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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/10/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 12991/2024 del R.G.
Tra
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Raffaele Bagnuolo;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositava dichiarazione di dissenso
[...] ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
1 b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
Il CTU dott. , convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetto il ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “Relativamente a quanto disposto dall'Ill.mo Sig. Giudice RIPPA in tema di chiarimenti da rendere a cura dello scrivente in merito alle conclusioni dell'elaborato peritale redatto nel procedimento per ATP di cui in epigrafe (operazioni peritali del 11 giugno 2024, alle ore 15:30), nel contesto del ricorso in opposizione proposto dal periziato, atteso di necessità il vaglio di nuova documentazione sanitaria:
• Riscontra la documentazione a successiva allegazione e, precipuamente:
- Copia di richiesta a cura di personale di centro antidiabetico privato accreditato di indagine AN TC TSA – AN TC AA.II. per: “Placca ateromasica con stenosi al 60%1 […] Sospetta arteriopatia ostruttiva periferica […], a data e firma illeggibili;
- Copia di referto di indagine ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE – OC ER TSA – EOCOLORER AV - EOCOLORER AV AA.SS. senza data ed a firma CP_2 illeggibile, da cui si evince: “[…] OCER TSA: Le arterie carotidi comuni, interne ed esterne presentano calibro nella norma, non stenosi significative Normodiretto il flusso nelle arterie vertebrali. Ispessimento intimale diffuso. A DX CAROTIDE COMUNE CON STENOSI DEL 30%, A SX A LIVELLO DELLA CAROTIDE INTERNA CON STENOSI DEL 65% e MERITEVOLE DI VALUTAZIONE DI II LIVELLO CON AN TC TSA”;
ARTI SUPERIORI: Arteria succlavia esente da Parte_2 stenosi emodinamicamente significative, con profili velocimetrici normali pe ampiezza e morfologia, bilateralmente. Arteria brachiale esente da stenosi emodinamicamente significative con profili velocimetrici normali per ampiezza e morfologia, bilateralmente. Arteria ascellare esente da stenos emodinamicamente significative, con profili velocimetrici normali per ampiezza e morfologia, bilateralmente Arteria omerale esente da stenosi emodinamicamente significative, con profili velocimetrici normali per ampiezza e morfologia, bilateralmente. Arteria radiale ed arteria ulnare esente da stenosi emodinamicamente significative, con profili velocimetrici normali per ampiezza e morfologia, bilateralmente. Ispessimento intimale diffuso circolo venoso superficiale e profondo pervio con buona continenza”; OCER ARTI Parte_2
INFERIORI: Arteria femorale comune esente da stenosi emodinamicamente significative, con profili velocimetrici normali ampiezza e morfologia, bilateralmente. SI SEGNALANO MULTIPLE PACCHE FIBROCALCIFICHI N STENOSI DEL 30-35% A DX E DEL 30% A SX ALLA BIFORCAZIONE FEMORALE […]”;
- Copia di certificazione redatta da specialista neurologo di centro antidiabetico privato accreditato in data 11 settembre 2024, a firma illeggibile;
2 - Copia di certificazione redatta VEROSIMILMENTE da specialista oculista di centro antidiabetico privato accreditato senza data, senza timbro, senza firma, cui risulta allegato un esame campimetrico del 10 settembre 2024.
• Nulla è apportato in termini di certificazione di un peggioramento dello status psicofisico del periziato talché possa essere ipotizzata una perdita dell'autonomia di vita quotidiana. Specificatamente:
- L'arteriopatia era già stata contemplata nella attribuzione di CLASSE 6 del Diabete Mellito di cui soffre l'interessato; Contr
- L eseguito in corso di visita neurologica ha appurato: “[…] Andatura cauta, difficoltosa su punte, talloni e tandem2 […]”, a conforto di quanto riportato a pag. 4 dell'elaborato redatto in fase di ATP;
- La valutazione oculistica (OS spento, OD 3/10), ANCORCHE' PRIVA DI OGNI CRISMA CERTIFICATIVO, esaminata, comunque propone una condizione visiva migliore di quella prospettatasi nel raccordo anamnestico riportato in medesimo elaborato, con OS SPENTO ed OD 1/60.
• Alla luce di tali considerazioni, è confermato quanto conclusivamente riportato in elaborato peritale redatto in fase di ATPO”.
Deve, infine, evidenziarsi che parte ricorrente ha depositato nuova documentazione, ma non ha specificamente allegato in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU. La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI - 02/02/2015, n. 1806) ha affermato in merito: “Quanto al secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21151 del 2010; v. pure Cass. n. 14968 del 2003, n. 2946 del 2001, n. 2153 del 2000, n. 6589 del 2000, n. 7776 del 1997), nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata…”. La stessa Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 13/10/2010, n. 21151) afferma: “4. Quanto al primo motivo, osserva la Corte che, nelle controversie relative a prestazioni (previdenziali o assistenziali) fondate sull'invalidità del richiedente, incombe alla parte che addebita al giudice d'appello la disapplicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato con adeguata documentazione l'esistenza delle infermità che asserisce sopravvenute agli accertamenti e alla pronuncia del primo giudice, come pure (l'esistenza) dei pretesi aggravamenti delle malattie da questi già valutate, nonchè l'onere di fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000, n.7776 del 1997) …”.
3 Nella fattispecie concreta in esame la carenza di specifiche deduzioni in merito alla rilevanza della nuova documentazione medica prodotta, al fine di incidere in maniera determinante sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio già effettuata e dei chiarimenti già forniti dal CTU, rende esplorativa la richiesta di ulteriori accertamenti. La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017 n. 30218 afferma in merito alla CTU che “"il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 2011; Sez. 3, Sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 2002) …”.
Il CTU ha esaminato in maniera esaustiva l'intero quadro patologico sofferto dal ricorrente, sulla base della documentazione in atti e dell'esame obiettivo. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come da separato decreto, devono essere poste Persona_1 definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come Persona_1 da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi Così deciso il 09/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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