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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/10/2025, n. 9363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9363 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, in persona del Giudice Unico dr.ssa
NA AR DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 12136/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni a cose e lesioni personali, riservata in decisione, in seguito ad udienza a trattazione scritta, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 30.05.2025, promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LO CI (C.F. , in virtù di procura rilasciata su C.F._2
foglio separato, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, al Viale Gramsci n. 19, e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Attore
E
(C.F. - P. Iva in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Mandrè
(C.F. ), giusta procura alle liti in calce alla comparsa C.F._3 di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Roma, alla Via Antonio Dionisi n. 73, e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_2
1 Convenuta
Nonchè
(C.F. ), rapp.to e difeso Controparte_2 C.F._4
dall'Avv. NA La Cava (C.F. , giusta procura in C.F._5 calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, alla Via Nuova Poggioreale
n. 162, e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_3
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni a cose e lesioni personali.
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in Parte_1
giudizio nei confronti di , in qualità di proprietario Controparte_2 dell'autoveicolo Fiat tg. BP 196XJ, nonché nei confronti della in persona del l.r.p.t., in qualità Controparte_3
d'impresa assicuratrice del detto veicolo Fiat NT tg. BP 196XJ, per ivi sentirli condannare, previo accertamento della responsabilità del nella produzione del sinistro per cui è causa, in Controparte_2 solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro
2 verificatosi in Napoli, al Viale Dohrn, in data 21 febbraio 2018, alle ore
09:30 circa.
2) A sostegno delle proprie ragioni, l'attore deduceva: Parte_1
- che il giorno 21 febbraio 2018, alle ore 09.30 circa, in Napoli, al
Viale Dohr, si verificava un incidente stradale tra il motociclo
Yamaha targato EK 04662 di proprietà dell'attore e dal medesimo condotto ed il veicolo Fiat targato BP 196XJ, di proprietà di ed assicurato con la;
Controparte_2 Controparte_1
- che il conducente della Fiat, proveniente dal senso di marcia opposto, rispetto a quello tenuto dal motociclo Yamaha, in fase di rientro da un sorpasso, impattava contro il predetto motociclo in regolare transito e ne provocava la caduta al suolo in uno al suo conducente;
- che, in particolare, il conducente del motociclo Yamaha, nel tentativo di evitare l'urto con la Fiat, effettuava una frenata di emergenza, in conseguenza della quale, anche a causa del fondo stradale bagnato, perdeva il controllo del mezzo ed entrava in collisione con il predetto veicolo;
- che, al momento del sinistro, l'attore procedeva regolarmente ed in ossequio al Cds;
- che, in conseguenza, il motociclo Yamaha riportava i danneggiamenti che si evincono dalle fotografie e dalla consulenza tecnica redatta dal consulente tecnico , cui ci si Persona_1 rivolgeva al fine di accertare l'entità dei danni subiti, offerte in comunicazione;
- che, inoltre, in conseguenza della rovinosa caduta, l'attore riportava gravi lesioni personali, consistenti in “frattura scomposta al terzo
3 distale della diafisi femorale destra, traumatismo dell'arteria mesenterica inferiore, politrauma con sanguinamento da mesosigma”, per le quali veniva soccorso ed immediatamente trasportato, a mezzo del servizio “118”, presso l'Ospedale “Antonio
Cardarelli”, ove i sanitari ne disponevano il ricovero in reparto di degenza area chirurgica;
- che, a causa delle lesioni riportate nell'incidente, è stato a lungo degente ed inabile ed è poi guarito con il residuarsi di postumi invalidanti permanenti.
Pertanto, parte attrice chiedeva il risarcimento di tutti i danni patiti, con vittoria di spese e competenze di lite.
3) Si costituiva in giudizio, in data 05.07.2019, a mezzo comparsa di costituzione e risposta dell'Avv. NA La Cava, il convenuto CP_2
, il quale contestava, in ogni sua parte, la domanda attorea,
[...] deducendone la improponibilità, la inammissibilità, la improcedibilità
e la infondatezza sia in fatto che in diritto.
In particolare, la difesa del convenuto eccepiva, in via preliminare, CP_2
l'improponibilità della domanda per il mancato rispetto del dettato degli artt.
145 e 148 del decreto legislativo 209/2005, poiché nei documenti esibiti da parte attrice tale modulo è incompleto e non debitamente completato in tutte le sue parti. Altresì, in via preliminare, la difesa del convenuto CP_2 eccepiva la nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 – IV comma c.p.c., per non aver l'attore compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda.
Nel merito, contestava la fondatezza dell'azione proposta, Controparte_2
in quanto i fatti esposti in atto di citazione non corrispondono alla realtà, in quanto la responsabilità nella causazione del sinistro de quo è da ascriversi
4 esclusivamente al conducente del motociclo Yamaha Tg. EK 04662.
4) Incardinata la lite, con R.G. n. 12136/2019, espletata la prova testimoniale con l'escussione di due testi di parte attrice ed un teste di parte convenuta nell'interesse di , veniva disposta Controparte_2
una consulenza tecnica cinematica ad opera del Ctu perito assicurativo dott. nonché una consulenza medico-legale sulla Persona_2
persona dell'istante ad opera del Ctu Dott.ssa Parte_1 Per_3
.
[...]
5) In data, 17/04/2023 si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
la quale impugnava e contestava la domanda attorea, alla CP_1
luce del rapporto di sinistro stradale n. 128759/2018 redatto dalla
Polizia Municipale di Napoli intervenuta sulla strada teatro del sinistro de quo, che accertava la responsabilità nella causazione del sinistro de quo a carico del . Parte_1
All'udienza del 14.05.2025, subentrato un nuovo GI, la causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta, veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza 30 maggio 2025.
6) Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, improcedibilità e improponibilità della domanda avversaria sollevata dalla compagnia assicurativa odierna convenuta nonché dalla difesa dell'altro convenuto . Controparte_2
La domanda dell'istante è proponibile e procedibile: in atti Parte_1 vi è la prova documentale dell'avvio dell'azione legale entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di invio alla Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., della richiesta di risarcimento danni
[...]
a mezzo lettera posta elettronica certificata (cfr. lettere di costituzione in mora
5 in atti).
Difatti, nelle richiamate lettere di costituzione in mora sono stati indicati tutti i dati richiesti dalla normativa vigente relativi all'età, alla data di nascita, al codice fiscale, all'attività lavorativa, al reddito annuo, al certificato di avvenuta guarigione con postumi da valutare in sede medico-legale, nonché alla dichiarazione di non avere diritto ad alcuna prestazione da parte di alcuna assicurazione sociale.
Inoltre, , per il tramite del suo procuratore, provvedeva a Parte_1
depositate invito alla negoziazione assistita alla Controparte_1 nonché al come da normativa vigente. Controparte_2
7) Ancora, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto avversario per omissione/incertezza/indeterminabilità del petitum e della causa petendi, sollevata da parte convenuta, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuare il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'odierna compagnia assicurativa può essere concretamente ipotizzata, dovendo a ciò aggiungersi che, pur avendo eccepito detta nullità, la nonché l'altro Controparte_1
convenuto , da subito, hanno provveduto alla propria Controparte_2 difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi ed il petitum.
Va rimarcato che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata, seguendo la formulazione dell'art. 163, n. 4) c.p.c. applicabile ratione temporis, nella sola ipotesi in cui sia stata del tutto omessa l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
L'indicazione potrà essere anche non precisa o circostanziata e, altresì, potrà farsi riferimento anche a più fatti materiali, spettando poi al giudice valutare
6 quali fra essi assumano concreta rilevanza giuridica, in relazione all'individuazione della fattispecie normativa astratta in cui detti fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto invocato dalla parte (cfr. Cass. civ., ord. n. 10049 del 29.03.2022).
Ai fini della valutazione della nullità della domanda, quindi, occorre solo verificare se detti fatti siano stati sufficientemente enunciati e se, quindi, la parte convenuta e/o resistente sia stata posta in condizione di spiegare compiute difese.
Nel caso in esame, l'atto di citazione introduttivo del giudizio de quo conteneva precisa indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato l'episodio dannoso, della dinamica dell'incidente, delle ragioni fattuali per le quali si riteneva sussistente la responsabilità, nella produzione del sinistro per cui è causa, del conducente della Fiat NT di proprietà del e della tipologia di danni e lesioni subiti in conseguenza Controparte_2 dell'incidente e di cui si richiedeva il risarcimento.
Sulla scorta di tali indicazioni fattuali, quindi, parte convenuta è stata posta in condizione di articolare complete ed esaustive difese, senza che alcuna nullità dell'atto introduttivo del giudizio sia configurabile.
8) Occorre, a questo punto, verificare se la domanda risarcitoria dell'istante sia meritevole o meno di accoglimento. Parte_1
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Il Tribunale ritiene non provate - sulla base delle deposizioni testimoniali assunte e dei documenti agli atti - le circostanze del sinistro così come prospettate nell'atto di citazione.
Invero, il Tribunale, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dei testi escussi, i
7 quali non hanno superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese, anche alla luce delle contraddizioni della dinamica riferita con quanto ricavabile dalla documentazione in atti, ossia il rapporto n. 128759 del 21/02/2018 redatto dalla Polizia Municipale di Napoli, intervenuta nelle immediatezze del sinistro sulla strada teatro dello stesso.
Il primo teste attoreo escusso all'udienza del 23/02/2021, Testimone_1
ha affermato che, al momento del fatto, si trovava sul posto così dichiarando:
“Mi trovavo a bordo del mio scooter e mi stavo dirigendo con il ad Pt_1
una riunione di lavoro. Giunti in Viale Dhorn, direzione via Vittoria io mi trovavo alle spalle dello scooter del . Mi sono avvicinato per prestare Pt_1
soccorsi ed il aveva perso conoscenza. Ho aspettato che arrivasse Pt_1
l'autoambulanza che lo trasporto al Cardarelli e ho avvertito la moglie dell'accaduto. Sopraggiunse anche la Polizia Municipale che stilò apposito verbale, dopo avere eseguito i rilievi del caso. Preciso che l'impatto avvenne nella corsia opposta in quanto la NT, dopo aver avvistato lo scooter rientrò nella propria corsia, ma il conducente dello scooter a seguito della frenata scivolò nella corsia opposta”.
Alla medesima udienza del 23.02.2021, l'attore rendeva l'interrogatorio formale dell'attore , ribadendo la ricostruzione dei fatti Parte_1 contenuta in citazione.
All'udienza del 21/03/2023 veniva escusso anche il secondo teste indotto dall'attore, , il quale così dichiarava di essere stato spettatore Testimone_2
occasionale dei fatti, mentre si trovava a bordo del suo scooter in Viale Dohrn;
di aver visto una Fiat NT che proveniva dall'opposto senso di marcia e che viaggiava invadendo l'altra corsia di marcia, camminando quasi contromano.
Il teste, in particolare, ha riferito che “Davanti a me c'erano altri due scooter, il secondo davanti a me è stato investito dalla NT, il cui conducente,
8 accorgendosi del motorino, aveva tentato di rientrare nella propria corsia di marcia senza riuscirvi, preciso di aver visto la Fiat NT invadere l'altra corsia di marcia ed investire lo scooter a cui ho fatto riferimento prima. Era bagnato a terra ed escludo, in base alla mia esperienza, che lo scooter abbia avuto la possibilità di evitare l'incidente attesa la repentinità della condotta di guida dell'auto, ribadisco di aver visto la macchina invadere l'altra corsia ed investire il motorino. ll motociclista è rimasto a terra privo di sensi ma non so dire se sono arrivati i soccorsi perché io mi sono allontanato, poiché sul posto era presente una persona che conosco di cui non ricordo il nome… il motorino investito dalla NT si trovava nella sua corsia di marcia e non era in fase di sorpasso. Ricordo che la strada era bagnata, il motorino camminava sul lato sinistro all'interno della sua carreggiata. Non ricordo se il motorino si affiancasse ad un veicolo marciante nella stessa direzione, io mi sono intrattenuto sul posto all'incirca 5 minuti e se non ricordo male in quel momento stava piovigginando”.
All'udienza del 19.10.2021 veniva escusso il teste indotto dal convenuto
, il quale così dichiarava: “sono a Controparte_2 Controparte_4
conoscenza dei fatti di causa in quanto ho assistito al sinistro in questione…..
Innanzi a me vi era una NT di colore grigio metallizzato. Il traffico scorreva lento, in entrambi i sensi di circolazione. All'improvviso ho visto, proveniente dall'opposto senso di circolazione, uno scooter che viaggiava al di fuori della propria carreggiata nel tentativo di evitare il traffico. Pioveva molto, e questo scooter, Yamaha, di colore chiaro all'improvviso scivolava andando ad impattare conto la Fiat NT che si trovava innanzi me. L'urto avvenne con la parte anteriore sinistro del veicolo. Scesi dalla macchina e constatai che il conducente dello scooter indossava il casco. Gli occupanti della Fiat erano persone abbastanza anziane ed erano in stato di shock.
9 Intervenne anche la Polizia Municipale e riconosco nelle foto che mi esibite
(prodotte da parte convenuta) la posizione della macchina al momento del sinistro. Quando i vigili urbani sono arrivati i veicoli non erano stati spostati.
Lasciai le mie generalità ad un parente degli occupanti della Fiat che sopraggiunse sui luoghi. Non ho rilasciato dichiarazioni alla Polizia
Municipale. Dopo andai via, dovendo andare al lavoro. Non conoscevo prima dei fatti i soggetti coinvolti nel sinistro”.
Dall'analisi delle deposizioni testimoniali, emerge che i testi hanno reso dichiarazioni discordanti e contraddittorie circa la corsia ove si è verificato il sinistro. Invero il teste così riferiva: “ho visto una NT Testimone_1
grigia dall'opposto senso di circolazione, che invadeva la corsia percorsa dal . Questi frenò, ma non riuscì ad evitare l'impatto che fu abbastanza Pt_1 violento. L'impatto avvenne sulla corsia diversa da quella del;
preciso Pt_1
che l'impatto avvenne nella corsia opposta in quanto la NT, dopo aver avvistato lo scooter rientrò nella propria corsia” mentre, il secondo teste
, così riferiva: “ho visto una Fiat NT che proveniva Tes_3 Testimone_2 dall'opposto senso di marcia e che viaggiava invadendo l'altra corsia di marcia. Camminava quasi contromano. Davanti a me c'erano altri due scooter, il secondo davanti a me è stato investito dalla NT, il cui conducente, accorgendosi del motorino, aveva tentato di rientrare nella propria corsia di marcia senza riuscirvi, preciso di aver visto la Fiat NT invadere l'altra corsia di marcia ed investire lo scooter a cui ho fatto riferimento prima”.
Non si comprende, dunque, se l'impatto tra il veicolo NT ed il motorino
Yamaha dell'attore sia avvenuto nella corsia occupata dal suddetto motociclo
Yamaha o in quella opposta occupata dal veicolo Fiat NT.
Tali deposizioni testimoniali sono discordanti con quanto dichiarato dallo
10 stesso attore in sede di interrogatorio formale, il quale così riferiva: “io mi trovavo nella mia corsia, sul filo della linea di mezzeria ed è stata la macchina ad invadere la mia corsia, non il contrario”.
Quanto, invece, alla deposizione testimoniale del teste Controparte_4
indotto nell'interesse di parte convenuta , la stessa Controparte_2 deposizione testimoniale, precisa e priva di contraddizioni, conferma, sostanzialmente, quanto riferito dal , nell'immediatezza Controparte_2 dell'evento, agli agenti della Polizia Municipale di Napoli intenti a redigere il rapporto in atti. Invero, a pagina 5 del rapporto si rinviene la dichiarazione spontanea resa dal , il quale così riferiva: “procedevo in Controparte_2
viale Dohrn direzione Fuorigrotta, quando, poco prima del circolo del tennis, un motociclo che circolava contromano nella mia corsia mi piombava addosso impattando nella parte anteriore sinistra e centrale della mia auto…”.
A parte le deposizioni testimoniali lacunose e contraddittorie dei due testi escussi nell'interesse dell'odierno attore, altra dalla lettura del rapporto di sinistro stradale n. 128759/2018 redatto dalla Polizia Municipale di Napoli intervenuta nelle immediatezze del sinistro sulla strada teatro dello stesso, in merito alla dinamica del sinistro ed alla responsabilità nella causazione dello stesso, si ricava che: “gli giunti sul posto, riscontrarono la presenza Per_4
di numero 2 veicoli. Il veicolo “A” (motociclo Yamaha del ) - Parte_1 percorreva viale Dohrn con direzione Via Partenope, mentre il veicolo “B”
(Fiat NT del Tartaglia percorreva Viale Dohrn con direzione CP_2
Fuorigrotta. All'altezza del civico 9 di suddetta via impattavano frontalmente, il veicolo “A” si trovava rivolto su lato destro nella corsia opposta di marcia, mentre il veicolo “B” si trovava nella sua corsia di marcia” (pag. 13 rapporto
Polizia Municipale). I verbalizzanti, compiuti gli opportuni rilievi tecnici e
11 dato atto che i due veicoli erano rimasti nella posizione di quieta assunta dopo l'urto, redigevano il grafico costituente parte integrante del loro rapporto, in cui identificavano il punto d'urto tra i due veicoli nettamente all'interno della corsia di marcia di spettanza del (pag. 7 rapporto Polizia Controparte_2
Municipale).
Dirimenti, infine, sono al riguardo anche le risultanze della CTU tecnico- cinematica espletata, le quali pervengono a conclusioni inequivocabili in punto di esclusiva responsabilità dell'odierno attore nell'occorso incidente.
Secondo il CTU nominato, Dott. : “dall'accertamento e dalla Persona_5 descrizione effettiva della dinamica del sinistro per cui è causa, tenuto conto di quanto assunto dalle Parti e dalla Loro prodotta documentazione (ivi compresa quella fotografica), è parere dello scrivente ausiliario che il richiamato sinistro possa essere coerentemente suffragato dal ricostruito nesso causale, ovvero “marchiato” dall'indiscutibile incidenza dell'individuato punto di collisione rispetto alla costatata segnaletica orizzontale, con molta probabilità materializzatosi nella corsia di marcia del veicolo FIAT. A riprova di tali determinazioni risultano significative anche le rilevate e menzionate posizioni statiche post-sinistro dei veicoli protagonisti, che risultano dai rilievi grafici allegato al rapporto di incidente stradale versato in atti (pag. 32 dell'elaborato peritale).
In particolare, il Ctu a pagina 26 e 27 dell'elaborato peritale in atti così statuisce: “la repentina variazione della quantità di moto posseduta dal nell'istante dell'urto centrato, ha Persona_6 inconfutabilmente specificato oltre all'appurata gravità dei suoi descritti danni, anche la connessa e richiamata caduta al suolo del suo Conducente, nonché la significativa posizione sul manto stradale dello stesso
, trovato, ripetesi, poggiato sul suo lato destro nella corsia Persona_6
12 di marcia del In altri termini, nell'istante dell'urto, la Parte_2
repentina variazione di velocità subita del (con Persona_6 direttrice centrata rispetto al baricentro del ) ha indotto un Parte_2
istantaneo moto rotatorio antiorario capace di scaraventare al suolo il Suo conducente (sul lato destro rispetto al suo verso di avanzamento) per effetto dell'originata forza centrifuga e, nel contempo, di trascinare velocemente il suo retrotreno nella richiamata traiettoria circolare con possibile collisione indiretta tra il bauletto e la parte centrale inferiore (tra le due porte) del
”. Parte_2
Lo stesso Ctu, convocato a chiarimenti all'udienza del 15/03/2024, si riportava alla propria relazione, confermandone il contenuto e precisava che la versione di parte attrice, anche alla luce delle prove orali esaminate, è certamente possibile, ma improbabile dal punto di vista tecnico.
Nel caso di specie, dunque, stante l'inattendibilità del narrato dei testimoni escussi nell'interesse dell'attore e della diversa dinamica riferita da parte convenuta e riscontrata non solo dal teste escusso ma anche dal rapporto di
Polizia Municipale e dalle risultanze della Ctu tecnico-cinematica, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice.
Irrilevante risulta l'avvenuto espletamento di una Ctu medico-legale sulla persona dell'istante, che si è limitata ad esaminare i certificati medici prodotti, ma nulla ha potuto ricostruire circa l'effettiva dinamica dell'evento che ha causato le lesioni refertate.
La domanda attorea va, pertanto, rigettata.
9) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento (il valore della presente controversia è
13 indeterminabile – complessità bassa) liquidando le stesse secondo i valori medi per tutte le fasi e con i valori minimi per la fase decisionale, tenuto conto della non rilevante complessità delle questioni esaminate.
10) Va posto a carico dell'attore, parte soccombente, anche il pagamento dei compensi delle 2 CTU tecnico e medico-legale, così come liquidati in istruttoria.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella causa tra , nonché Parte_1 Controparte_1
, così definitivamente provvede: Controparte_2
1- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2- Condanna l'attore al pagamento delle spese del Parte_1
presente giudizio, a favore della in persona Controparte_1
del l.r.p.t., che si liquidano in €. 6.164,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- Condanna l'attore al pagamento delle spese del Parte_1
presente giudizio, a favore del convenuto , che si Controparte_2
liquidano in €. 6.164,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da attribuirsi all'Avv. NA La Cava dichiaratisi antistatario;
4- Pone definitivamente le spese di CTU tecnica e di CTU medico-legale, espletate nel presente giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico di parte attrice soccombente.
Napoli, così deciso il 18/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa NA AR IA
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, in persona del Giudice Unico dr.ssa
NA AR DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 12136/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni a cose e lesioni personali, riservata in decisione, in seguito ad udienza a trattazione scritta, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 30.05.2025, promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LO CI (C.F. , in virtù di procura rilasciata su C.F._2
foglio separato, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, al Viale Gramsci n. 19, e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Attore
E
(C.F. - P. Iva in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Mandrè
(C.F. ), giusta procura alle liti in calce alla comparsa C.F._3 di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Roma, alla Via Antonio Dionisi n. 73, e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_2
1 Convenuta
Nonchè
(C.F. ), rapp.to e difeso Controparte_2 C.F._4
dall'Avv. NA La Cava (C.F. , giusta procura in C.F._5 calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, alla Via Nuova Poggioreale
n. 162, e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_3
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni a cose e lesioni personali.
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in Parte_1
giudizio nei confronti di , in qualità di proprietario Controparte_2 dell'autoveicolo Fiat tg. BP 196XJ, nonché nei confronti della in persona del l.r.p.t., in qualità Controparte_3
d'impresa assicuratrice del detto veicolo Fiat NT tg. BP 196XJ, per ivi sentirli condannare, previo accertamento della responsabilità del nella produzione del sinistro per cui è causa, in Controparte_2 solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro
2 verificatosi in Napoli, al Viale Dohrn, in data 21 febbraio 2018, alle ore
09:30 circa.
2) A sostegno delle proprie ragioni, l'attore deduceva: Parte_1
- che il giorno 21 febbraio 2018, alle ore 09.30 circa, in Napoli, al
Viale Dohr, si verificava un incidente stradale tra il motociclo
Yamaha targato EK 04662 di proprietà dell'attore e dal medesimo condotto ed il veicolo Fiat targato BP 196XJ, di proprietà di ed assicurato con la;
Controparte_2 Controparte_1
- che il conducente della Fiat, proveniente dal senso di marcia opposto, rispetto a quello tenuto dal motociclo Yamaha, in fase di rientro da un sorpasso, impattava contro il predetto motociclo in regolare transito e ne provocava la caduta al suolo in uno al suo conducente;
- che, in particolare, il conducente del motociclo Yamaha, nel tentativo di evitare l'urto con la Fiat, effettuava una frenata di emergenza, in conseguenza della quale, anche a causa del fondo stradale bagnato, perdeva il controllo del mezzo ed entrava in collisione con il predetto veicolo;
- che, al momento del sinistro, l'attore procedeva regolarmente ed in ossequio al Cds;
- che, in conseguenza, il motociclo Yamaha riportava i danneggiamenti che si evincono dalle fotografie e dalla consulenza tecnica redatta dal consulente tecnico , cui ci si Persona_1 rivolgeva al fine di accertare l'entità dei danni subiti, offerte in comunicazione;
- che, inoltre, in conseguenza della rovinosa caduta, l'attore riportava gravi lesioni personali, consistenti in “frattura scomposta al terzo
3 distale della diafisi femorale destra, traumatismo dell'arteria mesenterica inferiore, politrauma con sanguinamento da mesosigma”, per le quali veniva soccorso ed immediatamente trasportato, a mezzo del servizio “118”, presso l'Ospedale “Antonio
Cardarelli”, ove i sanitari ne disponevano il ricovero in reparto di degenza area chirurgica;
- che, a causa delle lesioni riportate nell'incidente, è stato a lungo degente ed inabile ed è poi guarito con il residuarsi di postumi invalidanti permanenti.
Pertanto, parte attrice chiedeva il risarcimento di tutti i danni patiti, con vittoria di spese e competenze di lite.
3) Si costituiva in giudizio, in data 05.07.2019, a mezzo comparsa di costituzione e risposta dell'Avv. NA La Cava, il convenuto CP_2
, il quale contestava, in ogni sua parte, la domanda attorea,
[...] deducendone la improponibilità, la inammissibilità, la improcedibilità
e la infondatezza sia in fatto che in diritto.
In particolare, la difesa del convenuto eccepiva, in via preliminare, CP_2
l'improponibilità della domanda per il mancato rispetto del dettato degli artt.
145 e 148 del decreto legislativo 209/2005, poiché nei documenti esibiti da parte attrice tale modulo è incompleto e non debitamente completato in tutte le sue parti. Altresì, in via preliminare, la difesa del convenuto CP_2 eccepiva la nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 – IV comma c.p.c., per non aver l'attore compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda.
Nel merito, contestava la fondatezza dell'azione proposta, Controparte_2
in quanto i fatti esposti in atto di citazione non corrispondono alla realtà, in quanto la responsabilità nella causazione del sinistro de quo è da ascriversi
4 esclusivamente al conducente del motociclo Yamaha Tg. EK 04662.
4) Incardinata la lite, con R.G. n. 12136/2019, espletata la prova testimoniale con l'escussione di due testi di parte attrice ed un teste di parte convenuta nell'interesse di , veniva disposta Controparte_2
una consulenza tecnica cinematica ad opera del Ctu perito assicurativo dott. nonché una consulenza medico-legale sulla Persona_2
persona dell'istante ad opera del Ctu Dott.ssa Parte_1 Per_3
.
[...]
5) In data, 17/04/2023 si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
la quale impugnava e contestava la domanda attorea, alla CP_1
luce del rapporto di sinistro stradale n. 128759/2018 redatto dalla
Polizia Municipale di Napoli intervenuta sulla strada teatro del sinistro de quo, che accertava la responsabilità nella causazione del sinistro de quo a carico del . Parte_1
All'udienza del 14.05.2025, subentrato un nuovo GI, la causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta, veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza 30 maggio 2025.
6) Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, improcedibilità e improponibilità della domanda avversaria sollevata dalla compagnia assicurativa odierna convenuta nonché dalla difesa dell'altro convenuto . Controparte_2
La domanda dell'istante è proponibile e procedibile: in atti Parte_1 vi è la prova documentale dell'avvio dell'azione legale entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di invio alla Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., della richiesta di risarcimento danni
[...]
a mezzo lettera posta elettronica certificata (cfr. lettere di costituzione in mora
5 in atti).
Difatti, nelle richiamate lettere di costituzione in mora sono stati indicati tutti i dati richiesti dalla normativa vigente relativi all'età, alla data di nascita, al codice fiscale, all'attività lavorativa, al reddito annuo, al certificato di avvenuta guarigione con postumi da valutare in sede medico-legale, nonché alla dichiarazione di non avere diritto ad alcuna prestazione da parte di alcuna assicurazione sociale.
Inoltre, , per il tramite del suo procuratore, provvedeva a Parte_1
depositate invito alla negoziazione assistita alla Controparte_1 nonché al come da normativa vigente. Controparte_2
7) Ancora, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto avversario per omissione/incertezza/indeterminabilità del petitum e della causa petendi, sollevata da parte convenuta, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuare il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'odierna compagnia assicurativa può essere concretamente ipotizzata, dovendo a ciò aggiungersi che, pur avendo eccepito detta nullità, la nonché l'altro Controparte_1
convenuto , da subito, hanno provveduto alla propria Controparte_2 difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi ed il petitum.
Va rimarcato che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata, seguendo la formulazione dell'art. 163, n. 4) c.p.c. applicabile ratione temporis, nella sola ipotesi in cui sia stata del tutto omessa l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
L'indicazione potrà essere anche non precisa o circostanziata e, altresì, potrà farsi riferimento anche a più fatti materiali, spettando poi al giudice valutare
6 quali fra essi assumano concreta rilevanza giuridica, in relazione all'individuazione della fattispecie normativa astratta in cui detti fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto invocato dalla parte (cfr. Cass. civ., ord. n. 10049 del 29.03.2022).
Ai fini della valutazione della nullità della domanda, quindi, occorre solo verificare se detti fatti siano stati sufficientemente enunciati e se, quindi, la parte convenuta e/o resistente sia stata posta in condizione di spiegare compiute difese.
Nel caso in esame, l'atto di citazione introduttivo del giudizio de quo conteneva precisa indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato l'episodio dannoso, della dinamica dell'incidente, delle ragioni fattuali per le quali si riteneva sussistente la responsabilità, nella produzione del sinistro per cui è causa, del conducente della Fiat NT di proprietà del e della tipologia di danni e lesioni subiti in conseguenza Controparte_2 dell'incidente e di cui si richiedeva il risarcimento.
Sulla scorta di tali indicazioni fattuali, quindi, parte convenuta è stata posta in condizione di articolare complete ed esaustive difese, senza che alcuna nullità dell'atto introduttivo del giudizio sia configurabile.
8) Occorre, a questo punto, verificare se la domanda risarcitoria dell'istante sia meritevole o meno di accoglimento. Parte_1
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Il Tribunale ritiene non provate - sulla base delle deposizioni testimoniali assunte e dei documenti agli atti - le circostanze del sinistro così come prospettate nell'atto di citazione.
Invero, il Tribunale, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dei testi escussi, i
7 quali non hanno superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese, anche alla luce delle contraddizioni della dinamica riferita con quanto ricavabile dalla documentazione in atti, ossia il rapporto n. 128759 del 21/02/2018 redatto dalla Polizia Municipale di Napoli, intervenuta nelle immediatezze del sinistro sulla strada teatro dello stesso.
Il primo teste attoreo escusso all'udienza del 23/02/2021, Testimone_1
ha affermato che, al momento del fatto, si trovava sul posto così dichiarando:
“Mi trovavo a bordo del mio scooter e mi stavo dirigendo con il ad Pt_1
una riunione di lavoro. Giunti in Viale Dhorn, direzione via Vittoria io mi trovavo alle spalle dello scooter del . Mi sono avvicinato per prestare Pt_1
soccorsi ed il aveva perso conoscenza. Ho aspettato che arrivasse Pt_1
l'autoambulanza che lo trasporto al Cardarelli e ho avvertito la moglie dell'accaduto. Sopraggiunse anche la Polizia Municipale che stilò apposito verbale, dopo avere eseguito i rilievi del caso. Preciso che l'impatto avvenne nella corsia opposta in quanto la NT, dopo aver avvistato lo scooter rientrò nella propria corsia, ma il conducente dello scooter a seguito della frenata scivolò nella corsia opposta”.
Alla medesima udienza del 23.02.2021, l'attore rendeva l'interrogatorio formale dell'attore , ribadendo la ricostruzione dei fatti Parte_1 contenuta in citazione.
All'udienza del 21/03/2023 veniva escusso anche il secondo teste indotto dall'attore, , il quale così dichiarava di essere stato spettatore Testimone_2
occasionale dei fatti, mentre si trovava a bordo del suo scooter in Viale Dohrn;
di aver visto una Fiat NT che proveniva dall'opposto senso di marcia e che viaggiava invadendo l'altra corsia di marcia, camminando quasi contromano.
Il teste, in particolare, ha riferito che “Davanti a me c'erano altri due scooter, il secondo davanti a me è stato investito dalla NT, il cui conducente,
8 accorgendosi del motorino, aveva tentato di rientrare nella propria corsia di marcia senza riuscirvi, preciso di aver visto la Fiat NT invadere l'altra corsia di marcia ed investire lo scooter a cui ho fatto riferimento prima. Era bagnato a terra ed escludo, in base alla mia esperienza, che lo scooter abbia avuto la possibilità di evitare l'incidente attesa la repentinità della condotta di guida dell'auto, ribadisco di aver visto la macchina invadere l'altra corsia ed investire il motorino. ll motociclista è rimasto a terra privo di sensi ma non so dire se sono arrivati i soccorsi perché io mi sono allontanato, poiché sul posto era presente una persona che conosco di cui non ricordo il nome… il motorino investito dalla NT si trovava nella sua corsia di marcia e non era in fase di sorpasso. Ricordo che la strada era bagnata, il motorino camminava sul lato sinistro all'interno della sua carreggiata. Non ricordo se il motorino si affiancasse ad un veicolo marciante nella stessa direzione, io mi sono intrattenuto sul posto all'incirca 5 minuti e se non ricordo male in quel momento stava piovigginando”.
All'udienza del 19.10.2021 veniva escusso il teste indotto dal convenuto
, il quale così dichiarava: “sono a Controparte_2 Controparte_4
conoscenza dei fatti di causa in quanto ho assistito al sinistro in questione…..
Innanzi a me vi era una NT di colore grigio metallizzato. Il traffico scorreva lento, in entrambi i sensi di circolazione. All'improvviso ho visto, proveniente dall'opposto senso di circolazione, uno scooter che viaggiava al di fuori della propria carreggiata nel tentativo di evitare il traffico. Pioveva molto, e questo scooter, Yamaha, di colore chiaro all'improvviso scivolava andando ad impattare conto la Fiat NT che si trovava innanzi me. L'urto avvenne con la parte anteriore sinistro del veicolo. Scesi dalla macchina e constatai che il conducente dello scooter indossava il casco. Gli occupanti della Fiat erano persone abbastanza anziane ed erano in stato di shock.
9 Intervenne anche la Polizia Municipale e riconosco nelle foto che mi esibite
(prodotte da parte convenuta) la posizione della macchina al momento del sinistro. Quando i vigili urbani sono arrivati i veicoli non erano stati spostati.
Lasciai le mie generalità ad un parente degli occupanti della Fiat che sopraggiunse sui luoghi. Non ho rilasciato dichiarazioni alla Polizia
Municipale. Dopo andai via, dovendo andare al lavoro. Non conoscevo prima dei fatti i soggetti coinvolti nel sinistro”.
Dall'analisi delle deposizioni testimoniali, emerge che i testi hanno reso dichiarazioni discordanti e contraddittorie circa la corsia ove si è verificato il sinistro. Invero il teste così riferiva: “ho visto una NT Testimone_1
grigia dall'opposto senso di circolazione, che invadeva la corsia percorsa dal . Questi frenò, ma non riuscì ad evitare l'impatto che fu abbastanza Pt_1 violento. L'impatto avvenne sulla corsia diversa da quella del;
preciso Pt_1
che l'impatto avvenne nella corsia opposta in quanto la NT, dopo aver avvistato lo scooter rientrò nella propria corsia” mentre, il secondo teste
, così riferiva: “ho visto una Fiat NT che proveniva Tes_3 Testimone_2 dall'opposto senso di marcia e che viaggiava invadendo l'altra corsia di marcia. Camminava quasi contromano. Davanti a me c'erano altri due scooter, il secondo davanti a me è stato investito dalla NT, il cui conducente, accorgendosi del motorino, aveva tentato di rientrare nella propria corsia di marcia senza riuscirvi, preciso di aver visto la Fiat NT invadere l'altra corsia di marcia ed investire lo scooter a cui ho fatto riferimento prima”.
Non si comprende, dunque, se l'impatto tra il veicolo NT ed il motorino
Yamaha dell'attore sia avvenuto nella corsia occupata dal suddetto motociclo
Yamaha o in quella opposta occupata dal veicolo Fiat NT.
Tali deposizioni testimoniali sono discordanti con quanto dichiarato dallo
10 stesso attore in sede di interrogatorio formale, il quale così riferiva: “io mi trovavo nella mia corsia, sul filo della linea di mezzeria ed è stata la macchina ad invadere la mia corsia, non il contrario”.
Quanto, invece, alla deposizione testimoniale del teste Controparte_4
indotto nell'interesse di parte convenuta , la stessa Controparte_2 deposizione testimoniale, precisa e priva di contraddizioni, conferma, sostanzialmente, quanto riferito dal , nell'immediatezza Controparte_2 dell'evento, agli agenti della Polizia Municipale di Napoli intenti a redigere il rapporto in atti. Invero, a pagina 5 del rapporto si rinviene la dichiarazione spontanea resa dal , il quale così riferiva: “procedevo in Controparte_2
viale Dohrn direzione Fuorigrotta, quando, poco prima del circolo del tennis, un motociclo che circolava contromano nella mia corsia mi piombava addosso impattando nella parte anteriore sinistra e centrale della mia auto…”.
A parte le deposizioni testimoniali lacunose e contraddittorie dei due testi escussi nell'interesse dell'odierno attore, altra dalla lettura del rapporto di sinistro stradale n. 128759/2018 redatto dalla Polizia Municipale di Napoli intervenuta nelle immediatezze del sinistro sulla strada teatro dello stesso, in merito alla dinamica del sinistro ed alla responsabilità nella causazione dello stesso, si ricava che: “gli giunti sul posto, riscontrarono la presenza Per_4
di numero 2 veicoli. Il veicolo “A” (motociclo Yamaha del ) - Parte_1 percorreva viale Dohrn con direzione Via Partenope, mentre il veicolo “B”
(Fiat NT del Tartaglia percorreva Viale Dohrn con direzione CP_2
Fuorigrotta. All'altezza del civico 9 di suddetta via impattavano frontalmente, il veicolo “A” si trovava rivolto su lato destro nella corsia opposta di marcia, mentre il veicolo “B” si trovava nella sua corsia di marcia” (pag. 13 rapporto
Polizia Municipale). I verbalizzanti, compiuti gli opportuni rilievi tecnici e
11 dato atto che i due veicoli erano rimasti nella posizione di quieta assunta dopo l'urto, redigevano il grafico costituente parte integrante del loro rapporto, in cui identificavano il punto d'urto tra i due veicoli nettamente all'interno della corsia di marcia di spettanza del (pag. 7 rapporto Polizia Controparte_2
Municipale).
Dirimenti, infine, sono al riguardo anche le risultanze della CTU tecnico- cinematica espletata, le quali pervengono a conclusioni inequivocabili in punto di esclusiva responsabilità dell'odierno attore nell'occorso incidente.
Secondo il CTU nominato, Dott. : “dall'accertamento e dalla Persona_5 descrizione effettiva della dinamica del sinistro per cui è causa, tenuto conto di quanto assunto dalle Parti e dalla Loro prodotta documentazione (ivi compresa quella fotografica), è parere dello scrivente ausiliario che il richiamato sinistro possa essere coerentemente suffragato dal ricostruito nesso causale, ovvero “marchiato” dall'indiscutibile incidenza dell'individuato punto di collisione rispetto alla costatata segnaletica orizzontale, con molta probabilità materializzatosi nella corsia di marcia del veicolo FIAT. A riprova di tali determinazioni risultano significative anche le rilevate e menzionate posizioni statiche post-sinistro dei veicoli protagonisti, che risultano dai rilievi grafici allegato al rapporto di incidente stradale versato in atti (pag. 32 dell'elaborato peritale).
In particolare, il Ctu a pagina 26 e 27 dell'elaborato peritale in atti così statuisce: “la repentina variazione della quantità di moto posseduta dal nell'istante dell'urto centrato, ha Persona_6 inconfutabilmente specificato oltre all'appurata gravità dei suoi descritti danni, anche la connessa e richiamata caduta al suolo del suo Conducente, nonché la significativa posizione sul manto stradale dello stesso
, trovato, ripetesi, poggiato sul suo lato destro nella corsia Persona_6
12 di marcia del In altri termini, nell'istante dell'urto, la Parte_2
repentina variazione di velocità subita del (con Persona_6 direttrice centrata rispetto al baricentro del ) ha indotto un Parte_2
istantaneo moto rotatorio antiorario capace di scaraventare al suolo il Suo conducente (sul lato destro rispetto al suo verso di avanzamento) per effetto dell'originata forza centrifuga e, nel contempo, di trascinare velocemente il suo retrotreno nella richiamata traiettoria circolare con possibile collisione indiretta tra il bauletto e la parte centrale inferiore (tra le due porte) del
”. Parte_2
Lo stesso Ctu, convocato a chiarimenti all'udienza del 15/03/2024, si riportava alla propria relazione, confermandone il contenuto e precisava che la versione di parte attrice, anche alla luce delle prove orali esaminate, è certamente possibile, ma improbabile dal punto di vista tecnico.
Nel caso di specie, dunque, stante l'inattendibilità del narrato dei testimoni escussi nell'interesse dell'attore e della diversa dinamica riferita da parte convenuta e riscontrata non solo dal teste escusso ma anche dal rapporto di
Polizia Municipale e dalle risultanze della Ctu tecnico-cinematica, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice.
Irrilevante risulta l'avvenuto espletamento di una Ctu medico-legale sulla persona dell'istante, che si è limitata ad esaminare i certificati medici prodotti, ma nulla ha potuto ricostruire circa l'effettiva dinamica dell'evento che ha causato le lesioni refertate.
La domanda attorea va, pertanto, rigettata.
9) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento (il valore della presente controversia è
13 indeterminabile – complessità bassa) liquidando le stesse secondo i valori medi per tutte le fasi e con i valori minimi per la fase decisionale, tenuto conto della non rilevante complessità delle questioni esaminate.
10) Va posto a carico dell'attore, parte soccombente, anche il pagamento dei compensi delle 2 CTU tecnico e medico-legale, così come liquidati in istruttoria.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella causa tra , nonché Parte_1 Controparte_1
, così definitivamente provvede: Controparte_2
1- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2- Condanna l'attore al pagamento delle spese del Parte_1
presente giudizio, a favore della in persona Controparte_1
del l.r.p.t., che si liquidano in €. 6.164,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- Condanna l'attore al pagamento delle spese del Parte_1
presente giudizio, a favore del convenuto , che si Controparte_2
liquidano in €. 6.164,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da attribuirsi all'Avv. NA La Cava dichiaratisi antistatario;
4- Pone definitivamente le spese di CTU tecnica e di CTU medico-legale, espletate nel presente giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico di parte attrice soccombente.
Napoli, così deciso il 18/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa NA AR IA
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