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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21852/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21852/2024 tra
ER NO
ATTORE/I
e
AD NO
CONVENUTO/I
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 12,35 innanzi al dott. Caterina Spinnler, sono comparsi:
Per ER NO l'avv. CASTELLANO MARCELLA oggi sostituito IN BI . Chiede
l'accoglimento dell'appello e la condanna alla rifusione delle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Per AD NO l'avv. CASTELLANO FABIO LIBERATORE e la parte personalmente. Si riporta alla comparsa e chiede respingersi l'appello con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. Evidenzia che la produzione documentale davanti al giudice di Pace
è tardiva poiché la parte è venuta in possesso del documento in data anteriore alla notificazione dell'atto di citazione
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 6 dott. Caterina Spinnler
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21852/2024 promossa da:
ER NO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANO
MARCELLA ed elettivamente domiciliato in VIA MATRIS DOMINI N. 25 BERGAMO presso il difensore avv. CASTELLANO MARCELLA
ATTORE contro
AD NO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANO FABIO
LIBERATORE ed elettivamente domiciliato in VIA PECORINI 12/A MILANOpresso il difensore avv. CASTELLANO FABIO LIBERATORE
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi
pagina 3 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
AR GE ha proposto appello avverso la sentenza n.312/2024 pubblicata il 16.4.2024 con la quale il Giudice di Pace di Milano, in accoglimento della domanda proposta dall'appellante, ha condannato l'appellato NO AR al pagamento della somma di euro 2447,50, corrispondente alla metà della polizza Postafutura n. 5000311767 emessa in data 7.9.2005 dalla madre in favore dei figli GE ed NO , dedotte le spese funerarie sostenute da AR
NO, maggiorata di interessi e spese del giudizio.
Ha proposto appello GE AR denunciando l'omessa pronuncia sulla domanda, introdotta con le note conclusive, diretta alla condanna dell'appellato al pagamento dell'ulteriore somma di euro 2.060,58, domanda fondata sull'estratto conto della liquidazione della polizza prodotto con le stesse note conclusive dal quale si evince che la polizza è stata liquidata in euro 44.121,16 anziché in euro 40.000, come indicato nella scrittura del 14.7.2021 ( cfr doc. 7 )
Ha resistito l'appellato eccependo l'inammissibilità della domanda e della produzione documentale in quanto effettuata con le note conclusive ed ha chiesto rigettarsi l'appello con vittoria delle spese del giudizio e condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c.
In prima udienza il giudice ha esperito il tentativo di conciliazione e la causa è stata decisa all'udienza del 11.3.2025, a norma dell'art 281 sexies c.p.c., con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione all'esito della discussione orale
L'appello è infondata e va respinto.
L'appellante con l'atto di citazione avanti il giudice di Pace, sulla base della scrittura privata del
14.7.2017 sottoscritta dai fratelli AR, ha chiesto la condanna dell'appellato alla restituzione della somma di euro 2.447,50, pari alla metà del residuo della polizza Postafutura n.
50003111767 emessa in data 7.9.2005, dedotte le spese funerarie sostenute dal fratello AR
NO.
In prima udienza, in assenza di richieste di termini per modificare le domande o per deduzioni istruttorie, il Giudice di Pace ha assegnato termine per il deposito di note conclusive.
pagina 4 di 6 L'appellante con le note conclusive ha introdotto una domanda nuova diretta ad ottenere la condanna dell'appellato alla restituzione della somma di euro 2.060,58 e con la stessa memoria prodotto un documento nuovo che attestava che la polizza Postafutura n. 50003111767, contratta dalla signora IA LI ed avente quali beneficiari i fratelli AR, era stata liquidata nell'importo di euro 44.121,16 ( cfr doc. 7 ).
Il giudice di Pace ha accolto la domanda proposta dall'appellante con l'atto di citazione e non si è pronunciato su quella introdotta con le note conclusive.
La pronuncia, per quanto il giudice non abbia statuito sulla domanda introdotta con le note conclusive, risulta corretta in quanto la domanda diretta ad ottenere il pagamento della somma di euro 20.060, 58 costituisce domanda nuova che, in quanto introdotta solo con le note conclusive, dunque successivamente allo spirare dei termini per modificare le domande, non è ammissibile.
Risulta tardiva anche la produzione dell'estratto conto della polizza, documento sul quale si fonda la domanda introdotta con le note conclusive depositate il 20.10.2023, trattandosi di documento che è stato inviato all'appellante in data 11.1.2023, così da potere essere prodotto con l'atto di citazione notificato il 16.1.2023
Per le ragioni esposte deve respingersi l'appello proposto da AR GE avverso la sentenza n. 312/2024 resa dal Giudice di Pace di Milano il 16.1.2024.
In applicazione del principio della soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere all'appellato le spese del giudizio ( art. 91 c.p.c. ) come liquidate in dispositivo.
La mera soccombenza in giudizio non giustifica la condanna dell'appellate al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'appello proposto da AR GE avverso la sentenza n. 312/2024 pronunciata il
16.1.2024 dal Giudice di Pace di Milano, condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del giudizio che liquida in euro 1.276,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed pagina 5 di 6 allegazione al verbale.
Milano, 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Caterina Spinnler
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21852/2024 tra
ER NO
ATTORE/I
e
AD NO
CONVENUTO/I
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 12,35 innanzi al dott. Caterina Spinnler, sono comparsi:
Per ER NO l'avv. CASTELLANO MARCELLA oggi sostituito IN BI . Chiede
l'accoglimento dell'appello e la condanna alla rifusione delle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Per AD NO l'avv. CASTELLANO FABIO LIBERATORE e la parte personalmente. Si riporta alla comparsa e chiede respingersi l'appello con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. Evidenzia che la produzione documentale davanti al giudice di Pace
è tardiva poiché la parte è venuta in possesso del documento in data anteriore alla notificazione dell'atto di citazione
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 6 dott. Caterina Spinnler
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21852/2024 promossa da:
ER NO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANO
MARCELLA ed elettivamente domiciliato in VIA MATRIS DOMINI N. 25 BERGAMO presso il difensore avv. CASTELLANO MARCELLA
ATTORE contro
AD NO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANO FABIO
LIBERATORE ed elettivamente domiciliato in VIA PECORINI 12/A MILANOpresso il difensore avv. CASTELLANO FABIO LIBERATORE
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi
pagina 3 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
AR GE ha proposto appello avverso la sentenza n.312/2024 pubblicata il 16.4.2024 con la quale il Giudice di Pace di Milano, in accoglimento della domanda proposta dall'appellante, ha condannato l'appellato NO AR al pagamento della somma di euro 2447,50, corrispondente alla metà della polizza Postafutura n. 5000311767 emessa in data 7.9.2005 dalla madre in favore dei figli GE ed NO , dedotte le spese funerarie sostenute da AR
NO, maggiorata di interessi e spese del giudizio.
Ha proposto appello GE AR denunciando l'omessa pronuncia sulla domanda, introdotta con le note conclusive, diretta alla condanna dell'appellato al pagamento dell'ulteriore somma di euro 2.060,58, domanda fondata sull'estratto conto della liquidazione della polizza prodotto con le stesse note conclusive dal quale si evince che la polizza è stata liquidata in euro 44.121,16 anziché in euro 40.000, come indicato nella scrittura del 14.7.2021 ( cfr doc. 7 )
Ha resistito l'appellato eccependo l'inammissibilità della domanda e della produzione documentale in quanto effettuata con le note conclusive ed ha chiesto rigettarsi l'appello con vittoria delle spese del giudizio e condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c.
In prima udienza il giudice ha esperito il tentativo di conciliazione e la causa è stata decisa all'udienza del 11.3.2025, a norma dell'art 281 sexies c.p.c., con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione all'esito della discussione orale
L'appello è infondata e va respinto.
L'appellante con l'atto di citazione avanti il giudice di Pace, sulla base della scrittura privata del
14.7.2017 sottoscritta dai fratelli AR, ha chiesto la condanna dell'appellato alla restituzione della somma di euro 2.447,50, pari alla metà del residuo della polizza Postafutura n.
50003111767 emessa in data 7.9.2005, dedotte le spese funerarie sostenute dal fratello AR
NO.
In prima udienza, in assenza di richieste di termini per modificare le domande o per deduzioni istruttorie, il Giudice di Pace ha assegnato termine per il deposito di note conclusive.
pagina 4 di 6 L'appellante con le note conclusive ha introdotto una domanda nuova diretta ad ottenere la condanna dell'appellato alla restituzione della somma di euro 2.060,58 e con la stessa memoria prodotto un documento nuovo che attestava che la polizza Postafutura n. 50003111767, contratta dalla signora IA LI ed avente quali beneficiari i fratelli AR, era stata liquidata nell'importo di euro 44.121,16 ( cfr doc. 7 ).
Il giudice di Pace ha accolto la domanda proposta dall'appellante con l'atto di citazione e non si è pronunciato su quella introdotta con le note conclusive.
La pronuncia, per quanto il giudice non abbia statuito sulla domanda introdotta con le note conclusive, risulta corretta in quanto la domanda diretta ad ottenere il pagamento della somma di euro 20.060, 58 costituisce domanda nuova che, in quanto introdotta solo con le note conclusive, dunque successivamente allo spirare dei termini per modificare le domande, non è ammissibile.
Risulta tardiva anche la produzione dell'estratto conto della polizza, documento sul quale si fonda la domanda introdotta con le note conclusive depositate il 20.10.2023, trattandosi di documento che è stato inviato all'appellante in data 11.1.2023, così da potere essere prodotto con l'atto di citazione notificato il 16.1.2023
Per le ragioni esposte deve respingersi l'appello proposto da AR GE avverso la sentenza n. 312/2024 resa dal Giudice di Pace di Milano il 16.1.2024.
In applicazione del principio della soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere all'appellato le spese del giudizio ( art. 91 c.p.c. ) come liquidate in dispositivo.
La mera soccombenza in giudizio non giustifica la condanna dell'appellate al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'appello proposto da AR GE avverso la sentenza n. 312/2024 pronunciata il
16.1.2024 dal Giudice di Pace di Milano, condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del giudizio che liquida in euro 1.276,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed pagina 5 di 6 allegazione al verbale.
Milano, 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Caterina Spinnler
pagina 6 di 6