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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6625/2017, avente ad oggetto: appello
TRA
Parte_1
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Angelo Pariani e Nadja Scagliarini Zoebisch, presso il cui studio, sito in Milano alla via C. Hajech n. 10, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
e , nella qualità di esercenti la Controparte_1 CP_2
responsabilità genitoriale sul figlio minore , rappresentati Persona_1
e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'Avv. Maria Teresa Astuni;
- PARTE APPELLATA
E
; Controparte_3
- PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 09/1/2025 Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la
[...]
ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 21/2017 del Giudice di Pace di Salerno, resa il
05/1/2017 e depositata in pari data, con cui veniva accolta la domanda attorea di condanna al risarcimento dei danni nei confronti del
[...]
per il sinistro Controparte_3
occorso al minore , nonchpè accolta la domanda in manleva Persona_1
proposta dal nei confronti della Compagnia Assicuratrice, nonché CP_4
al pagamento delle spese di lite.
Parte appellante ha dedotto: che i sigg.ri e Controparte_1 [...]
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale CP_2
sul minore , convenivano in giudizio il Persona_1 [...]
, al fine di Controparte_3
ottenere la condanna di quest'ultimo al ristoro dei danni patito dal loro figlio minore in occasione dell'infortunio a questi occorso in data 24/9/2015, consistito nella caduta al suolo durante l'ora di educazione fisica presso l'Istituto I.I.S. Della Corte – Vanvitelli, con frattura del quinto metacarpo;
che il MINISTERO, costituitosi in giudizio, chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per violazione degli articoli 163, comma 3, n. 4) e 164, comma 4, c.p.c., il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché, in via subordinata, la chiamata in causa della
Parte_2
affinché la tenesse indene da ogni somma
[...]
che fosse stata eventualmente condannata a corrispondere in esecuzione della sentenza;
che si costituiva, quindi, la Compagnia Assicuratrice, concludendo per la nullità dell'atto di citazione ed insisteva per il rigetto della domanda attorea;
che, istruita la causa mediante prova testimoniale
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza dell'insegnante , la causa veniva decisa con accoglimento Controparte_5
della domanda attorea;
che il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, motivando che il procedimento innanzi al
Giudice di Pace è regolato da una disciplina meno formale rispetto a quello davanti al Tribunale;
che il Giudice di Pace, dopo avere richiamato i principi di diritto enucleati dalla Corte di Cassazione in materia di responsabilità in ambito scolastico, ha dedotto che dalle dichiarazioni rese dalla teste sig.ra sarrebbe emersa la mancata indicazione, da parte Controparte_5
dell'Istituto Scolastico, delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria diligenza, a salvaguardare l'incolumità dell'alunno; che, dunque, il Giudice di primo grado, concludendo che il convenuto non avesse CP_3
fornito la prova liberatoria sullo stesso incombente, lo riteneva responsabile dei danni occorsi al minore ed accoglieva anche la domanda Persona_1
in manleva nei suoi confronti.
Parte appellante ha dedotto: quale primo motivo di appello, che la sentenza gravata è errata laddove ha rigettato l'eccezione sollevata in via preliminare dal MINISTERO e dalla Compagnia Assicuratrice di nullità dell'atto di citazione;
che, infatti, l'articolo 318 c.p.c. prescrive il contenuto dell'atto introduttivo del procedimento davanti al Giudice di Pace, stabilendo che esso deve contenere l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto, in modo da consentire comunque al convenuto di difendersi effettuando le opportune difese ed articolare le richieste di prova, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto inviolabile di difesa;
che, di contro, gli attori nell'atto di citazione introduttivo del processo di primo grado si sono limitati ad affermare che “il giorno 24/09/2015, alle ore 09,00 circa, tra l'ora di
Italiano e l'ora di educazionee fisica, il minore cadeva al suolo procurandosi la frattura del V metacarpo, così come accertato dal P.S. dell'Ospedale
OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno”; che, quindi, gli attori non hanno specificato le modalità in cui l'evento dannoso si sarebbe
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza verificato e, dunque, se il danno sia stato conseguenza di un'attività propria
(autocagionato) o di un'attività altrui (eterocagionato), ma anche come tale danno possa essere riconducibile alla responsabilità dell'Istituto scolastico;
che l'indicazione di tutti gli elementi di tempo e luogo, nonché di modalità, è indispensabile in materia di responsabilità civile per infortuni degli alunni, poiché solo conoscendo le ragioni di fatto su cui si fonda la domanda attorea l'Amministrazione può predisporre idonee difese relativamente ai fatti descritti in citazione;
che, inoltre, la laconica descrizione dei fatti dedotta in citazione dagli attori è stata, peraltro, del tutto smentita e sconfessata dalla teste sig.ra , che dichiarava che le lesioni Controparte_5
per cui chiede il ristoro dei danni erano state procurate dallo Persona_1
stesso alunno il quale, per distrazione (come da sua ammissione), aveva urtato la propria mano contro il muro posto a fianco del banco stesso;
che, dunque, una tale prospettazione dei fatti, oltre ad essere del tutto diversa da quella proveniente da parte attrice nell'atto di citazione, identificandosi come autolesione del minore, implica che essa è regolata dall'articolo 1218
c.c. (e non dall'art. 2048 c.c.), con le relative conseguenze sul piano della prova;
che, di conseguenza, il Tribunale adito dovrebbe riformare la sentenza impugnata laddove ha erroneamente rigettato l'eccezione pregiudiziale di rito di nullità dell'atto di citazione;
quale secondo motivo di appello, che la sentenza impugnata è errata, avendo motivato l'accoglimento della domanda attorea per una ragione assurda, illogica e priva di fondamento giuridico;
che, infatti, il Giudice di Pace di Salerno nella sentenza gravata, riconoscendo che l'infortunio si è verificato in presenza dell'insegnante della prima ora, per un urto che l'alunno minore ER
avrebbe dato con la propria mano contro il muro per distrazione,
[...]
motiva la sua decisione di accogliere la domanda di parte attrice, ravvisando un inadempimento dell'obbligo di sorveglianza in capo all'insegnante della prima ora presente, la quale avrebbe omesso di vigilare diligentemente su
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza , nonché di adottare le cautele necessarie per salvaguardare Persona_1
l'incolumità dell'alunno; che occorre però chiedersi cosa avrebbe potuto fare l'insegnante e quale comportamento avrebbe dovuto tenere perché si evitasse l'evento occorso;
che l'infortunio occorso a , per le Persona_1
modalità con cui si è verificato (urto dato dallo stesso alunno per distrazione contro il muro a fianco del proprio banco) integra pacificamente il caso fortuito, senza che sia necessaria una ulteriore ed approfondita disamina;
che, infatti, non può sostenersi che l'obbligazione dell'insegnante e/o degli insegnanti sia quella di evitare qualsiasi tipo di movimento brusco da parte degli alunni, anche considerate che l'alunno aveva 14 anni all'epoca dei fatti;
che, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che l'articolo
2048 c.c. è applicabile solo in caso di danno eterocagionato, cioè causato all'allievo da un altro soggetto, e non da se stesso, come nel caso di specie;
che, dunque, la responsabilità invocata da parte attrice è di natura contrattuale ex art. 1218 c.c., che va esclusa in caso di incidente scolastico verificatosi per caso fortuito, sottratto al controllo degli addetti alla sorveglianza;
che nessuna azione avrebbe potuto porre in essere l'insegnante per evitare il movimento imprevedibile e repentino di ER
, ma non si individuano neppure cautele idonee che avrebbero
[...]
potuto e dovuto essere poste in essere per evitare il verificarsi del danno;
che , infatti, si trovava al proprio banco posto vicino al muro Persona_1
quando, per sua stessa ammissione, improvvisamente e per sua distrazione ha compiuto un movimento brusco andando ad urtare con la propria mano destra la parete limitrofa al banco, in tal modo provocandosi le lesioni per le quali chiede il risarcimento;
che, dunque, non vi è alcun comportamento colposo dell'insegnante e dell'Amministrazione Scolastica nella causazione del danno;
che, peraltro, l'alunno al momento dell'infortunio Persona_1
aveva 14 anni e, quindi, era perfettamente in grado di discernere le proprie azioni e valutare il dispiegarsi degli eventi;
che tanto risulta anche dalle
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza dichiarazioni rese dalla tese sig.ra , la quale ha riferito di Controparte_5
avere verificato che la mano di era gonfia e che questi non Persona_1
ha partecipato alla lezione di educazione fisica;
che, quindi, in accoglimento dell'appello la domanda attorea va rigettata;
che, in via subordinata, chiede quanto meno accertarsi una corresponsabilità del minore , Persona_1
con conseguente riduzione del risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo
1227, co. 1, c.c.; quale terzo motivo di appello, che il Giudice di prime cure, senza disporre neppure una consulenza tecnica d'ufficio medico legale che verificasse il nesso causale tra l'evento dannoso in parola e le lesioni lamentate da , nonché individuasse l'invalidità allo stesso Persona_1
residuato, ha ritenuto di quantificare il pregiudizio non patrimoniale in via equitativa, sulla base della documentazione in atti, in 30 giorni di invalidità temporanea assoluta;
che, tuttavia, in maniera del tutto erronea il Giudice di Pace, pur dando atto che le lesioni in esame non attribuiscono una percentuale invalidante in termini di danno biologico permanente, ha escluso la possibilità di applicarsi il criterio di liquidazione ex D.M.
5/6/2015 riferito ai sinistri stradali;
che, infatti, per le lesioni di lieve entità quali quelle oggetto di causa, si applicano i criteri di liquidazione delle lesioni micropermanenti di cui al Codice delle Assicurazioni Private;
che non sono dovuti neppure € 65,53 a titolo di spese mediche, essendo stato il relativo esborso sostenuto dai genitori e non dal minore , per Persona_1
cui essi non erano legittimati a chiederne il ristoro se non in proprio;
quale quarto motivo di appello, che la sentenza impugnata è errata anche in punto di regolamentazione delle spese di lite;
che, infatti, stante l'accoglimento del gravame, esse andranno poste a carico degli appellati e in qualità di esercenti la Controparte_1 CP_2
responsabilità genitoriale su , così come la condanna alla Persona_1
refusione in favore dello Stato del 50% delle ulteriori spese prenotate a debito e, dunque, anticipate dall'Erario; che, inoltre, in esecuzione della
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza sentenza impugnata, essa ha provveduto, prima della notifica dell'atto di appello, a corrispondere agli appellati quanto riconosciuto loro in sentenza, senza prestare acquiescenza alla decisione;
che, dunque, in caso di riforma della sentenza n. 21/2017 del Giudice di Pace di Salerno, essa chiede condannarsi gli appellati alla restituzione delle somme corrisposte in loro favore, oltre interessi dal pagamento fino all'effettivo soddisfo.
In virtù di quanto innanzi esposto la
[...]
ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 21/2017 del Giudice di Pace di Salerno: NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: rigettare ogni domanda proposta dai sigg.ri
[...]
e nei confronti del e nei suoi CP_1 CP_2 CP_4
confronti, ordinando agli attori di restituire ad essa la somma di € 5.061,17 corrisposta in esecuzione della sentenza stessa, oltre interessi dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare il concorso di colpa di nella causazione del danno Persona_1
ex art. 1227 c.c., ordinando agli attori di restituire ad essa la somma in eccedenza da essi percepita rispetto a quanto statuito nel presente giudizio, oltre interessi dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e Controparte_1 [...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio CP_2
minore , deducendo: che correttamente il Giudice di primo Persona_1
grado ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
che, infatti, come eccepito da parte appellante, essi indicavano le modalità del sinistro
(caduta a terra); che, a fronte di quanto emerso in sede di istruttoria, poi, o essi hanno redatto un atto di citazione nullo, oppure hanno raccontato una dinamica dei fatti diversa rispetto a quella emersa in sede di istruttoria;
che anche il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato;
che, infatti, nel
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza corso dell'istruttoria del processo di primo grado è stato escusso un unico testimone, la professoressa , la quale ha dichiarato di Controparte_5
essere a conoscenza dei fatti secondo le modalità raccontate dall'alunno
, dal momento che lei non era presente in aula, essendosi i Persona_1
fatti verificati durante il cambio di insegnante;
che l'obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l'arco di tempo in cui gli alunni sono affidati all'Istituzione scolastica, ivi compreso il cambio di ora e l'ora della ricreazione, cioè fino a quando gli alunni non escono dall'Istituto scolastico;
che in caso di responsabilità da autolesione del minore e, dunque, qualificazione della stessa come contrattuale ex art. 1218 c.c., income sulla parte appellate fornire la prova del “caso fortuito”, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri e Controparte_1 [...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio CP_2
minore , hanno formulato le seguenti conclusioni: rigettare Persona_1
l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 21/2017 del Giudice di Pace di Salerno;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato
MARIATERESA ASTUNI, dichiaratasi anticipataria.
Il Controparte_3
, pur avendo ricevuto regolare notificazione dell'atto di citazione in
[...]
appello non si è costituito e non è comparso e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto;
quindi, disposti una serie di rinvii per acquisire il fascicolo di primo grado (che non veniva rinvenuto dalla Cancelleria del Giudice di Pace di Salerno), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 09/1/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
In via del tutto preliminare occorre rilevare che l'appello è stato proposto entro il termine c.d. “lungo” di cui all'art. 327, co. 1, c.p.c., non essendo stata la sentenza impugnata notificata e, come tale, è tempestivo ed ammissibile.
Ancora, preliminarmente, deve rilevarsi che la circostanza che la appellante abbia provveduto a corrispondere agli Parte_2
appellati quanto liquidato dal Giudice di prime cure con la sentenza gravata non integra acquiescenza ai sensi dell'art. 329, co. 1, c.p.c., considerato che per la giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata (“ex multis”
Cass. Civ., n. 6258/2019) il volontario adempimento di una sentenza immediatamente esecutiva non comporta acquiescenza rispetto alla stessa, pur se non accompagnata da specifica riserva, non potendo considerarsi
"atto assolutamente incompatibile" con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.
Fermo quanto innanzi esposto, è ora possibile esaminare nel merito l'appello.
Con il primo motivo di appello parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione pregiudiziale di rito da essa sollevata - insieme al nel giudizio di primo grado – di CP_4
nullità dell'atto di citazione, per non avere gli attori specificato le modalità con cui l'evento dannoso si sarebbe verificato e, dunque, se l'evento dannoso si sarebbe verificato per fatto proprio del danneggiato oppure per fatto altrui, nonché in che modo tale danno possa essere ricondotto alla responsabilità dell'Istituto Scolastico.
Il motivo di appello è infondato e va respinto.
Invero, dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del processo di primo
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza grado (cfr.) si evince come, sia pure in modo estremamente generico, gli attori abbiano individuato le circostanze di spazio e tempo in cui si sarebbe verificato il sinistro al loro figlio all'epoca minore , e Persona_1
segnatamente il giorno 24/9/2015 presso l'Istituto I.I.S. Della Corte –
Vanvitelli sito in Cava de' Tirreni alla via Prol.to Marconi, alle ore 09:00 circa, tra l'ora di italiano e l'ora di educazione fisica, nonché le modalità del sinistro (caduta al suolo del minore ) e l'evento dannoso Persona_1
(frattura del V° metacarpo).
Da tanto consegue, dunque, che correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per vizi relativi alla
“edictio actionis”.
Con il secondo motivo di appello parte appellante lamenta che il Giudice di
Pace di Salerno sarebbe incorso in violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1218 e 2048 c.c., atteso che, pur riconoscendo che l'infortunio accaduto all'alunno allora minorenne si era verificato alla Persona_1
presenza dell'insegnante dell'ora precedente, a causa di un urto che l'allievo avrebbe dato con la propria mano al muro per distrazione, ha poi ravvisato la sussistenza di un inadempimento dell'obbligo di sorveglianza in capo all'insegnante dell'ora prima, presente, la quale non avrebbe vigilato diligentemente sul minore, nonché omesso di adottare le cautele necessarie al fine di salvaguardare l'incolumità di . Di contro, secondo Persona_1
parte appellante, nel caso di specie vi sarebbero stati gli estremi del “caso fortuito”, consistente nel movimento imprevedibile e repentino con cui aveva colpito il muro con la propria mano, di talché nessun Persona_1
controllo o vigilanza degli insegnanti avrebbe potuto impedirlo, anche considerato che il dovere di vigilanza su di essi gravante non ha carattere assoluto, ma va contestualizzato e concretizzato anche in relazione all'età dell'alunno, che nel caso di specie aveva 14 anni, dunque perfettamente in grado di comprendere il senso e le conseguenze delle proprie azioni.
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza Il motivo di appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Invero occorre premettere che, secondo la prospettazione di parte attrice
(cfr. atto di citazione introduttivo del processo di primo grado) il sinistro accaduto all'allora minore durante l'orario di lezione Persona_1
sarebbe avvenuto a causa della caduta al suolo di quest'ultimo all'incirca alle ore 09:00, ovvero nell'avvicendarsi tra la fine dell'ora di italiano e l'inizio di quella successiva di educazione fisica.
Tale caduta del minore , dunque, secondo la prospettazione Persona_1
attorea integrerebbe gli estremi della c.d. “autolesione” e, di conseguenza, della responsabilità contrattuale dell'Amministrazione Scolastica da
“contatto sociale qualificato”, con conseguente operatività del relativo regime giuridico ai sensi dell'articolo 1218 c.c.
Da ciò deriva, come condivisibilmente affermato “in parte qua” dal Giudice di prime cure, che in caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'Istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni;
quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
9346/2002, Cass. Civ., n. 5067/2010).
Di talché, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'Istituto scolastico dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (“ex pluribus” Cass. Civ., Sez. III,
n. 3612/2014).
Fatta questa premessa, deve quindi rilevarsi che innanzitutto la domanda attorea risulta infondata secondo la prospettazione dei fatti offerta dalla medesima parte attrice nell'atto di citazione con cui è stato instaurato il giudizio davanti al Giudice di Pace di Salerno (cfr.), atteso che in base ad essa l'evento dannoso (i.e.: rottura del V° metacarpo) occorso all'allora alunno minore sarebbe derivato da una generica Persona_1
“caduta” dello stesso nel lasso di tempo tra la fine dell'ora di italiano e l'inizio di quella successiva di educazione fisica;
di contro, sulla base di quanto dichiarato per iscritto dall'insegnante al Dirigente Controparte_5
Scolastico in merito a tale episodio nell'immediatezza dei fatti (cfr. all. 3 della produzione di primo grado di parte appellante), nonché riferito dalla stessa insegnante in qualità di testimone escusso nel Controparte_5
processo di primo grado (cfr. verbale di udienza), l'infortunio a ER
si è verificato a causa del fatto che quest'ultimo aveva urtato
[...]
autonomamente la mano destra contro il muro adiacente al suo banco.
Ciò posto, occore valutare se in relazione a tale dinamica del sinistro, che è
l'unica emersa in base sia alla documentazione di cui sopra (cfr. all. 3 della produzione di primo grado di parte appellante), sia a quanto dichiarato dalla testimone sig.ra escussa - a conoscenza dei fatti di causa in CP_5
quanto riferitigli dal minore stesso – l'infortunio subito da Persona_1
quest'ultimo durante l'orario scolastico sia causalmente riconducibile oppure no ad un'omessa vigilanza o controllo da parte dell'Istituto
Scolastico e, dunque, dell'Amministrazione Scolastica.
A tale risposta, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, occorre dadeve darsi risposta negativa: invero, non si comprende in che modo la condotta asseritamente inerte ed omissiva del personale docente e
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza dell'Istituto Scolastico abbiano causalmente portato alla rottura del V° metacarpo accaduta a . Persona_1
Invero, l'infortunio accaduto all'alunno appare riconducibile Persona_1
al “caso fortuito”, consistente in una condotta incauta ed imprudente del soggetto (auto)danneggiato mdesimo, e non invece imputabile sul piano eziologico né al personale docente, né all'Istituto Scolastico.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “il caso fortuito, può consistere anche nel fatto della vittima (c.d. “fortuito accidentale”); … la condotta della vittima può rappresentare tanto una concausa del danno, quanto causa esclusiva di esso” (Cass. Civ., Sez. III n.
25897/2017). La Suprema Corte ha poi chiarito che non sussiste la responsabilità dell' se la stessa dimostra che i Controparte_6
propri docenti non poterono evitare il fatto, cioè di aver vigilato sugli alunni
“nella misura dovuta e che nonostante l'adempimento di tale dovere il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità abbia impedito loro un tempestivo efficace intervento” (Cass. Civ., Sez. III, n. 1683/1997).
Applicando le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte al caso di specie ne consegue, con ogni evidenza, che è emersa nel corso dell'istruttoria, e segnatamente dalle dichiarazioni rese dalla teste sig.ra nonché dalla documentazione prodotta dalla Compagnia CP_5
Assicuratrice al momento della costituzione in giudizio innanzi al Giudice di
Pace di Salerno (cfr. all. 3), la prova che l'evento dannoso occorso a ER
non avrebbe potuto essere evitato da nessuno.
[...]
Invero, la teste sig.ra (insegnante) ha dichiarato di non essere CP_5
presente al momento in cui il minore si infortunò al V° Persona_1
metacarpo e, tuttavia, che in base a quanto riferitole da quest'ultimo stesso, questi si era fatto male urtando la mano destra contro il muro immediatamente adiacente al suo banco (cfr. verbale del 29/9/2016 del fascicolo di primo grado).
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza Sulla base di quanto riferito dalla testimone sig.ra e di quanto CP_5
appurato dal Giudice di prime cure, dunque, deve ritenersi che il personale scolastico fosse fisicamente presente al momento dell'infortunio (avvenuto prima dell'inizio dell'ora di educazione fisica) e, tuttavia, che in ogni caso il personale docente presente – o, anche laddove dovesse ritenersi che non fosse presente nessuno al momento dei fatti – non avrebbe potuto impedire in alcun modo l'autocausazione del danno da parte dell'allora minore ER
, atteso che, stante l'età dell'appellante , all'epoca dei
[...] Persona_1
fatti quattordicenne – dunque in possesso di uno sviluppo psico-fisico adeguato, non essendo un bambino -, e considerato che fu questi ad avere sbattuto la mano destra contro il muro, non si comprende se, ed eventualmente in che modo, tale autolesione avrebbe potuto essere impedita di chicchessia.
Da tanto consegue che il Giudice di prime cure, pur correttamente qualificata la domanda attorea, avrebbe dovuto ritenere integrata la prova del “caso fortuito” consistente nella condotta, repentina ed imprevedibile, dell'alunno minore , il quale urtava accidentalmente la Persona_1
propria mano contro il muro durante l'orario scolastico e, dunque, l'assenza di qualsiasi omissione di doveri o vigilanza imputabile al convenuto CP_4
e, quindi, rigettare la domanda attorea di condanna al ristoro dei danni anziché accoglierla.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 21/2017 la domanda proposta dai sigg.ri e , nella Controparte_1 CP_2
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore ER
è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata nei confronti del
[...]
e, dunque, va respinta anche la domanda in manleva nei confronti CP_4
della Compagnia Assicuratrice odierna appellante.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza L'accoglimento dell'appello comporta altresì la riforma della sentenza di primo grado in ordine al capo sulle spese di lite, laddove ha condannato il e la Compagnia Assicuratrice appellante al pagamento delle stesse CP_4
in favore dei sigg.ri e , quali Controparte_1 CP_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore . Persona_1
Sicchè, nei rapporti processuali tra e Controparte_1 [...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio CP_2
minore ed il stante l'efficacia espansiva interna Persona_1 CP_4
della riforma ai sensi dell'art. 336, co. 1, c.p.c., atteso che la riforma della sentenza impugnata in ordine alla domanda di accertamento della responsabilità del e di condanna al risarcimento dei danni del CP_4
, incide sui capi dipendenti, quale quello sulle spese di lite, CP_3
ancorchè non oggetto di autonoma impugnazione da parte dell rimasta contumace in appello, va annullata la Controparte_7
sentenza n. 21/2017 del Giudice di Pace di Salerno nella parte in cui ha condannato il a pagare le spese di lite. CP_4
Nei rapporti processuali tra e , Controparte_1 CP_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore ER
e la
[...] Parte_1
stante l'esito dell'appello ed il rigetto della domanda
[...]
attorea nei confronti del e di quella in manleva, essendo derivata la CP_4
chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice odierna appellante da parte del nel processo di primo grado dalle domande degli attori, le CP_4
spese del primo grado di giudizio sono poste a carico d
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e , quali esercenti la responsabilità CP_1 CP_2
genitoriale sul figlio minore e, tenuto conto della natura Persona_1
della controversia, del valore (€ 5.061,07) e della complessità (media) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014 “ratione temporis” applicabile essendo stata la sentenza
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza impugnata pubblicata nel 2017 in complessivi € 671,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 113,00 per la fase di studio;
€ 120,00 per la fase introduttiva;
€ 235,00 per la fase istruttoria;
€ 203,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Inoltre, stante la domanda formulata dalla parte appellante,
[...]
e , quali esercenti la responsabilità CP_1 CP_2
genitoriale sul figlio minore vanno condannati a quanto Persona_1
ricevuto dalla Compagnia Assicuratrice in esecuzione della sentenza n.
21/2017, oltre interessi dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto: nei rapporti processuali tra e , Controparte_1 CP_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore ER
e la
[...] Parte_1
considerato che l'appello è stato accolto, sono poste
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a carico di e in solido tra loro, Controparte_1 CP_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore ER
e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€
[...]
5.061,07) e della complessità (media) delle questioni trattate, della misura eccessiva della nota spese depositata da parte appellante, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. nei rapporti processuali tra e , Controparte_1 CP_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore ER
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza ed il rimasto contumace, stante il principio per cui la ER CP_4
condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (“ex pluribus” Cass. Civ., n. 7361/2023), non si dispone alcunchè sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia del
[...]
; Controparte_3
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 21/2017 del Giudice di Pace di Salerno, rigetta la domanda attorea nei confronti del e la domanda in manleva di quest'ultimo nei CP_4
confronti della Parte_1
[...]
3) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 21/2017 del Giudice di Pace di Salerno, annulla il capo di condanna del al pagamento delle spese di lite in favore di CP_4 [...]
e , quali esercenti la responsabilità CP_1 CP_2
genitoriale sul figlio minore;
Persona_1
4) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 21/2017 del Giudice di Pace di Salerno, condanna e Controparte_1
in solido tra loro, in qualità di esercenti la CP_2
responsabilità genitoriale sul minore , al pagamento, in Persona_1
favore della Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza delle spese di lite del primo grado di giudizio, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 671,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A. e condanna gli appellati alla restituzione in favore della
Parte_1
di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza n. 21/2017
[...]
riformata, oltre interessi dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
5) Condanna e in solido tra Controparte_1 CP_2
loro, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
, al pagamento, in favore della Persona_1 [...]
delle spese di lite Parte_1
del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €
1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
6) Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio tra
[...]
e , in qualità di esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità genitoriale sul minore , ed il Persona_1 CP_4
Così deciso in Salerno il 10/4/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 6625/2017 - Sentenza