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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/06/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 895/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa per mandato su foglio C.F._1 separato materialmente congiunto al presente atto dall'avv. Antonio
Giannone ( ) ed elettivamente domiciliata presso il di C.F._2
lui studio in Ragusa, via Dante n. 120/A;
Appellante-Appellata
E nato il [...] a [...] Controparte_1
( ) e nata a [...], il C.F._3 Controparte_2
25.07.1970 ( ), entrambi residenti in [...]
Monte Pellegrino n. 13, rappresentati e difesi, per mandato in atti dall'avv.
Francesco Baglieri ( elettivamente domiciliati presso C.F._5
il di lui studio in Modica, Vico Biscari n. 1/A;
Appellanti-Appellati
E CONTRO on sede in Vittoria, Via La Marmora n. 218 (P.I.: Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Sallemi
[...] Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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( ) per mandato in atti ed elettivamente domiciliata C.F._6
presso il di lui studio in Ragusa, Via Roma n. 200;
-Appellata- codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Controparte_5
registro delle imprese di Treviso-Belluno in persona del legale P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente per procura in atti dall'Avv. Antonio Schiavone, codice fiscale
, e dall'Avv. Giulia Galati, codice fiscale C.F._7
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Luisa C.F._8
Spina, sito in via Zaccà - Rosolia (già via Amantea) n. 6, Catania, 95129.
Appellata
( , in persona del Controparte_6 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici in Catania, Via Vecchia Ognina n.
149, è domiciliato;
Appellato
Controparte_7
[...]
Appellati contumaci
All'udienza del 27/5/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_7
rappresentata dalla procuratrice , conveniva in Controparte_7
giudizio , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8 CP_9 per sentire dichiarare l'inefficacia nei suoi
[...] Controparte_3 confronti, ex art. 2901 c.c., dell'atto di vendita del 26.06.2015 (repertorio n.
28872, raccolta n. 6912), trascritto in data 08.07.2015 al R.g. 8892 e 5917
R.p.; dell'atto di vendita del 12.05.2017 (repertorio n. 30431, raccolta n.
7990) trascritto in data 24.05.2017 al R.g. 7421 e 5186 R.p.; dell'atto di vendita del 20.07.2017 (repertorio n. 30592, raccolta n. 8117), trascritto in data 04.08.2017 al R.g. 11747 e 8028 R.p., tutti a rogito del Notaio Per_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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Marota di Modica, con i quali i fideiussori della Controparte_10
- e - avevano
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8
venduto i beni immobili meglio descritti negli atti di vendita sopra richiamati, che versava in atti.
A fondamento della domanda, l'attrice premetteva che Controparte_1
e avevano rilasciato fideiussioni Controparte_2 Controparte_8
specifiche (in data 30.10.2012 e 04.06.2013) e fideiussioni generiche
(09.05.1997, integrata il 30.10.2012; 15.09.1999, integrata il 30.12.2012), a garanzia delle obbligazioni assunte dalla delle quali Controparte_10
l'attrice produceva copia in atti;
che l'attrice, stante l'inadempimento della debitrice principale, provvedeva a notificare, in data 18/19.02.2015, sia alla che ai fideiussori, la revoca degli affidamenti, oltre a Controparte_10 diffidarli all'immediato pagamento di tutto il debito maturato, con gli interessi;
che, successivamente, in data 14.09.2015 e 20.11.2015, l'attrice incassava l'importo di € 253.347,46 (in quota parte a deconto degli insoluti su fatture anticipate, e in quota parte a deconto dei due finanziamenti chirografari del 30.10.2012) escutendo la garanzia prestata da Medio Credito
Centrale Spa.
L'attrice deduceva, pertanto, che tutti gli atti di disposizione impugnati, erano stati posti in essere al solo scopo di sottrarre i beni immobili alla garanzia patrimoniale generica del credito, sottolineando: la anteriorità dell'ingente credito vantato, da valutarsi con riferimento alla data di rilascio delle fideiussioni, rispetto agli atti di vendita conclusi;
il carattere pregiudizievole delle vendite, essendo il patrimonio immobiliare residuo dei fideiussori insufficiente ad offrire la garanzia patrimoniale del credito;
la piena consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, sia in capo ai garanti che in capo ai terzi acquirenti, rilevabile da diversi elementi indiziari, tra i quali l'esiguità del prezzo di vendita rispetto al reale valore di mercato dei beni e l'ulteriore circostanza che il venditore aveva Controparte_1 trattenuto il diritto di abitazione sugli immobili compravenduti con l'atto del
26.06.2015. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali eccepivano l'infondatezza delle domande svolte dall'attrice, deducendo sostanzialmente l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della invocata azione revocatoria.
I convenuti , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
eccepivano in via preliminare l'improcedibilità della domanda
[...]
relativa alla vendita del 20.07.2017, essendo deceduta la signora
[...]
(parte alienante nel predetto atto di compravendita) circa due CP_8
anni prima della notifica della citazione;
inoltre e Controparte_1 CP_2
eccepivano la mancanza di prova in ordine al credito asseritamente
[...]
vantato dalla banca attrice;
la mancanza della qualità di debitori di essi convenuti;
la nullità delle fideiussioni rilasciate e quindi l'insussistenza del credito;
la decadenza dall'azione dell'attrice, avendo la banca agito oltre il termine previsto dall'art. 1957 c.c.; la prescrizione ex art. 2903 c.c. relativamente alla domanda avente ad oggetto la compravendita del
26.06.2015.
La convenuta parte acquirente nell'atto di Controparte_3
compravendita del 12.05.2017, contrastava la domanda di revocatoria contro di lei rivolta eccependo la congruità del corrispettivo versato, l'insussistenza di alcun rapporto di parentela tra le parti della vendita, da cui evincere la consapevolezza del paventato pregiudizio delle ragioni creditorie e l'avvenuto pagamento del prezzo concordato per l'acquisto dell'immobile di via Raffaello Sanzio n. 58 in Ragusa.
Con ordinanza 27.12.2020 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di entro il termine perentorio del Controparte_8
30.06.2021; con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. del 04.03.2021 si costituiva in giudizio , rappresentata da CP _7
, quale cessionaria del credito di in virtù del
[...] Controparte_7 contratto di cessione di crediti “in blocco” del 10.12.2020 pubblicato in G.U. parte II, n. 145 del 12.12.2020, la quale insisteva in tutte le domande e conclusioni svolte dalla banca dante causa e ne chiedeva l'estromissione.
Instaurato il contradditorio nei confronti del Controparte_6
ex art. 586 c.c. avendo dedotto l'attrice la rinuncia all'eredità di
[...] Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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e , figli di , e l'assenza Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8 di ulteriori chiamati all'eredità, si costituiva il convenuto, CP_6 deducendo l'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., in ragione della violazione del termine perentorio assegnato per l'integrazione del contraddittorio;
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ragusa ex art. 25 c.p.c.; l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di revocatoria nei confronti di esso convenuto.
Veniva accolta l'eccezione di estinzione del processo, avendo parte attrice notificato l'atto di citazione oltre il termine perentorio assegnato;
conseguentemente, la domanda di revocatoria relativa all'atto di compravendita del 20.07.2017 veniva dichiarata improseguibile .
Istruita con le prove documentali prodotte e disposta CTU al fine di accertare il valore di mercato dei beni immobili oggetto delle compravendite del
26.06.2015 e 12.05.2017, il Tribunale di Ragusa con sentenza n. 863/2024 depositata il 20/5/24, così statuiva:” -accoglie la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita del 26.06.2015, trascritto in data 08.07.2015 al
R.g. 8892 e 5917 R.p., che dichiara inefficace nei confronti di CP
;
[...]
-rigetta la domanda revocatoria dell'atto di compravendita del 12.05.2017, trascritto in data 24.05.2017 al R.g. 7421 e 5186 R.p. ed ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
-condanna in solido i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in favore solidale di parte attrice e di Parte_1 [...]
delle spese legali, che liquida i complessivi € 15.241,00, di cui € CP
14.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, ed € 1.241,00 per spese;
-condanna in solido con al pagamento CP CP Controparte_7
delle spese di lite nei confronti di che liquida in Controparte_3 complessivi € 10.000,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%,
e che distrae nei confronti dell'avv. Sebastiano Sallemi;
le compensa nei confronti di;
Controparte_2 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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-pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale dei convenuti
e ”. Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
Avverso detta sentenza, con atti separati, ritualmente notificati, proponevano appello, e , deducendone Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano e il Controparte_3 Controparte_5 [...]
, resistendo agli appelli dei quali chiedevano il Controparte_11
rigetto.
I due fascicoli venivano riuniti con ordinanza resa all'udienza del 18/2/25.
All'udienza del 27/5/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre dichiarare la contumacia di e Controparte_12 [...]
i quali, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti. _7
1.) Preliminarmente, occorre esaminare l'appello proposto da CP_1
e gli stessi lamentano l'erroneità della sentenza
[...] Controparte_2
impugnata per avere il primo giudice:
a) ritenuto la legittimazione attiva di CP
b) ritenuto legittima la costituzione, ex art. 111 c.p.c., di pretesa CP
cessionaria del credito di anziché dichiararne Controparte_7
l'inammissibilità;
c) disatteso le eccezioni di nullità totale/parziale delle fideiussioni, perché conformi al modello abi, e di decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.c., sull'erroneo ed infondato assunto che le dette doglianze involgerebbero
“accertamenti che esulano dalla presente controversia”. violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.;
d) accolto la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita del
26.06.2015, dichiarandolo inefficace nei confronti di sulla Controparte_5
scorta di elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ed ignorando il fatto storico dell'essere stata espletata la consulenza tecnica Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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d'ufficio e le correlate risultanze, violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729
c.c., violazione degli artt. 116 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c.-.
e) rigettato l'eccezione di prescrizione ex art. 2903 c.c. sull'erroneo assunto che “nel caso di specie il regime di sospensione dei termini processuali previsti dalla normativa emergenziale dettata ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19, e segnatamente la disciplina prevista dall'art. 83, co. 2, del DL 18/2020 … poi modificato dall'art. 36 del
DL 23/2020, che ha prorogato sino all'11.05.2020 il periodo di sospensione dei termini suddetti”
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
a-b-c) Gli odierni appellanti deducono che non avrebbe Controparte_5 fornito la prova dell'esistenza di una valida ragione di credito vantata né prova della sua legittimazione attiva.
In merito al credito vantato, originariamente, da , nei Controparte_12
confronti di dalla documentazione in atti risulta che Controparte_10
lo stesso è così ripartito:
-euro 37.758,60 in forza del mancato pagamento - a far data dal 1° ottobre
2014 - delle rate del finanziamento chirografario n. 0I37061841764 concesso in data 30 ottobre 2012, alla Società per l'originario importo di euro
158.000,00 e della durata di 60 mesi;
- euro 15.919,16 per il mancato pagamento - a far data dal 1° ottobre 2014 - delle rate del finanziamento chirografario n. 0I37061841814 concesso, nella medesima data, alla Società per l'originario importo di euro 70.000,00 e della durata di 60 mesi;
-euro 50.931,60 per insoluti su fatture anticipate e non rimborsate alla scadenza del 3 dicembre 2014 (rapporto contraddistinto al n.
9522/00000211);
-euro 41.142,22 per operazioni di anticipi all'esportazione scaduti e non rimborsati (rapporto contraddistinto al n. 9507/00000212);
-euro 39.472,39 per operazioni di anticipi all'esportazione scaduti e non rimborsati (rapporto contraddistinto al n. 9507/00000213); Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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-euro 45.346,25 per operazioni di anticipi all'esportazione scaduti e non rimborsati (rapporto contraddistinto al n. 9507/00000214);
-euro 12.095,51 per operazioni di anticipi all'esportazione scaduti e non rimborsati (rapporto contraddistinto al n. 9507/00000215);
-euro 12.818,87 per operazioni di anticipi all'esportazione scaduti e non rimborsati (rapporto contraddistinto al n. 9507/00000216);
-euro 31.495,89 per credito di firma derivante dalla garanzia internazionale n.
5233/941418 rilasciata in data 21 maggio 2007 a favore di CP_13
per conto della Società;
[...]
Risulta, altresì, dalla documentazione in atti che in data 30 ottobre 2012, a garanzia delle obbligazioni dipendenti dalle prime due linee di credito,
e rilasciavano Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8
fideiussione specifica.
In data 4 giugno 2013, a garanzia delle obbligazioni dipendenti dalla terza linea di credito, e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8
rilasciavano altra fideiussione specifica.
In data 9 maggio 1997, e , per il pieno e Controparte_1 Controparte_2
puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Società e fino alla completa estinzione delle stesse, prestavano fideiussione generica fino alla concorrenza di euro 154.937,07, successivamente modificata - in data 30 ottobre 2012 - sino al nuovo limite di euro 380.000,00.
In data 15 settembre 1999, , per il pieno e puntuale Controparte_8
adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Società e fino alla completa estinzione delle stesse, prestava fideiussione generica fino alla concorrenza di euro 258.228,45, successivamente modificata - in data 30 ottobre 2012 - sino al nuovo limite di euro 380.000,00.
Essendosi resa la inadempiente in ordine agli Controparte_10
obblighi contrattuali assunti, provvedeva a notificare la Controparte_12
formale revoca dagli affidamenti in essere con espressa intimazione di pagamento della complessiva somma di euro 412.942,22. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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Giova osservare che nessuna contestazione è stata mossa dagli odierni appellanti, nel giudizio di primo grado, in merito alle fideiussioni dagli stessi rilasciate.
Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto provato il credito, ribadendo il principio secondo cui ai fini dell'azione revocatoria è necessaria e sufficiante una mera ragione o aspettativa di credito, slegata dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, risultando pacifica nel caso che ci occupa l'esistenza del credito di , nei confronti degli appellanti per Controparte_12
effetto delle dichiarazioni fideiussorie rilasciate in favore della CP_10
da e dalla madre CP_10 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, come da copie delle fideiussioni in atti. CP_8
Per quanto attiene al difetto di legittimazione attiva in capo a , la CP
Suprema Corte, sull'argomento, ha, costantemente ritenuto che in tema di cessione in blocco di crediti da parte di una banca è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ( Cass.15884/19).
Nell'avviso di cessione, pubblicato sulla G.U. e regolarmente versato in atti, viene riportata l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco da a Controparte_12 CP
Inoltre, l'intervenuta cessione è dimostrata dal comportamento concludente della cedente ex art. 1262 c.c., la quale, come correttamente evidenziato dal primo giudice, non è stata estromessa dal giudizio e “nulla essa ha contestato in ordine alla titolarità del credito in capo a ” CP
In ordine alla lamentata nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI, il motivo è generico ex art. 342 c.p.c..
La specificità dei motivi di appello esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragioni per cui alla parte Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine, non è sufficiente che dall'individuazione delle censure sia consentito rilevare genericamente le statuizioni concretamente impugnate.
Peraltro, il grado di specificità dei motivi, non potendo essere stabilito in termini generali ed assoluti, va valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata e deve considerarsi integrato quando, alle argomentazioni svolte nella sentenza, vengono contrapposte quelle dell'appellante in modo da incrinare il relativo fondamento logico giuridico, come nell'ipotesi in cui, pur non procedendo all'esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, l'appellante svolga i motivi di impugnazione in termini incompatibili con il complessivo iter logico giuridico della decisione impugnata, atteso che, in tale caso, l'esame dei singoli passaggi argomentativi risulta in effetti inutile (Cass., 2012/16262).
Il primo giudice, sull'argomento, ha dedotto:” Tale eccezione, sostenuta dai convenuti in ragione della conformità delle prestate fideiussioni al “modello
ABI”, ovvero per la violazione del termine decadenziale di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c., (di cui, in quest'ultimo caso, va rilevata comunque
l'infondatezza, essendo presenti clausole derogatorie di tale termine in tutte le fideiussioni prestate) non merita accoglimento in quanto involge accertamenti che esulano dalla presente controversia. L'azione revocatoria ordinaria è strumentale alla conservazione della garanzia patrimoniale ed implica in primis l'esistenza di un credito, requisito soddisfatto anche in ipotesi di credito meramente eventuale o “litigioso”, oltre che di credito soggetto a condizione o a termine”.
A fronte di tale puntuale ed esaustiva motivazione, nessuna argomentazione, per potere diversamente ritenere, hanno posto in essere gli appellanti, limitandosi a insistere sulla nullità delle dette fideiussioni e non proponendo alcuna specifica censura rispetto ai principi logico-giuridici e giurisprudenziali posti a sostegno della decisione.
e) Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione dell'azione ex art. 2903 c.c., dalla documentazione in atti risulta che il contratto oggetto di azione Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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revocatoria è stato stipulato in data 26/6/15 e trascritto in data 8/7/15, mentre l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio è stato notificato agli odierni appellanti in data 9/7/20, quindi oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Non vi è dubbio che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, nel caso ci occupa era operante il regime di sospensione dei termini processuali previsto dalla normativa emergenziale dettata ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID 19, e segnatamente la disciplina prevista dall'art. 83, comma 2, del DL 18/2020 (che prevedeva originariamente la sospensione dei termini processuali dal 09.03.2020 al
15.04.2020) poi modificato dall'art. 36 del DL 23/2020, che ha prorogato sino all'11.05.2020 il periodo di sospensione dei termini suddetti.
Con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, infatti, la Cassazione ha risolto la questione stabilendo che la normativa in oggetto deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle attività da porre in essere successivamente, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione per la stessa durata della sospensione.
Per quanto sopra, nel caso che ci occupa, il termine prescrizionale di cinque anni, decorrente dalla stipula del contratto di compravendita, ha subito uno spostamento in avanti pari alla durata della sospensione e, pertanto, l'atto di citazione notificato il 9/7/20 deve considerarsi tempestivo.
2.) Passando ad esaminare il motivo di cui al punto d) dell'appello proposto da e e l'appello proposto da Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
negli stessi si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il
[...]
primo giudice accolto la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita del 26.06.2015, trascritto in data 08.07.2015 al R.g. 8892 e 5917 R.p., dichiarandolo inefficace nei confronti di nonché nella CP
parte in cui ha condannato in solido i convenuti Controparte_1 CP_2
e al pagamento in favore solidale di parte attrice e di
[...] Parte_1
delle spese legali (liquidate in complessivi € 15.241,00, di CP Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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cui € 14.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettario al
15%, ed € 1.241,00 per spese), oltre che nella parte in cui ha posto le spese di CTU definitivamente a carico solidale dei convenuti Controparte_1
e . Controparte_2 Parte_1
2.1) Il gravame è infondato.
L'azione revocatoria ordinaria è prevista dagli artt. 2901-2904 c.c..; non è un caso che essa sia collocata nel codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
La ratio sottesa alla disciplina tratteggiata nei predetti articoli è, infatti, la creazione di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia, rappresentata per il creditore, dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 c.c.
Per l'art. 2740 c.c., infatti, il debitore “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”; ciò significa che i suoi beni vengono a trovarsi in una condizione - sia pur potenziale - di soggezione, in cui si manifesta la responsabilità patrimoniale, e che costituisce il presupposto dell'azione esecutiva.
Tale responsabilità, non priva il debitore del potere di disporre dei propri beni, ed è per questo motivo che gli atti di disposizione compiuti sono in linea di principio pienamente validi ed efficaci, anche nei confronti dei creditori.
L'azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pertanto, presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, la ricorrenza, in capo al debitore stesso della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori e la consapevolezza del pregiudizio, da parte del terzo acquirente, nel caso di atti a titolo oneroso.
In considerazione del fatto che il creditore è soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risultando problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti la dimostrazione dell' atteggiamento Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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soggettivo del debitore e eventualmente del terzo, richiesto nel caso in cui si tratti di atto a titolo oneroso, la prova del consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scienza damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici (conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte, ritenere integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Nel caso in oggetto, riportandosi a quanto sopra argomentato in merito al credito vantato da dalla documentazione in atti risulta che con atto di CP
compravendita del 26 giugno 2015 a rogito Notar Dott. di Persona_2
Modica (RG) contraddistinto al n. 28872 di R.G. e 6912 di R.P., trascritto Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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presso l'anzidetta in data 8 luglio 2015 al n. 8892 di R.G. e 5917 R.P., CP_14
il garante ha venduto : Controparte_1 Parte_1
a) la piena proprietà di un A/2 di 7,00 vani sito in Via Sandro Pertini n. 5,
Ragusa (RG), contraddistinto nell'NCEU di detto Comune al foglio 63, particella 1018, subalterno 21;
b) la piena proprietà di un C/6 di 18 metri quadri sito in Via Bruxelles n.14,
Ragusa (RG), contraddistinto nell'NCEU di detto Comune al foglio 63, particella 1018, subalterno 6;
c) la quota di proprietà pari ad 1/15 di un C/1 di 114 metri quadri sito in Via
Luigi Einaudi n.11/A, Ragusa (RG), contraddistinto nell'NCEU di detto
Comune al foglio 63, particella 1018, subalterno 2.
Con il medesimo atto, la sig.ra ha venduto a Parte_1 CP_15
[...]
a) il diritto di abitazione su un A/2 di 7,00 vani sito in Via Sandro Pertini n.
5, Ragusa (RG), contraddistinto nell'NCEU di detto Comune al foglio 63, particella 1018, subalterno 21;
b) il diritto di abitazione su un C/6 di 18 metri quadri sito in Via Bruxelles
n.14, Ragusa (RG), contraddistinto nell'NCEU di detto Comune al foglio 63, particella 1018, subalterno 6.
Pertanto, l'atto di vendita in oggetto è certamente anteriore al sorgere del credito ( fideiussioni rilasciate fino al 2013).
Riguardo all'eventus damni, la Suprema Corte ha ribadito che:” Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”. ( Cass. 2530/15, 32595/22).
Non vi è dubbio che l'atto di vendita sopra indicato, fosse suscettibile di rendere più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito da parte di
. CP Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore, infatti, ( eventus damni)
è, a tale stregua, sufficiente una variazione, sia quantitativa, che meramente qualitativa, del patrimonio del debitore, e il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Non essendo richiesta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocatoria, che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni, prova questa che non è stata fornita dagli odierni appellanti, essendo emerso che il Controparte_1
risulta essere proprietario, esclusivamente, di una quota di un terreno..
Per quanto attiene alla scientia damni, il non poteva non essere CP_1
consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato ai propri creditori attraverso il trasferimento, della maggior parte del proprio patrimonio immobiliare, e in particolare di un immobile di pregio ( Villetta a schiera), residuando, ai fini del soddisfacimento dei creditori, immobili certamente meno appetibili commercialmente (terreno in comproprietà), perciò rendendo difficile ed incerta l'esazione coattiva del credito.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del terzo, giova osservare che in capo a trattandosi di atto dispositivo a titolo oneroso Parte_1
successivo al sorgere del credito, è necessario accertare la mera consapevolezza (requisito integrato dalla semplice conoscenza, o anche agevole conoscibilità) dell'attitudine della vendita a pregiudicare le ragioni creditorie, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. 7262/2000); tale consapevolezza può essere dimostrata mediante presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. Ord. 16221/2019).
Il primo giudice ha ritenuto, correttamente, di desumere la sopra indicata consapevolezza in capo a dalle modalità di pagamento del Parte_1 corrispettivo, avvenuto in massima parte tre anni prima della stipula dell'atto di compravendita (da aprile a luglio del 2012) e successivamente con ulteriori pagamenti frazionati circa un anno prima (nel mese di settembre e ottobre
2014), rilevando che dalle copie delle matrici degli assegni in atti, emerge in alcuni di essi la generica causale di “spese”, apparendo ciò in contrasto con una più corretta imputazione dei pagamenti all'acquisto degli immobili oggetto di compravendita.
Inoltre, che la fosse consapevole dell'attitudine della vendita a CP_8
pregiudicare le ragioni creditorie, può essere desunto dalla riserva del diritto di abitazione del , contestualmente al trasferimento della proprietà dei CP_1
beni ceduti, ove si consideri la notevole differenza di età ( oltre 20 anni) tra il e la zia , tale da svuotare completamente l'utilità della CP_1 Parte_1 stessa all'acquisto di un immobile che presumibilmente mai avrebbe potuto utilizzare.
Tutti gli indicati elementi conducono a ritenere più che verosimile la scientia damni in capo a in ordine alle difficoltà finanziarie del nipote e Parte_1
del potenziale pregiudizio alle legittime ragioni dei creditori, non essendo peraltro necessaria la collusione tra venditore e terzo acquirente (Cass. Ord.
28423/2021).
Alla luce di quanto fin qui esposto prive di rilevanza appaiono le considerazioni svolte dagli appellanti circa le risultanze della CTU, non essendo in discussione il prezzo di vendita, bensì le modalità di pagamento.
Altresì inconducente si rappresenta il chiesto ordine di esibizione del certificato di morte della moglie del , atteso che, per quanto CP_1
argomentato, ai fini che ci occupano, la detta circostanza non è dirimente.
Per quanto attiene alla condanna alle spese e al pagamento delle spese di
CTU, disposta in primo grado, in capo agli odierni appellanti, la stessa è corretta stante la loro soccombenza nei confronti di CP Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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5.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata con il conseguenziale rigetto degli appelli.
Le spese in favore di seguono la soccombenza degli Controparte_5
appellanti; vengono, invece, compensate integralmente le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti da una parte e il Controparte_16
dall'altra parte, atteso che le posizioni processuali di questi ultimi
[...]
integrano la mera litis denuntiatio non essendo stato proposto appello avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di inefficacia degli atti di compravendita del 20/7/17 e del 12/7/17; giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore (indeterminabile a complessità bassa) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) .
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli proposti da , Parte_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Ragusa, n. 863/2024 depositata il 20/5/24, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata , che liquida in complessivi CP
€. 8.469,00, di cui, 2.058,00 fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva, €.
1.523,00 fase istruttoria ed €. 3.470,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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Compensa, integralmente, le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti e il e CP_6 CP_3
nulla sulle spese per le parti contumaci;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 10 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 895/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa per mandato su foglio C.F._1 separato materialmente congiunto al presente atto dall'avv. Antonio
Giannone ( ) ed elettivamente domiciliata presso il di C.F._2
lui studio in Ragusa, via Dante n. 120/A;
Appellante-Appellata
E nato il [...] a [...] Controparte_1
( ) e nata a [...], il C.F._3 Controparte_2
25.07.1970 ( ), entrambi residenti in [...]
Monte Pellegrino n. 13, rappresentati e difesi, per mandato in atti dall'avv.
Francesco Baglieri ( elettivamente domiciliati presso C.F._5
il di lui studio in Modica, Vico Biscari n. 1/A;
Appellanti-Appellati
E CONTRO on sede in Vittoria, Via La Marmora n. 218 (P.I.: Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Sallemi
[...] Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
2
( ) per mandato in atti ed elettivamente domiciliata C.F._6
presso il di lui studio in Ragusa, Via Roma n. 200;
-Appellata- codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Controparte_5
registro delle imprese di Treviso-Belluno in persona del legale P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente per procura in atti dall'Avv. Antonio Schiavone, codice fiscale
, e dall'Avv. Giulia Galati, codice fiscale C.F._7
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Luisa C.F._8
Spina, sito in via Zaccà - Rosolia (già via Amantea) n. 6, Catania, 95129.
Appellata
( , in persona del Controparte_6 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici in Catania, Via Vecchia Ognina n.
149, è domiciliato;
Appellato
Controparte_7
[...]
Appellati contumaci
All'udienza del 27/5/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_7
rappresentata dalla procuratrice , conveniva in Controparte_7
giudizio , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8 CP_9 per sentire dichiarare l'inefficacia nei suoi
[...] Controparte_3 confronti, ex art. 2901 c.c., dell'atto di vendita del 26.06.2015 (repertorio n.
28872, raccolta n. 6912), trascritto in data 08.07.2015 al R.g. 8892 e 5917
R.p.; dell'atto di vendita del 12.05.2017 (repertorio n. 30431, raccolta n.
7990) trascritto in data 24.05.2017 al R.g. 7421 e 5186 R.p.; dell'atto di vendita del 20.07.2017 (repertorio n. 30592, raccolta n. 8117), trascritto in data 04.08.2017 al R.g. 11747 e 8028 R.p., tutti a rogito del Notaio Per_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
3
Marota di Modica, con i quali i fideiussori della Controparte_10
- e - avevano
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8
venduto i beni immobili meglio descritti negli atti di vendita sopra richiamati, che versava in atti.
A fondamento della domanda, l'attrice premetteva che Controparte_1
e avevano rilasciato fideiussioni Controparte_2 Controparte_8
specifiche (in data 30.10.2012 e 04.06.2013) e fideiussioni generiche
(09.05.1997, integrata il 30.10.2012; 15.09.1999, integrata il 30.12.2012), a garanzia delle obbligazioni assunte dalla delle quali Controparte_10
l'attrice produceva copia in atti;
che l'attrice, stante l'inadempimento della debitrice principale, provvedeva a notificare, in data 18/19.02.2015, sia alla che ai fideiussori, la revoca degli affidamenti, oltre a Controparte_10 diffidarli all'immediato pagamento di tutto il debito maturato, con gli interessi;
che, successivamente, in data 14.09.2015 e 20.11.2015, l'attrice incassava l'importo di € 253.347,46 (in quota parte a deconto degli insoluti su fatture anticipate, e in quota parte a deconto dei due finanziamenti chirografari del 30.10.2012) escutendo la garanzia prestata da Medio Credito
Centrale Spa.
L'attrice deduceva, pertanto, che tutti gli atti di disposizione impugnati, erano stati posti in essere al solo scopo di sottrarre i beni immobili alla garanzia patrimoniale generica del credito, sottolineando: la anteriorità dell'ingente credito vantato, da valutarsi con riferimento alla data di rilascio delle fideiussioni, rispetto agli atti di vendita conclusi;
il carattere pregiudizievole delle vendite, essendo il patrimonio immobiliare residuo dei fideiussori insufficiente ad offrire la garanzia patrimoniale del credito;
la piena consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, sia in capo ai garanti che in capo ai terzi acquirenti, rilevabile da diversi elementi indiziari, tra i quali l'esiguità del prezzo di vendita rispetto al reale valore di mercato dei beni e l'ulteriore circostanza che il venditore aveva Controparte_1 trattenuto il diritto di abitazione sugli immobili compravenduti con l'atto del
26.06.2015. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
4
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali eccepivano l'infondatezza delle domande svolte dall'attrice, deducendo sostanzialmente l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della invocata azione revocatoria.
I convenuti , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
eccepivano in via preliminare l'improcedibilità della domanda
[...]
relativa alla vendita del 20.07.2017, essendo deceduta la signora
[...]
(parte alienante nel predetto atto di compravendita) circa due CP_8
anni prima della notifica della citazione;
inoltre e Controparte_1 CP_2
eccepivano la mancanza di prova in ordine al credito asseritamente
[...]
vantato dalla banca attrice;
la mancanza della qualità di debitori di essi convenuti;
la nullità delle fideiussioni rilasciate e quindi l'insussistenza del credito;
la decadenza dall'azione dell'attrice, avendo la banca agito oltre il termine previsto dall'art. 1957 c.c.; la prescrizione ex art. 2903 c.c. relativamente alla domanda avente ad oggetto la compravendita del
26.06.2015.
La convenuta parte acquirente nell'atto di Controparte_3
compravendita del 12.05.2017, contrastava la domanda di revocatoria contro di lei rivolta eccependo la congruità del corrispettivo versato, l'insussistenza di alcun rapporto di parentela tra le parti della vendita, da cui evincere la consapevolezza del paventato pregiudizio delle ragioni creditorie e l'avvenuto pagamento del prezzo concordato per l'acquisto dell'immobile di via Raffaello Sanzio n. 58 in Ragusa.
Con ordinanza 27.12.2020 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di entro il termine perentorio del Controparte_8
30.06.2021; con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. del 04.03.2021 si costituiva in giudizio , rappresentata da CP _7
, quale cessionaria del credito di in virtù del
[...] Controparte_7 contratto di cessione di crediti “in blocco” del 10.12.2020 pubblicato in G.U. parte II, n. 145 del 12.12.2020, la quale insisteva in tutte le domande e conclusioni svolte dalla banca dante causa e ne chiedeva l'estromissione.
Instaurato il contradditorio nei confronti del Controparte_6
ex art. 586 c.c. avendo dedotto l'attrice la rinuncia all'eredità di
[...] Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
5
e , figli di , e l'assenza Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8 di ulteriori chiamati all'eredità, si costituiva il convenuto, CP_6 deducendo l'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., in ragione della violazione del termine perentorio assegnato per l'integrazione del contraddittorio;
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ragusa ex art. 25 c.p.c.; l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di revocatoria nei confronti di esso convenuto.
Veniva accolta l'eccezione di estinzione del processo, avendo parte attrice notificato l'atto di citazione oltre il termine perentorio assegnato;
conseguentemente, la domanda di revocatoria relativa all'atto di compravendita del 20.07.2017 veniva dichiarata improseguibile .
Istruita con le prove documentali prodotte e disposta CTU al fine di accertare il valore di mercato dei beni immobili oggetto delle compravendite del
26.06.2015 e 12.05.2017, il Tribunale di Ragusa con sentenza n. 863/2024 depositata il 20/5/24, così statuiva:” -accoglie la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita del 26.06.2015, trascritto in data 08.07.2015 al
R.g. 8892 e 5917 R.p., che dichiara inefficace nei confronti di CP
;
[...]
-rigetta la domanda revocatoria dell'atto di compravendita del 12.05.2017, trascritto in data 24.05.2017 al R.g. 7421 e 5186 R.p. ed ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
-condanna in solido i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in favore solidale di parte attrice e di Parte_1 [...]
delle spese legali, che liquida i complessivi € 15.241,00, di cui € CP
14.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, ed € 1.241,00 per spese;
-condanna in solido con al pagamento CP CP Controparte_7
delle spese di lite nei confronti di che liquida in Controparte_3 complessivi € 10.000,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%,
e che distrae nei confronti dell'avv. Sebastiano Sallemi;
le compensa nei confronti di;
Controparte_2 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
6
-pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale dei convenuti
e ”. Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
Avverso detta sentenza, con atti separati, ritualmente notificati, proponevano appello, e , deducendone Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano e il Controparte_3 Controparte_5 [...]
, resistendo agli appelli dei quali chiedevano il Controparte_11
rigetto.
I due fascicoli venivano riuniti con ordinanza resa all'udienza del 18/2/25.
All'udienza del 27/5/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre dichiarare la contumacia di e Controparte_12 [...]
i quali, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti. _7
1.) Preliminarmente, occorre esaminare l'appello proposto da CP_1
e gli stessi lamentano l'erroneità della sentenza
[...] Controparte_2
impugnata per avere il primo giudice:
a) ritenuto la legittimazione attiva di CP
b) ritenuto legittima la costituzione, ex art. 111 c.p.c., di pretesa CP
cessionaria del credito di anziché dichiararne Controparte_7
l'inammissibilità;
c) disatteso le eccezioni di nullità totale/parziale delle fideiussioni, perché conformi al modello abi, e di decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.c., sull'erroneo ed infondato assunto che le dette doglianze involgerebbero
“accertamenti che esulano dalla presente controversia”. violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.;
d) accolto la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita del
26.06.2015, dichiarandolo inefficace nei confronti di sulla Controparte_5
scorta di elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ed ignorando il fatto storico dell'essere stata espletata la consulenza tecnica Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
7
d'ufficio e le correlate risultanze, violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729
c.c., violazione degli artt. 116 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c.-.
e) rigettato l'eccezione di prescrizione ex art. 2903 c.c. sull'erroneo assunto che “nel caso di specie il regime di sospensione dei termini processuali previsti dalla normativa emergenziale dettata ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19, e segnatamente la disciplina prevista dall'art. 83, co. 2, del DL 18/2020 … poi modificato dall'art. 36 del
DL 23/2020, che ha prorogato sino all'11.05.2020 il periodo di sospensione dei termini suddetti”
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
a-b-c) Gli odierni appellanti deducono che non avrebbe Controparte_5 fornito la prova dell'esistenza di una valida ragione di credito vantata né prova della sua legittimazione attiva.
In merito al credito vantato, originariamente, da , nei Controparte_12
confronti di dalla documentazione in atti risulta che Controparte_10
lo stesso è così ripartito:
-euro 37.758,60 in forza del mancato pagamento - a far data dal 1° ottobre
2014 - delle rate del finanziamento chirografario n. 0I37061841764 concesso in data 30 ottobre 2012, alla Società per l'originario importo di euro
158.000,00 e della durata di 60 mesi;
- euro 15.919,16 per il mancato pagamento - a far data dal 1° ottobre 2014 - delle rate del finanziamento chirografario n. 0I37061841814 concesso, nella medesima data, alla Società per l'originario importo di euro 70.000,00 e della durata di 60 mesi;
-euro 50.931,60 per insoluti su fatture anticipate e non rimborsate alla scadenza del 3 dicembre 2014 (rapporto contraddistinto al n.
9522/00000211);
-euro 41.142,22 per operazioni di anticipi all'esportazione scaduti e non rimborsati (rapporto contraddistinto al n. 9507/00000212);
-euro 39.472,39 per operazioni di anticipi all'esportazione scaduti e non rimborsati (rapporto contraddistinto al n. 9507/00000213); Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
8
-euro 45.346,25 per operazioni di anticipi all'esportazione scaduti e non rimborsati (rapporto contraddistinto al n. 9507/00000214);
-euro 12.095,51 per operazioni di anticipi all'esportazione scaduti e non rimborsati (rapporto contraddistinto al n. 9507/00000215);
-euro 12.818,87 per operazioni di anticipi all'esportazione scaduti e non rimborsati (rapporto contraddistinto al n. 9507/00000216);
-euro 31.495,89 per credito di firma derivante dalla garanzia internazionale n.
5233/941418 rilasciata in data 21 maggio 2007 a favore di CP_13
per conto della Società;
[...]
Risulta, altresì, dalla documentazione in atti che in data 30 ottobre 2012, a garanzia delle obbligazioni dipendenti dalle prime due linee di credito,
e rilasciavano Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8
fideiussione specifica.
In data 4 giugno 2013, a garanzia delle obbligazioni dipendenti dalla terza linea di credito, e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8
rilasciavano altra fideiussione specifica.
In data 9 maggio 1997, e , per il pieno e Controparte_1 Controparte_2
puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Società e fino alla completa estinzione delle stesse, prestavano fideiussione generica fino alla concorrenza di euro 154.937,07, successivamente modificata - in data 30 ottobre 2012 - sino al nuovo limite di euro 380.000,00.
In data 15 settembre 1999, , per il pieno e puntuale Controparte_8
adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Società e fino alla completa estinzione delle stesse, prestava fideiussione generica fino alla concorrenza di euro 258.228,45, successivamente modificata - in data 30 ottobre 2012 - sino al nuovo limite di euro 380.000,00.
Essendosi resa la inadempiente in ordine agli Controparte_10
obblighi contrattuali assunti, provvedeva a notificare la Controparte_12
formale revoca dagli affidamenti in essere con espressa intimazione di pagamento della complessiva somma di euro 412.942,22. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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Giova osservare che nessuna contestazione è stata mossa dagli odierni appellanti, nel giudizio di primo grado, in merito alle fideiussioni dagli stessi rilasciate.
Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto provato il credito, ribadendo il principio secondo cui ai fini dell'azione revocatoria è necessaria e sufficiante una mera ragione o aspettativa di credito, slegata dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, risultando pacifica nel caso che ci occupa l'esistenza del credito di , nei confronti degli appellanti per Controparte_12
effetto delle dichiarazioni fideiussorie rilasciate in favore della CP_10
da e dalla madre CP_10 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, come da copie delle fideiussioni in atti. CP_8
Per quanto attiene al difetto di legittimazione attiva in capo a , la CP
Suprema Corte, sull'argomento, ha, costantemente ritenuto che in tema di cessione in blocco di crediti da parte di una banca è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ( Cass.15884/19).
Nell'avviso di cessione, pubblicato sulla G.U. e regolarmente versato in atti, viene riportata l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco da a Controparte_12 CP
Inoltre, l'intervenuta cessione è dimostrata dal comportamento concludente della cedente ex art. 1262 c.c., la quale, come correttamente evidenziato dal primo giudice, non è stata estromessa dal giudizio e “nulla essa ha contestato in ordine alla titolarità del credito in capo a ” CP
In ordine alla lamentata nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI, il motivo è generico ex art. 342 c.p.c..
La specificità dei motivi di appello esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragioni per cui alla parte Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine, non è sufficiente che dall'individuazione delle censure sia consentito rilevare genericamente le statuizioni concretamente impugnate.
Peraltro, il grado di specificità dei motivi, non potendo essere stabilito in termini generali ed assoluti, va valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata e deve considerarsi integrato quando, alle argomentazioni svolte nella sentenza, vengono contrapposte quelle dell'appellante in modo da incrinare il relativo fondamento logico giuridico, come nell'ipotesi in cui, pur non procedendo all'esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, l'appellante svolga i motivi di impugnazione in termini incompatibili con il complessivo iter logico giuridico della decisione impugnata, atteso che, in tale caso, l'esame dei singoli passaggi argomentativi risulta in effetti inutile (Cass., 2012/16262).
Il primo giudice, sull'argomento, ha dedotto:” Tale eccezione, sostenuta dai convenuti in ragione della conformità delle prestate fideiussioni al “modello
ABI”, ovvero per la violazione del termine decadenziale di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c., (di cui, in quest'ultimo caso, va rilevata comunque
l'infondatezza, essendo presenti clausole derogatorie di tale termine in tutte le fideiussioni prestate) non merita accoglimento in quanto involge accertamenti che esulano dalla presente controversia. L'azione revocatoria ordinaria è strumentale alla conservazione della garanzia patrimoniale ed implica in primis l'esistenza di un credito, requisito soddisfatto anche in ipotesi di credito meramente eventuale o “litigioso”, oltre che di credito soggetto a condizione o a termine”.
A fronte di tale puntuale ed esaustiva motivazione, nessuna argomentazione, per potere diversamente ritenere, hanno posto in essere gli appellanti, limitandosi a insistere sulla nullità delle dette fideiussioni e non proponendo alcuna specifica censura rispetto ai principi logico-giuridici e giurisprudenziali posti a sostegno della decisione.
e) Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione dell'azione ex art. 2903 c.c., dalla documentazione in atti risulta che il contratto oggetto di azione Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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revocatoria è stato stipulato in data 26/6/15 e trascritto in data 8/7/15, mentre l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio è stato notificato agli odierni appellanti in data 9/7/20, quindi oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Non vi è dubbio che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, nel caso ci occupa era operante il regime di sospensione dei termini processuali previsto dalla normativa emergenziale dettata ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID 19, e segnatamente la disciplina prevista dall'art. 83, comma 2, del DL 18/2020 (che prevedeva originariamente la sospensione dei termini processuali dal 09.03.2020 al
15.04.2020) poi modificato dall'art. 36 del DL 23/2020, che ha prorogato sino all'11.05.2020 il periodo di sospensione dei termini suddetti.
Con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, infatti, la Cassazione ha risolto la questione stabilendo che la normativa in oggetto deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle attività da porre in essere successivamente, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione per la stessa durata della sospensione.
Per quanto sopra, nel caso che ci occupa, il termine prescrizionale di cinque anni, decorrente dalla stipula del contratto di compravendita, ha subito uno spostamento in avanti pari alla durata della sospensione e, pertanto, l'atto di citazione notificato il 9/7/20 deve considerarsi tempestivo.
2.) Passando ad esaminare il motivo di cui al punto d) dell'appello proposto da e e l'appello proposto da Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
negli stessi si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il
[...]
primo giudice accolto la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita del 26.06.2015, trascritto in data 08.07.2015 al R.g. 8892 e 5917 R.p., dichiarandolo inefficace nei confronti di nonché nella CP
parte in cui ha condannato in solido i convenuti Controparte_1 CP_2
e al pagamento in favore solidale di parte attrice e di
[...] Parte_1
delle spese legali (liquidate in complessivi € 15.241,00, di CP Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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cui € 14.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettario al
15%, ed € 1.241,00 per spese), oltre che nella parte in cui ha posto le spese di CTU definitivamente a carico solidale dei convenuti Controparte_1
e . Controparte_2 Parte_1
2.1) Il gravame è infondato.
L'azione revocatoria ordinaria è prevista dagli artt. 2901-2904 c.c..; non è un caso che essa sia collocata nel codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
La ratio sottesa alla disciplina tratteggiata nei predetti articoli è, infatti, la creazione di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia, rappresentata per il creditore, dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 c.c.
Per l'art. 2740 c.c., infatti, il debitore “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”; ciò significa che i suoi beni vengono a trovarsi in una condizione - sia pur potenziale - di soggezione, in cui si manifesta la responsabilità patrimoniale, e che costituisce il presupposto dell'azione esecutiva.
Tale responsabilità, non priva il debitore del potere di disporre dei propri beni, ed è per questo motivo che gli atti di disposizione compiuti sono in linea di principio pienamente validi ed efficaci, anche nei confronti dei creditori.
L'azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pertanto, presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, la ricorrenza, in capo al debitore stesso della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori e la consapevolezza del pregiudizio, da parte del terzo acquirente, nel caso di atti a titolo oneroso.
In considerazione del fatto che il creditore è soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risultando problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti la dimostrazione dell' atteggiamento Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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soggettivo del debitore e eventualmente del terzo, richiesto nel caso in cui si tratti di atto a titolo oneroso, la prova del consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scienza damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici (conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte, ritenere integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Nel caso in oggetto, riportandosi a quanto sopra argomentato in merito al credito vantato da dalla documentazione in atti risulta che con atto di CP
compravendita del 26 giugno 2015 a rogito Notar Dott. di Persona_2
Modica (RG) contraddistinto al n. 28872 di R.G. e 6912 di R.P., trascritto Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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presso l'anzidetta in data 8 luglio 2015 al n. 8892 di R.G. e 5917 R.P., CP_14
il garante ha venduto : Controparte_1 Parte_1
a) la piena proprietà di un A/2 di 7,00 vani sito in Via Sandro Pertini n. 5,
Ragusa (RG), contraddistinto nell'NCEU di detto Comune al foglio 63, particella 1018, subalterno 21;
b) la piena proprietà di un C/6 di 18 metri quadri sito in Via Bruxelles n.14,
Ragusa (RG), contraddistinto nell'NCEU di detto Comune al foglio 63, particella 1018, subalterno 6;
c) la quota di proprietà pari ad 1/15 di un C/1 di 114 metri quadri sito in Via
Luigi Einaudi n.11/A, Ragusa (RG), contraddistinto nell'NCEU di detto
Comune al foglio 63, particella 1018, subalterno 2.
Con il medesimo atto, la sig.ra ha venduto a Parte_1 CP_15
[...]
a) il diritto di abitazione su un A/2 di 7,00 vani sito in Via Sandro Pertini n.
5, Ragusa (RG), contraddistinto nell'NCEU di detto Comune al foglio 63, particella 1018, subalterno 21;
b) il diritto di abitazione su un C/6 di 18 metri quadri sito in Via Bruxelles
n.14, Ragusa (RG), contraddistinto nell'NCEU di detto Comune al foglio 63, particella 1018, subalterno 6.
Pertanto, l'atto di vendita in oggetto è certamente anteriore al sorgere del credito ( fideiussioni rilasciate fino al 2013).
Riguardo all'eventus damni, la Suprema Corte ha ribadito che:” Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”. ( Cass. 2530/15, 32595/22).
Non vi è dubbio che l'atto di vendita sopra indicato, fosse suscettibile di rendere più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito da parte di
. CP Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore, infatti, ( eventus damni)
è, a tale stregua, sufficiente una variazione, sia quantitativa, che meramente qualitativa, del patrimonio del debitore, e il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Non essendo richiesta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocatoria, che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni, prova questa che non è stata fornita dagli odierni appellanti, essendo emerso che il Controparte_1
risulta essere proprietario, esclusivamente, di una quota di un terreno..
Per quanto attiene alla scientia damni, il non poteva non essere CP_1
consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato ai propri creditori attraverso il trasferimento, della maggior parte del proprio patrimonio immobiliare, e in particolare di un immobile di pregio ( Villetta a schiera), residuando, ai fini del soddisfacimento dei creditori, immobili certamente meno appetibili commercialmente (terreno in comproprietà), perciò rendendo difficile ed incerta l'esazione coattiva del credito.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del terzo, giova osservare che in capo a trattandosi di atto dispositivo a titolo oneroso Parte_1
successivo al sorgere del credito, è necessario accertare la mera consapevolezza (requisito integrato dalla semplice conoscenza, o anche agevole conoscibilità) dell'attitudine della vendita a pregiudicare le ragioni creditorie, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. 7262/2000); tale consapevolezza può essere dimostrata mediante presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. Ord. 16221/2019).
Il primo giudice ha ritenuto, correttamente, di desumere la sopra indicata consapevolezza in capo a dalle modalità di pagamento del Parte_1 corrispettivo, avvenuto in massima parte tre anni prima della stipula dell'atto di compravendita (da aprile a luglio del 2012) e successivamente con ulteriori pagamenti frazionati circa un anno prima (nel mese di settembre e ottobre
2014), rilevando che dalle copie delle matrici degli assegni in atti, emerge in alcuni di essi la generica causale di “spese”, apparendo ciò in contrasto con una più corretta imputazione dei pagamenti all'acquisto degli immobili oggetto di compravendita.
Inoltre, che la fosse consapevole dell'attitudine della vendita a CP_8
pregiudicare le ragioni creditorie, può essere desunto dalla riserva del diritto di abitazione del , contestualmente al trasferimento della proprietà dei CP_1
beni ceduti, ove si consideri la notevole differenza di età ( oltre 20 anni) tra il e la zia , tale da svuotare completamente l'utilità della CP_1 Parte_1 stessa all'acquisto di un immobile che presumibilmente mai avrebbe potuto utilizzare.
Tutti gli indicati elementi conducono a ritenere più che verosimile la scientia damni in capo a in ordine alle difficoltà finanziarie del nipote e Parte_1
del potenziale pregiudizio alle legittime ragioni dei creditori, non essendo peraltro necessaria la collusione tra venditore e terzo acquirente (Cass. Ord.
28423/2021).
Alla luce di quanto fin qui esposto prive di rilevanza appaiono le considerazioni svolte dagli appellanti circa le risultanze della CTU, non essendo in discussione il prezzo di vendita, bensì le modalità di pagamento.
Altresì inconducente si rappresenta il chiesto ordine di esibizione del certificato di morte della moglie del , atteso che, per quanto CP_1
argomentato, ai fini che ci occupano, la detta circostanza non è dirimente.
Per quanto attiene alla condanna alle spese e al pagamento delle spese di
CTU, disposta in primo grado, in capo agli odierni appellanti, la stessa è corretta stante la loro soccombenza nei confronti di CP Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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5.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata con il conseguenziale rigetto degli appelli.
Le spese in favore di seguono la soccombenza degli Controparte_5
appellanti; vengono, invece, compensate integralmente le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti da una parte e il Controparte_16
dall'altra parte, atteso che le posizioni processuali di questi ultimi
[...]
integrano la mera litis denuntiatio non essendo stato proposto appello avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di inefficacia degli atti di compravendita del 20/7/17 e del 12/7/17; giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore (indeterminabile a complessità bassa) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) .
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli proposti da , Parte_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Ragusa, n. 863/2024 depositata il 20/5/24, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata , che liquida in complessivi CP
€. 8.469,00, di cui, 2.058,00 fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva, €.
1.523,00 fase istruttoria ed €. 3.470,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
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Compensa, integralmente, le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti e il e CP_6 CP_3
nulla sulle spese per le parti contumaci;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 10 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro