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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/09/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 810/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Michele Sirgiovanni Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 810/2025 promossa da:
c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara C.F._2
Maestrini, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data
06.09.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 21.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda Parte_1 Parte_2 congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Prato, il pagina 1 di 5 16.06.2002, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che il regime patrimoniale adottato dai coniugi è di separazione dei beni;
2) che dall'unione delle parti è nata la figlia in data 16.06.2005, maggiorenne, ma non Per_1 economicamente autosufficiente;
3) che i coniugi sono titolari di redditi propri ed economicamente indipendenti;
4) che la casa familiare è sita in Prato, Via
Armando Meoni n. 1, ed è di proprietà esclusiva del sig. 5) che tra le Pt_2 parti sono da tempo sorti contrasti tali da rendere impossibile la convivenza, venendo meno la comunione materiale e spirituale, e, pertanto, hanno deciso di separarsi.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Affidamento della prole – Essendo la figlia maggiorenne , nulla si ha da Per_1 disporre in ordine all'affidamento della stessa.
Mantenimento della prole – Le parti hanno provveduto a regolare le modalità di mantenimento della figlia, maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente;
il Collegio ritiene che le predette modalità siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo. Non vi sono perciò ostacoli a che tale accordo sia recepito nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie.
Assegnazione della casa coniugale – L'assegnazione della casa coniugale è coerente con la coabitazione della figlia con la madre. Per_1
Mantenimento del coniuge - Il Collegio nulla oppone all'accordo sottoscritto tra le parti in ordine alla non debenza di alcuna forma di mantenimento a pagina 2 di 5 favore di uno o dell'altro coniuge, avendo già definito ogni questione economica tra i medesimi.
Ulteriori pattuizioni - Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
sposati a Prato, il 16.06.2002 con atto trascritto nel registro degli
[...] atti di matrimonio del predetto Comune al n. 104, Parte I, anno 2002;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. la casa ex domicilio coniugale verrà assegnata alla Sig.ra Pt_1 con i mobili che la arredano. Il Sig. rilascerà la casa
[...] Pt_2 coniugale contestualmente al deposito del presente ricorso ed andrà a vivere presso l'abitazione della madre sita in Prato, Via del Fiordaliso
n. 12, con restituzione delle chiavi dell'abitazione coniugale e ritiro dei propri effetti personali;
Per_ 3. per la figlia , maggiorenne, non vi è necessità di regolamentare Per_ né il suo affidamento né il regime di frequentazione con i genitori. manterrà la sua attuale residenza anagrafica presso la madre con la quale continuerà a vivere, e sarà libera di frequentare il padre quando vorrà, prendendo accordi direttamente con lui;
4. il Sig. concorrerà al mantenimento della figlia mediante il Pt_2 pagamento della somma di € 400,00 mensili, che corrisponderà alla
Sig.ra mediante bonifico bancario, alle coordinate iban che Pt_1 verranno al medesimo comunicate, entro il giorno 27 di ogni mese.
Tale somma sarà rivalutata annualmente, sulla base della variazione degli indici Istat, a decorrere dall'anno successivo al deposito. Si intendono comprese nell'assegno di contribuzione al mantenimento dei figli tutte le spese indicate nel “Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché per le cause in pagina 3 di 5 materia di famiglia” del Tribunale di Prato del 15.03.2019 a cui si rimanda. Per le spese straordinarie, non comprese nell'assegno di mantenimento, si rinvia al suddetto Protocollo sia per le caratteristiche e tipologia, sia per la sussistenza o meno dell'obbligo di preventivo accordo sulle stesse tra i genitori. Le spese straordinarie graveranno al
50% su ciascuno dei genitori e (saranno di volta in volta anticipate da un solo genitore, il quale ne chiederà il rimborso pro quota all'altro che dovrà provvedere entro un mese dalla richiesta).
5. Le detrazioni/deduzioni per i figli a carico, saranno effettuate dal genitore che ha sostenuto la relativa spesa;
il Sig. percepirà Pt_2 interamente l'assegno unico universale.
6. I coniugi, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri, stabiliscono concordemente di non doversi l'un l'altro alcuna forma di mantenimento, cui pure espressamente rinunciano.
C) prende atto delle seguenti condizioni:
7. I coniugi hanno aperto da tempo ciascuno un proprio conto corrente e riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutte le somme depositate sui conti correnti personali sono di esclusiva proprietà e disponibilità dell'intestatario del conto medesimo.
8. L'autovettura Honda Jazz tg DC 635YZ di proprietà della Sig.ra rimarrà nella esclusiva disponibilità di quest'ultima.
9. Pt_1
l'autovettura Fiat Stilo tg CP 684 VV di proprietà del Sig. Pt_2 rimarrà nella sua esclusiva disponibilità di quest'ultimo.
9. La moto modello Honda Shadow tg BJ54032 e la Vespa 50 tg
49GPX di proprietà del Sig. rimarranno nella esclusiva Pt_2 disponibilità di quest'ultimo.
10. Le parti si accordano affinché le condizioni sopra pattuite, prendano vigore dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto.
11. Il Sig. provvederà a trasferire la propria residenza altrove Pt_2 entro 30 giorni dal provvedimento di omologa del Tribunale.
12. Con la conferma della separazione alle condizioni di cui al presente atto, i ricorrenti dichiarano di aver inteso disciplinare ogni pagina 4 di 5 loro rapporto traente origine dal matrimonio e comunque da qualsivoglia diverso titolo, talché dichiarano di non aver reciprocamente null'altro da pretendere, rinunciando espressamente sin da ora ad ogni diritto ed azione.
13. Le spese legali del presente atto, sono interamente a carico del Sig. che se le assume. Pt_2
14. (…).”;
C) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria;
D) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/09/2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. dott. Giulia Simoni
Il Presidente
dott. Lucia Schiaretti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Michele Sirgiovanni Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 810/2025 promossa da:
c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara C.F._2
Maestrini, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data
06.09.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 21.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda Parte_1 Parte_2 congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Prato, il pagina 1 di 5 16.06.2002, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che il regime patrimoniale adottato dai coniugi è di separazione dei beni;
2) che dall'unione delle parti è nata la figlia in data 16.06.2005, maggiorenne, ma non Per_1 economicamente autosufficiente;
3) che i coniugi sono titolari di redditi propri ed economicamente indipendenti;
4) che la casa familiare è sita in Prato, Via
Armando Meoni n. 1, ed è di proprietà esclusiva del sig. 5) che tra le Pt_2 parti sono da tempo sorti contrasti tali da rendere impossibile la convivenza, venendo meno la comunione materiale e spirituale, e, pertanto, hanno deciso di separarsi.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Affidamento della prole – Essendo la figlia maggiorenne , nulla si ha da Per_1 disporre in ordine all'affidamento della stessa.
Mantenimento della prole – Le parti hanno provveduto a regolare le modalità di mantenimento della figlia, maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente;
il Collegio ritiene che le predette modalità siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo. Non vi sono perciò ostacoli a che tale accordo sia recepito nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie.
Assegnazione della casa coniugale – L'assegnazione della casa coniugale è coerente con la coabitazione della figlia con la madre. Per_1
Mantenimento del coniuge - Il Collegio nulla oppone all'accordo sottoscritto tra le parti in ordine alla non debenza di alcuna forma di mantenimento a pagina 2 di 5 favore di uno o dell'altro coniuge, avendo già definito ogni questione economica tra i medesimi.
Ulteriori pattuizioni - Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
sposati a Prato, il 16.06.2002 con atto trascritto nel registro degli
[...] atti di matrimonio del predetto Comune al n. 104, Parte I, anno 2002;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. la casa ex domicilio coniugale verrà assegnata alla Sig.ra Pt_1 con i mobili che la arredano. Il Sig. rilascerà la casa
[...] Pt_2 coniugale contestualmente al deposito del presente ricorso ed andrà a vivere presso l'abitazione della madre sita in Prato, Via del Fiordaliso
n. 12, con restituzione delle chiavi dell'abitazione coniugale e ritiro dei propri effetti personali;
Per_ 3. per la figlia , maggiorenne, non vi è necessità di regolamentare Per_ né il suo affidamento né il regime di frequentazione con i genitori. manterrà la sua attuale residenza anagrafica presso la madre con la quale continuerà a vivere, e sarà libera di frequentare il padre quando vorrà, prendendo accordi direttamente con lui;
4. il Sig. concorrerà al mantenimento della figlia mediante il Pt_2 pagamento della somma di € 400,00 mensili, che corrisponderà alla
Sig.ra mediante bonifico bancario, alle coordinate iban che Pt_1 verranno al medesimo comunicate, entro il giorno 27 di ogni mese.
Tale somma sarà rivalutata annualmente, sulla base della variazione degli indici Istat, a decorrere dall'anno successivo al deposito. Si intendono comprese nell'assegno di contribuzione al mantenimento dei figli tutte le spese indicate nel “Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché per le cause in pagina 3 di 5 materia di famiglia” del Tribunale di Prato del 15.03.2019 a cui si rimanda. Per le spese straordinarie, non comprese nell'assegno di mantenimento, si rinvia al suddetto Protocollo sia per le caratteristiche e tipologia, sia per la sussistenza o meno dell'obbligo di preventivo accordo sulle stesse tra i genitori. Le spese straordinarie graveranno al
50% su ciascuno dei genitori e (saranno di volta in volta anticipate da un solo genitore, il quale ne chiederà il rimborso pro quota all'altro che dovrà provvedere entro un mese dalla richiesta).
5. Le detrazioni/deduzioni per i figli a carico, saranno effettuate dal genitore che ha sostenuto la relativa spesa;
il Sig. percepirà Pt_2 interamente l'assegno unico universale.
6. I coniugi, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri, stabiliscono concordemente di non doversi l'un l'altro alcuna forma di mantenimento, cui pure espressamente rinunciano.
C) prende atto delle seguenti condizioni:
7. I coniugi hanno aperto da tempo ciascuno un proprio conto corrente e riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutte le somme depositate sui conti correnti personali sono di esclusiva proprietà e disponibilità dell'intestatario del conto medesimo.
8. L'autovettura Honda Jazz tg DC 635YZ di proprietà della Sig.ra rimarrà nella esclusiva disponibilità di quest'ultima.
9. Pt_1
l'autovettura Fiat Stilo tg CP 684 VV di proprietà del Sig. Pt_2 rimarrà nella sua esclusiva disponibilità di quest'ultimo.
9. La moto modello Honda Shadow tg BJ54032 e la Vespa 50 tg
49GPX di proprietà del Sig. rimarranno nella esclusiva Pt_2 disponibilità di quest'ultimo.
10. Le parti si accordano affinché le condizioni sopra pattuite, prendano vigore dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto.
11. Il Sig. provvederà a trasferire la propria residenza altrove Pt_2 entro 30 giorni dal provvedimento di omologa del Tribunale.
12. Con la conferma della separazione alle condizioni di cui al presente atto, i ricorrenti dichiarano di aver inteso disciplinare ogni pagina 4 di 5 loro rapporto traente origine dal matrimonio e comunque da qualsivoglia diverso titolo, talché dichiarano di non aver reciprocamente null'altro da pretendere, rinunciando espressamente sin da ora ad ogni diritto ed azione.
13. Le spese legali del presente atto, sono interamente a carico del Sig. che se le assume. Pt_2
14. (…).”;
C) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria;
D) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/09/2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. dott. Giulia Simoni
Il Presidente
dott. Lucia Schiaretti
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