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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 1538/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1538/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto "altre controversie di diritto amministrativo", riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 26.03.2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, (C.F. e P.IVA: ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in alla via Comunale del Principe n. 13/A, in Pt_1 persona del Direttore Generale dott. , CP_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728 racc. n. 16316 del Per_1
05/09/2019, dall' avv. Giuseppe Iervolino (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata in alla C.F._1 Pt_1 via Comunale del Principe 13/A, presso il Servizio Affari Legali
APPELLANTE
E
Controparte_2
(P.IVA: ), con sede in alla via V. Battisti
[...] P.IVA_2 Pt_1
n. 15, in persona del suo legale rappresentate pro tempore dott.
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle Controparte_3 liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Nicola Zammiello (C.F.: , presso il cui studio in C.F._2
Salerno alla via A. Diaz n. 26 elettivamente domicilia
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto di opposizione ritualmente notificato, l' Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
2735/2019, reso dal Tribunale di Napoli in data 11.04.2019, con il quale era stata condannata al pagamento di € 5.244,65 in favore dello Controparte_2 quale corrispettivo per prestazioni sanitarie eseguite in regime di accreditamento per il mese di ottobre 2013, oltre interessi, spese, diritti ed onorari del provvedimento.
Con sentenza n. 9857/2021 emessa in data 06.12.2021, il
Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che
"occorre ancora una volta ribadire che, sebbene il superamento del tetto di spesa, nei limiti in cui è stato – anche in questa sede Part
– eccepito dalla possa dirsi confermato, le richiamate clausole negoziali distinguono a seconda che lo stesso sia avvenuto prima, o dopo, la data prevista nell'ultima Part comunicazione effettuata dalla prevedendosi in un caso, quello in cui il superamento intervenga prima di detta data,
l'applicazione della R.T.U., nell'altro, quello in cui detto superamento dei limiti di spesa avvenga dopo, la mancata remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza. Orbene, nel caso di specie, pur essendosi verificata la prima ipotesi (essendo lo sforamento avvenuto, come da comunicazione esibita dalla Part
il 23.10.13, e dunque prima della data prevista del
29.10.13), non risulta adottata la deliberazione di accertamento Part della regressione tariffaria, avendo la convenuta indirizzato al centro opposto una richiesta di restituzione degli importi erogati in dipendenza delle prestazioni rese in data successiva a quella dell'avvenuto superamento del tetto di spesa". Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato allo in data Controparte_2
06.04.2022, ha proposto appello l' . Parte_1
In particolare, l'appellante con un primo motivo di gravame sostiene che gli importi delle regressioni tariffarie per la branca di
Radiologia Diagnostica coincidono con quelli delle prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa fissata al
23.10.2013, come evincibile dalla nota del Distretto Sanitario 31 prot.n. 2971/DS del 18/4/2019, dalla nota del Direttore Generale Part della prot.n. 0060672/2013 del 20/11/2013 e dai verbali del tavolo tecnico n. 1/2014 e n. 2/2014.
Con un secondo motivo di appello, l'appellante deduce l'erronea attribuzione degli interessi moratori secondo il D.lgs. n.
231/2002, in ragione della natura concessoria e non commerciale del rapporto.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente l'opposizione così come formulata Part dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e come precisata nel verbale di causa e nelle comparse conclusionali;
-condannare l'appellato al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio".
Con comparsa depositata in data 16.05.2022, si è costituito in giudizio lo che Controparte_2 ha eccepito la mancata determinazione e applicazione della percentuale di regressione tariffaria unica per le prestazioni erogate nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2013, nonché l'applicabilità del tasso di interesse previsto per le transazioni commerciali dal
D.lgs. n. 231/02, come integrato dal D.lgs. n. 192/12, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del contratto.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.03.2025, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'appellante deduce col primo motivo che il superamento del tetto di spesa è avvenuto in data 23.10.2013 e, in ogni caso, sostiene di aver applicato la R.T.U. alle prestazioni erogate dalla struttura accreditata extra budget.
In punto di diritto, si rileva che in base all'art. 32, comma 8, della legge n. 449/1997, "le regioni (...) individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'art. 1, co. 32, della legge 23/12/1996, n. 662". È assegnata alla Regione la potestà di fissare in via autoritativa i limiti massimi di spesa sostenibile per le singole istituzioni sanitarie.
Il valore vincolante delle determinazioni in tema di limiti di spesa esprime la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria.
Tali linee di tendenza trovano sbocco nel d.lgs. n. 229/1999, recante numerose e importanti modifiche al d.lgs. n. 502/1992, tra le quali è da segnalare in primo luogo l'art.
8-quater
(introdotto dal citato d.lgs. n. 229). Tale norma sancisce il principio che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies".
In definitiva, nell'evoluzione della legislazione sanitaria si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario. In questo modo si è temperato il regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle regioni e la stipula di appositi
"accordi contrattuali" tra le AA.SS.LL. competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili (Corte Cost., 26 maggio
2005, n. 200).
Le citate disposizioni si configurano, dunque, essenzialmente come norme di principio della legislazione statale dirette a garantire ad ogni persona il diritto alla salute come "un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti", tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (Corte
Cost., 20 novembre 2000, n. 509).
Il sistema di regressione progressiva del rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato, pur non essendo esplicitamente contemplato dalle norme di legge che regolano i poteri regionali in materia, è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, affidato alle stesse regioni, e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (cfr. TAR Campania-Napoli sent. n. 4514 del 28.9.2011;
Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 939).
4.2-b) Tanto precisato in via generale ed astratta, va, poi, rilevato, in fatto, che la delibera di G.R.C. n. 2451/2003 ha Part imposto alle nella definizione dei protocolli di intesa con le
Associazioni di categoria, i seguenti vincoli: a) la remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici deve avvenire in base alle tariffe regionali previste dai vigenti nomenclatori tariffari, che saranno riconosciute per tutte le strutture per intero per una Part prima quota, da definirsi in sede di accordi preliminari tra e
Associazioni di categoria, mentre per le ulteriori prestazioni si applicheranno le regressioni tariffarie utili a garantire il rispetto dei limiti annui di fatturato di ciascuna struttura, definiti con le modalità previste dagli accordi quadro;
b) la determinazione delle modalità di regressione tariffaria sarà affidata ad un tavolo tecnico, da costituire presso ciascuna azienda sanitaria, che, sulla base del monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate a favore dei propri residenti da parte delle strutture private provvisoriamente accreditate ubicate sia nell'azienda che in altre aziende sanitarie della Regione, individuerà le regressioni utili al rispetto dei limiti di spesa.
Con riguardo alla Regione Campania, tale meccanismo riproduce quello introdotto dalla delibera di Giunta Regionale n. 2157 del
30 dicembre 2005, la quale, nell'adeguarsi al disposto dell'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ha individuato un meccanismo di regressione tariffaria unica (R.T.U.), basato sulla determinazione del contributo di ciascun centro provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa aziendale secondo i criteri accettati dagli stessi rappresentanti dei centri in sede di protocollo di intesa del 27 dicembre 2005.
In base a tali criteri, si procede a determinare l'apporto di ciascun centro privato: Part 1) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti della in cui opera il centro;
2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di Part ciascuna altra Part Successivamente, confrontando i consuntivi complessivi per con i tetti di spesa stabiliti, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha concorso Part all'eventuale superamento del tetto di spesa della in cui Part opera e delle altre
Infine, il contributo complessivo di ciascun centro al superamento del tetto di spesa aziendale viene rapportato al fatturato totale del centro, per ottenere la R.T.U. da applicare a quel centro per quella specifica branca.
Le suddette operazioni vengono espletate dal tavolo tecnico, costituito pariteticamente dalle rappresentanze dell'azienda sanitaria e da quelle delle associazioni di categoria.
Al riguardo, si rileva che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità l'onere probatorio Part in merito al superamento del tetto di spesa grava sull' costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr. ex multis Cass. n. 3403/2018; Cass. n. 13437/2016).
Ciò posto, va rilevato che il contratto stipulato tra le parti in data
09.10.2013 disciplina espressamente la gestione dei superamenti del tetto di spesa all'art. 5, il quale prevede che "ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista dall'ultima comunicazione Part del a tutte le prestazioni di quella erogate Parte_2 dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa".
Ebbene, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) del comma
3 dell'art. 5 del contratto, in quanto in data 09.10.2013 lo
[...] Part
aveva ricevuto tramite p.e.c. dall' la Controparte_2 nota prot. n. 0051328/2013, con la quale gli veniva comunicata, sulla scorta dell'attività di monitoraggio effettuata, come data di prevedibile esaurimento dei limiti di spesa per la branca di radiologia quella del 29.10.2025, con la conseguenza che tutte le prestazioni erogate dopo quella data non sarebbero state remunerate.
Solo successivamente si è accertato che l'effettivo superamento si era invece verificato in data 23 ottobre 2013 e cioè in data anteriore a quella prevista e comunicata, come si desume dalla circolare prot. n. 0060672/2013 del 20.11.2013.
Ne consegue che le prestazioni erogate dallo
[...] tra il 23 ed il 29 ottobre 2013, in Controparte_2 base all'art. 5, comma 3, lett. a) del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2013, andavano remunerate, salva l'applicazione
“a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio Parte_2 dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa” della cd. regressione tariffaria unica (o RTU) prevista dall'allegato C) alla deliberazione della Giunta
[...]
n. 1268 del 24 luglio 2008. Parte_3
Dalla documentazione depositata risulta, tuttavia, al riguardo soltanto la mera emissione di una nota di credito di € 5.213,22, in data 17.09.2014.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la regressione tariffaria applicabile e applicata non risulta dai verbali Part del Tavolo Tecnico depositati in giudizio dall' in quanto i medesimi hanno, in realtà, ad oggetto la determinazione delle date di previsione di esaurimento dei limiti di spesa per ciascuna macroarea, e, pertanto, non integrano la regressione, ma ne sono mero presupposto. Part Dunque, nel caso di specie, si rileva la parte appellante in relazione alle contestate prestazioni erogate di cui in oggetto, non ha allegato il verbale del Tavolo Tecnico con cui avrebbe dovuto essere determinata la percentuale di superamento del tetto di spesa da parte del centro appellato e quindi la relativa
R.T.U. da applicare alla stessa per quella specifica branca e per le prestazione de quibus.
Pertanto, in mancanza di prova del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, la remunerazione deve essere riconosciuta integralmente.
Parimenti, deve rigettarsi il motivo di appello relativo agli interessi. Infatti, i termini e le modalità di corresponsione degli interessi sono disciplinati espressamente dal comma 6 dell'art. 7 del contratto, il quale prevede che gli interessi di mora sono convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002, come modificato dal
D.lgs. n. 192/2012. L'argomentazione dell'appellante, secondo cui la mancata emissione della fattura costituisce condizione sospensiva del diritto agli interessi, è infondata, trattandosi di mero adempimento formale e fiscale.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi, tenuto conto del valore della controversia, sulla base dei valori minimi di cui al DM 147/2022, stante la serialità delle questioni trattate e detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo da parte dell'appellante a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 9857/2021 pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 06.12.2021, proposto dall' contro Parte_1 lo Controparte_2
così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l' al pagamento in favore dello Parte_1 delle spese del Controparte_2 presente ardo di giudizio, che liquida in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Zammiello dichiaratosi antistatario.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2-7-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 1538/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1538/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto "altre controversie di diritto amministrativo", riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 26.03.2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, (C.F. e P.IVA: ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in alla via Comunale del Principe n. 13/A, in Pt_1 persona del Direttore Generale dott. , CP_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728 racc. n. 16316 del Per_1
05/09/2019, dall' avv. Giuseppe Iervolino (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata in alla C.F._1 Pt_1 via Comunale del Principe 13/A, presso il Servizio Affari Legali
APPELLANTE
E
Controparte_2
(P.IVA: ), con sede in alla via V. Battisti
[...] P.IVA_2 Pt_1
n. 15, in persona del suo legale rappresentate pro tempore dott.
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle Controparte_3 liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Nicola Zammiello (C.F.: , presso il cui studio in C.F._2
Salerno alla via A. Diaz n. 26 elettivamente domicilia
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto di opposizione ritualmente notificato, l' Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
2735/2019, reso dal Tribunale di Napoli in data 11.04.2019, con il quale era stata condannata al pagamento di € 5.244,65 in favore dello Controparte_2 quale corrispettivo per prestazioni sanitarie eseguite in regime di accreditamento per il mese di ottobre 2013, oltre interessi, spese, diritti ed onorari del provvedimento.
Con sentenza n. 9857/2021 emessa in data 06.12.2021, il
Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che
"occorre ancora una volta ribadire che, sebbene il superamento del tetto di spesa, nei limiti in cui è stato – anche in questa sede Part
– eccepito dalla possa dirsi confermato, le richiamate clausole negoziali distinguono a seconda che lo stesso sia avvenuto prima, o dopo, la data prevista nell'ultima Part comunicazione effettuata dalla prevedendosi in un caso, quello in cui il superamento intervenga prima di detta data,
l'applicazione della R.T.U., nell'altro, quello in cui detto superamento dei limiti di spesa avvenga dopo, la mancata remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza. Orbene, nel caso di specie, pur essendosi verificata la prima ipotesi (essendo lo sforamento avvenuto, come da comunicazione esibita dalla Part
il 23.10.13, e dunque prima della data prevista del
29.10.13), non risulta adottata la deliberazione di accertamento Part della regressione tariffaria, avendo la convenuta indirizzato al centro opposto una richiesta di restituzione degli importi erogati in dipendenza delle prestazioni rese in data successiva a quella dell'avvenuto superamento del tetto di spesa". Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato allo in data Controparte_2
06.04.2022, ha proposto appello l' . Parte_1
In particolare, l'appellante con un primo motivo di gravame sostiene che gli importi delle regressioni tariffarie per la branca di
Radiologia Diagnostica coincidono con quelli delle prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa fissata al
23.10.2013, come evincibile dalla nota del Distretto Sanitario 31 prot.n. 2971/DS del 18/4/2019, dalla nota del Direttore Generale Part della prot.n. 0060672/2013 del 20/11/2013 e dai verbali del tavolo tecnico n. 1/2014 e n. 2/2014.
Con un secondo motivo di appello, l'appellante deduce l'erronea attribuzione degli interessi moratori secondo il D.lgs. n.
231/2002, in ragione della natura concessoria e non commerciale del rapporto.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente l'opposizione così come formulata Part dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e come precisata nel verbale di causa e nelle comparse conclusionali;
-condannare l'appellato al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio".
Con comparsa depositata in data 16.05.2022, si è costituito in giudizio lo che Controparte_2 ha eccepito la mancata determinazione e applicazione della percentuale di regressione tariffaria unica per le prestazioni erogate nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2013, nonché l'applicabilità del tasso di interesse previsto per le transazioni commerciali dal
D.lgs. n. 231/02, come integrato dal D.lgs. n. 192/12, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del contratto.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.03.2025, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'appellante deduce col primo motivo che il superamento del tetto di spesa è avvenuto in data 23.10.2013 e, in ogni caso, sostiene di aver applicato la R.T.U. alle prestazioni erogate dalla struttura accreditata extra budget.
In punto di diritto, si rileva che in base all'art. 32, comma 8, della legge n. 449/1997, "le regioni (...) individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'art. 1, co. 32, della legge 23/12/1996, n. 662". È assegnata alla Regione la potestà di fissare in via autoritativa i limiti massimi di spesa sostenibile per le singole istituzioni sanitarie.
Il valore vincolante delle determinazioni in tema di limiti di spesa esprime la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria.
Tali linee di tendenza trovano sbocco nel d.lgs. n. 229/1999, recante numerose e importanti modifiche al d.lgs. n. 502/1992, tra le quali è da segnalare in primo luogo l'art.
8-quater
(introdotto dal citato d.lgs. n. 229). Tale norma sancisce il principio che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies".
In definitiva, nell'evoluzione della legislazione sanitaria si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario. In questo modo si è temperato il regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle regioni e la stipula di appositi
"accordi contrattuali" tra le AA.SS.LL. competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili (Corte Cost., 26 maggio
2005, n. 200).
Le citate disposizioni si configurano, dunque, essenzialmente come norme di principio della legislazione statale dirette a garantire ad ogni persona il diritto alla salute come "un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti", tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (Corte
Cost., 20 novembre 2000, n. 509).
Il sistema di regressione progressiva del rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato, pur non essendo esplicitamente contemplato dalle norme di legge che regolano i poteri regionali in materia, è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, affidato alle stesse regioni, e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (cfr. TAR Campania-Napoli sent. n. 4514 del 28.9.2011;
Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 939).
4.2-b) Tanto precisato in via generale ed astratta, va, poi, rilevato, in fatto, che la delibera di G.R.C. n. 2451/2003 ha Part imposto alle nella definizione dei protocolli di intesa con le
Associazioni di categoria, i seguenti vincoli: a) la remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici deve avvenire in base alle tariffe regionali previste dai vigenti nomenclatori tariffari, che saranno riconosciute per tutte le strutture per intero per una Part prima quota, da definirsi in sede di accordi preliminari tra e
Associazioni di categoria, mentre per le ulteriori prestazioni si applicheranno le regressioni tariffarie utili a garantire il rispetto dei limiti annui di fatturato di ciascuna struttura, definiti con le modalità previste dagli accordi quadro;
b) la determinazione delle modalità di regressione tariffaria sarà affidata ad un tavolo tecnico, da costituire presso ciascuna azienda sanitaria, che, sulla base del monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate a favore dei propri residenti da parte delle strutture private provvisoriamente accreditate ubicate sia nell'azienda che in altre aziende sanitarie della Regione, individuerà le regressioni utili al rispetto dei limiti di spesa.
Con riguardo alla Regione Campania, tale meccanismo riproduce quello introdotto dalla delibera di Giunta Regionale n. 2157 del
30 dicembre 2005, la quale, nell'adeguarsi al disposto dell'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ha individuato un meccanismo di regressione tariffaria unica (R.T.U.), basato sulla determinazione del contributo di ciascun centro provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa aziendale secondo i criteri accettati dagli stessi rappresentanti dei centri in sede di protocollo di intesa del 27 dicembre 2005.
In base a tali criteri, si procede a determinare l'apporto di ciascun centro privato: Part 1) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti della in cui opera il centro;
2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di Part ciascuna altra Part Successivamente, confrontando i consuntivi complessivi per con i tetti di spesa stabiliti, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha concorso Part all'eventuale superamento del tetto di spesa della in cui Part opera e delle altre
Infine, il contributo complessivo di ciascun centro al superamento del tetto di spesa aziendale viene rapportato al fatturato totale del centro, per ottenere la R.T.U. da applicare a quel centro per quella specifica branca.
Le suddette operazioni vengono espletate dal tavolo tecnico, costituito pariteticamente dalle rappresentanze dell'azienda sanitaria e da quelle delle associazioni di categoria.
Al riguardo, si rileva che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità l'onere probatorio Part in merito al superamento del tetto di spesa grava sull' costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr. ex multis Cass. n. 3403/2018; Cass. n. 13437/2016).
Ciò posto, va rilevato che il contratto stipulato tra le parti in data
09.10.2013 disciplina espressamente la gestione dei superamenti del tetto di spesa all'art. 5, il quale prevede che "ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista dall'ultima comunicazione Part del a tutte le prestazioni di quella erogate Parte_2 dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa".
Ebbene, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) del comma
3 dell'art. 5 del contratto, in quanto in data 09.10.2013 lo
[...] Part
aveva ricevuto tramite p.e.c. dall' la Controparte_2 nota prot. n. 0051328/2013, con la quale gli veniva comunicata, sulla scorta dell'attività di monitoraggio effettuata, come data di prevedibile esaurimento dei limiti di spesa per la branca di radiologia quella del 29.10.2025, con la conseguenza che tutte le prestazioni erogate dopo quella data non sarebbero state remunerate.
Solo successivamente si è accertato che l'effettivo superamento si era invece verificato in data 23 ottobre 2013 e cioè in data anteriore a quella prevista e comunicata, come si desume dalla circolare prot. n. 0060672/2013 del 20.11.2013.
Ne consegue che le prestazioni erogate dallo
[...] tra il 23 ed il 29 ottobre 2013, in Controparte_2 base all'art. 5, comma 3, lett. a) del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2013, andavano remunerate, salva l'applicazione
“a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio Parte_2 dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa” della cd. regressione tariffaria unica (o RTU) prevista dall'allegato C) alla deliberazione della Giunta
[...]
n. 1268 del 24 luglio 2008. Parte_3
Dalla documentazione depositata risulta, tuttavia, al riguardo soltanto la mera emissione di una nota di credito di € 5.213,22, in data 17.09.2014.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la regressione tariffaria applicabile e applicata non risulta dai verbali Part del Tavolo Tecnico depositati in giudizio dall' in quanto i medesimi hanno, in realtà, ad oggetto la determinazione delle date di previsione di esaurimento dei limiti di spesa per ciascuna macroarea, e, pertanto, non integrano la regressione, ma ne sono mero presupposto. Part Dunque, nel caso di specie, si rileva la parte appellante in relazione alle contestate prestazioni erogate di cui in oggetto, non ha allegato il verbale del Tavolo Tecnico con cui avrebbe dovuto essere determinata la percentuale di superamento del tetto di spesa da parte del centro appellato e quindi la relativa
R.T.U. da applicare alla stessa per quella specifica branca e per le prestazione de quibus.
Pertanto, in mancanza di prova del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, la remunerazione deve essere riconosciuta integralmente.
Parimenti, deve rigettarsi il motivo di appello relativo agli interessi. Infatti, i termini e le modalità di corresponsione degli interessi sono disciplinati espressamente dal comma 6 dell'art. 7 del contratto, il quale prevede che gli interessi di mora sono convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002, come modificato dal
D.lgs. n. 192/2012. L'argomentazione dell'appellante, secondo cui la mancata emissione della fattura costituisce condizione sospensiva del diritto agli interessi, è infondata, trattandosi di mero adempimento formale e fiscale.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi, tenuto conto del valore della controversia, sulla base dei valori minimi di cui al DM 147/2022, stante la serialità delle questioni trattate e detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo da parte dell'appellante a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 9857/2021 pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 06.12.2021, proposto dall' contro Parte_1 lo Controparte_2
così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l' al pagamento in favore dello Parte_1 delle spese del Controparte_2 presente ardo di giudizio, che liquida in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Zammiello dichiaratosi antistatario.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2-7-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo