzo 2021
Art. 37. 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)) .
3. Nel caso di prodotti sementieri geneticamente modificati si applica solamente la deroga di cui al comma 1 e a condizione che siano state adottate tutte le misure appropriate per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993 , e successive modificazioni, al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agroecologiche e pedoclimatiche.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)) .
(11)

------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003".
Entrata in vigore il 14 marzo 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente