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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/02/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2347/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDO ANTONIO Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN e con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, viale Massenzio Masia n 26,
Como;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CASTAGNA Controparte_1 C.F._2
SAMUELA e dell'avv. LOVADINA MONICA ( ) e con elezione di domicilio C.F._3
in VIA OBERDAN 67/B, AROSIO, presso e nello studio dell'avv. CASTAGNA SAMUELA;
in persona del CURATORE SPECIALE AVV. Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._4 CP_3
e con elezione di domicilio in VIA CESARE CANTU' n. 50, COMO, presso e nello studio
[...]
dell'avv. ; Controparte_3
, in personale del CURATORE SPECIALE Controparte_4 CP_2
pagina 1 di 5 AVV. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._5
e con elezione di domicilio in VIA CESARE CANTU' n. 50, COMO presso Controparte_3
e nello studio dell'avv. ; Controparte_3
APPELLATI
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
Le parti all'udienza del 17.12.2024 chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
per e Parte_1 Controparte_1
DICHIARANO ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. di rinunciare reciprocamente agli atti e all'azione del giudizio rg 2347/2023 con reciproca accettazione, e CHIEDONO che I'll.ma Corte
d'Appello adita, dato atto di quanto sopra, voglia dichiarare l'estinzione del processo RG. 2347/2023, a spese compensate;
CHIEDONO altresì, che, con l'ordinanza di estinzione, il Giudice voglia del pari ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della domanda giudiziale trascritta con Nota di trascrizione Reg. gen 12779 – Reg. part. 9261 - Direzione Provinciale di Como – Ufficio provinciale del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare presentazione n. 110 del 6/5/2021
per , in persona del CURATORE SPECIALE AVV. Controparte_2 CP_2
e , in persona del Controparte_3 Controparte_4 CP_2
CURATORE SPECIALE AVV. Controparte_3
D I C H I A R A di accettare, per loro nome e conto, la rinuncia agli atti del presente procedimento come congiuntamente formulata dalle altre parti costituite nella dichiarazione in data 19.09.2024, notificata in data 20.09.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 26.7.2023 proponeva appello sia avverso la sentenza non Parte_1
definitiva n. 753/2021 del 15.7.2021, sia contro la sentenza definitiva n 727/2023 del 20.6.2023 pronunciate dal Tribunale di Como.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma delle sentenze Controparte_1
impugnate.
pagina 2 di 5 Si costituivano anche i minori e Controparte_2 Controparte_4
, in persona del curatore speciale avv.
[...] CP_3
Alla prima udienza del 6.2.2024 il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 4.6.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 4.6.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Nelle note depositate per l'udienza del 4.6.2024 le parti chiedevano concordemente rinvio per trattative, domandando lo spostamento dell'udienza ex art. 352 cpc. La causa era rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 4.6.2024 e il Collegio, con ordinanza del 19.6.2024, rimetteva la causa sul ruolo per richiesta di chiarimenti alle parti.
In data 20.9.2024 e comunicavano di aver raggiunto un accordo Parte_1 Controparte_1 transattivo e chiedevano l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc, con dichiarazione congiunta notificata alle altre parti.
Alla successiva udienza del 24.9.2024 l'avvocato curatore dei minori, chiedeva rinvio per CP_3
ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare per accettare la rinuncia agli atti del giudizio, dando atto di aver ricevuto solo in data 20.9.2024 la notifica della dichiarazione di rinuncia delle altre parti.
Il consigliere istruttore rinviava quindi all'udienza del 17.12.2024 e, medio tempore, l'avv.to in data 10.12.2024, depositava atto di accettazione della rinuncia, giusta autorizzazione del CP_3
G.T. di Como, dott. , dell' 1.10.2024. Persona_1
All'udienza del 17.12.2024 tutte le parti insistevano nelle conclusioni congiunte di dichiarazione di estinzione del giudizio, per avvenuta rinuncia agli atti, accettata dalle controparti ed emissione di ordine di cancellazione della trascrizione.
Con ordinanza collegiale del 22.12.2024 la Corte rilevava che il procuratore di parte appellante non risultava munito del potere di rinuncia agli atti, ma solo di quello di transigere e conciliare la lite, e che non era stata depositata la nota di trascrizione della domanda giudiziale, di cui le parti chiedevano la cancellazione. La causa veniva, pertanto, rimessa sul ruolo onde chiarire tali aspetti e veniva fissata nuova udienza ex art. 352 cpc, avanti al consigliere istruttore, per il 7.1.2025.
In data 4.1.2025 l'appellante depositava nuova procura alle liti con cui al legale veniva espressamente conferito il potere di rinunciare agli atti del giudizio, mentre alla data dell'udienza del 7.1.2025 non risultava ancora prodotto il duplo della nota di trascrizione. L'udienza, pertanto, veniva nuovamente pagina 3 di 5 rinviata all'11.2.2025 e in data 25.1.2025 parte appellata depositava la nota di Controparte_1 trascrizione n. 12779 reg. gen., n. 9261 reg. part. del 6.5.2021, di cui le parti all'ultima udienza dell'11.2.2025, tenutasi avanti al nuovo consigliere istruttore, hanno concordemente chiesto la cancellazione, unitamente alla pronuncia di estinzione del giudizio ex art. 306 cpc.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, rileva la Corte che parte appellante Parte_1
e parte appellata hanno depositato il 23.9.2024 istanza congiunta e reciproca di Controparte_1
estinzione del giudizio ex art. 306 cpc, sottoscritta dai rispettivi legali, con istanza pure congiunta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Detta rinuncia è stata quindi accettata dall'avv.to quale curatore speciale dei minori, in data CP_3
10.12.2024, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare.
Parte appellante ha versato in atti in data 4.1.2025 procura alle liti al proprio difensore con attribuzione espressa del potere di rinunciare agli atti del giudizio e in data 25.1.2025 è stata prodotta anche la nota di trascrizione della domanda.
Posto che, all'udienza dell' 11.2.2025, tutti i procuratori delle parti, muniti dei relativi poteri, hanno congiuntamente insistito per l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc, con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, di cui alla nota versata in atti in data 25.1.2025, ritiene la Corte che, alla luce della regolarità di rinunce ed accettazioni, possa effettivamente pronunciarsi l'estinzione del giudizio ai sensi del citato art. 306 cpc, cui consegue l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2668, primo e secondo comma, c.c., a mente del quale la cancellazione della trascrizione della domanda è ordinata giudizialmente con sentenza quando il processo è estinto per rinuncia.
Le spese sono compensate come espressamente richiesto dalle parti in sede di dichiarazioni ex art. 306 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
e , minorenne, in persona del Controparte_1 Controparte_2
CURATORE SPECIALE avv. e , Controparte_3 Controparte_4
minorenne, in persona del CURATORE SPECIALE avv. avverso la Controparte_3
sentenza non definitiva n. 753/2021 del 15.7.2021 e la sentenza definitiva n 727/2023 del 20.6.2023 pronunciate dal Tribunale di Como, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo ex articolo 306 cpc, a spese compensate;
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari, ora Agenzia del Territorio, Direzione Provinciale di Como, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, presentata il 6.5.2021 al n.
pagina 4 di 5 110, n. 12779 registro generale e n. 9261 registro particolare, con esonero da ogni responsabilità del
Conservatore dei Registri Immobiliari.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Carlo Maddaloni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDO ANTONIO Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN e con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, viale Massenzio Masia n 26,
Como;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CASTAGNA Controparte_1 C.F._2
SAMUELA e dell'avv. LOVADINA MONICA ( ) e con elezione di domicilio C.F._3
in VIA OBERDAN 67/B, AROSIO, presso e nello studio dell'avv. CASTAGNA SAMUELA;
in persona del CURATORE SPECIALE AVV. Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._4 CP_3
e con elezione di domicilio in VIA CESARE CANTU' n. 50, COMO, presso e nello studio
[...]
dell'avv. ; Controparte_3
, in personale del CURATORE SPECIALE Controparte_4 CP_2
pagina 1 di 5 AVV. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._5
e con elezione di domicilio in VIA CESARE CANTU' n. 50, COMO presso Controparte_3
e nello studio dell'avv. ; Controparte_3
APPELLATI
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
Le parti all'udienza del 17.12.2024 chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
per e Parte_1 Controparte_1
DICHIARANO ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. di rinunciare reciprocamente agli atti e all'azione del giudizio rg 2347/2023 con reciproca accettazione, e CHIEDONO che I'll.ma Corte
d'Appello adita, dato atto di quanto sopra, voglia dichiarare l'estinzione del processo RG. 2347/2023, a spese compensate;
CHIEDONO altresì, che, con l'ordinanza di estinzione, il Giudice voglia del pari ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della domanda giudiziale trascritta con Nota di trascrizione Reg. gen 12779 – Reg. part. 9261 - Direzione Provinciale di Como – Ufficio provinciale del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare presentazione n. 110 del 6/5/2021
per , in persona del CURATORE SPECIALE AVV. Controparte_2 CP_2
e , in persona del Controparte_3 Controparte_4 CP_2
CURATORE SPECIALE AVV. Controparte_3
D I C H I A R A di accettare, per loro nome e conto, la rinuncia agli atti del presente procedimento come congiuntamente formulata dalle altre parti costituite nella dichiarazione in data 19.09.2024, notificata in data 20.09.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 26.7.2023 proponeva appello sia avverso la sentenza non Parte_1
definitiva n. 753/2021 del 15.7.2021, sia contro la sentenza definitiva n 727/2023 del 20.6.2023 pronunciate dal Tribunale di Como.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma delle sentenze Controparte_1
impugnate.
pagina 2 di 5 Si costituivano anche i minori e Controparte_2 Controparte_4
, in persona del curatore speciale avv.
[...] CP_3
Alla prima udienza del 6.2.2024 il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 4.6.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 4.6.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Nelle note depositate per l'udienza del 4.6.2024 le parti chiedevano concordemente rinvio per trattative, domandando lo spostamento dell'udienza ex art. 352 cpc. La causa era rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 4.6.2024 e il Collegio, con ordinanza del 19.6.2024, rimetteva la causa sul ruolo per richiesta di chiarimenti alle parti.
In data 20.9.2024 e comunicavano di aver raggiunto un accordo Parte_1 Controparte_1 transattivo e chiedevano l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc, con dichiarazione congiunta notificata alle altre parti.
Alla successiva udienza del 24.9.2024 l'avvocato curatore dei minori, chiedeva rinvio per CP_3
ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare per accettare la rinuncia agli atti del giudizio, dando atto di aver ricevuto solo in data 20.9.2024 la notifica della dichiarazione di rinuncia delle altre parti.
Il consigliere istruttore rinviava quindi all'udienza del 17.12.2024 e, medio tempore, l'avv.to in data 10.12.2024, depositava atto di accettazione della rinuncia, giusta autorizzazione del CP_3
G.T. di Como, dott. , dell' 1.10.2024. Persona_1
All'udienza del 17.12.2024 tutte le parti insistevano nelle conclusioni congiunte di dichiarazione di estinzione del giudizio, per avvenuta rinuncia agli atti, accettata dalle controparti ed emissione di ordine di cancellazione della trascrizione.
Con ordinanza collegiale del 22.12.2024 la Corte rilevava che il procuratore di parte appellante non risultava munito del potere di rinuncia agli atti, ma solo di quello di transigere e conciliare la lite, e che non era stata depositata la nota di trascrizione della domanda giudiziale, di cui le parti chiedevano la cancellazione. La causa veniva, pertanto, rimessa sul ruolo onde chiarire tali aspetti e veniva fissata nuova udienza ex art. 352 cpc, avanti al consigliere istruttore, per il 7.1.2025.
In data 4.1.2025 l'appellante depositava nuova procura alle liti con cui al legale veniva espressamente conferito il potere di rinunciare agli atti del giudizio, mentre alla data dell'udienza del 7.1.2025 non risultava ancora prodotto il duplo della nota di trascrizione. L'udienza, pertanto, veniva nuovamente pagina 3 di 5 rinviata all'11.2.2025 e in data 25.1.2025 parte appellata depositava la nota di Controparte_1 trascrizione n. 12779 reg. gen., n. 9261 reg. part. del 6.5.2021, di cui le parti all'ultima udienza dell'11.2.2025, tenutasi avanti al nuovo consigliere istruttore, hanno concordemente chiesto la cancellazione, unitamente alla pronuncia di estinzione del giudizio ex art. 306 cpc.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, rileva la Corte che parte appellante Parte_1
e parte appellata hanno depositato il 23.9.2024 istanza congiunta e reciproca di Controparte_1
estinzione del giudizio ex art. 306 cpc, sottoscritta dai rispettivi legali, con istanza pure congiunta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Detta rinuncia è stata quindi accettata dall'avv.to quale curatore speciale dei minori, in data CP_3
10.12.2024, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare.
Parte appellante ha versato in atti in data 4.1.2025 procura alle liti al proprio difensore con attribuzione espressa del potere di rinunciare agli atti del giudizio e in data 25.1.2025 è stata prodotta anche la nota di trascrizione della domanda.
Posto che, all'udienza dell' 11.2.2025, tutti i procuratori delle parti, muniti dei relativi poteri, hanno congiuntamente insistito per l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc, con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, di cui alla nota versata in atti in data 25.1.2025, ritiene la Corte che, alla luce della regolarità di rinunce ed accettazioni, possa effettivamente pronunciarsi l'estinzione del giudizio ai sensi del citato art. 306 cpc, cui consegue l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2668, primo e secondo comma, c.c., a mente del quale la cancellazione della trascrizione della domanda è ordinata giudizialmente con sentenza quando il processo è estinto per rinuncia.
Le spese sono compensate come espressamente richiesto dalle parti in sede di dichiarazioni ex art. 306 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
e , minorenne, in persona del Controparte_1 Controparte_2
CURATORE SPECIALE avv. e , Controparte_3 Controparte_4
minorenne, in persona del CURATORE SPECIALE avv. avverso la Controparte_3
sentenza non definitiva n. 753/2021 del 15.7.2021 e la sentenza definitiva n 727/2023 del 20.6.2023 pronunciate dal Tribunale di Como, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo ex articolo 306 cpc, a spese compensate;
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari, ora Agenzia del Territorio, Direzione Provinciale di Como, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, presentata il 6.5.2021 al n.
pagina 4 di 5 110, n. 12779 registro generale e n. 9261 registro particolare, con esonero da ogni responsabilità del
Conservatore dei Registri Immobiliari.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Carlo Maddaloni
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