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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GIANFELICE ANNALISA, Giudice APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 710/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 79/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESARO sez. 2 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9033T00062 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9033T00062 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9033T00062 IRAP 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società S.R.L., impugna la sentenza della Corte di Giustizia di 1° Grado di Pesaro n. 79 del 13.03.2024 che ha respinto il ricorso proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di PESARO URBINO avverso l'avviso di accertamento per Ires, Irap ed Iva relativo all'anno 2016. Con l'avviso impugnato l'Ufficio ha contestato la deducibilità di costi di sponsorizzazione sostenuti per l'anno 2016 in favore dell'USD Associazione_1 , associazione sportiva dilettantistica militante nel campionato regionale di Promozione Marche, per un importo complessivo di € 110.000,00. L'Ufficio ha ritenuto deducibili tali costi solo per € 5.500,00, recuperando a tassazione la differenza di € 104.500,00. La società appellante deduce i seguenti motivi di gravame: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 per omessa pronuncia su questioni decisive.
2) ultrapetizione per avere il giudice di primo grado fondato la decisione su motivi non dedotti dall'Ufficio;
3) nel merito, errata interpretazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, che prevede una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione in favore di ASD entro il limite di € 200.000,00 annui. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo che la contestazione ha riguardato non solo l'inerenza ma anche la certezza del costo ai sensi dell'art. 109, comma 1, TUIR, evidenziando la genericità del contratto privo di data certa, la riconducibilità delle parti ad un unico centro di interessi (il sig. Nominativo_1 era legale rappresentante sia della società sponsor che dell'ASD sponsorizzata), e la sovrafatturazione emersa dal confronto con i corrispettivi pagati da altri sponsor per prestazioni identiche. L'appellante deposita memorie illustrative. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. sollevate dall'appellante. Quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia, tale circostanza non ricorre quando la questione non espressamente trattata risulti implicitamente rigettata per incompatibilità logico-giuridica con la soluzione adottata su altra questione pregiudiziale. Nel caso di specie, tuttavia, il giudice di primo grado non ha affrontato le argomentazioni difensive della ricorrente in ordine alla natura di presunzione assoluta dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, limitandosi a valutare la genericità del contratto e la sproporzione dei costi rispetto ad altri sponsor. Pertanto, l'eccezione va accolta.
2. Quanto al dedotto vizio di ultrapetizione, si osserva che tale vizio ricorre quando il giudice altera gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) pronunciando oltre i limiti della domanda. Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha fondato la decisione sulla contestazione della “certezza del costo in relazione al quantum” e sulla sovrafatturazione, profilo che l'Ufficio, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, è stato contestato nell'avviso di accertamento. Non risulta, invece, contestato, nell'atto impositivo, che il contratto fosse stato sottoscritto in forma non autenticata. Pertanto, il motivo va accolto limitatamente a quest'ultima eccezione.
3. Il terzo motivo è fondato. Venendo al merito della controversia, la questione centrale attiene all'interpretazione dell'art. 90, comma 8, della L. 289/2002, secondo cui i corrispettivi erogati in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000,00, spese di pubblicità integralmente deducibili. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha assunto negli ultimi anni un orientamento consolidato e univoco in merito alla portata di tale disposizione, riconoscendole natura di presunzione legale assoluta che esclude ogni sindacato dell'amministrazione finanziaria sui profili di inerenza e congruità della spesa. In particolare, con l'ordinanza n. 18726 del 9 luglio 2024, la Suprema Corte ha ribadito che le sponsorizzazioni di importo non superiore a 200.000 Euro, se effettuate a favore di ASD e SSD, costituiscono, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, per presunzione assoluta di legge, e si devono, pertanto, ritenere ex se integrate, entro tale limite, sia il requisito dell'inerenza, che quello della congruità dell'onere. La medesima pronuncia ha ribadito che le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. In presenza di tali requisiti, le valutazioni circa l'inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti. La sentenza ha, inoltre, escluso che debba sussistere un legame territoriale tra l'offerta pubblicitaria e l'area geografica in cui l'impresa svolge la propria attività. Il regime di cui all'art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (Cass. n. 6079 del 6 marzo 2024). Tale presunzione non è sindacabile dall'Ufficio sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, essendo coerente con l'evoluzione giurisprudenziale della nozione di inerenza, meramente qualitativa e agganciata all'attività di impresa nel suo complesso, non al necessario ritorno di ricavi corrispondenti all'investimento.
3.1. Nel caso in esame, risulta pacifico e non contestato che: a) l'USD Associazione_1 è un'associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, militante nel campionato regionale di Promozione Marche;
b) il corrispettivo erogato ammonta a € 110.000,00, ampiamente inferiore al limite di € 200.000,00; c) il contratto prevedeva espressamente attività promozionali (pubblicità nell'abbigliamento dei calciatori, esposizione di striscioni presso il campo sportivo, pubblicità sonora, stampa del marchio su calendarietto e Ricorrente_1locandina) volte a promuovere il marchio S.R.L.; d) l'Ufficio non ha mai contestato l'inesistenza oggettiva delle prestazioni pubblicitarie, limitandosi a ritenerne antieconomica la misura del corrispettivo. Risultano pertanto integrati tutti i requisiti normativi per l'applicazione della presunzione assoluta di cui all'art. 90, comma 8, L. 289/2002, con conseguente integrale deducibilità del costo sostenuto.
4. L'Agenzia delle Entrate sostiene che la contestazione non riguarderebbe l'inerenza ma la certezza del costo ai sensi dell'art. 109, comma 1, TUIR, evidenziando la genericità del contratto privo di data certa, la riconducibilità ad un unico centro di interessi e la sovrafatturazione. Tale impostazione non appare condivisibile. In primo luogo, la mancanza di data certa del contratto di sponsorizzazione non può essere equiparata ad inesistenza o incertezza della prestazione quando, come nel caso di specie, l'Ufficio riconosce espressamente che non vi è contestazione sulla esistenza oggettiva della prestazione. Il requisito della certezza del costo ex art. 109, comma 1, TUIR attiene alla dimostrazione dell'effettivo sostenimento del costo, elemento che nel caso in esame risulta comprovato dalla documentazione contrattuale, dalle fatture, dai pagamenti e dalle evidenze fotografiche e giornalistiche delle attività promozionali svolte.
4.1. Quanto alla riconducibilità delle parti ad un unico centro di interessi (il sig. Nominativo_1 era legale rappresentante sia della società sponsor che dell'ASD sponsorizzata), tale circostanza non può fondare un sindacato di congruità del corrispettivo in presenza di una presunzione legale assoluta che esclude proprio tale valutazione. Infine, il confronto con i corrispettivi pagati da altri sponsor (€ 4.000,00, € 350,00, € 1.500,00) per prestazioni definite “similari” dall'Ufficio costituisce proprio quella valutazione di congruità che la presunzione assoluta rende irrilevante. La scelta del legislatore di creare per queste spese una presunzione assoluta di deducibilità del costo, non sindacabile dall'Ufficio sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale appare coerente con l'evoluzione giurisprudenziale della nozione di inerenza, meramente qualitativa.
5. Quanto alla detrazione IVA, l'art. 19 del D.P.R. 633/1972 subordina il diritto alla detrazione all'inerenza dei beni e servizi acquistati all'esercizio dell'impresa. Essendo stati i costi di sponsorizzazione riconosciuti come integralmente deducibili ai fini delle imposte dirette in applicazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, che presume l'inerenza all'attività di impresa, consegue il diritto alla piena detrazione dell'IVA assolta sulle relative fatture.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese di lite a carico dell'appellata in misura di € 2.500,00, per il giudizio di primo grado e, in euro 3.000,00, per il presente grado di giudizio. Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO RI TI
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GIANFELICE ANNALISA, Giudice APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 710/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 79/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESARO sez. 2 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9033T00062 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9033T00062 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9033T00062 IRAP 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società S.R.L., impugna la sentenza della Corte di Giustizia di 1° Grado di Pesaro n. 79 del 13.03.2024 che ha respinto il ricorso proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di PESARO URBINO avverso l'avviso di accertamento per Ires, Irap ed Iva relativo all'anno 2016. Con l'avviso impugnato l'Ufficio ha contestato la deducibilità di costi di sponsorizzazione sostenuti per l'anno 2016 in favore dell'USD Associazione_1 , associazione sportiva dilettantistica militante nel campionato regionale di Promozione Marche, per un importo complessivo di € 110.000,00. L'Ufficio ha ritenuto deducibili tali costi solo per € 5.500,00, recuperando a tassazione la differenza di € 104.500,00. La società appellante deduce i seguenti motivi di gravame: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 per omessa pronuncia su questioni decisive.
2) ultrapetizione per avere il giudice di primo grado fondato la decisione su motivi non dedotti dall'Ufficio;
3) nel merito, errata interpretazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, che prevede una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione in favore di ASD entro il limite di € 200.000,00 annui. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo che la contestazione ha riguardato non solo l'inerenza ma anche la certezza del costo ai sensi dell'art. 109, comma 1, TUIR, evidenziando la genericità del contratto privo di data certa, la riconducibilità delle parti ad un unico centro di interessi (il sig. Nominativo_1 era legale rappresentante sia della società sponsor che dell'ASD sponsorizzata), e la sovrafatturazione emersa dal confronto con i corrispettivi pagati da altri sponsor per prestazioni identiche. L'appellante deposita memorie illustrative. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. sollevate dall'appellante. Quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia, tale circostanza non ricorre quando la questione non espressamente trattata risulti implicitamente rigettata per incompatibilità logico-giuridica con la soluzione adottata su altra questione pregiudiziale. Nel caso di specie, tuttavia, il giudice di primo grado non ha affrontato le argomentazioni difensive della ricorrente in ordine alla natura di presunzione assoluta dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, limitandosi a valutare la genericità del contratto e la sproporzione dei costi rispetto ad altri sponsor. Pertanto, l'eccezione va accolta.
2. Quanto al dedotto vizio di ultrapetizione, si osserva che tale vizio ricorre quando il giudice altera gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) pronunciando oltre i limiti della domanda. Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha fondato la decisione sulla contestazione della “certezza del costo in relazione al quantum” e sulla sovrafatturazione, profilo che l'Ufficio, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, è stato contestato nell'avviso di accertamento. Non risulta, invece, contestato, nell'atto impositivo, che il contratto fosse stato sottoscritto in forma non autenticata. Pertanto, il motivo va accolto limitatamente a quest'ultima eccezione.
3. Il terzo motivo è fondato. Venendo al merito della controversia, la questione centrale attiene all'interpretazione dell'art. 90, comma 8, della L. 289/2002, secondo cui i corrispettivi erogati in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000,00, spese di pubblicità integralmente deducibili. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha assunto negli ultimi anni un orientamento consolidato e univoco in merito alla portata di tale disposizione, riconoscendole natura di presunzione legale assoluta che esclude ogni sindacato dell'amministrazione finanziaria sui profili di inerenza e congruità della spesa. In particolare, con l'ordinanza n. 18726 del 9 luglio 2024, la Suprema Corte ha ribadito che le sponsorizzazioni di importo non superiore a 200.000 Euro, se effettuate a favore di ASD e SSD, costituiscono, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, per presunzione assoluta di legge, e si devono, pertanto, ritenere ex se integrate, entro tale limite, sia il requisito dell'inerenza, che quello della congruità dell'onere. La medesima pronuncia ha ribadito che le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. In presenza di tali requisiti, le valutazioni circa l'inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti. La sentenza ha, inoltre, escluso che debba sussistere un legame territoriale tra l'offerta pubblicitaria e l'area geografica in cui l'impresa svolge la propria attività. Il regime di cui all'art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (Cass. n. 6079 del 6 marzo 2024). Tale presunzione non è sindacabile dall'Ufficio sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, essendo coerente con l'evoluzione giurisprudenziale della nozione di inerenza, meramente qualitativa e agganciata all'attività di impresa nel suo complesso, non al necessario ritorno di ricavi corrispondenti all'investimento.
3.1. Nel caso in esame, risulta pacifico e non contestato che: a) l'USD Associazione_1 è un'associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, militante nel campionato regionale di Promozione Marche;
b) il corrispettivo erogato ammonta a € 110.000,00, ampiamente inferiore al limite di € 200.000,00; c) il contratto prevedeva espressamente attività promozionali (pubblicità nell'abbigliamento dei calciatori, esposizione di striscioni presso il campo sportivo, pubblicità sonora, stampa del marchio su calendarietto e Ricorrente_1locandina) volte a promuovere il marchio S.R.L.; d) l'Ufficio non ha mai contestato l'inesistenza oggettiva delle prestazioni pubblicitarie, limitandosi a ritenerne antieconomica la misura del corrispettivo. Risultano pertanto integrati tutti i requisiti normativi per l'applicazione della presunzione assoluta di cui all'art. 90, comma 8, L. 289/2002, con conseguente integrale deducibilità del costo sostenuto.
4. L'Agenzia delle Entrate sostiene che la contestazione non riguarderebbe l'inerenza ma la certezza del costo ai sensi dell'art. 109, comma 1, TUIR, evidenziando la genericità del contratto privo di data certa, la riconducibilità ad un unico centro di interessi e la sovrafatturazione. Tale impostazione non appare condivisibile. In primo luogo, la mancanza di data certa del contratto di sponsorizzazione non può essere equiparata ad inesistenza o incertezza della prestazione quando, come nel caso di specie, l'Ufficio riconosce espressamente che non vi è contestazione sulla esistenza oggettiva della prestazione. Il requisito della certezza del costo ex art. 109, comma 1, TUIR attiene alla dimostrazione dell'effettivo sostenimento del costo, elemento che nel caso in esame risulta comprovato dalla documentazione contrattuale, dalle fatture, dai pagamenti e dalle evidenze fotografiche e giornalistiche delle attività promozionali svolte.
4.1. Quanto alla riconducibilità delle parti ad un unico centro di interessi (il sig. Nominativo_1 era legale rappresentante sia della società sponsor che dell'ASD sponsorizzata), tale circostanza non può fondare un sindacato di congruità del corrispettivo in presenza di una presunzione legale assoluta che esclude proprio tale valutazione. Infine, il confronto con i corrispettivi pagati da altri sponsor (€ 4.000,00, € 350,00, € 1.500,00) per prestazioni definite “similari” dall'Ufficio costituisce proprio quella valutazione di congruità che la presunzione assoluta rende irrilevante. La scelta del legislatore di creare per queste spese una presunzione assoluta di deducibilità del costo, non sindacabile dall'Ufficio sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale appare coerente con l'evoluzione giurisprudenziale della nozione di inerenza, meramente qualitativa.
5. Quanto alla detrazione IVA, l'art. 19 del D.P.R. 633/1972 subordina il diritto alla detrazione all'inerenza dei beni e servizi acquistati all'esercizio dell'impresa. Essendo stati i costi di sponsorizzazione riconosciuti come integralmente deducibili ai fini delle imposte dirette in applicazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, che presume l'inerenza all'attività di impresa, consegue il diritto alla piena detrazione dell'IVA assolta sulle relative fatture.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese di lite a carico dell'appellata in misura di € 2.500,00, per il giudizio di primo grado e, in euro 3.000,00, per il presente grado di giudizio. Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO RI TI